GRICE ITALO A-Z S SFO
Luigi Speranza – GRICE ITALO!; ossia, Grice e
Sforza: la ragione conversazionale dell’iustum/iussum – tra idealismo e
positivismo – filosofia emiliana -- filosofia italiana – Luigi Speranza (Forli). Filosofo italiano. Forli-Cesena,
Emilia-Romagna. Direttore del Resto del Carlino. Insegna a Roma. Autore di
importanti saggi di filosofia del diritto quali Il concetto, il diritto e la
giurisprudenza naturale, Filosofia del diritto e filosofia della storia, Idee e
problemi di filosofia giuridica, ecc. Dizionario biografico degli italiani,
Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Al libro, in cui sono raccolti ed
esposti in ordinato modo i risultati delle sue indagini sui problemi del
diritto, il Cesarini Sforza ha dato un titolo di lapidaria semplicità:
Filosofia del diritto. Audace semplicità, si pensa: per un libro solo, e non di
grande mole, il nome stesso della disciplina cui appartiene, disciplina sí ricca
di storia e di complessi e vari svolgimenti. Ma, leggendo, si vede che quel
titolo non è senza buona ragione. I temi della filosofia del diritto (e della
teoria generale del diritto) ci sono, di fronte o di scorcio, tutti. Pure, il
volume è di sole 181 pagine, oltre gli indici. La concisione, la sobrietà
stilistica che ciò rendono possibile costituiscono uno dei principali pregi
dell'opera. La Filosofia del diritto del Cesarini Sforza ha il mordente e la
stringatezza possibili soltanto in opere profondamente mature: vi si ravvisa il
prodotto maturo, non solo d'una vita di lavoro, ma d'una scuola, d'un movimento
filosofico. Di tante discussioni, di tante polemiche delle correnti filosofiche
italiane cui, per connessione o contrasto, questo libro si collega, non giunge
il rumore: rimangono soluzioni approfondite di problemi lungamente elaborati,
in un discorso severo, talvolta scabro, sempre serrato e incisivo. Un prodotto
maturo, ottimamente rappresentativo, direi uno dei punti di arrivo della
filosofia giuridica italiana che ha avuto come maestri o come principali
termini di riferimento il Croce e il Gentile: qui se ne trovano, presentati in
uno dei modi migliori, i contributi piú importanti alla consapevolezza
dell'uomo. Punto di arrivo e punto di partenza su nuove strade: senso di
compiutezza che il libro dà fa sí che l'idea di nuovi passi, di nuove ricerche,
nell'inesauribile impegno per la consapevolezza, non possa dissociarsi
dall'idea di una revisione delle impostazioni di fondo e dei metodi della scuola
filosofica da cui esso pro-viene. Per tale sua patura la Filosofia del diritto
del Cesarini Sforza merita attenta medi-tazione. Dividerò questa nota in cinque
parti. La prima parte sarà dedicata all'esposizione. dei temi fondamentali
dell'opera. Data la ricchezza e la complessità dei suoi svolgimenti, penso che
l'individuazione dei temi fondamentali non sia inutile agli studiosi e possa
aver di per sé un valore critico. Seguiranno considerazioni critiche, con
particolare riguardo al metodo della filosofia; al concetto, centrale nel
pensiero del Cesarini Sforza, di dialettica del volere, e al modo in cui si
possa pervenire a una determinazione analitica dei processi di espressione
della volontà; al problema della giustizia; al carattere della teoria. generale
costruita dal nostro autore. La Filosofia del diritto si apre, e si chiuderà,
sul motivo idealistico, motivo dominante di tutto il lavoro, dell'attività
spirituale come perpetuo movimento, sforzo, tensione, mai sufficiente fatica,
trascendimento dell'oggetto dalla stessa attività spirituale costituito. Cosí è
per il diritto. Il diritto nasce dall'esigenza, presente in tutte le società,
di razionalizzare le azioni degli uomini dando a esse un ordine stabile
mediante regole o norme; ma i suc-cesgi non possono essere che provvisori; le
manifestazioni della volontà umana finiscono sempre per sfuggire, con la loro
inesauribile, irriducibile concretezza, a qualsiasi astratto sistema di
probabilità e prevedibilità; la etoria, opera della volontà umana, lascia continuamente
indietro le mete raggiunte nell'illusione che siano definitive. L'esperienza
giuridica procede attraverso questo tentativo di razionalizzare la vita per
mezzo della regola, e attraverso le ribellioni della vita alla regola. Mentre
la scienza giuridica ha per oggetto sistemi giuridici dati, la filosofia si
leva allo studio della dialettica di soggetto e oggetto nell'atto di vita,
studia l'esperienza giuridica come atto di vita. Diverso il compito, diverso il
metodo: la conoscenza scientifica si appoggia a una realtà oggettiva, mentre la
definizione filosofica deve essere trovata dal pensiero in sé medesimo, poiché
si riferisce alla sua attività in un determinato aspetto. Anche la scienza del
diritto può giungere, mediante uno schema ordinatore, a una definizione del
diritto di carattere generale, applicando ai prodotti dell'attività creatrice
del mondo giuridico la stessa attività sistematizzatrice e ordinatrice in cui
essa consiste; ma le definizioni del diritto date dalla scienza considerano il diritto
come un prodotto, non lo definiscono nel suo prodursi. La filosofia dà invece
la consapevolezza di tal prodursi, consapevolezza indispensabile anche al
giurista, per conoscere l'origine spirituale del diritto e cosí rettamente
intenderlo, e soprattutto indispensabile al giudice, che deve essere il tramite
tra legge e vita, tra gli schemi del diritto e la concretezza dell'azione
umana. All'esigenza spirituale fondamentale, ondo trae origine il diritto, S.
dà il nome di principio costitutivo del diritto, in contrapposto ai principi
regolativi: questi sono le regole superiori e generali, da cui derivano le
regole particolari di un dato ordinamento, dalle quali si può risalire alle
prime per via di induzione; e hanno carattere storico e contingente, scaturendo
dalle concezioni etico-politiche di un popolo in una data epoca della sua
civiltà. Il principio costitutivo è la legge prima ed essenziale dell'attività
dello spirito, per cui il diritto viene creato; e consiste in un determinato
processo della volontà. La dialettica del volere (come quella del pensare) si
svolge nel rapporto fra l'attività dello spirito umano, infinita potenza
pratica e virtualità creativa, e la sua espressione: espressione è tutto ciò
che dall'atto dello spirito si distingue come fatto e forma la realtà
oggettiva. Il passaggio dall'attività spirituale soggettiva alla realtà
oggettiva che se ne distacca è l'astrazione o procedimento astrattivo, il
quale, quando si applica al comportamento concreto, lo divido in due, ossia
rende possibile distinguere tra volizione e azione. Volizione e azione, che nel
concreto agire di ogni soggetto umano sono tutt'uno, costituiscono
nell'astrazione due momenti separati e statici, diventando tipi pratici, cioè
un dato tipo di volizione e un dato tipo di azione; e l'azione appare come il
risultato cui il soggetto volente mira, ossia scopo della volizione. L'attività
volitiva di tanti soggetti diversi, che si manifesta con atti della concreta
volontà di ciascun soggetto, può estrinsecarsi nella realtà oggettiva
incorporandosi in un'azione tipica o astratta, uniforme per tutti: non ogni
azione è conforme a un tipo, anzi gli uomini, appena giungono ad affermare la
loro indi-vidualità, agiscono anche manifestando la loro originalità, e nel
mondo pratico vi sono i santi e gli eroi che superano le formule e rompono le
convenzioni in nome di un ideale superiote; ma la massima parte della vita
comune a tutti gli uomini si svolge secondo tipi e modelli, si presenta come
una serie indefinita di comportamenti uniformi esprimibili mediante le regole
pratiche. Regola pratica è l'enunciazione di un comportamento conforme a un
altro comportamento onde ottenere il medesimo scopo, vale a dire l'indicazione
di un'azione tipica e astratta. Casi della regola pratica sono la regola
tecnica, con la quale si indica quale azione tipica è mezzo per un fine, e il
vincolo immediato tra azione e volizione passa in seconda linea di fronte alla
affermazione dello scopo mediato o motivo, esistendo il vincolo solo in quanto
si affermi il motivo; e la regola imperativa, o norma, che enuncia un
comportamento tipico riferito all'atto di volontà necessario a realizzarlo,
senza riguardo al motivo. La norma è sempre riferibile a una volontà estranea a
quella dell'individuo cui è posta: le cosí dette norme individuali non sono che
regole tecniche, poiché valgono solo nei limiti e in relazione al motivo che il
soggetto riconosce. Il diritto è dunque il prodotto del procedimento spirituale
astrattivo che, configurando volizione e azione come tipi, pone ordine nelle
azioni degli uomini mediante regole imperative. Va rilevato che, in queste
prospettive, la giuridicità non è osclusiva dei vari sistemi di diritto
positivo, oggetto delle discipline giuridiche, ma è propria di qualsiasi
applicazione del suddetto processo volitivo, per cui ogni azione può essere
giuridicizzata e diventar parte. dell'esperienza giuridica. Dopo averci cosí
introdotto al concetto filosofico del diritto, S. procede a una descrizione
fenomenologica del prodursi del diritto nella società umana. I concetti intorno
a cui questa trattazione è imperniata sono quelli di istituzione sociale e di
orga-nizzazione. La prima forma di socialità, l'istituzione, si ha quando
coloro che costituiscono il gruppo attuano un complesso o serie di comportamenti
uniformi per il raggiungimento di fini comuni; la coscienza del fine, peraltro,
può inancare, come sovente accade nelle società primitive, e le pratiche
sociali risultano misteriose, benché non possano non avere avuto, all'origine,
una loro ragione. La pura e semplice uniformità dei comportamenti forma il
substrato del costume sociale. Dall'istituzione si passa all'organizzazione
quando compariscono le regole imperative, o norme, ossia il diritto, e mediante
il diritto lo azioni di ciascun soggetto sono coordinate con le volizioni di
altri soggetti, e viceversa. Il sorgere del diritto non fa però scomparire il
costume; che rimane come continua e ineliminabile rivelazione di tipi pratici
tra i quali si differenziano quelli coordinati mediante le regole imperative.
Le regole imperative si formano sempre sul presupposto di una regola tecnica,
formatasi nella fase istituzionale: se non si costituiesero tipi di
comportamento che valgano come mezzi per la realizzazione di determinati fini,
neanche sorgerebbero le volizioni imperative che a quei comportamenti si
dirigono. Il modo in cui le regole imperative operano nell'organizzazione della
società umana, la fenomenologia delle relazioni tra istituzione e
organizzazione, i processi mediante i quali il diritto nasce, è conosciuto, è
applicato, è giustificato, le relazioni funzionali e logiche tra i vari aspetti
dell'esperienza giuridica sono illustrati e chiariti dal nostro autore
attraverso l'elaborazione e la discussione di un complesso di concetti, che si
coordinano in una teoria molto interessante non soltanto dal punto di vista
filosofico, ma anche da quello strettamente giuridico: i concetti di norma
giuridica e di consuetudine, di rapporto giu-ridico, di autorità e proprietà,
di diritto pubblico e privato, di diritto soggettivo e di obbligo, di legge e
di negozio giuridico, di torto e sanzione, di giudizio, e via dicendo. Si
riscontrano qui diverse interessanti varianti e progressi rispetto alle note
Lezioni di leoria generale del diritto, che pure per non pochi anni hanno avuto
un posto importante nella cultura giuridica del nostro paese, per quanto
atteneva alla teoria generale del diritto. Particolarmente importante e
centrale nella trattazione è, insieme con quello di norma, il concetto di
rapporto giuridico. Il rapporto giuridico, nel suo schema fondamentale, è per
S. la relazione che si instaura tra due soggetti, quando il comportamento
tipico dell'uno agsume il valore di mezzo o condizione afinché si realizzi il
fine dell'altro; il dirigersi della volizione a un comportamento altrui in
ordine a un proprio fine. La piú semplice definizione del rapporto giuridico è
quella di rapporto tra un imperativo o un obbligo. Se ci riferiamo a un atto
normativo primo, non giustificato sulla base di precedenti atti normativi, il
rapporto è di per sé giuridico; se invece si riferiscono tutte le volizioni
normative a un'unica volontà, i rapporti concreti, cioè gli effettivi atti di
volizione, sono giuridici solo in quanto rientrino nel sistema dei rapporti
astratti stabiliti dalle formule normative riferite a quell'unica volontà. Ciò
giustifica la distinzione tra pretcsa, il concreto dirigersi di una volontà
all'azione altrui, e diritto soggettivo, l'astratta e virtuale possibilità di
volere un comportamento tipico altrui; distinzione cui corrisponde, dall'altro
lato del rapporto, quella tra obbligo concreto e obbligo astratto. Il
riferimento di tutte le volizioni normative a un'unica volontà, cioè la volontà
dello Stato, è attentamente esaminato dal Cesarini Sforza, mostrando il
processo logico attraverso il quale avviene l'identificazione del diritto con
l'ordinamento giuridico statale. Tale processo consiste nel ricavare dalle
norme, nelle quali si esprimono volizioni astratte, l'idea astratta di una
volizione unica e comprensiva, che sostiene tutto l'ordinamento, attribuendola
a un unico soggetto. Da questo punto di vista lo Stato non è dunque che un puro
concetto, una personificazione compiuta dal pensiero astraente. Come nella
storia si sia venuti a questa astrazione, all'associazione dei concetti di
diritto e Stato, è indicato dal Cesarini Sforza sottolineando il parallelismo
di questo processo con la progressiva monopolizzazione statale dei mezzi di
attuazione coattiva del diritto. Se poi, lasciando alla scienza giuridica il
suo concetto astratto dello Stato, vogliamo sapere cosa lo Stato è in realtà,
l'analisi filosofica mostra che questa cosiddetta volontà dello Stato si
risolve nella concreta attività di determinati uomini, nella cui effettiva
volontà l'autorità statale ai trasforma, da parola, in fatto. Chi comanda e chi
è comandato: questa relazione costituisce il rapporto politico fondamentale,
ossia il rapporto giuridico, considerato non piú nel suo schema logico, ma
nella concreta realtà degli atti di volontà. Volontà piú forti si impongono
sopra altre meno forti, che rimangono per un certo tempo in istato di
sog-gezione, dal quale però tendono a liberarsi, per diventare a loro volta
dominatrici. Un equilibrio di interessi è raggiunto, quindi è rotto, e gli si sostituisce
un nuovo ordine nor-mativo, e per queste lotte e superamenti la storia umana
inesauribilmente procede. Da quale parte è il valore, nel contrasto tra gli
interessi affermati e gli interessi che cercano di affermarsi, tra l'ordine
costituito e le sue forze e le forze innovatrici e rivolu-zionarie? Questa
volta lo storicismo non è conservatore. L'autorità è essenzialmente un fatto,
dice S.: essa si giustifica soltanto da sé stessa, nel suo effettivo
manifestarsi come volontà normativa. Ogni tentativo di dare all'autorità una
giustificazione superiore è destinato a fallire, come fallisce quello di
fondare l'autorità dello Stato in un diritto naturale o superstatale. La
validità della legge consiste nell'effettivo manifo-starsi di una forza
vincolatrice dei valori umani, e se una nuova legge prende il suo luogo come
forza vincolatrice, la nuova legge è valida; se il fatto di una nuova autorità
si sostituisce al fatto di un'altra autorità, la nuova autorità ha in sé stessa
la sua giustificazione. In queste prospettive sembra che il filosofo assista
alle vicende della storia senza prendere partito, senza affermare il valore
delle forze che resistono o delle forze che tendono a trasformare. Ma, dando un
nome ai termini di questa sempre riaperta dialettica, egli usa per l'ordine
giuridico, nel quale il movimento della storia sembra arrestarsi, l'espressione
« principio di legalità»; « per indicare, invece, il processo di oggettivazione
nel suo movi-mento, cioè non nei suoi risultati ma nella molteplicità e particolarità
inesauribile dei suoi impulsi, soccorre la tradizionale denominazione di
principio di giustizia». « Il contrasto fra i due principi — che appunto nel
loro contrasto sono clementi vivi dell'esperienza giuridica - richiama
facilmente quello tra la valutazione dell'agire nell'esteriorità conformistica
delle sue manifestazioni e la valutazione morale considerata nella profondità e
originalità della esigenza spirituale che la determina ». Non occorre
sottolineare da quale parte è, per S., il valore. E quale sia il valore
intrinseco al movimento di progresso, cui egli dà il nome di principio di
giustizia, è quindi spiegato: «Il concetto di logalità esprime la condizione
delle azioni umane in quanto ordinate mediante un sistema di imperativi, e
quindi sottoposte alle volontà che negli imperativi si manifestano. Invece è
intrinseca al concetto di giustizia l'idea - affermatasi, come già si disse,
attraverso la dottrina cristiana e il giusnaturalismo razionalistico -
dell'eguaglianza fra i soggetti di diritto in quanto sono tutti persone umane.
Quest'idea fa sí - come dimostra l'esperienza storica - che i principi tendenti
a realizzarsi come regolativi di un nuovo ordine giuridico esprimano nelle
forme piú varie un'unica esigenza: quella delle volontà giuridicamente
subordinate di conquistare, rivendicando eguaglianza e libertà nei confronti
dell'ordine costituito, posizioni di predominio, di divenire alla loro volta,
cioè, volontà imperative. IL METODO DELLA FILOSOFIA Esponendo, nella parte che
precede, i temi cardinali della Filosofia del diritto del Cesarini Sforza, ho
detto delle indicazioni metodologiche dell'autore a proposito della filosofia e
della scienza. La scienza conosce l'oggetto dato come dato, la filosofia pone
in evidenza l'attività spirituale che crca, senza mai esaurirsi, la realtà
oggettiva. Il metodo della scienza consiste nell'applicare alla realtà
oggettiva schemi ordinatori, giungendo per questa via al generale; la filosofia
studia l'esperienza nella sua universalità, e « la definizione flosofica il
pensiero deve trarla da se medesimo, in quanto si riferisce alla sua attività
in un determinato suo aspetto». Sono ben noti gli antecedenti di questa
posizione meto-dologica: è noto come nell'idealismo italiano il pensiero
filosofico sia distinto dal pensiero scientifico, legato all'oggetto o
oggettivante e procedente per generalizzazioni, come pensiero puro che trae da
se medesimo le sue determinazioni, dotate del carattere della universalità. Ma
la definizione filosofica del diritto, data in quest'opera, è veramente trovata
dal pensiero in se medesimo con metodo puro di riferimenti all'oggetto?
L'indagine filosofica, dice l'autore, rivela come l'atto spirituale che crea il
diritto sia un processo della volontà. La dialettica del volere consiste nel
rapporto fra attività e espressione, fra atto e fatto. Nel passaggio da atto a
fatto consiste l'astrazione che, applicata al comportamento con-creto, rende
possibile il distinguere tra volizione e azione, le configura come tipi, rende
possibile la razionalizzazione dei comportamenti umani mediante schemi
ordinatori, regole pratiche. Norma giuridica è quel tipo di regola pratica, la
imperativa, che un soggetto pone ad altro soggetto; la norma che l'individuo
pone a se stesso non è giuridica, Lo Stato è la relazione tra chi comanda e chi
è comandato. Il tentativo piú severo e rigoroso di un pensiero puro, che tragga
sé da se medesimo,, è stato fatto dal Gentile con la filosofia dell'atto puro.
Un gentiliano esigente potrebbe muovere al Cesarini Sforza il rimprovero di
empirismo o materialismo. Ecco ciò che il gentiliano potrebbe dire.
Materialistica è la concezione individualistica, che contrappone individuo a
individuo, chi comanda a chi è comandato, chi pone la regola imperativa a chi
ne è destinatario. E la dialettica dell'attività spirituale, la distinzione tra
atto e fatto, tra l'attività e i suoi prodotti, sono pensate dal Cesarini
Sforza in modo astratto e natu-ralistico. La volontà è concepita come fatto
psichico, che si svolge nel tempo formandosi, perdurando quale tensione
volitiva, venendo meno o per il compiersi dell'azione o per il cadere della
tensione (v., per es., a p. 132). I superamenti dello spirito rispetto ai enoi
prodotti sono superamenti che avvengono nel tempo, e non il superamento che lo
spirito fa di se stesso nell'atemporalità dell'atto. S. non parla del diritto
come d'un termine della dialettica spirituale superato dalla sintesi ideale, ma
parla di ordini normativi costituiti nella storia e superati dalle rivoluzioni
politiche. Guardate, potrebbe concludere l'attualista, scandalo!, come la
filosofia del Cesarini Sforza entra in colloquio con la sociologia e ne
utilizza gli apporti a conferma e chiarimento delle sue tesi; con la
sociologia, con la quale la pura filosofia dell'atto puro non ha mai avuto a
che fare poiché quella rimane immersa nel logo astratto, mentre questa à logo
concreto. Credo che il gentiliano esigente per un certo verso avrebbe ragione.
La dialettica della volontà e del suo esprimersi nel diritto, com'è presentata
dal Cesarini Sforza, non si svolge nel mondo senz'aria del pensiero puro, bensí
nel mondo umano della storia, empiricamente concepita, dove non lo spirito
unico celebra in solitudine le sue espressioni e i suoi superamenti, ma gli
uomini sono portatori di ideologie e di interessi diversi, e il diritto si
costituisce quando la volontà di alcuni si impone alla volontà degli altri e la
rivoluzione si ha quando i governanti non sono piú in grado di costringere i
governati all'obbedienza. A mio giudizio, però, proprio qui sta la forza
dell'opera: nell'empirismo che porta l'autore fuori degli sterili tormenti
della filosofa ancora in cerca del pensiero puro e, ponendo la filosofia del
diritto in pieno e vivace rapporto con la sociologia e con le scienze giuridiche,
le dà nutrimento e robustezza. Oso dire che le dichiarazioni metodologiche
sopra riferite, delle quali peraltro ben si comprendono, su un piano
psicologico e culturale, le ragioni di persistenza, sono smentite dallo
svolgersi della trattazione: la definizione del diritto, quella dello Stato e
le altre definizioni elaborate nel libro non sono trovate dal pensiero in se
stesso né sono formalmente universali, ma sono costruite sull'esperienza e
sullo studio che dei dati empirici fanno le scienze sociali. La Filosofia del
diritto del Cesarini Sforza dà una nuova dimostrazione della fecondità
dell'atteggiamento del filosofo che non tema l'accusa di empirismo e cerchi il
colloquio con le scienze, quando a ciò si accompagnino l'attitudine critica e
la capacità di sintesi, e il contatto con l'esperienza non vada a danno
dell'interesse per i presupposti e le condizioni e i rapporti delle scienze e
di ogni altra attività umana. Che cosa rimane, in questo libro del Cesarini
Sforza, se non il metodo del pensiero. puro, della tradizione filosofica
idealistica? Rimane una vocazione filosofica alla comprensione del mondo umano,
che, non appagandosi di analisi particolari, di punti di vista limitati, di
prospeitive bloccate, vuol vedere le cose da tutte le parti possibili,
collegarle in visioni di insieme, soprattutto non limitarsi a considerare i
risultati delle attività umane, ma comprendere le attività nel loro svolgersi.
Ecco, però, un filosofo formato in questa scuola che non ispregia la sociologia
e sa servirsene. Ed egualmente S. sa tenere buone relazioni con le scienze
giuridiche, dedicando a concetti giuridici un lavoro. del quale i giuristi
potranno fare buon conto. Benché S. parli assai spesso di attività spirituale e
di spirito, il soggetto della storia e dell'esperienza giuridica è per lui
l'uomo reale. « La dottrina umanistica — che non ignora la potenza
dell'attività spirituale (« spiritus intus alit»), ma sa che tale potenza non
appartiene a un soggetto trascendente (com'è l'Idea di Hegel) bensi s'incarna
nel pensiero e nella volontà degli uomini reali (...) ». E le vicende degli
uomini reali sono considerate in modo assai disincantato, che porta l'autore ad
assumere talvolta accenti quasi marxisti, come a proposito della proprietà: «
(...) non è del tutto senza base la concezione secondo la quale il diritto è
strumento di dominio economico, e lo Stato liberale democratico è il 'comitato
d'affari della borghesia capitalistica'». Lo Stato, lo si è visto, non è
idealisticamente divinizzato, ma é concepito quale rapporto politico tra
volontà umane che si impongono e volontà umane che soccombono. Siamo qui nella
linea realistica della filosofia politica crociana. Le pagine in cui questa
ferma consapevolezza piú appare, e diventa piú cruda, sono a mio avviso quelle
sulla pena. Hanno séguito, osserva S., la teoria della difesa sociale e quella
dell'emenda; difesa ed emenda sono però scopi secondari rispetto alla vera
finalità della pena. In fondo all'idea della sanzione punitiva, dice l'autore,
si può sempre ritrovare il fatto della vendetta. Tra la vendetta e la pena
corre la differenza che la prima è esercitata fra soggetti eguali, che si
contraccambiano un male, mentre la seconda è applicata da un potere sociale,
superiore all'offensore e all'offeso; ciò rappresenta senza dubbio una garanzia
di imparzialità, una tutela della pace sociale, ma in ultima analisi anche lo
Stato non fa che contraccambiare o retribuire, col male della pena che
infligge, il male del reato commesso. Non si possono meditare simili tesi senza
turbamento, specialmente se si è esercitato il magistero penale. Forse la
teoria della difesa e dell'emenda sono soltanto schermi costruiti per
nascondere a noi stessi che il giudice è strumento di vendetta? L'opinione del
Cesarini Sforza, e il modo in cui è presentata e giustificata, meritano
apposita, approfondita discussione; qui l'opinione è stata addotta come
significativo esempio del suo realismo. E si dovrebbe sempre cercare di tenersi
nella stessa direzione, d'una filosofia che non tragga dal pensiero. puro
esaltazioni e giustificazioni retoriche o mitiche degli istituti politici, e
guardi invece francamente all'esperienza degli uomini reali per rendersi conto
dell'effettiva, anche se talora spiacevole natura dei loro rapporti, delle vere
ragioni del loro comportamento. VOLONTÀ E ESPRESSIONE Si vede confermato, nel
libro del Cessrini Sforza, come la filosofia giuridica italiana. laica e
immanentistica abbia raggiunto, a proposito dei problemi classici della
filosofia del diritto, impostazioni e soluzioni di decisiva importanza. Diritto
e morale: vano è cercare criteri assoluti e universali di distinzione tra norme
morali, giuridiche e d'altre categorie; la distinzione dovrà essere fatta tra
moralità da una parte, intesa come attività concreta, e legalità dall'altra,
intesa come conformità dell'azione alla legge. Unità o pluralità degli
ordinamenti giuridici, statualità o socialità del diritto: tanti sono gli
ordinamenti giuridici quante le organizzazioni sociali, ma i giuristi scelgono
un particolaro ordinamento e con esso identificano il diritto. Le tesi
filosofiche ora accennate potranno essere rifinite o riformulate in vari modi,
giudico però molto arduo l'allontanarsene o il rovesciarle. Di special vigore
mi sembra il modo in cui S. ripresenta la critica al giusna-turalismo: l'errore
filosofico del giusnaturalismo consiste nella pretesa di far passare come-
principio costitutivo del diritto un particolare principio regolativo. Dicevo
in principio del senso di compiutezza che, quanto ai temi e ai problemi
approfonditi e nelle sue prospettive, dà questa Filosofia del diritto. Intorno
al concetto centrale della dialettica del volere come rapporto tra l'attività
dello spirito e la sua espressione si organizza un coerente discorso, ove
filosofi e giuristi trovano molte soddisfacenti risposte a loro domande. Il
tema, rispetto al quale principalmente mi par vi possa essere progresso di
studio, è proprio quello del concetto di volontà e di espressione della
volontà. Che cosd intendiamo per volere, quali processi designamo con questo
nome? Che cosa intendiamo per espressione del volere? Come avviene il passaggio
dalla volontà all'espres sione? Ogni filosofo, ogni scuola filosofica,
compiendo l'arduo e paziente lavoro di precisazioni e distinzioni concettuali,
si ferma a un certo punto su concetti non ulteriormente analizzati, che vengono
sovente definiti come forme pure, categorie, principi costitutivi. L'arrestarai
non è senza ragione e necessità: questi concetti non analizzati forniscono i
punti di riferimento, le impalcature di sostegno, di cui si ha bisogno per non
smarrirsi nel terreno dove si scava e si lavora. Poi, quando i risultati di
quel lavoro sono assimilati, è possibile rivolgersi a quei punti di
riferimento, a quei concetti centrali e organizzatori, per iniziare anche lí il
precisare e il distinguere. Ci si vale, in ogni nuova fase dell'im- presa
filosofica, di nuovi punti di riferimento, di nuove impalcature; ma vi può
essere un progresso, se si estende il campo della consapevolezza e soprattutto
se si è imparato a non venerare troppo le impalcature di cui ci si serve. La
scuola filosofico-giuridica italiana, di cui è rappresentante S., ha avuto ed
ha come concetti organizzatori quelli di attività spirituale, di volontà, di
espressione, di dialettica. Sono state dette cose rilevanti a proposito di tali
concelti; ma, laddove essi hanno resa possibile un'avanzata analisi filosofica
in altri luoghi, qui l'analisi non è andata molto avanti. Ha contribuito non
poco ad arrestarla il concetto del metodo filosofico di cui prima si è parlato.
Pure, anche su questo terreno c'è lavoro da fare. Grandi contributi portano al
chiarimento dei processi della volontà e del suo esprimersi la sociologia, la
psicologia, la linguistica e altro discipline, e il filosofo deve coordinare i
risultati rendendo chiari i fondamenti e i metodi con cui ciascuna di esse si
accosta a questi problemi. Come avviene, in particolare, l'esprimersi dell'atto
del volere attraverso il procedimento astrattivo che distingue volizione e
azione? Tale espressione avviene mediante il linguaggio. Il linguaggio non è
qualcosa di dato all'uomo e pronto e finito una volta per tutte, né è creato
caso per caso in ogni concreto atto d'espressione; esso è un prodotto della
storia e della cultura umana, nttra- verso una lunga e complessa elaborazione.
Si può studiare, come fa la linguistica, la formazione dei linguaggi nella
storia umana; si può studiare i processi di impiego del linguaggio per
organizzare la convivenza e la collaborazione mediante le prescrizioni; e
studiare la psicologia degli usi e delle ricezioni individuali di questo
prodotto della società. Invece di partire dai concetti molto generali di
volontà e di espressione, partire da situazioni e attività umane concrete; alla
coordinazione di quei concetti nella teoria della dialettica sostituire l'esame
particolareggiato dei procedimenti e degli strumenti degli uomini reali che
razionalizzano la vita mediante le regole. L'analisi dei concetti dovrebbe
servire, procurando gli schemi ordinatori, come mezzo per comprendere queste
attività. In tali prospettive è possibile indagare in che consista il
significato delle espressioni lin-guistiche, in che senso e in che limiti si
possa parlare di significati comuni e costanti tra piú persone, cioè di una oggettività
dei significati rispetto ai soggettivi atti di espressione e di intendimento,
in ispecie di una oggettività delle norme giuridiche rispetto ai soggettivi
atti di volizione; cercare in che consista l'astrattezza delle espressioni
linguistiche normative, che designano tipi di situazioni e tipi di
comportamenti, e come si formino i concetti astratti e come pragmaticamente
funzionino nel razionalizzare i concreti processi vitali; studiare infine la
disciplina cui gli uomini sottomettono gli usi linguistici o farsi custodi di
tal disciplina o attendere a migliorare le regole d'uso del linguaggio in
ordine ai loro scopi, con gli studi di semantica e di logica. Impegnarsi
insomma, anche a proposito della volontà e della sua espressione, nel pieno
dell'esperienza e della sua moltepli-cità, elaborare con precisa analisi i
mezzi concettuali della conoscenza Quanto ho detto avrà fatto pensare il
lettore al lavoro e ai programmi di lavoro del complesso movimento filosofico
che si indica col nome di filosofia analitica. Ma a cagione del loro modo di
lavorare e dei loro programmi gli analisti rischiano di avere vista corta. di
chiudersi entro i loro orticelli e perdere quell'ampiezza di visuali, quel
bisogno di visioni di insieme, che sono il carattere della filosofia; e per
effetto di tale limitazione finir con l'accettare in modo acritico una quantità
di presupposti e di condizioni di lavoro. C'è, negli scritti degli analisti,
una sorta di compiacimento del particolare, dell'opera paziente nel piccolo
campo. Questa disposizione è estremamente positiva come manifestazione di
reazione, come strumento polemico contro certo facile e retorico filosofare;
può assumere una funzione negativa se toglie lo sforzo di comprendere la
complessità dell'esperienza umana e di correlarne gli aspetti in una
considerazione sintetica. E importante, per esempio. studiare con pazienza e
rigore la struttura logico del linguaggio giuridico; ma è altrettanto
importante sapere che quella è la strutturi li un linguaggio che serve a dati scopi
nella società umana e si forma attraverso certi processi d'esperienza e opera
in certi processi di esporienza. Senza questa consapevolezza si corre il
pericolo, nel quale non di rado sono incappati cultori di logica giuridica, di
estendere surrettiziamente conclusioni dei loro studi oltre i limiti di quegli
studi, o fondar le analisi logiche in presupposti dogmatici che non
reggerebbero alla critica. Ecco dove la tradizione filosofica idealistica,
giungendo attraverso opere come la Filosofa del diritto del Cesarini Sforza,
mantiene, anche per chi senta l'esigenza di nuove indagini nel senso or ora
indicato, una piena e attuale validità. L'insognamento principale di questa
Filosofia del diritto si può riassumere in poche parole: sappiate vedere il
diritto nell'esperienza giuridica. Il concetto di esperienza giuridica, o
meglio, piú che un concetto, l'impegno a considerare il diritto
nell'esperienza; l'analisi delle relazioni tra il diritto come regola e la vita
morale, politica, economica, soprattutto l'elaborazione delle distinzioni
concettuali necessarie alla consapevolezza di tali relazioni, sono uno dei
contributi migliori della recente filosofia giuridica italiana agli studi
filoso-fici; e costituiscono il principale titolo di merito del libro di cui ci
occupiamo. Il modo in cui S. concepisce l'esperienza giuridica, comparato a
quello di altri nostri autori, sarebbe un interessante tema di ricerca. Qui
conviene limitarsi, in relazione a quel movimento filosofico di cui sopra si
diceva, che ormai, e fortunatamente, è pene- trato anche nel nostro paese e vi
progredisce, a sottolineare l'insegnamento da tenere vivo. LA GIUSTIZIA
L'esperienza giuridica procede attraverso il tentativo di razionalizzare la
vita mediante la regola e attraverso la ribellione della vita alla regola. Le
sopraffazioni delle norme sulla vita, le ribellioni della vita «sono aspetti
necessari e insopprimibili del processo spirituale sopra rievocato. Ciò la
filosofia insegna, mostrando che è un errore parteggiare aprioristicamente per le
norme contro la vita, ma è un errore anche parteggiare aprioristicamente per la
vita contro le norme ». Sembra dunque che il filosofo sia neutrale tra la vita
e le norme; e, seduto sull'orlo del fiume, veda scorrere il fiume col suo
ribol. lire di lotta tra la regola giuridica e l'originalità della valutazione
morale, applicando il precetto spinoziano di non appassionarsi alle une o alle
altre sorti, sed intelligere. Abbiamo però rilevato come alla fine il Cesarini
Sforza prenda partito, e mostri la sua simpatia per la parte della vita. Al
momento dell'ordine giuridico egli dà il nome di principio di legalità, al
momento di ribellione e superamento il nome di principio di giustizia. E nel
principio di giustizia ravvisa l'affermarsi dell'esigenza della eguaglianza tra
i soggetti di diritto in quanto sono tutti persone umane. Il filosofo non
rimane dunque freddo e intellettualisticamente indifferente innanzi alle
vicende umene, ma ne è partecipe, si impegna a sua volta. Cosí un recensore, il
Ciarletta, ha potuto dire che la filosofia del diritto è, per S., la filosofia
della rivolu-zione; o per lo meno, se la parola rivoluzione facesso
necessariamente pensare al sovvertimento violento di un ordine giuridico
preesistente, la filosofia dell'originale e profonda moralità che supera
l'irrigidito schema della norma astratta. La simpatia per l'autore certamente
si arricchisce molto di questo rilievo: il filosofo indifferente suscita
sgomento, dal filosofo ci si aspetta non soltanto una lucida spiegazione di
come vanno le cose, ma d'averne un orientamento e una guida per la parte che
nella società umana noi stessi dobbiamo pure svolgere. In questo punto ravviso,
però, la maggior difficoltà filosofica del saggio. Cho base ha l'affermazione
della presenza dell'esigenza egualitaria nel principio di giustizia, ossia nel
movimento che produce e supera il diritto? Sembra che il Cesarini Sforza le dia
una base empirica: al passo in cui si dichiara che l'idea di eguaglianza tra i
soggetti di diritto è intrinseca al concetto di giustizia segue un richiamo
all'esperienza storica (v. la citazione alla fine del secondo paragrafo di
questa nota). Ma l'esperienza storica, purtroppo, è al riguardo tutt'altro che
univoca. Ci sono movimenti rivoluzionari piú o meno sinceramento ispirati all'eguaglianza
tra le persone umane e ci sono movimenti che predicano e praticano la
disuguaglianza degli uomini, dei popoli, delle razze. L'esperienza storica
mostra che vi sono volontà in lotta per imporre la propria forza alla forza di
altre volontà, e il vario contenuto delle volontà contrastanti. Se principio di
giustizia è il nome che diamo al movimento che produce e supera il diritto,
realizzano il facipio di giustizia tanto i nazisti che vogliono abbattere la
democrazia quanto i desiocratici che si ribellano al diritto nazista.
L'identificazione del principio di giustizia con il manifestarsi dell'esigenza
di eguaglianza delle persone umane è il giudizio etico che una retta coscienza
dà sulla storia; l'esperienza storica ne è giudicata, e non può giustificarlo,
non basta a fondarlo. È possibile una fondazione teorica del principio di
giustizia? Oppure in quel principio si manifesta la nostra personalità, come si
è formata nel nostro ambiente culturale, e non v'è modo di dimostrarlo ad
altri, ma soltanto lo si riceve e lo si comunica per via di educazione? Questo
è il problema della giustizia, come problema del valore del diritto. La
filosofia del diritto di S., con il suo immanentismo, con il quadro che dà
dell'esperienza giuridica come dialettica di regola e di concreta e originale
moralità, con la critica dei principi regolativi, esclude la prima soluzione.
Ogni tentativo di identificazione teorica della giustizia, come valore del
diritto, con l'eguaglianza delle persone umane, sarebbe un nuovo contrabbando
di un principio regolativo, il principio dell'egua-glianza, quale principio
costitutivo del diritto. Dal punto di vista di questa filosofia si può dire
soltanto che principio costitutivo dell'esperienza giuridica è il sovrapporsi
della regola alla vita e il ribellarsi della vita alla regola; dal principio
costitutivo del diritto, chiarito dalla filosofia, all'affermazione del valore
di un certo principio regolativo, non c'è pas- saggio. La ragione filosofica
vede il principio costitutivo, la dialettica di morale e diritto; se poi, in
quella dialettica, noi ci impegniamo per un particolare principio regolativo,
ciò dipende da ragioni della nostra morale, che la ragione filosofica non
conosce. Il problema del valore, o dei valori, costituisce uno dei temi centrali
e piú critici dell'idealismo italiano, che in vari suoi rappresentanti ha
tentato di ricavare la fondazione del valore dalla teoria della realtà
spirituale. Mi pare che la chiara e stringente formulazione data alla filosofia
della pratica da S. ci metta innanzi a una conclu-sione: per una filosofia, che
nôn creda di poterli fondare nel trascendente, i valori non sono giustificabili
teoricamente. Questo non significa finire in pieno irrazionalismo e negar che
la filosofia debba occuparsi delle questioni di valore: gli atteggiamenti
valutativi sono connessi con credenze, e il discorsa razionale, modificando le
credenze, contribuisce a mutar le valutazioni; quanto alla filosofia, ossa ha
per compito di chiarire la natura, la portata e le conseguenze dell'atteggiamento
valutativo, di analizzare e distinguere le com• ponenti del discorso sui valori
ecc. Ma al fondo dell'affermazione di un valore c'è sempre un impegno
personale, un atto di coscienza morale. Tale tesi non ci riconduce allo
sgomento del filosofo freddo o intellettualisticamente indifferente;
desideriamo il filosofo che cerchi di realizzare con la filosofia il valore
della conoscenza spassionata, ma sappia nel mondo, conosciuto senza passione,
affermare con ferma e feconda passione tutti i suoi valori umani. Simile
discorso non può qui ulteriormente svilupparsi: quanto ho detto può forse
bastare per indicare la seconda, importante direzione di progresso di
consapevolezza che, a mia giudizio, si apre a chi medita le posizioni
dell'idealismo italiano, e queste, in particolare, del Cesarini Sforza. LA
TEORIA GENERALE DEL DIRITTO Al principio del saggio dedicato alla Teoria
generale del diritto del Levi, recentemente ripubblicato nel volume Studi sulla
teoria generale del diritto, il Bobbio rileva che tre sono i punti di vista da
cui una teoria generale del diritto può guardare il fenomeno giuridico: diritto
come rapporto giuridico, diritto come istituzione, diritto come norma. Ho detto
in precedenza che nella tcoria generale delineata dal Cesarini Sforza è
particolarmente importante e centrale, insieme al concetto di norma, quello di
rapporto giuri-dico; ed ho indicato il modo in cui l'autore lo definisce. Ora è
interessante rilevare come il concetto di rapporto sia da lui costruito sulla
base del concetto di norma, che è il vero pernio dell'organizzazione dei
concetti di questa teoria generale, talché essa va ascritta al terzo tipo
indicato dal Bobbio. Nel caso dell'atto normativo primo, non qualificato sulla
base di precedenti atti nor-mativi, rapporto giuridico è la relazione che ai
istituisce tra il soggetto attivo dell'imperativo e il soggetto passivo; il
rapporto giuridico è definito come rapporto tra l'imperativo e l'obbligo che
esso pone. La distinzione e contrapposizione tra norma e rapporto giuridico,
com'è presentata di solito (la norma quale fonte del rapporto, in quanto
regolatrice di una relazione sociale, economica ecc.), è sostituita, a
proposito degli atti normativi qualificati sulla base di atti normativi
precedenti, dalla distinzione e contrapposizione tra rapporto giuridico
concreto, ossia l'imperativo effettivamente rivolto da un sobbeece ad un altro,
e rapporto giuridico astratto, ossia lo schema di rapporto stabilito dalla
formula normativa riferibile alla volontà superiore. I concetti di rapporto
concreto e di rapporto astratto servono in effetti, come si vedo, a configurare
la correlazione tra una norma di grado inferiore e una norma di grado
superiore. È naturale, qui, il richiamo al Kelsen. La corri-spondenza tra
posizioni del Cesarini Sforza e posizioni del Kelsen appare evidente a
proposito della soluzione data al problema della legittimazione del diritto,
del fondamento. della sua obbligatorietà. I rapporti concreti, dice il Cesarini
Sforza, sono giuridici solo in quanto rientrino in uno schema di rapporto
astratto stabilito dalla volontà superiore. In termini kelseniani, la validità
di una norma deve essere dedotta da una norma di grado superiore. Riguardo
all'atto normativo primo, dico il Cesarini Sforza, la distinzione tra rapporto
astratto e rapporto concreto non ha nessun significato; l'atto normativo primo.
eta all'inizio di una serie di qualificazioni di giuridicità, ma non può essere
qualificato. nello stesso modo; esso è giuridico di per sé, purché in esso si
manifesti una forza vin--colatrice delle azioni. Cosí la norma fondamentale del
Kelsen sta all'inizio di una serio di qualificazioni di giuridicità, ma non può
essere qualificata nello stesso modo; e tutta: la catena delle qualificazioni
vi può essere appesa, in quanto la norma fondamentale sia posta come condizione
di validità dell'intero ordinamento. I due autori hanno in comune-l'importante
consapevolezza che il diritto non può essere giustificato con il diritto: si
giustificano, all'interno di un ordinamento giuridico, singole norme sulla base
di altre-norme; ma per sapere come l'intero ordinamento, entro il quale il
giurista adopera la sua. logica qualificatrice, stia in piedi, o perché debba
stare in piedi, per stabilire le condizioni prime di ogni ragionamento giuridico,
occorre andar fuori del diritto e impiegare-un altro tipo di ragionamento. La
differenza tra il Kelsen e il Cesarini Sforza sta nel fatto. che il primo
considera le norme nella loro struttura formale, si occupa soltanto dei loro-
rapporti logico-formali, e quindi il presupposto di ogni qualificazione di
giuridicità si presenta nella sua dottrina come una mera condizione logica,
un'ipotesi del pensiero giu-. ridico; il Cesarini Sforza invece guarda agli
atti normativi nella loro effettività storica e• psicologica, concepisce la
norma come imperativo, e quindi il presupposto di ogni qualificazione di
giuridicità si configura per lui come un atto normativo primo dotato di forza
politica. Mi sembra che da questa concezione della norma come imperativo
derivino alcune difficoltà, del tipo di quelle che si sono sempre incontrate
quando si sono definiti concetti di teoria generale del diritto in riferimento
a effettivi atti o stati di volontà, anziché in: riferimento alla e soltanto
alla loro espressione. Il nostro autore perviene coerentemente a dire che il
rapporto giuridico nasce nel tempo, perdura come componente dell'ordine
giuridico quanto perdurà la tensione volitiva, e viene meno col cadere della
tensione o col' compimento dell'azione voluta. Da questo punto di vista non si
spiega come mai i giuristi continuino a considerar giuridica una volontà
manifestata entro un certo ordine giuridico,, e i giudici ad applicarla, finché
non siano avvenuti certi fatti con efficacia abrogante, senza preoccuparsi del
perdurare della tensione volitiva in corrispondenza alla volontà espressa.
Meglio, a mio avviso, chiarito che e come il diritto si forma e si trasforma
nella società umana attraverso l'esprigersi della volontà, dire decisamente che
dal punto di vista giuridico ciò che viene conosciuto e applicato è la volontà
in quanto espressa, la norma come: espressione; e costruire la teoria generale
del diritto dal punto di vista della norma come espressione linguistica
prescrittiva, anziché dal punto di vista della norma come imperativo. Checché
si pensi, comunque, di queste osservazioni, la teoria generale del diritto del
Cesa-rini Sforza, accolta come è presentata o trascritta in chiave
formalistica, porta nel con.. testo della sua Filosofia del diritto una nuova e
considerevole prova dei meriti del norma--tivismo. La concezione del diritto
come norma consente di costruire. una organica teoria generale del diritto e
insieme di vedere filosoficamente il diritto nel concreto dell'esperienza
giuridica. In sede di teoria generale si determinano i rapporti formali tra le
norme, come si prospettano per la scienza del diritto che assume una norma
prima quale criterio d'individuazione di un sistema di norme; in sede
filosofica non ci si ferma alle norme come dato di un'attività scientifica, ma
si considera come le norme sono prodotte e superate nell'umana vicenda del
rinnovarsi del tentativo di razionalizzare la vita mediante la regola e del
rinnovarsi della ribellione della vita alla regola.Widar Cesarini Sforza.
Sforza. Keywords: iussum, iustum. Refs.: Luigi Speranza, “Grice e Sforza” – The
Swimming-Pool Library.
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