CODRONCHI
Luigi Speranza -- Grice e Codronchi:
la ragione conversazionale e l’implicatura conversazionale del contratto -- giochi
d’assardo – contratto – gioco aleatorio – Ercole, l’Ara Massima, e il patto
comunitario – scuola d’Imola – scuola di Bologna – filosofia bolgnese –
filosofia emiliana -- filosofia italiana – Luigi Speranza (Imola). Filosofo
bolognese. Filosofo emiliano. Filosofo italiano. Imola, Bologna,
Emilia-Romagna. Grice: “One would underestimate Codronchi if it were
not for the fact that he wrote a smartest little tracts on the two ways I see
conversation as: ‘game’ and ‘contract.’ In “Logic and conversation’ I do
confess to having been attracted for a while to a ‘quasi-contractualist’
approach to conversation alla Grice (i. e., G. R. Grice) – and I’m not sure the
reason I give there for rejecting the view is valid, or strong enough! As for
‘games’ – of course conversation is a game – but I never took that too
seriously – perhaps because Austin was obsessed with games and rules of games –
and the subject was worn out for me – when Hintikka came along all he did was
talk about ‘dialogue games’! – I do use ‘game’ terminology – and cf. ‘contract
bridge!” – such as ‘conversational move,’ ‘converaational rule’ of the
‘conversational game’ – and conversational ‘players’ – “Only this or that
‘move’ will be appropriate’, and so on.” Appartenente alla nobiltà, dopo la
laurea prosegue gli studi approfondendo la filosofia spinto dal padre. In
seguito entra alla corte del regno di Napoli, prima con Ferdinando I e poi con
Giuseppe Bonaparte, da cui ottiene la nomina a consigliere di stato. Le sue
saggi più celebri sono “Etica” e “Il contratto”, in cui affronta con semplicità
l'argomento del calcolo delle probabilità. Distingue in tre classi di
contratto. Contratto epistemico: C’e un contratto nel quale è noto il rapporto
tra eventi favorevoli e contrari. Contratto empirico. C’e un secondo contrato
nel quale il rapporto tra un evento favoravole e un evento contrario è fondato
sull'esperienza. Contratto misto Finalmente, c’e un terzo tipo di contratto nel
quale il rapporto tra un evento favoravole e un evento contrario si basa su una
legge sicura e in parte sull'esperienza. For a time, I was
attracted by the idea that observance of the CP and the maxims, in a talk
exchange, could be thought of as a quasi-contractual matter, with parallels
outside the realm of discourse. If you pass by when I am struggling with my
stranded car, I no doubt have some degree of expectation that you will offer
help, but once you join me in tinkering under the hood, my expectations become
stronger and take more specific forms (in the absence of indications that you
are merely an incompetent meddler); and talk exchanges seemed to me to exhibit,
characteristically, certain features that jointly distinguish cooperative
transactions: 1. The participants have some common immediate aim, like getting
a car mended; their ultimate aims may, of course, be independent and even in
conflict-each may want to get the car mended in order to drive off, leaving the
other stranded. In characteristic talk exchanges, there is a common aim even
if, as in an over-the-wall chat, it is a second-order one, namely, that each
party should, for the time being, identify himself with the transitory
conversational interests of the other. 2. The contributions of the participants.should
be dovetailed, mutually dependent. 3. There is some sort of understanding
(which may be explicit but which is often tacit) that, otl1er things being
equal, the transaction should continue in appropriate style unless both parties
are agreeable that it should terminate. You do not just shove off or start
doing something else. SAGGIO FILOSOFICO SUI CONTRATTI E GIOCHI
D'AZZARDO. C. Sor's incerta vagatur, Fertque refertque vices. Lucan. FIRENZE PER
GAETANO CAMBIAGI STAMPATOR GRAND. CON APPROVAZIONE. ALL’ALTEZZA REALE DI PIETRO
LEOPOLDO PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA ARCIDUCA D'AUSTRIA GRANDUCA DI
TOSCANA &c. &c. etc. Questa operetta che sottopone il CONTRATTO—cf.
Grice, quasi-contratto -- d’azzardo o aleatorio all'esame della filosofia per
fissare, quant'è possibile i I dati onde non discordino dalla giustizia, dovea
bene essere umiliata, a VOI, che pieno del le verità della prima, avete consacrati
tanti pensieri ad assi curare, e stabilir la seconda; onde può dirsi che il
vostro trono è il punto più luminoso della loro unione, che sola può formare la
felicità degli stati. Posta questa mia fatica, se non è degna dipresentarsi
all'illuminatissima vostra mente, non dispiacere al vostro cuore, che non
sdegnerà di riconoscere in esta una significazione dei sentimenti del mio,
penetrato del la più viva gratitudine al vostro real patrocinio, e alle copiose
beneficenze, auspici sotto de’ quali è nata, e condotta alla luce, e ai quali
desidero con tutto lo spirito che sempre più raccomandi l'autore. Non avvi forſe
negli uomini un sentimento più costante e universale del desiderio di
arricchire. L'uomo tende incessantemente a procacciarsi, ed assicurarsi i mezzi
necessari a sostenere e a rendere tranquilla e comoda la vita. La natura, che ha
voluto che ciò concorra alla sua felicità alla quale con tanta forza lo
stimola, gli ha inserito di sua mano nel petto questo vivissimo ardore;
acciocchè se dalla propria industria riconosce egli il sostentamento e gli agi
della vita, riconosca però dalle provvide mani di lei l'eccitamento e
l'efficacia di questa industria medesima. Questa fiamma sempre operosa accende
talvolta un cuore angusto che non ha altro oggetto che se medesimo, o un
piccolo e ristretto sistema di persone. Talvolta pero trionfa sovranamente in
un animo generoso, a che stima di se minori tutte le mire che non sian vaste e
sublimi. Patria, nazione, pubblica felicità, interessi dell’uman genere ecco i
grandi oggetti, che egli ha sempre davanti; ed ecco intorno a che si aggirano i
lumi del politico pensatore; ecco ciò che forma le vigilie dell’uom’di stato.
Quindi è che sempre nuove vie si spianano al commercio, nuovi mezzi si studiano
per facilitarlo, nuovi metodi si ritrovano per dilatarlo. Questo ardore
medesimo ha fatto sì, che gli uomini vadano sempre inventando un nuovo
contratto, o ai ritrovati già prima diano nuove sempre e più estese forme. Chi
avrebbe mai detto nei primi tempi delle nascenti civili società, quando altro
contratto non conoscevasi che quello di dare i grassi capi dell’armento in
cambio degli scelti frutti del campo, che vi sarebbero stati un giorno uomini,
che avrebbero ridotte a contratto non solo una cosa esistente, sicura, e da
esli ben conosciuta, ma la cosa non esistenti ancora, le incerta, la soggetta
al caso, la sconosciute? O chi persuaderebbe alle numerose carovane dei mori
che vanno nel fondo dell’Affrica a far coi negri il cambio del sale colla
polvere d’or, che sonvi e lecici, e un vantaggioso contratto, che si appoggia
solamente all’aleatorio pericoloso e al bizzarro capriccio della fortuna? Il
moro che mette il suo sale in un mucchio e lo va sminuendo, se gli pare che il
negro con cui commercia, non abbia ammassata in sufficiente quantità l'a
preziosa polvere; riderà di coloro che si espongono a gravi perdite delle loro
sostanze affidandole all'incertezza della sorte. Eppure, e vi e questo
contratti aleatorio, e puo esser ridotti a quella uguaglianza che dopo determinati,
o dalle leggi, o dalla consuetudine i prezzo della cosa è necessaria a render
giusto qualunque contratto. A fissare il limite e il grado di uguaglianza in
tale contratto aleatorio giova maravigliosamente quell’utilissima scienza che
arditamente calcola le probabilità e si rende soggetti, per così dire, i sempre
vari accidenti della fortuna. Questa scienza è stata chiamata finora aritmetica
politica perchè è stata ordinata soltanto a ricercare l’utilità e la miglior sorte
a 2 del commercio e di chi lo esercita, e ad apprestare dei nuovi dati a chi
veglia alla pubblica felicità. Ma io crederò di potere con parità di ragione
chiamarla “aritmetica del giusto” ed asserire che se il gran principio che fra
il certo presente e l'incerto avvenire trovasi una vera proporzione è stato
quel seme fecondo che ha germogliato al pubblico bene, è quello ancora che dee
produr nulla meno la sicurezza e la tranquillità nell’animo di chi sulle tracce
dell’onesto e del giusto voglia istituire tale contratto. Non farà però inutil
cosa se io cercherò di spogliare della austerità e difficoltà del calcolo una
sì vantaggiosa teoria e di ridurla a principi generali e semplici, facendo su
di essi opportunamente alcune riflessioni ed applicandone le regole al
contratto aleatorio, che verrò con la chiarezza e brevità maggiore che a me sia
possibile investigando. Mi lusingherò quindi di aver sempre pronta una misura,
più o meno esatta, a norma che eſli più o meno ne siano suscettibili, che ne
determini l’uguaglianza, é una bilancia che ne pesi l'equità e la giustizia.
Contratto aleatorio io chiamo quel contratto nel quale si fa acquisto di un
diritto, o vogliam dire di una speranza (res sperata – emptio spei, emptio rei
separatae), il buon esito della quale è affidato all’incertezza della sorte
(cfr. Grice, “Intenzione e incertezza”). E quì si osservi che si può nel
medesimo contratto considerare l’aleatorio relativamente ad ambedue i
contraenti. (parola chiave: “ambedue i contraenti”). Quello, il quale talvolta
per far guadagno di una tenue somma di denaro ma certa, vende la speranza
incerta di un gran guadagno, sottopone all'aleatorio tutto quel di più che
avendo buon esito la ceduta speranza, supera la tenue somma in cui la cambio.
L'uguaglianza che dopo fissato dalla legge o dalla consuetudine il prezzo della
cosa ricercasa nel contratti perchè sia giusto, vi è ſempre, quando esaminata
la cosa che ne forma l'oggetto, ritrovisi in Vedasi più sotto ove si parla del
contratto di alii curazione un vero senso egualmente pregevole ciò che danno
nel contratto e reciprocamente ricevono ambedue i contraenti. Or chi non vede che
l'avere un diritto o una speranza è molto più valutabile che il non averla? E
se ciò è vero, è manifeſso che questa speranza puo dirsi avere un vero e real
prezzo nel commercio degli uomini. Ma siccome tuttociò che ha prezzo pui avere
un prezzo diverso, questa speranza ha anch'essa la sua diversita e puo per
conseguen prezzo calcolarsi in guisa da poterne trovare il *rapporto* a quello
per cui alcuno desideri di farne acquistom che è quanto dire potrà ridursi ad
una vera uguaglianza. Stabiliscasi adunque l’incontrastabile fondamenza il suo
tale TEOREMA. Nel contratto aleatorio vi puo essere essere quella uguaglianza,
che gli caratterizzi per giusti. ng Too vorrei potere esporre con la maggior
precisione e chiarezza la serie delle idee che conducono a fissare il canone
per cui si puo in un contratto aleatorio rinvenire l'uguaglianza di cui si
parla. Il soggetto è molto arduo e per esporlo nel dovuto lume e farne poi
l'opportuna applicazione è neceſſario fare di tratto in tratto molte importanti
osservazioni che o sviluppino il principio fondamentale o vagliano a
dilucidarlo. E prima di tutto io intendo sempre per nome di prezzo tutto quello
o sia certo e determinato, o sia incerto anch'esso o per l'evento la quantità
che si espone per far l’acquisto di una speranza. Premio io chiamo quello per
cui ottenere si espone il prezzo così definite. Conviene pero osservare che per
nome di premio si può intendere, e l'oggetto solo a cui si aspira e il medeſimo
più il prezzo che si è o esposto o sborsato per acquistarne la speranza. Ciò
ben'inteso parmi che per rintracciare questa uguaglianza sia d'uopo conoscere i
o per 8 la diversa speranza. Di due elementi viene egli composto. Tanto è più
stimabile una speranza quanto ha un'oggetto più pregevole; e questo è ciò che
io intendo per valore intrinseco; ma tanto anche è più stimabile per altra
parte quanto è più probabile che ha un esito favorevole, e questo col nome di
estrinseco valore vuolsi significare. La probabilità è maggiore o minore
secondo che è maggiore o minore il numero di casi favorevoli all'evento
rispetto al numero de' sinistri; di modo che se si facesse una tavola che
gradatamente, e per serie e sprimeſle questi rapporti si avrebbe una vera
tavola delle probabilità. Conſiderando però ciascun evento separatamente e
senza rapporto ad altri; la probabilità che esso liegua, vien espressa dal *rapporto*
del numero de’ casi a lui favorevoli alla somma dei favorevoli insieme e de’
contrari. Poichè se sianvi in un urna 10 palle bianche e 10 nere; per definire
la probabilità dell'estrazione di una palla Bianca fa d' uopo conſiderare le 10
bianche in massa colle nere; giacchè in massa sono quando si fa l'estrazione
dall'urna. L'istesso avviene di ciascun evento che sia l’oggetto di una
speranza; giacchè deve distaccarsi dalla massa che è il cumulo degli eventi
favorevoli e dei sinistri che stan raccolti nell’urna sovrana regolatrice della
umana vicenda. Se dato un prezzo con cui si voglia fare acquisto di una
speranza, il numero dei casi favorevoli al buon esito sia uguale a quello dei
sinistri, è troppo chiaro che a volere la ricercata uguaglianza e necessario
che il valore intrinseco della speranza o sia dell'oggetto della medesima, sia *doppio*
del prezzo che si espone per acquistarlo; poichè in tal guisa la metà del
valore intrinseco resta compensata dal prezzo che si è pagato; l'altra metà,
che sola è un vero guadagno è uguale al prezzo medesimo che si è espoſto
all'aleatorio; e così deve essere essendo nel caso nostro uguale la probabilità
del buon esito e dell’infausto. E non altro appunto significa quella regola
infallibile secondo la quale è sempre 10 il valore (a) dell’aspettativa, quando
in ugual numero siano i casi favorevoli all’esito bramato e i sinistri. Che se
si accresca il numero de’ casi sinistri; siccome scema percið il valore
estrinſeco della speranza, converrà che si accresca *proporzionatamente*
l’intrinseco accrescendo il valore dell’oggetto medesimo. Per maggior chiarezza
di cio suppongasi il prezzo con cui si compra la speranza uguale ad un dato
numero e suppongasi il numero dei casi favorevoli uguale a quello dei sinistri.
In questo caso la probabilità del buon esito e uguale a quella dell'infausto e
la speranza si elide col timore, e per conseguenza il suo valore estrinſeco puo
considerarsi = 0; verrà dunque in confronto il solo prezzo col premio; che però
queste due quantità dovranno eſſere uguali, benchè il valore intrinſeco della
speranza, o sia il premio medesimo preso in una più estesa significazione 111
(a) L’aspettativa non è altro che il grado di probabilità che uno ha di
ottenere un’intento fortuito. II sia doppio del prezzo, poichè una metà del
premio medesimo non si può chiamare lucro, restando compensata col prezzo già
sbor fato ed esposto all’aleatorio. Stabilito adunque questo caso, come per
punto fisso dal quale si parte la serie dei valori, è chiaro ugualmente che se
il numero dei sinistri casi sia maggiore o minore di quello dei favorevoli, di
tanto la probabilità del buon esito a fronte della probabilità dell'infausto
farà a proporzione maggiore o minore di zero nel formare il valore totale della
speranza; lo che non altro significa, se non che ad avere l'uguaglianza
necessaria converrà che a proporzione l'oggetto della speranza superi nel primo
caso il prezzo con cui si acquista e nel secondo sia ad esso inferiore, e
quindi li puo universalmente stabilire. Nel secondo teorema, i valori delle
speranze sono in ragion composta del valore intrinseco dell’oggetto o cosa o
reale sperato (res sperata), o dell’spettativa. Ne terzo teorema, nel contratto
aleatorio allora visarà l'us 1. Il contratto aleatorio allora vi sarà
l'uguaglianza quando il prezzo che espone uno de contraenti stia al premio,
come il numero dei casi favorevoli a lui, alla ſomma dei favorevoli e dei
contrari. Notisi che quì per premio s’intende non solo la porzione che si
lucra, ma di più il prezzo istesso che si è aleatorio, aleatato. E siccome, per
quanti siano i prezzi dei contraenti, deve verificarsi in ciascun prezzo questo
rapporto al premio, ne verrà che i prezzi staranno fra di loro come il numero
dei casi favorevoli ad uno dei contraenti di viso per la somma de favorevoli e
de’ contrari al numero de favorevoli a quello con cui si istituisce il
paragone, diviso anch’esso per la somma dei favorevoli e dei contrari: e così
dicasi di quanti siano i contraenti. Da questo teorema si deduce il seguente
corollario. Nel contratto aleatorio allora vi sarà l'uguaglianza quando i
prezzi dei contraenti ſtiano fra di loro, come i numeri dei caſi ri
ſpettivamente favorevoli. Dagli enunciati Teoremi chiaramente ap pariſce, che
per bene applicarli agl' indivi dui caſi, è neceſſario eſaminare maturamente,
qual ſia il vero valore del prezzo con cui ſi compra la ſperanza; quali ſiano i
veri caſi favorevoli, e ſiniſtri; e fiflarne il numero con quella eſattezza che
convenga alla naturą del contratto in queſtione. Conſiderando at; tentamente la
natura e le leggi dei diverſi contratti di azzardo, mi è parſo che preſen tino
una facile e natural diviſione, per la quale in tre ſeparate, e diſtinte claſſi
li pof ſono comodamente diſtribuire. Imperciocchè dalla loro diverſa natura, e
dalle diverſe leg gi che gli coſtituiſcono, ne naſce una diverſa maniera di
fiſſare i rapporti del numero dei caſi favorevoli, a quello dei ſiniſtri. A tre
fi poſſono in fatti ridurre i metodi per fillare 1 14 gli accennati rapporti, e
quindi collocare in una di tre diſtinte claſli ciaſcun contratto di azzardo.
Primo metodo è quello per mezzo del quale conſiderata la natura, e le leggi del
contrat to rilevaſi il ricercato rapporto dal numero delle cauſe e delle
ragioni, che poſſono in fluire ſul buon eſito della ſperanza, numero determinabile,
e ragioni certe, e ſicure. Il ſecondo è quello nel quale per la natura del
contratto, non ſi può fondare il rapporto, ſe non che ſulla ſperienza, e ſulle
oſſerva zioni eſatte perd, e molte volte replicate; e ſopra cagioni incerte, e
variabiliffime per le quali il numero dei caſi favorevoli e dei fi niſtri, non
può mai eſſer certo, determinato, e ſicuro. Terzo metodo è quello per cui ſi
appoggia la indicata proporzione, parte alla conſiderazione di leggi certe e
ſicure, e par te alla ſperienza del paſſato, e a circoſtanze incerte ', e di
numero indefinito. Nei contratti adunque della prima fpecie, conoſciutene le
leggi, fiffato il numero delle cauſe che poſſono influire ſull'oggetto del
contratto, ed eſaminate le diverſe maniere nelle quali poſſono combinarſi, ſi
avrà un eſatta ed infallibile notizia del rapporto dei caſi favorevoli ai
finiftri. La ſcienza delle combinazioni, e permu tazioni è ſtata nel noſtro
ſecolo così illuſtra ta, e dall ’ Ugenio, e dal Bernullio, e dal Moivre, ed è
così vaſta ed eſteſa, che vo lendo io trattarne a lungo, non potrei per l'una
parte non oſcurare ciò che è ſtato detto con tanta preciſione, e ſicurezza, e
non fa prei per l'altra accennar poche coſe, che non laſciaffero un neceffario
deſiderio di molte più, intorno alle quali l'intertenermi, oltre paſſerebbe di
gran lunga il fine, e l'idea di queſto faggio; e tanto più, che ſenza la fe
verità del calcolo più aſtruſo non ſi potreb bero per avventura trattare tutti
i caſi par ticolari. Nel venire però eſaminando la na tura dei diverſi
contratti, ed applicando ad effi li ſtabiliti Teoremi, ſi vedranno di trat to
in tratto i principj di queſta ſcienza ſvi luppati, ed indicata la maniera di
applicarli ad alcuni caſi particolari, ſiccome con l'uſo ! 16 rétto, e ſicuro
del calcolo ſi poſſono adattare a tutti i caſi i più compoſti, ed aſtruſi. Il
gioco di pura ſorte è certamente uno dei contratti che alla prima claſſe
debbonſi riferire. Mi è noto quanto ha ſcritto il cele bre Giacomo Bernulli,
per dare le regole ficure onde fiſſare nei giochi di fortuna il numero dei caſi
favorevoli e dei contrari, i vantaggi reſpettivi dei giocatori, e il pre mio
che può uno eligere, dopo incominciato il gioco per ritirarſi ſenza rinunziare
alla miglior condizione, in cui l'hanno già poſto alcuni colpi favorevoli. So
che eſſendo la probabilità, o ſemplice, o compoſta, ne ha queſto gran
Matematico ridotta la miſura all'interſezione di una linea retta con una curva
logaritmica, o di queſta con una pa rabolica, e così ſucceſſivamente aſcendendo
alle curve dei gradi più alti. Ma laſciando da parte i profondi calcoli, e i
miſteri della fublime Geometria, i quali però ben pene trati ſcuoprono il
profondo e inventore in gegno di queſto grand' uomo, piacemi in quella vece di
eſaminare ſemplicemente ſen 17 za di effi la natura e le leggi del gioco, per
riconoſcere ſecondo l'accennato metodo, come ſi poſſa in eſſo e dare e ſcoprire
l'u guaglianza fra i giocatori, e in tal guiſa applicare a queſto contratto gli
enunciati univerſali Teoremi. Il gioco di pura ſorte è una ſpecie di con tratto,
nel quale due o più perſone, dopo di aver convenuto di certe leggi, e condizio
ni, ſi diſputano un premio, che ſi rilaſcia a chi ſarà più felice, per rapporto
a certi acci denti l'effetto dei quali non dipende per ve run modo dalla loro
induſtria. E quì cade in acconcio fare una rifleſſione comune a tutti i
contratti di azzardo. Il dire che una coſa accada caſualmente, non altro
ſignifica, ſe non che la cagione ne è a noi ſconoſciuta; e che non vi
abbiamo alcuna volontaria influenza. Per altro quan do fiegue in natura un
determinato effetto, qualunque ſiaſi, è certo che neceſſariamente dovea ſeguire.
Che due dadi gettati ſu di una tavola, ſcoprano piuttoſto un numero, che un
altro; noi ne ignoriamo la cagione b 18 nell'atto ſteſſo che ne ſegue per le
noſtre mani medeſime il tratto. E perd ugualmente vero, che dato quel tal moto
alla mano che gli getta, dato quel tal grado d'impeto, e non più nè meno, data
la mole dei medefi mi, e il piano ſu cui ſi aggirano, devono neceſſariamente
preſentar quel tal dato nu mero e non altro. Così dicaſi dei giochi di carte le
combinazioni delle quali dipendono dalla diverſa maniera di meſcolarle, e di
dividerle alzandone una parte di eſſe fovra il reſtante; anzi pure non ſolo del
gioco, ma dicaſi, come ſi avvertì di tutti i contratti di azzardo, e
generalmente di qualunque evento fortuito (a ), (a) Non ſolo ne' contratti ove
ciò che ſi perde o che ſi guadagna è riducibile ad una miſura diſtinta in gradi
coſtanti ed eſattamente marcati, ma anche in tutto il tenore di una vita
diretta a un fine fpe rato ma incerto ha luogo il prezzo ed il premio. Le
fatiche, gl'incomodi, le priyazioni dei piaceri formano il primo. Nella gloria,
nell'autorità, negli onori, nelle ricchezze è ripoſto il ſecondo, che molte
volte defrauda le meglio fondate ſperanze, o almeno ad effe perfettamente non
corriſponde; onde può dirlig.Varie ſono le ſpecie principali dei giochi di pura
ſorte, ſiccome varie ſono le maniere di diſputarſi il premio.O due giocatori
eſpon gono all'eſito della forte le loro reſpective porzioni di depoſito con la
legge che deb baſi tutto a quello rilaſciare, il quale felice mente s'incontra
prima dell'altro in un fa vorevole accidente, che ambi ſi ſono propoſti
d'incontrare; o a quello, che in ugual nu mero di faggi, ſotto le medeſime
leggi, di pendentemente dalle medeſime condizioni, 6 2 che così in queſte
ſecrete e non ftipulate aſpettative come in quelle per cui s'inſtituiſcono e ſi
celebrano i contratti,domina ugualmente quella inſtabile divinità creata
dall'ignoranza della conneſſione delle cagioni delle coſe, e del compleſſo
delle circoſtanze necef ſarie ai fortuiti eventi, ma che in tutti i caſi ſuol
chiamarſi ugualmente Saevo laeta negotio Et ludum inſolentem ludere pertinax.
Biſogna però rammentarſi ſempre che le parole che eſprimono gli attributi della
fortuna, o del caſo, quando ſono uſate dal Filoſofo, hanno un fenſo di verſo da
quello in cui le uſa il Poeta che simboleg gia, e il volgo che non ragiona.
<< tro, così dire nega incontra quelle combinazioni che preſen tano una
maggior ſomma di quegli elementi ond'è compoſto il gioco, e alla quale è at
taccata la vincita del medeſimo. Oppure il contratto del gioco è tale che un
ſolo dei giocatori s'impegna in un dato numero di ſaggi, e ſotto certe
condizioni, d'incontrare un dato favorevole accidente o ſemplice ſia di altri '
compoſto, e quale non incontran do, la ſorte s'intende aver deciſo per l'al la
ſperanza di cui per tiva, non ha altro oggetto che l'eſito infe lice delle mire
dell'avverſario, non obbli gandoſi intanto a tentare poſitivamente ve run colpo
di gioco. Nei priini due caſi egli è chiaro che devo no i giocatori azzardare
una egual fomma, o prezzo, altrimenti reſterebbe manifeſtamente tolta di mezzo
la neceſſaria uguaglianza. E' chiaro che allora il prezzo con cui ſi acquiſta
la ſperanza è eguale alla metà del valore dell' oggetto; poichè il primo altro
non è che la porzione di depoſito di uno dei giocatori e il ſecondo è la ſomma
delle due porzioni 2 1 uguali componenti il totaledepoſito.Ma co me trovare in
queſto caſo il numero dei caſi favorevoli uguale a quello dei ſiniſtri come
pure eſige la ſtabilita Teoria? E certamente ſe fi conſiderino i caſi
favorevoli, ei con trarj diſtintamente in ciaſcuno dei giocatori; non ſi potrà
fiſſare nè ragione di uguaglianza nè altra qualunque. E' queſta una evidente
verità, ſe ben ſi conſiderino le leggi di queſto gioco, per le quali dipendendo
la ſorte di un giocatore, non dai ſuoi colpi ſolamente ma da quelli ancora
dell'avverſario, i ter mini della proporzione ſaranno ſempre rela tivi, e per
conſeguenza variabili. Eſaminata però più maturamente la natura del gioco di
cui ſi tratta, fi dee riflettere, che il nu mero dei caſi favorevoli a un
giocatore, è compoſto non ſolo dei caſi propizi a lui di rettamente, ma dei
caſi altresì all'avverſario contrarj; e al contrario il numero dei finiſtri,
altro non è che la ſomma degl'infauſti a lui, e dei favorevoli all'avverſario.
Ma quando fi giochi con condizioni eguali, queſte due fomme fono eguali: dunque
anche in queſto 22 caſo può reſtare verificato il canone della ſtabilita
proporzione, e i prezzi ſtare fra loro come i caſi favorevoli ai finiſtri. Da
ciò ne ſegue, che ſe due giocatori proponganſi di incontrare la medeſima favo
revole combinazione o la medeſima ſomma di accidenti; ma che uno voglia far più
ſaggi del gioco, o cercar con più mezzi quelle combinazioni che preſentino
maggior ſomma degli elementi del gioco, nella guiſa di ſopra accennata; l'altro
in tal caſo dovrà eſami nare di quanto il numero delle combinazioni a ſe
favorevoli reſti fuperato dalle ſiniſtre, ed eligere che la porzione di
depoſito dell' avverſario ſuperi in tal proporzione quella che egli conferiſce
nel gioco. Sia concertato per eſempio, che abbia il premio del gioco quello che
fa più numeri con i dadi, ed uno voglia gettarli più volte, o in ugual numero
di volte gittarne un mag gior numero, è manifeſto, che dalla natura, e dalle
leggi di queſto gioco, ſi potrà con le note regole delle combinazioni ricavare
in che proporzione debba egli eſporre all'azzardo ſomma maggiore. Che ſe poi
trattiſi della ſeconda ſpecie di ſopra accennata, che è allor.quando uno ſolo
dei giocatori ſi eſpone ad incontrare una o più favorevoli combinazioni, in un
dato numero di faggi, e ſotto certe leggi, e l'altro guadagna full infauſto
eſito dell'avverſario, ſenza tentare egli di per ſe alcuna forte di gioco, è
più difficile allora, ed è più operoſo il fiſſare gli opportuni termini della
noſtra proporzione. L'intenzione e l'oggetto dei giocatori in tal caſo può
eſſere di eſporre all'azzardo una ugual porzione, o di eſporla diverſa. Nel
primo caſo il giocatore che intraprende, e faminata la natura del gioco, e le
leggi chę a lui propone l'avverſario, potrà ricavarne il numero dei caſi
favorevoli e quello dei ſiniſtri, e dimandare quelle condizioni nelle quali
queſti due numeri ſi uguaglino: nel ſe condo conviene che dimandi quelle condi
zioni nelle quali, il numero dei favorevoli caſi, ſuperi tanto quello dei
contrari, di quan to la ſua porzione di depoſito ſupera quella dell'altro, o al
contrario. Intraprende uno 14 di gettare un dado in maniera che ſi ſcuopra la
faccia la quale moſtra il numero 6. Se lo deve fare in una ſol volta, ſiccome
ha cin que combinazioni contrarie, e una ſola fa vorevole, converrà, che
l'altro azzardi una ſomma cinque volte maggiore, altrimente la proporzione
reſta alterata. Che ſe trattiſi di azzardare una fomma eguale da entrambi i
giocatori, e ſi voglia più volte ricominciare, erinovare il gioco, converrà
oflervare quanti tratti di dado ſiano neceſſarj per fare che il numero dei caſi
favorevoli, ſia uguale a quel lo dei contrarj, del che, e relativamente al
noſtro addotto caſo, e ai fimili, ne da una eſtefa tavola il gran Bernulli alla
propoſizio ne X. del libro primo del ſuo trattato inti tolato ars conje
&tandi; ove dimoſtra un ingan no che in fiſſare queſta proporzione è facile
a pigliarſi da chi eſamini queſta ſpecie di gioco ſulla prima apparenza, ſenza
internarſi profondamente nelle fue leggi. Diffi, quan do fi voglia più volte
ricominciare, e rino vare il gioco, per le ragioni addotte dal Ber nulli nel
loco citato; giacchè fe non ſi ri 25 novi ſucceſſivamente, egli è evidente che
chi deve con un ſol dado ſcoprire la faccia del numero 6. per eſempio, ed
azzardare una ſomma eguale a quella dell'avverſario, do vrà chiedere di gettare
il dado tre volte; e cid col patto che non s'intendano in queſto numero
compreſe quelle volte in cui ſi vol taſſe di nuovo una medeſima faccia del dado
già ſtata ſcoperta. Ciò che ſi è detto di due giocatori, dicaſi di più, e ſi
conſiderino diſtintamente tutti i contratti che fa ciaſcuno dei giocatori, e
l'azzardo a cui eſpone ciaſcuno la depoſitata porzione, e ſi vedrà che non
reſta punto terata la noſtra teoria, benchè coll’eſporre una determinata ſomma
ſi poſſa guadagnare la medeſima moltiplicata per il numero dei giocatori (a ).
Anzi è regola univerſale in tutti i caſi compleſſi di gioco, ridurli ai ſem
plici dei quali è compoſto, ed eſaminare in ciaſcuno di effi le ſovra ſtabilite
maſſime. Dalle medeſime troppo chiaro appariſce (a) Vedi il Corollario del
Teorema III. che i vantaggi, che ha in alcuni giochi il banchiere, per eſempio
nel faraone quello dei doppietti, quello dell'ultima carta, ed altri che ha
ſecondo i vari uſi dei paeſi ove giocaſi tolgono l'uguaglianza, perchè tur bano
la fiſſata da noi proporzione; poichè nei caſi medeſimi nei quali il premio che
dà il banchiere è uguale alla ſomma azzardata dal puntatore, il numero dei caſi
favorevoli al primo è maggiore del numero dei favo revoli al ſecondo; o in
ugual numero di caſi favorevoli il ſecondo azzarda più del primo. Si pretende
nonoſtante, che ſe ſi conſideri, non la relazione che ha ciaſcun giocatore in
particolare al banchiere ma bensì tutto il ſiſtema del gioco, vi ſiano molti
rifleſſi che giuſtifichino queſto vantaggio di condizione. Una ſplendida ſomma
ſottopone egli alla cie ca ſorte, e ſi obbliga di laſciarla ſempre in pericolo.
Il puntatore per lo contrario può voltar le ſpalle ſdegnoſo a quella avverſa
for tuna, che tenta in vano di placare; o aven dola provata propizia può
aſſicurare i ſuoi doni dalla capriccioſa ſua volubilità. Oltre 1 1 27 di ciò la
ineguaglianza delle ſomme eſpoſte dai vari giocatori, delle quali alcune per
dendo può il banchiere rimanere ftremo, ed eſauſto, ſenza ſperanza di tirar
profitto dalla incoſtanza della fortuna; le altre ſe vin ce appena gli recano
un tenuiſſimo guada gno; la non leggiere fatica per ultimo del banchiere
medeſimo poſſono baſtevolmente render leciti i vantaggi che egli ha nel liſte
ma del gioco. Io preſcindo dall' eſaminare quale, e quanta conſiderazione
eſigano le accennate circoſtanze. Due coſe ſolo aſſeri ſco. E che alcune di
queſte ſono quantità non già coſtanti ma variabiliſſime, eſſendo relative a
circoſtanze facilmente alterabili; e che conſiderato il gioco in ciaſcuno a par
te dei puntatori relativamente al banchiere, come par certamente debbaſi
conſiderare, la alterazione della proporzione ſtabilita è mol to notabile in
iſvantaggio dei primi, e in manifeſta utilità del ſecondo. Non voglio perd
omettere, che eſſendo ſta ta eſaminata con eſatto calcolo la ſerie dei vantaggi
del banchiere per ogni pofta femplice, cominciando dalla ſuppoſizione che vi
ſiano 52. carte fino a quella che ve ne ſia no quattro due delle quali ſiano
dell'iſteſſa figura, ſi è rilevato che la media, è il 5. per 100. Ma in tutto
un giro quando l'avi dità dei giocatori fa che per mezzo dei pa roli o delle
paci la forza del gioco ſi traſporti almeno verſo l'ultime 24. carte, allora la
media diventa il 9. incirca per 100. Ep pure le circoſtanze che eſigono
compenſa zione non variano in modo da efigere que Ita differenza (a ). Non ſi
ha dunque nell'attuale ſiſtema del faraone la vera maniera di trovare la com
penſazione delli ſvantaggi del banchiere. Bi ſognerà dunque per ottenerla, o
fiſſare il nu mero delle pofte: 0 por dei termini ſopra, e fotto de' quali non
poſſa ſalire o ribaſſarſi la poſta: 0 tentar di fiſſare più che fia poſſibile
una ſomma relativa alle diverſe poſte la quale (a) Si noti che il vantaggio di
ſopra indicato del ban chiere ſi ripete tante volte quante poite fi fanno, onde
ſi vede in un ſol giro quanto ſia enorme ed ecceffivo. 29 effendo un di più
della poſta medeſima, ma conoſciuto, non altererà le giuſte proporzioni fra il
prezzo ed il premio: o diſperare per ultimo di poter mai annoverare fra i con
tratti giuſti il gioco del faraone. Sogliono comunemente dalle fagge leggi
vietarſi i giochi di pura ſorte, come quelli che per una certa fatalità
luſinghiera, ſi uſur pano il tempo dovuto alle pubbliche cure, alle dotte
occupazioni, ed al domeſtico reg gimento delle famiglie, alle quali recano sì
di frequente irreparabile ruina; che non è già sì di rado, che una carta di
gioco, o un ſol colpo di dado decida della defolazione, e dell' inopia di molti
infelici. Si aggiunge a queſto, che la dura legge del biſogno, e la ſevera
faccia dell'avverſa fortuna dettano all'inaſprito giocatore le arti meno oneſte,
e i mezzi più indiretti nel gio co medeſimo; talchè ſi verificano di troppo i
celebri verſi di Madama Deshouliers. Le deſir de
gagner qui nuit &jour occupe Eft un dangereux aiguillon; Souvent quoique
l'eſprit, quoique le coeur foit bon, On commence paretre dupe, On finit par
etre fripon. E
quanto il gioco di pura ſorte ſia ſtato ſempre deteſtato lo conoſcerà chi
oſſervi le Leggi Romane al tit. De aleatoribus, e nei digeſti, e nel codice, e
legga i dotti commenti degl' interpreti sù i medeſimi, e vedrà che ſi è ſempre
riguardata come oggetto di compal ſione e di orrore la miſera condizione di que
gl’incauti quos praeceps alea nudat. Io però e nel gioco, e in tutti i
contratti di azzardo eſamino la giuſtizia per rapporto ſoltanto alla ſovra
eſpoſta neceſſaria ugua glianza, preſcindendo affatto da qualunque carattere
che poſſa rendere i medeſimi, o conformi, o oppoſti alle provide leggi, e ai
retti coſtumi. Similiſſima al gioco è un'altra ſpecie di contratti d'azzardo,
che chiamaſi comune mente il lotto de go. numeri; cinque dei quali ſi
eſtraggono da un vaſo, e decidono della ſorte di chi ſulla ſperanza, che eſcano
31 dall'urna miniſtra della fortuna, azzarda una data ſomma di denaro. Troppo
ſon note le leggi di queſto contratto, e troppo è facile il conoſcerne e
combinarne gli accidenti, per poter francamente aſſerire che non vi è forſe
contratto di azzardo nel quale, e più nota bilmente e più ſolennemente la
ſtabilita pro porzione reſti alterata. Sempliciſſimi elemen ti formano il
ſiſtema di queſto contratto, e una ſuperficialiſfima cognizione di calcolo è
baſtevole per far conoſcere, che ſebbene una tenue ſomma di denaro può
cambiarſi in una ſplendida maſſa di oro, pure a fronte di un caſo favorevole ve
ne ſono tanti dei ſiniſtri, che rieſce aſſai più ſuperata la probabilità di gua
dagnare da quella di perdere, che non la ſomma azzardata dal promeſſo premio
per ricco e grande che poſſa parere. Per ſalvare la giuſtizia di queſto gioco,
non giova il dire, che conſentendo i gioca tori con piena e perfetta libertà a
queſta diſuguaglianza, queſto baſta per rendere le gitima quella convenzione,
che ſarebbe al trimenti tanto leſiva. Queſto argomento proverebbe troppo in genere
di contratti, e per ciò deve conſiderarſi di neſſun vigore. Sareb be queſta
maſſima l'appoggio di moltilli mi contratti ingiuſti, e la difeſa di infiniti
illeciti guadagni. Oltre di ciò la maggior parte di quelli che giocano al lotto
neppure ardiſce di ſoſpet tare, che ſiavi a loro ſvantaggio una sì di chiarata
ſproporzione; anzi moltiſſimi rin graziano come generoſa e prodiga quella mano
che premia i vincitori, come ſe foſſe un gratuito dono ciò che non è ſe non una
piccola parte di un debito. Più ſolida difeſa potrebbe recarſi riflettendo
doverſi in queſto contratto dal padrone del lotto impiegare molti miniſtri, e
fare molte e gravi ſpeſe, per lo che può eſigere ragionevolmente un
riſarcimento; ma tutto ciò ancora non baſta a rendere giuſto queſto contratto
fe ad altri termini e ad altre maſſime non ſia ridotto. Troppo anche più enorme
era la diſugua glianza, prima che con lo ſtabilito aumento foſſe migliorata la
condizione dei giocatori; condizione però, che tuttora è aſſai inferio re a
quella del padrone del lotto. Quì però fa d'uopo dileguare un inganno comune a
moltiſſimi che hanno le vedute corte, e limitate dalla prima ſuperficie delle
coſe. Altro è l'aſferire, che il lotto conſide rato ſemplicemente come un
contratto è in giuſto; altro è il dire che un Principe giuſto non poſſa
ammetterlo nel ſuo ſtato, e debba toglierlo affatto, e ſradicarlo come un mal
nato germe della rovina di tanti ſconſigliati. Il lotto può conſiderarſi come
un tributo, che viene impoſto a chi ſpontaneamente con fente di pagarlo;
cangiandoſi così in vantag gioſo al pubblico, ciò che potrebbe eſſer tan to
pernicioſo al privato. Non ſi può deſcri vere l'ardore che muove ciaſcuno a
cercare in queſta guiſa un propizio ſguardo della for te; nè ſi può immaginare
quanto ſia pungen. te lo ſtimolo che ſpinge, e inquieta chi ri fiette che con
una tenue ſomma di denaro, che azzardi, può guadagnare di che ſoſten tare una
languente e numeroſa famiglia, o pur talora dilatare i confini del proprio luf
ſo, o accreſcer anco tal volta un nuovo peſo agl’inoperoſi forzieri. Quindi è
che tanti, e 34 tanti ſi affollano a tentare nel lotto la ſorte (a ). Penetrati
dall'idea, e ſedotti dalla luſinga di (a) Non può negarſi per altro, che
riccome tutte le cofe hanno un grado di valore e di eſtimazione ri Spettiva che
naſce dall' uſo che può o vuol farne chi ne è padrone: può conſiderarſi ſotto
l'iſteſſo aſpetto anche il denaro. Oltre il ſuo valor generale che na. ſce dal
rapporto che egli ha alla maſſa delle coſe che ſono in commercio, può dirſi che
un altro egli ne abbia privato e ſpeſſo mutabile, che naſce dalla qualità
e quantità deibiſogni, o reali, o di opinione che à nelle date particolari
circoſtanze, chi lo poſſiede; Può darli adunque che ciò che ſi azzarda al lotto,
levato da una gran quantità, fia una piccola por zione di eſſa, relativamente
ſuperflua; onde il ſuo valore ſia ſtimato sì tenue a fronte di una ſomma
ragguardevole che rappreſenta un gran numero di comodi e di piaceri benchè
fperabile ſolo per un piccoliſſimo grado di probabilità, che detto valore nella
eſtimazione di chi lo gioca ſia conſiderato come zero, o come una quantità più
o meno ad eſſo approf. fimante, formandoſi perciò, per così dire, una nuova e
riſpettiva proporzione, ſecondo la quale il vantaggio molte volte ſarebbe dalla
ſua parte. Queſto ſe non baſta, come ognun yede manifeſtamente, a render giuſto
il contratto ſerve a render qualche ragione del traſporto, che hanno a tentar
la forte in queſto gioco tanti che pur ne fanno ben conoſcere le condizioni, e
calcolar le ſperanze. 35 quel bene che ſperano, non penſano a mi. ſurare i
gradi della ſperanza medeſima; e il molto oro che già poſſeggono col penſiero,
getta ſugli occhi loro un lampo che abbaglia talvolta anche il più ſaggio
filoſofo, e il più freddo calcolatore. Quindi un tale impeto non conoſce freno
che poſſa reggerlo, e non legge che poſſa vincerlo. Se un Principe tol ga dal
proprio ſtato queſto oggetto dei co muni voti, la ſconſigliata avidità ad onta
delle più fagge leggi, e deludendo le più ve glianti ſollecitudini ſi
precipiterà in altri ſtati, che ſi arricchiranno a ſpeſe di quello onde il
lotto ſia proibito ed eſcluſo. Unſaggio Principe adunque che può far ar gine a
queſto torrente, accid non sbocchi al di fuori; deve procurare che ſi ſcarichi
tutto a pubblico vantaggio, e che quella porzione di ſoſtanze che fagrificano
follemente alla loro avidità i membri del corpo di cui egli è il capo circoli
per il medeſimo, e poichè i pri vati ſi eſpongono a riſentire dello ſvantaggio,
neſſun nocumento però ne venga alla Repub blica. Così facendo il faggio
Principe, e non 1fi attira la taccia di ingiuſto, e merita tutta la lode di
prudente, di politico, di difenſore e cuſtode della pubblica felicità. Di
queſta verità ne conoſcono per una fe lice eſperienza il frutto in più ſpecial
maniera quei popoli, che hanno la ſorte di eſſere go vernati da Principi umani
e benefici, che per l'uſo che fanno del loro erario, anzichè pof ſeſſori, ſe ne
moſtrano piuttoſto amminiſtra tori a pubblico e generale vantaggio. Havvi
un'altra ſpecie di lotti nei quali non è un ſolo il premio, nè un ſolo il colpo
fa vorevole della forte, ma molti ſono i premi, come molti e vari i caſi
propizi; e ſecondo l'ordine dell'eſtrazione dei numeri dall'ur na, o ſecondo
altre leggi convenute in pri ma ſi decide del maggiore, o minor premio. Tale è
il lotto che ſi è fatto in Spagna per la coſtruzione del canale di Murcia,
nella quale occaſione ſiccome ha fatta luminoſa comparſa la vaſtità, e
penetrazione di ſpirito di chi ha ideato il progetto della grand'ope ſi è
diſtinta non meno la finezza, e il di ſcernimento di chi ha regolato il metodo
di ra;. 2 37 accumulare le gravi ſomme di denaro neceſ fario ad un sì grandioſo
diſpendio. In queſto contratto come nei ſimili ad eſſo biſogna conſiderare, che
varie ſono le ſperanze e molte, perchè vari e molti ſono i premi, e che la
ſomma di tutti reſta come venduta a quelli che hanno comprati i viglietti.
Sicco me queſti hanno sborſato un ugual prezzo, così devono avere fra loro
ugual numero di caſi favorevoli e finiftri relativamente ai di verſi, o
maggiori o minori premi; quali eſſendo per lo più vitalizj, l'uguaglianza fra
gli azionarj e il padron dell'impreſa dipen de dalle regole, ſecondo le quali
ſi ſtabiliſce la giuſtiza dei vitalizj. Ma non ſi troverà mai eſatta queſta
uguaglianza, poichè una parte notabile del denaro che contribuiſcono gli
azionarj, non già nel numero o nel valore dei premi ſi impiega, ma ſi deſtina
alle ſpeſe delle ideate opere ſontuoſe. In queſto di Murcia però così ſono
ſtati bilanciati i di ritti degli azzionarj, e ſono ſtati così grada tamente
formati i premi, e in tal numero, e così bene è ſtata regolata l'economia di
queſta sì grandioſa impreſa, che forſe non vi è ſtato mai un'altro lotto, in
cui ſiaſi nel tempo iſteffo meglio aſſicurata la ſomma ne ceſſaria alla
deſtinata opera, e ſia ſtata me no alterata la proporzione a ſvantaggio de gli
azzionarj. Troppo ſon note le lotterie, che con al tro nome chiamanſi dai
Franceſi Blanques perchè io impieghi molto tempo in eſami nare le qualità, e i
caratteri di tale contrat to. Dall'economo del gioco ſi mette in un vaſo un
certo numero di viglietti, dei quali alcuni ſon bianchi ed altri neri, e ſi
vende il diritto di eſtrarne uno il quale ſe è nero apporta a chi lo eſtraſſe
il guadagno di un premio del valore che è notato ful viglietto medefimo. Ognun
vede, che accið ſiavi ugua glianza convien ricorrere alla regola mede ſima, che
ſi è data pei lotti che ſi fanno per grandioſe opere pubbliche, avuta anche quì
in conſiderazione la fatica, e il diſpendio dell'economo del gioco, e riflettendo
che in queſto caſo i premi non ſono vitalizj. Questo è un CONTRATTO – cfr.
Grice, quasi-contratto -- della natura di quello che dai 39 latini chiamavasi
olla FORTVNAE. In simil guisa OTTAVIANO (vedasi) dilettavasi al riferir di SVETONIO
(vedasi) di compartir doni ai suoi cortigiani, chiamando così la sorte ad esser
ministra della sua beneficenza. Talora un solo è il premio che si disputa fra
quelli che giocano alla lotteria, e allora se il premio non è denaro ma un
altra cosa qualunque che abbia prezzo, si giustifica più facilmente, giusta
l'opinione di Barbeirac, la notata disuguaglianza: e l'economo del gioco può
vendere non solo tanti viglietti quanti corrispondono al valore del premio, ma
ancora in maggior numero anche di quello che altronde eſiger pud e l'opera sua,
e il dispendio, quando ve n'ha. Questi lotti si riducono, dice Barbeirac, ad
una specie di compra che si fa in comune, a condizione che la sorte decida a
chi debba appartenere la cosa comprata. Se ſiavi adunque dell'alterazione nella
proporzione, ſi potrà conſiderare come se si fosse comprata la cosa ad un
prezzo un poco più alto del corrente; penſando che ciaſcuno tra 1 ! fcuri
queſto di più che in altra fpecie di con tratto gli parrebbe forſe notabile,
ſulla ſpe ranza di guadagnare il premio più o meno fondata a proporzione che
uno ha comprata maggiore, o minor quantità di viglietti. Queſta mallima, che
non è certamente di ri goroſa giuſtizia, non ſi potrebbe eſtendere
perfettamente a quei lotti nei quali, e molti e di vario prezzo ſono i
viglierti, e molti e di vario valore i premi; a tutti quelli in ſomma, nei
quali non ſia aſſolutamente u guale la condizione dei ſingoli poſſeſſori di
ciaſcun viglietto, benchè lo ſia riſpettiva mente. Prima di paſſare ad altri
contratti giovami riflettere, che anche quando il padron del gioco, o qualunque
altro che ne abbia di ritto pretende, che ſiano valutate le ſue fa tiche e il
ſuo difpendio, non tanto ſi può dire che v'intervenga una compenſazione; quanto
che ſi verifica di fatto a tutto rigore la noſtra proporzione, giacchè quel di
più che fi paga, non è a titolo di compra della speranza, ma bensì a titolo
dell'altrui di 41 ſpendio, e fatica; e per conſeguenza eſſendo una quantità
eſtranea alla detta proporzione non la può in verun modo alterare. Si poſſono
ridurre ad un contratto d'az zardo appartenente a queſta claſſe le ſorti ancora
propriamente dette. La ſorte, dice l'elegantiſſimo ſcrittore della ſtoria
degl'ora coli, è l'effetto dell'azzardo, e come la deci fione, o l'oracolo
della fortuna; ma le ſorti fono gli ſtrumenti di cui uno pud valerſi per ſapere
qual ſia queſta deciſione. Le ſorti ſono ſtate in uſo preſſo i più antichi
popoli; e la forte s'interrogava, o col gettare i dadi colle proprie mani, o
col gettarli da un urna: e ai caratteri, ed alle parole che ſu i dadi erano
ſegnate, corriſpondevano alcune tavole che ne contenevano la ſpiegazione. Altre
molte erano le maniere di tentare la ſorte, e di a ſcoltarne gli oracoli. E'
incredibile poi quan iti, e quanto gravi affari ſi regolaſſero a ta lento di
queſta cieca divinità. Baſta leggere gli autori che trattano dei voti che ſi
offe rivano a Preneſte, e ad Anzio, e che parlano diffuſamente delle forti
Omeriche, e Virgiliane. I verſi dell'immortale Epico Greco, nei quali dipinge
con sì vivi tratti l'impeto, e il furore dell'indomito Achille, ritrovati a
caſo nell'aprire l'lliade, erano talvolta la fola innocente cagione della
rovina delle più floride città, e della deſolazione d'intiere Provincie. E ſe
per lo contrario, aprendo i libri della divina Eneide s'incontravano gli
amabili colori coi quali ſi dipinge la man fuetudine e la pietà del figlio d'
Anchiſe, gli animi tutti non reſpiravan che pace, e quei pochi verſi baſtavano
per dar fine alle guerre più ſanguinoſe. Aleſſandro Severo, ſalito al foglio
dei Ce fari, credette di averne avuto un preſagio, quando privato ancora, anzi
odioſo all'Im peratore Eliogabalo, aprendo nel Tempio di Preneſte l'Eneide di
Virgilio, s'incontrò in quel tratto, ove queſto gran Poeta eſalta le virtù e
piange i'immatura morte di Marcel lo, e preciſamente gli ſi preſentarono quelle
parole fi qua fata aſpera rumpas Tu Marcellus eris. Ma io non parlo
propriamente di queſte forti, e confeſſo anzi eſſere le medeſime uno dei
monumenti più ſolenni dell'umana fol lìa. Io quì parlo delle ſorti, che
chiamanlı elettive, diviſorie, attributorie, e ſimili delle quali brevemente
eſporrò la natura e le qua lità, ed applicherò alle medeſime i più volte
enunciati Teoremi. Due, o più perſone han diritto ad una coſa medeſima;
eſaminato il valore del lor diritto lo trovano uguale; non vogliono gettare, nè
tempo, nè denaro in ſuſcitare queſtioni; aſcoltano anzi ſentimenti più miti, e
commettono alla ſorte la deci fione dell'affare, anzichè affidarlo alle lun ghe,
e diſaſtroſe vie dei Tribunali. Conſe gnano i loro nomi all'urna diſpenſatrice
della forte, e quello è giudicato favorito dalla me deſima, del quale vien
eſtratto il nome; e vien dichiarato pacifico, e ſolo padrone di quella coſa
alla quale avea con gli altri ugual diritto. Che ſia lecito commettere in
talguiſa alla ſorte un affare dubbioſo o controverſo non v'ha dubbio alcuno,
giacchè non vi è ra gione per cui non polfa uno obbligarſi ſotto una condizione
tale, che il purificarſi la mede fima dipenda dall'incerto, e vario evento
della forte. Ora ſe i diritti ſono uguali, ſe quanti fono i concorrenti tanti
ſono i nomi che ſi conſegnano all'urna, ecco che i prezzi che vengono
rappreſentati dai diritti che ſi az zardano, ſtaran fra loro come i numeri dei
caſi favorevoli ad uno, al numero dei caſi favorevoli a ciaſcuno degli altri
riſpettiva mente; ed ecco ſalvata l'uguaglianza di pro porzione fra i
favorevoli, e ſiniſtri caſi, e fra i riſpettivi prezzi della ſperanza, la ſomma
dei quali è l'oggetto della medeſima nel caſo di cui ſi tratta. L'iſteſſo può
dirſi a proporzione, quando uno abbia un diritto, per eſempio doppio di quello
degli altri; e baſterà che in tal caſo due volte ſi affidi il ſuo nome all'
urna fata le; e così dicaſi di altri ſimili caſi. E di fatto queſto contratto a
farne una giuſta analiſi ſi riduce ad un gioco di pura forte, in cui molti
depoſitando ugual por zione un ſolo guadagna tutte le porzioni de poſitate, del
quale ſi è di ſopra parlato; e ſi è
detto, che uno depoſitando maggior por zione, pud eſigere a proporzione
condizioni più vantaggioſe. L'iſteſſe maſſime regolar denno le ſorti elettive
che ſi uſano, quando molti avendo un privato diritto ad eſſere eletti a qualche
onorifica o autorevole dignità, troncano ogni ſorgente di diſcordanza col
tentare la forte, L'iſteſſo dicaſi delle ſorti diviſorie, e di quan te altre
poſſono immaginarſi, che tutte ſi ap poggiano ai medeſimi fondamenti, e in
tutte nel modo iſteſſo ſi trova la proporzione che coſtituiſce l'uguaglianza
fra i contraenti, Fin quì fi è parlato di quei contratti che alla prima delle
ſopra indicate claſſi appar tengono. In effi fra la ſperanza che ſi acqui ſta,
e il prezzo con cui ſi acquiſta ſi può fif fare un eſatta, inalterabile, e
matematica proporzione. Note fono tutte le cagioni che poſſono aver rapporto al
favorevole o triſto evento della ſorte, ſi conoſcono tutti gli ele menti dei
quali ſi formano le varie combi nazioni, e ſi fanno perfettamente tutti i modi
46 diverſi per mezzo dei quali queſte fi forma no. E' queſto forſe l'unico caſo
al quale ſi poſſa applicare lo ſpiritoſo Emblema del ce lebre Moivre,
rappreſentante la ruota della fortuna, e ſopra di eſla una ſemicirconferen za
di cerchio, che con le ſue diviſioni ſerve a regolare quei capriccioſi giri,
che ſono l'og getto di tanti voti, e la cagione di tante vi cende dei mortali.
Chi intraprende queſti contratti pud, direi quafi, venire alle preſe con la
ſorte, e conoſcendone la forza e l'ar mi bilanciare il deſtino della lotta
fatale. Non è così certamente nei contratti che alla ſeconda claſſe ſi
riferiſcono, ne' quali il rapporto neceſſario a formare l'uguaglianza fra i
contraenti, ſi appoggia alla ſola ſperien za del paſſato, e a cagioni incerte,
e varia: biliffime. lo ſo bene che ſi ſono pur trovati dei Filoſofi che hanno
francamente aſſerite due coſe. La prima, che nelle umane vicen de che colpi
chiamanſi della ſorte, e a noi pajono fortunoſi e irregolari, ſiavi un ordine
coſtante, eun'originale diſegno per cui dirette da una provida mano che lor dà
moto ſecon 47 1 do certe invariate leggi, eſcano a ſuo tempo ad agire in queſto
sì ben congegnato ſiſtema del mondo. La ſeconda, che l'irregolarità, che non
agli eventi medeſimi e alle vicende, ma alle noſtre cortę vedute deveſi
attribuire, ſcom parirà finalmente, e replicate l'eſperienze fi vedrà quella
conneſſione che ora ci è inco gnita, e ſi conoſceranno i fottiliſſimi punti nei
quali ſi uniſcono i tanti fili, che regolano con sì bella armonia l'intero
univerſo. Da queſte due propoſizioni argomentano, che dunque dopo un dato tempo,
ſiccome cre ſcendo il numero delle ſperienze, queſte ci danno regola per
conoſcere ſempre più la probabilità di un evento, che anch'eſſa va ſempre
aumentando a miſura che ſe ne co noſce la regolarità, arriverà un giorno queſta
probabilità a cangiarſi in certezza. Ecco ciò che aſſeriſcono con molta ſicu
rezza alcuni FILOSOFI, alla testa dei quali è l'incomparabile Moivre più altero
di aver rintracciato ne' ſuoi intimi penetrali l'ordine della NATURA, e di
averle ſtrappato queſto ſe 43 creto, che non fu già il ſuo celebre concit
tadino di aver conoſciuti, e indicati i rego lari moti e le orbite dei pianeti
per gl'im menſi ſpazi del cielo. Egli è veriſſimo che la gran macchina dell
univerſo ricevè dalle mani creatrici quel grande impulſo, che poi la mantiene
in moto coſtantemente, e dal quale come da prima cagione derivano tutti i più
piccoli moti della medeſima, benchè immediatamente prodotti dalle ſottiliſſime
e varie molle che la com pongono, e le dan forza. Ad eſſo ſi riferiſce
ugualmente un'auretta leggiera che diſſipa per la ſelva poche aride foglie, e
un procel loſo vento che ſull'immenſo Oceano di ſperde e rompe una flotta
ſuperba di mille vele. Le grandi vedute di un politico illumi nato, che formano
il ſoſtegno e la forza del Trono, non ſono agli occhi dell' Onni potente niente
più luminoſe delle ignobili e ſconoſciute cure di un ſelvaggio, dirette
ſoltanto a ſoſtentare la propria vita, e a difenderſi dall'ingiuria delle
ſtagioni. Che poi l'Eterna mente che tutto sà e 49 za, o del tutto regola,
abbia voluto che fra i varj eventi che inteflono la ſerie delle umane vicende,
e che ſon chiamati in più ſtretto ſenſo fortunoſi ſiavi un rapporto più che un
altro, un tal'ordine e non un altro, queſto è quello che io credo non poterſi
ſcopriregiam mai. Che dopo un certo periodo ricompa riſca di nuovo l'iſteſſo
evento, chedopo certe rivoluzioni torni l'iſteſla ſerie di coſe, ridon da egli
forſe in maggior lode o della fapien potere eterno, e ſovrano? Nell'immenſo
vortice della divinità fi pers dono le idee, che noi abbiamo di ordine, e
conneſſione. O non vi è relativamente agli occhi divini ordine e regola; o non
potiam noi conoſcere in che conſiſta; o tutto deve dirſi averla ugualmente. Chi
vede inſieme col preſente ſiſtema di coſe infiniti altri pof fibili, vede un
punto che non è ſuſcettibile di quei rapporti, che ſono idee relative a vedute
limitate e finite; o ne vede infiniti altri, per cagion dei quali pud agli
occhi ſuoi parer regolato tutto ciò che noi chiameremmo forſe diſordine, e
confuſione. Ma non è forse neppur vero essere più vantaggioſo all'uomo che
ſiavi di fatto nelle umane vicende queſta regolarità. Fra le infinite vedute,
che l'occhio im menſo ha preſenti per il vantaggio delle ſue creature, chi
ſaprà dire quale abbia fillata a preferenza dell'altre? Se un Sovrano cela ai
ſuoi popoli i diſegni che forma, e le impreſe che và maturando, queſta condotta
è diretta a tenergli nella dovuta ſommiſſione, e ad allontanarne l'orgoglio: e
ſe un padre, ben chè benefico fa l'iſteſſo co'propri figli, non lo fa ad altro
oggetto, che ad animarne la cieca confidenza che è uno dei più vivaci alimenti
di un reciproco amore. Non vi è dunque argomento che comprovi queſta preteſa
regolarità degli eventi che ſi fogliono chiamare fortuiti, e caſuali. Ma ſe
ancor foſſevi, io ben non veggo ſu che fondamento ſi aſſeriſca, che agli occhi
mortali eziandío dovrà una volta comparir chiara, e ſvanire per conſeguenza
quella ap parente irregolarità che alla ſcarſezza delle noſtre notizie, e alla
mancanza di eſperien ze, in tale ipoteſi deveſi attribuire. SI Quando ſi vuol
fiſſare la contingibilità di un evento, oſſervar dennoſi ogni volta ch ' ei
compariſce, le circoſtanze che lo accom pagnano, e l'intervallo di tempo che
paſſa fra le diverſe ſue apparizioni. Quanto più creſceranno di numero le
oſſervazioni, tanto più potrà conoſcerſi in quali circoſtanze ed in qual tempo
debba arrivare. Da queſto ap punto argomentano gl ' indicati filoſofi, che
ciaſcuna ofſervazione è diretta a ſcemare un grado della diſtanza che corre
fralla irrego larità dipendente a ſenſo loro dalle noſtre corte vedute, e la
regolarità che eſiſte di fatti nell'originale diſegno, e lega inſieme ed u
niſce ſotto certe leggi tutte le varie vicende. Replicando adunque le
eſperienze, rinovan do le offervazioni, ſi potrà arrivare a render nulla
affatto queſta diſtanza; e a ſquarciare del tutto quel velo che cela ai noſtri
occhi queſta bella regolarità. Di fatto ſoggiungono, che altro è la cer tezza
ſe non un tutto di cui la probabilità è una parte? Creſcendo adunque queſta per
mezzo delle oſſervazioni, potrà arrivare al 1 گرí grado di confonderſi col ſuo
tutto: ed ecco fiſſata la certezza di quegli eventi, che ſi fo no ſempre
creduti giochi, e capricci di una irregolare fortuna. E' egli per altro
evidente queſto diſcorſo? Potrebb'egli un animo, che non voglia ar renderſi ad
altra forza, che a quella della ve rità, dubitare ancora di ciò medeſimo che
uomini di grande ingegno hanno tenuto per certo? E prima di tutto nel formare
la tavola dei tempi nei quali ricompariſce l'evento medeſimo, convien
riflettere di non notare ſe non quelle volte, nelle quali ſi moſtra ri veſtito
delle medeſime circoſtanze. Se così è, e ſe queſte ſono preſſo che infinite, e
in finitamente variabili, ne verrà per conſeguen za che quella rivoluzione che
dee ricondur l'iſteſſo evento farà sì vaſta, e il circolo che la rappreſenta sì
ampio, che o non ſi potran no da chi oſſerva congiungere oſſervazioni sì
diſparate e rimote, o sì poche ſe ne po tranno fare, e la probabilità creſcerà
sì len tamente da non potere giammai arrivare al grado di confonderſi colla
CERTEZZA – Grice, UNCERTAINTY. Tra= laſcio di oſſervare che un evento può com
parire a noi accompagnato dalle medeſime circoſtanze, ed eſſervi nulladimeno
tanta va rietà, che ſe foſle da noi ben conoſciuta fa rebbe sì che a tutt'altra
ſerie da quella di cui ſi fanno le oſſervazioni, dovrebbeſi ri chiamare. Si
conſideri ora ſeriamente qua lunque di queſti eventi che fortuiti chiamat
ſogliamo, da quante cauſe poſſa provenire, e queſte in quante maniere poſſano
combi narſi; e vedremo, ſe per quante ſi vogliano replicate ſperienze ſi potrà
giammai arrivare ad argomentare dalle circoſtanze che altre volte fi videro
accompagnare un evento, la eſiſtenza del medeſimo. Quelle ragioni medeſime che
immediata mente influiſcono ſugli eventi fortuiti hanno conneſſione con vari
ordini di cauſe più o meno rimote, che innumerabili ſono ancor eſſe, e capaci
di innumerabili gradi di alte razione. E quì potrei ricorrere a tante fiſiche
teorie, le quali dimoſtrano, che un gran fe nomeno può avere la ſua prima
ſorgente, tam 54 lora sì rimota che per infiniti giri, e tortuoſi fentieri
appena ſi può rintracciare; talvolta sì piccola, che dopo averla conoſciuta, ap
pena ſi può credere che da eſſa derivi. E la ragione, e la immaginazione vanno
in queſto caſo d'accordo a preſentare al pen fiero l'enormiſſima ſproporzione
che correrà ſempre fra un gran numero di offervazioni quali peraltro non
potranno eſſere moltiſſi me, (ſe vogliano porſi in calcolo quelle ſolo che
fimiliſſime ſono, è relative ad oggetti ſimili ) e l'immenſo vortice fra cui fi
aggi ra ľ apparente irregolarità. Di quì deriva, che a rigore parlando dubitar
deveſi di quella maſſima, che la probabilità di queſti eventi arriverà una
volta a cangiarſi in cer tezza. E quì fa d'uopo riflettere, che la proba bilità,
e la certezza ſono due atti eſſenzial mente fra loro diverſi, come dicono i
meta fiſici, e che fralla maſſima probabilità che arrivi un evento, e la
certezza, vi è di mez zo una ſerie infinita di poflibili. Il timore di errare
che ſi coinpone con la maſſiına probabilità e viene eſcluſo dalla minima cer
tezza, è una barriera inſuperabile, per cui non ſi poſſono giammai fra loro
confon dere, ed è quello appunto che le rende (ſia mi lecito uſare un termine
di matematica trattando di una materia nella quale ſe n'è fatto uſo con tanto
profitto ) quantità in commenſurabili. Le prime oſſervazioni che fi fanno
intorno a un determinato evento, non poſſono dargli che un grado di pro
babilità così piccolo riſpetto al vortice im menſo della irregolarità, e all'
infinita ſe rie dei poſſibili dall'evento medeſimo di verſi, che queſto grado
pud conſiderarſi co me un infiniteſimo. Siccome adunque per trasformare un
infiniteſimo in una quantità finita deveſi queſto moltiplicare per l'in finito,
così queſto grado di probabilità do vrebbe ricevere infiniti aumenti per mezzo
di infinite oflervazioni, prima che ſi poſſa chiamare ridotto al carattere
della cer tezza. Parlo di caſi nei quali la ſerie dei poſſibili, che è di mezzo
fralla probabilità e la cer 56 2 ! tezza, è compoſta di cauſe, che ogn'uno fa
eſſere non immaginate ma vere, e poterſi in infinite maniere combinare. Poche
oſſervazioni baſtano al filoſofo per render certe, o almeno eſcludenti un pru
dente dubbio, alcune ſempliciſſime leggi della natura, dove tanto è lontano che
ſi co noſca effervi infinite altre cagioni poſſibili, che anzi per argomenti
preſi dai principi delle ſcienze ſi deduce non eſſervi luogo a ſoſpettare che
altre ve ne ſiano. E' ben diverſo il caſo noftro ove trattaſi degli eventi che
danno occaſione ai contratti di azzardo; e riguardo a quali ſi pretende ſolo di
mettere in diffidenza la maſſima che promette che ſi abbia a cangiare in una
aſſo luta e rigoroſa certezza, quella che è mera probabilità, e forſe capace di
creſcer ſolo pochi gradi. Che non pud fare l'amor di ſiſtema? Lo ſpirito
calcolatore avvezzo a portar lume ai più aſtruſi miſteri della geometria, e ad
ana lizzare le coſtanti leggi della natura col più felice ſucceſſo, ſi lancia
ardito dal gabinetto $ 7 di un filoſofo, e prefume di porre in mano ai mortali
un filo che ſegni la traccia co ſtante degli eventi più incerti, e di aſſoggets
tare alla ſua eſattezza ed uniformità, quan to v'ha di più vario, e mutabile.
Non ſolo hanno cercato alcuni di ſcoprire un'ordine conoſciuto dai naufragi,
un'ordi ne riſpettato dai morbi, e dalla ineſorabil morte; ma hanno fperato di
poterlo tro vare anche in quegli eventi che più dipen dono da cauſe morali e
libere, le quali agi ſcono certamente, non perchè così voglia un ordine e non
un'altro, ma perchè così vo glion eſſe, e non altrimenti. Si è perfino tro vato
chi ha propoſto le tavole degl'incendii, delle cadute fatali da un precipizio,
e di molti altri ſimili fortunofi accidenti come ſe ſi poteſſe ſcuoprire anche
in eſſi a ſuo tempo regola, ed ordine. Per quanto poſſa nei caſi dipendenti da
fi fiche cauſe trovarſi una conneſſione fralle me deſime per lunga ſerie
concatenate, in guiſa che debbano in un dato tempo produrre un effetto più che
un'altro; non ſi potrà mai dire 1 1. $$ altrettanto quando vi abbia luogo una
libera volontà che non ſiegue ordine, o conneſ fione, e che può produrre
un'atto ſenza rap porto a verun' altro che abbia altre volte prodotto, o che
ſia per produrre in appreſſo. E ſe è vero, che negli eventi, e nei caſi preſi
in compleſſo di tutte le loro circoſtanze, e in quelli ſpecialmente che ſono il
ſoggetto dei contratti di cui parliamo, qualche o più proſſima, o più rimota
influenza vi hanno le cauſe morali; che ſi può egli penſare di più ſtravagante
che il volergli ridurre eſattamen te a regola e pretendere di cangiare la pro
babilità in certezza? E chi fu mai che tentaffe di ordinare le diſperſe, e
confuſe foglie, che contenevano le riſpoſte ſull'avvenire, della fatidica Sacer
dotella di Cuma? Ma quand'anche gli argomenti da me ad dotti non provaſſero
l'impoſſibilità di arriva re dopo un lunghiſſimo corſo di anni a can giare in
qualche certezza la probabilità, pro vano almeno, che per noi, e per ben mol te
generazioni queſta farà una ſterile ricer 59 ca; giacchè per molti, e molti
ſecoli, (ac cordando anche più di quello certamente, che ſi può ) non ſi potrà
vincere quel diſordi ne, e irregolarità almeno apparente, che of ſervaſi nelle
umane vicende, e che in ſomma il limite delle medeſime è tanto diſcoſto, che
pud conſiderarſi come infinitamente diſtante. Dal fin quì detto per altro non
ſi può ra gionevolmente inferire, che dunque dal com mercio degli uomini ſi
debbano eſcludere i contratti di azzardo che appartengono alla ſeconda delle
ſopra indicate clafli. Per provare la verità di queſta aſſerzione convien
fiſſare due maſſime conformi alla ragione, e che ſe non erro ſono il fonda
mento al quale ſi appoggia la giuſtizia di queſti contratti. Queſta uguaglianza
fra i contraenti che è sì neceſſaria a render giuſti i contratti è un termine
vago, e che non ha affiffa alcuna idea, ſe allo ſtato di natura vogliam rimon
tare. Il prezzo delle coſe introdotto o dalla legge, o dalla conſuetudine che
imitatrice della legge la vince di autorità, ecco ciò che ha chiamata l'
uguaglianza a preſiedere ai contratti. Alla ſocietà dunque, e alle fire maſſime
deveſi attribuire. Si eſamini pero lo ſpirito della ſocietà, e ſi vedrà che
nelle ſue maſſime generali non ſi devono comprendere quei caſi che è dello
ſpirito della medeſima l'eſcludergli, e l' eccettuarli. Si riduce al lora la
queſtione, ad eſaminare ſe ſiano utili alla ſocietà i contratti in queſtione; e
ſe nelle bilance del pubblico bene ſia di maggior mo mento il vantaggio che
recano, o la preciſa offervanza di quella perfetta uguaglianza ne contratti,
che è tanto neceſſaria generalmen te alla quiete, e felicità degli individui, e
al buon ſiſtema, e conſervazione di queſto cor po morale, e politico. Pochi
elementi, e poche idee ſciolgono il problema. Induſtria eccitata, commercio
invigorito, circolazione ampliata. Vantaggi fono queſti generalmente procurati
da tali contratti ben regolati, come ſi può ben co noſcere da chi ne eſamini lo
ſpirito, e le conſeguenze. Daqueſto argomento riceve gran forza un 61 ſecondo
rifleflo. In queſti contratti non ſi può avere fra i contraenti una perfetta
ugua glianza di condizione, perchè non ſi può eſattamente miſurare la loro
forte. Ma ciò che manca a queſta giuſta miſura è con une ad entrambi. Ad
entrambi è egualme ite i gnoto per chi debba eſſere il vantaggio, e per chi il
diſcapito, potendo ugualmente nel caſo noſtro, e l'uno, e l'altro a ciaſcun di
loro arrivare; e queſto medeſimo forma una ſpecie di ſorte uguale, la quale pud
ſupplire a quanto manca alla perfetta uguaglianza. Diſli alla perfetta
uguaglianza, perchè le maſſime ſopra eſpoſte ed impugnate, vacil lano ſoltanto,
perchè oltrepaſſano certi li miti, dentro dei quali rinchiuſe provano
moltiſſimo, rapporto alla uguaglianza che deve eſſere nei contratti della
ſeconda claſſe. Inteſe le maſſime con la dovuta moderazio ne, è veriſſimo che
eſtraendo da un'urna ove ſiano alla rinfufa molti viglietti bianchi e molti
neri, quante più eſtrazioni fi anderan no facendo, tanto più creſcerà la
conoſcen za del rapporto che hanno fra loro: è verif fimo che le oſſervazioni
ſegnate in tavole danno ai giovani la prudenza dei vecchi: ed è incontraſtabile
che quanto più ſpeſſo ac caderà in natura un evento, tanto più ſi po tranno
attrappare le circoſtanze che lo ac compagnano, e farà meno irragionevole l'in
duzione che dalla eſiſtenza di queſte, ſi farà della futura eſiſtenza di quello.
Si potrà dun que avere un qualche dato per eſaminare la probabilità di
un'evento, e proporzionargli il prezzo con cui ſe ne acquiſti la ſperanza. Per
formare una ſerie dei diverſi gradi di tale probabilità gioverà eſaminare un
qualche contratto in ſpecie, e fiffare i punti dai quali la ſerie ſi parte;
poichè non ſi potrebbe con tanta facilità fare una giuſta analiſi, o alme no
egualmente chiara, ſe fi conſideraſſero le idee in aſtratto, e ſenza applicarle
ad un de terminato ſoggetto. Fra tutti i contratti che ridur ſi poſſono a
queſta ſeconda claſſe parmi che meriti di eſ ſere diſtintamente eſaminata
l'aſſicurazione, Efla è un contratto per cui uno dei contraenti ſi obbliga a
riparare tutti i danni che può un altro ſoffrire nelle ſue merci per naufragio,
o altre convenute cagioni; e queſti ſi obbli ga a pagarli una determinata
mercede in com penſo del pericolo al quale volontariamente ſi eſpone. 1
Fiorentini che avendo già eſteſo il loro commercio per tutto il Levante aveano
fatto conoſcere a tutto il mondo quello ſpirito di lo devole induſtria, e
fagacità, che forma il nerbo e la floridezza di uno ſtato, e che fu ſempre del
loro carattere, furon quelli che riduſſero a certe leggi queſto contratto, e
gli diedero for ma e credito. Inſegnarono così alle altre na zioni commercianti
a tirarne quel profitto, che il profondo, ed illuminato Melon aſſe riſce dover
eſſere sì ampio per uno ſtato che abbondi di eſperti, ed avveduti aſſicuratori.
Di fatto alla Repubblica Fiorentina deb bonſi i primi capitoli di aſſicurazione
che furono diſteſi negli anni 1523., e 1525. A queſti ſucceſſero negli anni
1563., e 1570. le ordinazioni di Olanda. Non è ſtata queſta l'unica occafionein
cui abbiano, gareggiato in fatto di commercio queſte due nazioni, la prima
delle quali ha faputo ſempre profittar pienamente delle fe lici fue circoſtanze,
e la ſeconda compenſare ognora in mille modi i danni della infelice ſua
ſituazione; e inſultar quaſi alla natura di ayerla in eſſa collocata. Gli ſcrittori
che hanno trattato di queſto contratto lo diſtinguono in due ſpecie. La prima
chiamano eſſi aſſicurazione propria mente detta, ed è quando le merci che ne
ſono l'oggetto appartengono di fatto a quello che ne chiede l'aſſicurazione; e
queſto è ciò che intendono ſotto il nome di riſico dell' aſſicurato; ed inoltre
ſono eſſe realmente ſog gette a pericolo, o com'eſſi dicono a ſiniſtro. Per la
validità di queſto contratto ricercaſi la coeſiſtenza del riſico, e del
ſiniſtro; ed è quanto dire, che l'aſſicuratore non deve pa gare la ſicurtà, nè
l'aſſicurato la mercede, ſe le merci avean corſo già il loro deſtino quan do fi
ftipulò il contratto, o ſe non apparten gono all'aſſicurato. Per maggior comodo
poi, e dilatazione di commercio fu introdotto il contratto di affi 65 curazione
ſulle merci o proprie, ma non nella ſomma che ſi afferiſce, e che cade ſotto
l'aſſi curazione: o appartenenti affatto ad altra perſona. In queſto contratto
il fondamento conſiſte nella fola eventualità dell'azione; e ſi può in eſſo
ravviſare un'apparenza di Scommeſſa della quale però gli mancano ſe condo molti,
alcuni caratteri. Anche in queſta ſeconda ſpecie comunemente ricer caſi, che le
merci ſiano in pericolo ancora quando ſi fa il contratto; benchè in alcune
piazze ſi ſoſtenga anche nel caſo che le merci aveſſero già corſa la loro forte
quando ſi ſti puld il contratto, purchè però queſto non foſſe a notizia dei contraenti.
Per ridurre pertanto in qualche vero ſenſo il contratto di aſſicurazione alla
Teoria ſopra eſpoſta regolatrice della uguaglianza neceſ faria nei contratti di
azzardo, fa d'uopo con ſiderare due fatta di caufe che influir poſſono
full'evento incerto, che ne forma l'oggetto. Altre ſono le cauſe fiſiche che
per un puro meccanico impulſo della materia agiſcono in dipendentemente da
qualunque libera determinazione di una cauſa ſeconda; il mare cioè più o meno
ſparſo di pericoli, agitato da vortici, terribile per gli ſcogli; il vento che
tormenta più un ſeno di mare che un altro, e domina più in una ſtagione, che in
un altra; la qualità del naviglio, più o me no capace di reſiſtere agli urti, e
di inſul tare gli Aquiloni; e finili altre che a que ſte ridur ſi ponno, anzi
con queſte confon derſi. Più incerte affai, e più indocili all'eſat tezza del
calcolo ſono quelle cagioni che mo rali ſi chiamano, perchè o conſiſtenti nella
libera determinazione di un ente creato, o da quella dipendenti almeno
mediatamente. La deſtrezza, e la buona fede del capitano: l'abilità dei
marinari e dei piloti: il nume ro, e la gagliardìa dell'equipaggio: la mag
giore o minor frequenza dei pirati che infi diano fraudolenti, e poi attaccano
rapaci; o dei nemici armatori che appoggiano le fan guinoſe loro infeſtazioni
ai tremendi diritti della guerra, ſono o le uniche, o le più con ſiderabili di
queſte cauſe morali. i Se il fondare un
calcolo eſatto ſulle fiſiche cagioni ſuaccennate è impoſſibile: il fondarlo che
ſi accoſti all'eſattezza difficiliſſimo: lo ſarà molto più l'appoggiarlo alle
cauſe morali che non agiſcono per una conneſſione di mo vimenti, e d'impulſi
che l'un l'altro fiſie guano neceſſariamente; ma che operano per una mera
libera determinazione, che per qualunque congettura la più apparentemente
probabile non ſi può preſagire; poichè anche preſa può ſul momento abbandonarſi,
per cangiarla in una affatto diverſa, e talora dia metralmente oppoſta, e
contraria. Un canone perd univerſaliſſimo, e da non preterirſi giammai in
queſto contratto, parmi quello di non conſiderare neſſuna cauſa, o fiſica, o
morale, ſeparatamente o iſolata dalle altre; ma di oſſervare l'influenza reci
proca che hanno tutte le cauſe l'una ſopra dell'altra, e quella non meno che
hanno ſulle morali; e l'iſteſſo dicaſi di queſte rapporto alle fiſiche. Il
momento di ciaſcuna cauſa ſi altera a miſura che diverſamente è combi nata, o
temperata colle altre. Per conoſcere però quanto poſſano queſte cagioni, e
ſingolarmente preſe, e in complef ſo, è neceſſaria una lunga ſperienza. In
queſto contratto, per caſi ſiniſtri non ſi intendono già tutte quelle
combinazioni, che realmente poſſono funeſtare l'aſſicuratore, e perder la nave,
nè per favorevoli quelle che ſalva dai naufragi, e dalle oſtili violenze, la
confe gnano al ſoſpirato porto. Fatta una tavola di accurate, e frequenti
oſſervazioni, e conoſciuto quante volte in parità di circoſtanze ſiaſi perduta
la nave, e quante ſia giunta felicemente al deſiato fuo termine; la ſomma delle
prime rappreſenta la ſomma dei caſi ſiniſtri; e quella delle ſe conde ſi tiene
per il numero dei favorevoli; e ſu queſti dati ſi forma la proporzione da noi
ſtabilita nel III. Teorema. Queſta è la ſpecifica differenza che paſſa fra i
contratti del primo genere, e queſti che al ſecondo appartengono. Nei primi
entrano in calcolo tutti quanti i poſſibili caſi e fini ſtri, e favorevoli,
perchè ſi fanno tutti, e ſe ne conoſce perfettamente il numero; noi 1 69
ſecondi fi calcolano quelli ſoltanto, che dopo una lunga ſperienza ſi ſono
oſſervati; reſtan done non compreſi nel calcolo tanti altri pof ſibili, i quali
perd dopo molte e molte oſler vazioni fi fuppongono in proporzione di no tati.
La proporzione ſi accoſta tanto più al vero, quanti più ſono i caſi oſſervati,
come appunto accade nell'urna che contiene un ignoto numero di palle bianche e
nere: delle quali con tanto minor pericolo di errore ſi può fiffare la
proporzione, quanto più copioſa ſe ne è fatta l'eſtrazione. In una parola, nei
primi è incerto l'eſito della ſorte; nei ſecondi è incerto anche ciò che può
determinarlo. Rariſſimi però ſono i caſi che ſieno riveſtiti perfettamente
delle medefine circoſtanze. Fa d'uopo adunque per formare la propor zione
ricorrere alle diverſe tavole, ove ſono notate le circoſtanze preſe
ſeparatamente; e conſiderarle come tanti elementi dei quali ſono compoſti i
dati della proporzione. Scioglie una nave dal Porto, e veleggia per un mare
tranquillo, e placido; queſta circoſtanza è un fondamento della propor 70 zione
da ſtabilirſi fra il valor delle merci, e il prezzo dell'aſſicurazione; e la
tavola delle navigazioni fatte in queſto mare lo additerà preciſamente. Ma fe
queſta nave corra un pericolo di pirati, o di nemici che le altre navi facendo
il medeſimo viaggio non avevan corſo giammai, nel formare la proporzione vi
entra anche queſto elemento, la di cui forza ſi miſura dalla tavola di altre
naviga zioni benchè fatte in altri mari, e ſi compone il minor pericolo che ha
queſta veleggiando per un mare tranquillo; col pericolo che cor ſer altre per
la ſola oſtile infeſtazione. Vaglia queſto per eſempio delle proporzioni com
poſte di varj elementi, il valor dei quali ſia regiſtrato in diverſe tavole,
non obliando giammai nel combinarli la forza che acqui ſtano dalla reciproca
loro influenza. Ma può talvolta non eſſervi l'eſperienza baſtante a far
conoſcere i gradi di probabi lità dell'eſito lieto, o infauſto. Monta per la
prima volta un vaſcello un Capitano, che non ha mai per l'avanti governato
naviglio alcuno: infeſta i mari una turma di corſari 1 1 71 sbucati da qualche
ſcoglio che alzava prima una barriera alla fanguinaria loro rapacità e dei
quali ignoraſi per anco il numero, ed il valore, o a meglio dire la violenza
della eſecrabile loro ſete dell'oro e del ſangue; chi potrà miſurare i gradi
dell'influenza che ha ſull'eſito felice la prụdenza e la deſtrezza del primo, e
ſull’infauſto l'ardire, e la forza dei ſecondi? In tal caſo per quanto vogliaſi
dare un va lore anche a queſte circoſtanze nuove; fon dandolo ſu qualche
piuttoſto appreſa, che conoſciuta ſomiglianza ad altri caſi; egli è certo però
che ſenza una più volte ripetu ta eſperienza, non può fiffarſi una propor zione
di cui ſi calcolino i gradi, e ſi nume rino i valori; e ſenza di eſſa non ſi
può for mare una ſerie che ſerva di norma all'u guaglianza ricercata in tali
contratti. Tutto alla fine ci conduce a riflettere, che una e fatta proporzione
nei contratti del ſecondo genere non può ſperarſi giammai; che in molti caſi ſi
potrà avere meño lontana dall' eſattezza; in altri ſi troverà dalla medeſima 72
più rimota, come dal fin qui detto chiara mente appariſce. Ma forſe gli
aſſicuratori interrogano que ſte tavole, formano calcoli, e ſciolgon pro blemi?
Il filoſofo che ſcortato dalla ragione fino ai loro principi eſamina le azioni
degli uomini e le bilancia, conoſce che queſti cal coli ſono neceſſarj a
ridurre i contratti all' uguaglianza e comprende che queſta tanto più ſi
otterrà facilmente, quanto più ſiano frequenti queſte tavole, e numeroſi i caſi
che ad eſſe, come a indicatrici della ſorte ſono af fidati; l'aſſicuratore poi
accorto ed illumi nato le conſulta, o le deſidera; l'indotto, e meno avveduto
ha preſente, almeno in con fuſo la maggiore, o minor frequenza de' fini ſtri
nelle date circoſtanze ſeguiti, e ſu queſto implicito calcolo forma il ſuo
giudicio più o meno eſatto, e non ſi affida totalmente alla cieca all'arbitrio
dell'incerta forte. In queſto contratto il prezzo che eſpone l'aſſicuratore, è
il valore delle merci, che egli ſi mette in azzardo di dover pagare all'
aſſicurato; quello dell'aſſicurato è la merce: 1 73 de che egli paga
all'aſſicuratore in compenſo di queſto azzardo medeſimo. Ma ſiccome fatto il
contratto di aſſicura zione, l'aſſicurato deve in qualunque evento pagare
all'aſſicuratore la convenuta merce de, pare a prima viſta che per l'aſſicurato
non ſiavi azzardo alcuno; poichè dal punto dello ſtabilito contratto è deciſa la
ſua forte; o a dir meglio riguardo a lui nel ſuo con tratto non ha luogo alcuno
la forte. Baſta però una giuſta rifleſſione ſulla natura di tal contratto, per
vedere che anche per l'aſſicu rato vi è l'eſito favorevole della ſorte ſicco
meancora l'infauſto. Caſo favorevole può chiamarſi quello che rende il
contraente pago, e contento di aver fatto il contratto; talmente che ſe aveſſe
pre veduto l'eſito, conſultando ſolo il ſuo van taggio, l'avrebbe nonoſtante
fatto, anzi con tanto maggiore alacrità. Per lo contrario infauſto può dirſi
quello che in qualche modo gli dà occaſione di pentimento, in guiſa che ſe
aveſſe previſto l'eſito avrebbe omeſſo di fare il contratto. Ora quantunque 74
l'aſſicurato, fatto il contratto ſia già ſicuro di dover pagare la mercede,
qualunque ſia l'evento; quando però la nave giunga a ſal vamento, è in caſo di
pentirſi del ſuo con tratto; poichè ſe non lo aveſſe fatto, e avreb be avuta
ſalva la nave, e non avrebbe fof ferto il diſpendio della ſtabilita mercede. In
queſto ſolo ſenſo, e non in altro, che ſareb be troppo contrario all'umanità,
poichè ſi riſolverebbe in compiacerſi dell'altrui dan no, che neppur ridonda in
proprio vantaggio, ſi pud intendere ſiniſtro per l'aſſicurato il caſo del
ſalvamento della nave; e in queſto ſolo può ridurſi il contratto al carattere
di una vera ſcommeſſa, di cui è eſſenziale ſe condo alcuni, che l'avvenimento
favorevole ad uno dei contraenti, ſia per l'altro infau ſto, e ſiniſtro.
Conchiuſo il contratto, l'al ficurato che ha ſentimenti di umanità, deſi dera
che ſi falvi la nave, ma falvata la nave vorrebbe non aver fatto il contratto.
Quello che non ſi può in modo alcuno ri durre a calcolo, ſi è nella perdita di
una na ve, la minore, o maggior quantità di merci, ! 75 che ritoglier ſi
potranno all'ingordigia dell onde, e ritrarre al lido; lo che ſuccede mol te
volte, e fa che non debbanſi tutti i cafi ſiniſtri giudicare di un carattere
egualmente dannoſo; ma diverſi, a miſura, che più o meno delle aſſicurate merci,
ſi perde, e ro vinafi. Il poter prevedere, e calcolare in a vanti tal quantità
influirebbe molto a deter minare la mercede che l'aſſicurato promet te. Ma chi
potrà mai calcolare le tante cauſe che poſſono influire ſopra un sì variabile
accidente? Forſe l'aſſicurato avrà all'ingroſſo preſente queſta varietà di
combinazioni; ma potrà egli dare ai loro effetti un giuſto valore? I principj
fin'ora eſpoſti regolatori di que Ito contratto, quando ha per oggetto merci
affidate al pericoloſo traſporto di mare, pof ſono facilmente adattarſi alle
merci traſpor tate per terra; anzi alle merci, o ſituate nei magazzini, o in
altra maniera cuſtodite. Tutto ciò che può eſſer ſoggetto ad un fatal accidente,
e per quello perire, o deteriorarſi, fi fa eſſere oggetto di queſto contratto.
Anzi il guaſto di un incendio divoratore, le ruine 70 di un turbine procellofo
che abbatte caſe, porta la deſolazione per le campagne, la vio lenta incurſione
di rapaci aſſaſſini, o le ru berie affidate al ſegreto e alle tenebre della
notte dalle timide mani infidiatrici, ed altri pericoli di tal fatta, che a
prevederli biſogne rebbe nulla meno che lo ſpirito di divinazio ne,
ſomminiſtrano in alcuni paeſi occaſione di venire alle mani con la ſorte, ſenza
che nè l'una parte nè l'altra poſſa mai, neppure all'in groſſo e colla maggiore
ineſattezza, miſurarla. Un'altro contratto non meno intereſſante, e che
appartiene a queſta ſeconda claſſe ſi è quello che chiamaſi vitalizio. Gli
uomini non contenti di affidare la loro forte a tante, e sì varie combinazioni
che alterano, e modificano sì ſtranamente gli ef Teri inanimati; hanno voluto
che ella dipen da anche dalla vita dei loro ſimili, ed hanno fatto sì che un
uomo debba ftimarſi infelice ſe un altro gode per lungo tempo sì prezioſo dono
del cielo. La vita iſteſſa è venuta tal volta in bilancia con un tenuiſſimo
guadagno. Il vitalizio altro non è che l'annuo interesse di un capitale
collocato a fondo per duto. Chi colloca in tal guiſa il ſuo capitale lo fa ad
oggetto di ritrarne un profitto mag giore di quello che riſerbandoſene il
dominio potea ſperare. Suol eſſere comune queſto con tratto e a coloro che non
avendo perſone congiunte con ſtretto vincolo di ſangue o di amicizia, o che non
curando le veci dell' uno, o dell' altra, non hanno nulla che gli ritragga dal
provvederſi i mezzi di ſodisfare anche a quei biſogni che ſono figli del più
molle, e faſtoſo luſſo; e a quegl' infelici, che ſenza queſto compenſo condur
dovrebbero i triſti loro giorni in ſeno all'inopia, e allo ſqual lore. Il
vantaggio di liberarſi da tante fre quenti, e penoſe cure della domeſtica eco
nomia luſinga molto, ed è talor neceſſario, a chi trovandoſi in un'età cadente,
accom pagnata per lo più da una infaufta dote di mali, vedrebbe da mercenarie
mani rapaci diſperſi, e lacerati i ſuoi fondi, rendergli un frutto di gran
lunga inferiore a quello che potrebbe ritrarne perchè diviſo con tanci
domeſtici fti pendiati uſurpatori. 78 Quello poi che ſi carica di pagare un
frutto maggiore dell'ordinario ha per oggetto non folo di fare in un colpo
l'acquiſto di una ragguardevole ſomma, ma di vedere la vita di quello a cui lo
paga non oltrepaſſare un tal corſo di anni che la rendita ecceſſiva af forbiſca
il capitale, e la ſomma degli inte reſſi ordinarj, che egli ne ha ritratti.
Aipri mo arride la ſorte fe ſopravviva un tal nu mero di anni che fatta la
ſomına delle an nuali rendite vitalizie, queſta ſuperi il fondo perduto e di
più le rendite ordinarie del medeſimo. Favoriſce il ſecondo ſe la morte fi
affretti a troncare prima di tal termine i giorni dell'altro. Ecco lo ſpirito
di queſto contratto. Per rintracciare nel medeſimo la neceſſaria uguaglianza, e
per verificare i noſtri teore mi è neceſſario riflettere, che sborſato il ca
pitale che ſi perde, e fiſſata la rendita mag giore dell'ordinaria, vi ſarà un
certo nume ro di anni, per il corſo dei quali ſopravi vendo, la ſomma degli
ecceſſi della rendita vitalizia full' ordinaria uguaglierà il capitale. Se
quello adunque che perde il fondo foſſe ſicuro di ſopravivere un tal corſo d'an
ni, non potrebbe eſiger di più di queſta de terminata rendita vitalizia. Ma
ſiccome quel lo che dà a vitalizio non è ſicuro di vivere un determinato numero
d'anni; per poter rendere eguali le condizioni dei contraenti, è neceſſario
fiſſare un tal numero d'anni, che la probabilità di ſopravivere ſia uguale a
quella di premorire, e che al caſo che uno ſopraviva o due o tre anni, o
qualunque altro numero, ſi poſſa con ugual probabilità contrapporre il caſo che
muoja un egual nu, mero d'anni prima. Quando dunque ſi tratta di formare un
vitalizio, conviene eſaminare quanto abbia ſopraviſſuto un gran numero di
perſone, per eſempio mille, all'età di quello che vuol farlo. La ſomma di tutti
gli anni che tali perſone hanno ſopraviſſuto di viſa per il numero delle
medeſime, dà un numero, che ſi chiama l'età media. Trovato queſto, ſi ſuppone
che chi fa il vitalizio deb ba ſopravivere fino a tal termine, e ſi fa il
diſcorſo che ſi è detto di ſopra, quando ſi è 80 fatta l'ipoteſi che uno foſſe
ſicuro di vivere nè più nè meno un determinato numero d'anni. Nel fiſſare la
media ſi ſono conſide rati gli eventi che poſſono favorire il caſo della
ſopravivenza eguali in numero a quelli che vi ſi oppongono; uguaglianza che ſi
ac coſterà tanto più al vero quanto ſarà mag giore il numero delle vite dalle
quali ſi ri cava la media. Ecco dunque, come in queſto caſo la ſpe ranza può
dirſi uguale al timore, e per con ſeguenza può aver luogo l'azzardo ſenza op
porſi alla giuſtizia, ed ecco finalmente ridot to il contratto ai termini dei
noſtri teore mi. La ſomma del capitale più le rendite ordinarie, che è il
prezzo eſpoſto da chi perde il fondo, deve ſtare alla ſomma delle rendite
vitalizie che formano il prezzo eſpoſto dall' altro contraente, come il numero
dei cafi favorevoli al primo, al numero dei caſi fa vorevoli al ſecondo; i
quali ſupponendoſi moralmente uguali per l'accennata ragione, ne ſegue che la
ſomma del capitale, e delle rendite vitalizie dovrà eſſere eguale alla fom 81
ma del capitale, e delle rendite ordinarie computando tal ſomma fino al termine
del la vita media, che per ipoteſi ſi dà ſtabilito per l'indicato calcolo. Si
ridurrà dunque l'uguaglianza di queſto contratto a diſtribui re per detto
numero d'anni queſta ſomma; o ſia a rendere anche più ſemplice l'eſpreſ fione,
ſi tratterà di aggiungere alle annue rendite ordinarie il capitale diſtribuito
per detto numero d'anni. E'evidente che per rendere in queſto contratto le
condizioni più eguali convien pigliare un grandiſſimo nu mero di vite per
formar la media. E quì ſi oſſervi che ſe poteſſe la probabilità della du rata
di una vita fino a un dato numero d'an ni cangiarſi in certezza, ſarebbe tolto
affatto l'uſo di queſto contratto: lo che dee dirſi di tutti i contratti di
azzardo. Si penſa a can giare la probabilità degli eventi in certezza. Se
queſto ſi otteneſſe ſarebbe affatto bandita quella cieca divinità alla quale ſi
abbando nano gli uomini per formarne un ramo di commercio. Vogliamo adunque
miſurar la forte, non eſpellerla. f 82 Tanto più farà facile in queſto
contratto fiſſare la media, quanto più ſaranno ridotte a claſſi diſtinte le
perſone delle quali ſi ſom mano le età. Qualità di profeſſione, carattere di
temperamento, indole di clima, eligono ſeparate oſſervazioni. In fatti, ſiccome
per cali favorevoli s'intendono quelli per i quali ſi prolungano le vite, per
contrari quelli che le abbreviano; e i ſecondi, nel fillarſi l'età media
vengono conſiderati moralmente ugua li di numero ai primi; queſta uguaglianza
ſarà più vicina alla vera, quanto maggiore ſarà la parità di circoſtanze. Se
abbiaſi però riguardo non ſolo alle an nue rendite vitalizie, ma al frutto
delle me deſime, potendoſi eſſe, e il frutto loro cangia re ſucceſſivamente in
forte fruttifera; fic come quello che paga l'annua rendita vita lizia paga un
frutto maggiore di quello che ritrae; dovrà a proporzione ſcemarſi l'ecceſſo
della rendita vitalizia ſull'ordinaria. Queſto però non ſi oppone alla verità
del teorema terzo; poichè in tal caſo il prezzo che eſpo ne quello che paga la
rendita vitalizia non farà più quell'ecceſſo della rendita vitalizia ſull'
ordinaria, che naſcerebbe dalla fillata proporzione; ma ſarà un ecceſſo tanto
mino re, quanto è la differenza del frutto della rendita vitalizia conſiderato
ſucceſſivamente, e per ferie cangiato in forte fruttifera, dal frutto della
rendita ordinaria conſiderata nell'iſteſſa maniera, e così cangiandoſi pro
porzionalmente le eſpreſſioni dei due prezzi, non ſi cangerà l'analogia. Non
farà difficile il perſuaderſi dell'indi cata differenza fe fi conſideri, che
chiamata la ſorte totale per eſempio A, e una di lei porzione C, alla quale
corriſponda l'annuo frutto B, ſarà la ſerie delle annue rate d'in tereſſe o ſia
di ciò che ſi deve ogni anno nella ipoteſi che il frutto ſi cangi in forte,
eſpreſſa dalla ſeguente formola. (C + B ) A,(B ) A (C (C + B С N o ſia
eſprimendo per Nil numero degli anni ſcorſi dal primo (C + B) À laddove quando
il N frutto non ſi cangia in ſorte fi avrà una ſe C_A f 2 rie aritmetica il di cui primo numero cor
riſpondente al primo anno farà il capitale col frutto; il ſecondo il capitale
col doppio del primo frutto; il terzo il capitale col tri plo del primo frutto.
Il valore adunque del frutto del primo anno ſarà la differenza dei termini di
queſta ſerie. Siccome poi nel caſo dell'ultima ipoteſi, tanto la rendita ordiną
ria, quanto la vitalizia ſi cangiano in forte; fatte le due ſerie di potenze
ſecondo la eſpo fta formula, e ridotte ai termini individui del caſo di cui ſi
cerca, ſi conoſcerà il valore della ricercata differenza. Richiaminſi però a
queſto contratto i prin cipj ſtabiliti in quello dell'aſſicurazione, e ſi abbia
in viſta che per caſi favorevoli, altro non s'intende, che il numero di quelle
per ſone che in parità di circoſtanze hanno ſo pravviſſuto un dato numero
d'anni, per ſi niſtri poi il numero di quelle che ſono man cate prima; che
queſta parità di circoſtanze vien compoſta talora da molti elementi il valore
de'quali dev'eſſere prima a parte no tato; e che la vita dell'uomo dipendendo
da cagioni fiſiche e morali, fa di meſtieri riflet tere al diverſo loro
carattere, e alla recipro ca influenza delle medeſime. Lodevolilimo però è
l'uſo di far le tavole, o regiſtri, nei quali ſi notino la naſcita, la morte, e
gli altri accidenti della vita umana; poichè queſte ſole appreſtano il
fondamento ſu cui ſi appoggiano tanti vantaggioſi con tratti; ed elle ſole
danno la miſura delle forti, e delle aſpettative dei contraenti. Sarebbe in
conſeguenza deſiderabile che ciaſcun medico regiſtraſſe privatamente le qualità,
e gli accidenti dellemalattie che egli tratta; ſiccome quelle del temperamento
di ciaſcun malato, che egli libera, o che non può ritrarre dalle prepotenti
fauci di morte. Queſte ridotte in ſiſtema, e reſe pubbliche riſparmierebbero
molte volte la pena di com binarne molte formate da indotti oſſervatori, anzi
fovente farebbero neceſſarie; poichè l'imperito regiſtratore omettendo tutte le
circoſtanze, o alcuna almeno delle eſſenziali, rende inutili le ſue
oſſervazioni, e appreſta piuttoſto occaſione all'altrui errore, o irri
fleſſione. Benchè e da quali tavole ſi potrà mai rica vare la giuſta miſura
della vita d'un uomo? Quot non ſunt caufae, dice S'graveſand intro duft. ad
Phil. a quibus vita hominis pendet? Una di queſte tavole forſe la più eccel
lente, perchè ricavata da regiſtri d'interi regni e provincie, è quella di
Pietro Süſmlich da lui intitolata: La divina providenza nelle vicende
dell'umana ſpecie, dimoſtrata dall'or dine delle naſcite, morti e
moltiplicazioni. Celebre è anche quella di Hocdſon fatta appunto per fillare le
annue penſioni vitali žie, e dedotta dai cataloghi di mortalità di Londra.
Gl’Italiani forſe ſono quelli che hanno traſcurato fin'ora più dell'altre
nazioni queſti importanti regiſtri. Oh ſe lo ſpirito d'indu ſtria, e di
curioſità, che non è l'ultimo pre gio di queſta nazione ſe l'intendeſſe ſempre
con la vera, ed utile filoſofia ! Sono ſtate fatte oſſervazioni meteorologiche,
ed ulti mamente l'aſtronomo di Padova il chiariſ fimo S: Toaldo ha dato alla
luce un libro nel quale ſono regiſtrate le oſſervazioni fatte í per un lungo corſo d'anni. Più palpabile
però, per ſervirmi di una eſpreſſione di un fommo Filoſofo, e più immediata
ſarebbe l'utilità delle tavole di cui ſi parla. Vi è tutta la ragione di
aſpettarla grandiſſima, dalla aſſiduità, ed efficacia dei noſtri Italiani
oſſervatori. Il preſagio comincia ad avve raríi felicemente. Già dai regiſtri
delle na ſcite, che la noſtra fanta religione rende neceffari, ſonoſi ricavate
delle conſeguenze ſull'articolo della popolazione: ficcome dalle oſſervazioni
delle frequenti morti dei bambi ni, ſi è preſa occaſione di rintracciarne la
cauſa, e d'indagare la maniera di ſalvare queſti teneri germi, che sì
facilmente foc combono anche ad un leggiero urto, e ad una tenue ſcoſſa. Al
genere dei vitalizj appartiene quella convenzione, che dal ſuo oggetto
chiamaſi: la dote della figlia. Un provido padre sborfa una determinata ſomma
di denaro con la condizione che fe una tal figlia di freſco natagli manchi
prima dell'età nubile, la sborſata ſomma cada in 88 proprietà di quello che
l'ha ricevuta; ma ſe la figlia arrivi all'età nubile riceva eſſa da queſto una
ſomma proporzionata agl'intereſſi decorſi del denaro, e al pericolo in cui ella
è ſtata di morire in tal intervallo, e di per der così la ſomma dal padre
sborſata. Dovrà in tal contratto rifletterſi che il prez zo, che sborſa il
padre per la figlia è uguale alla fomma più le rendite ordinarie fino all anno
prefiffo; quello che azzarda l'altro è l'ecceſſo della dote ſopra la sborfata
ſomma, e i frutti ordinari: ecceſſo che fi deve per l'incertezza della vita.
Deve dunque come il numero dei caſi favorevoli alla vita della figlia fino
alprefillo termine, ſta ai ſiniſtri (a), o fia ai favorevoli all'altro; così
ſtare la ſom ma sborſata dal padre, più le rendite ordi narie, all'ecceſſo
della dote che ſi dovrà alla figlia in caſo di ſopravvivenza ſulla ſomma
sborſata più le rendite ordinarie. Havvi un'altro contratto per cui un par
ticolare, che vuol comprare una conſidera (a) Anche in queſto contratto i caſi
favorevoli, e i finiftri s'intendono come fi dille parlando de' vitalizji 89
bile carica; per non privare della ſomma ne ceſſaria a tal acquiſto una
famiglia a lui ca ra che la ſua morte potrebbe mettere in braccio alla
deſolazione, e all'inopia; fi fa aſſicurare la propria vita per un dato corſo
di anni, pagando, o una ſomma, o un'an nua penſione all'aſſicuratore, che ſi
obbliga all'incontro di pagare agli eredi di lui la ſom ma ſpeſa nell'acquiſto
della carica, ſe egli muoja prima del termine ſtabilito. La eva luazione della
vita, si in queſto, come in tutti gli altri caſi ſi ricava dalle non mai ab
baſtanza commendate tavole. Si oſſervi, che in queſto contratto quello che
riceve la ſoin ma o l'annua penſione, trova vantaggio nella prolungazione della
vita di chi la sborſa, al contrario di ciò che accade nei vitalizj, e negli
altri contratti ad eſſi analoghi. Nel for mare adunque la proporzione cangian
nome fra loro i caſi che nei vitalizj ſi chiamano favorevoli, o ſiniſtri; del
reſto non vi è dif ferenza veruna. E' queſto un contratto di cui tanto meno
importa trattenerſi ad eſami nare i dettagli quanto importa più alla feli 1 $ 1
1 1 1 1 go cità di uno ſtato che non poſſa mai trovarſi occaſione d'iſtituirlo.
Diaſi però in quella vece una rapida oc chiata a quello che dal nome del ſuo
inven tore chiamaſi Tontina. Non differiſce que fto dal vitalizio, ſe non in
ciò che ove in quello la rendita annua ceſſa alla morte di colui, che collocò
il ſuo capitale a fondo per duto; in queſto ſi diſtribuiſce nei ſuperſtiti che
appartengono alla medeſiına claſſe, e che hanno fatto un ſimile contratto col
padro ne della tontina. L'ultimo però di ciaſcu na claſſe conſolida ſul ſuo
capo tutte le ren dite che ſi pagavano a quegli che gli ſono premorti nella ſua
claffe. A formare le diverſe claſli dà norma la diverſa età. E' celebre la
Vedova di un Chirurgo di Parigi la quale morì in età di 90. anni, e godeva
35000, lire di annua penlione frutto di uno sborſo di 600, lire. Dalle tavole
di mortalità ſi è ricavata la formula che eſprime in un dato numero di vite
coetanee quanti anni ſia per durare la più lunga. Da ciò il padrone della
tontina pud co 91 lui il pagare a o il noſcere per quanti anni dovrà pagare le
ren dite; poichè per il ſovra eſpoſto carattere di tal contratto, val lo ſteſſo
per ciaſcuno la ſua penſione col diritto di ac creſcere, che hanno quelliche
ſopravvivono, pagare la fomma di tutte a quella vita che durerà più dell'altre.
Potrà per conſe guenza fiſſare il valore di queſte annue pen ſioni. Si è in
oltre trovata la formola che eſpri me, dato qualunque numero di vite coetanee,
il tempo in cui uno, o due, o più manche ranno, la formola per il caſo che più
perſo ne comprino un annualità da dividerſi fra loro mentre vivono, da
dividerſi poi dopo la mor te di qualcuno di loro ugualmente fra i ſo
praviventi, e da ricadere finalmente tutta all'ultimo ſuperſtite da goderſi
durante la ſua vita; e queſta ancora dà lume agli azionari ſulla contribuzione
che devono preſtare. E faminate queſte formole, ed avuto in conſi derazione il
metodo tenuto nel fiſſare la pro porzione per i vitalizj, ſi ritrova facilmente
la medeſima anche per le contine. 1 1 E'
oltre ogni credere benemerito dell'u“ manità il gran inatematico Abramo Moivre,
che ha trovate, e applicate le anzidette, e molte altre formole, che ſi trovano
nella incomparabile ſua opera intitolata la dot trina degli azzardi. Io non le
ho riportate perchè il far ciò e troppo lungo ſarebbe, e devierebbe dallo ſcopo
fin da principio pro poſtomi. Benchè peraltro l'unico mio oggetto nell’
eſaminare i contratti d'azzardo ſia quello di fiſſare i principj sù cui ſi
fonda l'uguaglianza perchè ſian giuſti; voglio rammentare, che i più illuminati
politici hanno deteſtato l'a buſo di queſte pubbliche rendite, come ap punto
ſono le tontine, ed altre di fomi gliante natura. E' troppo chiaro che queſte
tendono a ſoffocare i germi dell'induſtria, e ad appreſtare alla parte ozioſa,
e indolente della ſocietà armi ſempre nuove per oppri inere la porzione che
co'ſuoi ſudori dà moto, ed anima al ben eſſere dello ſtato; oltre di che ſi
oppongono alla propagazione, allet tando eſſe a ſituarſi in uno ſtato nel quale
il 1 I generar figli ſarebbe
un'accreſcere il numero degl’infelici. En fin je ne me
plaindrai plus De l'etoile qui me domine; Il me reſte encore cent ecus Que je
vais mettre a la Tontine: O la charmante invention ! Sans avoir du Dieu Mars
eſſuyé le orages, Sans avoir fatiguè la cour de mes hom mages, Je ferai ſur
l'etat, et j'aurai penſion. Così cantò un elegante Poeta Franceſe in
tendendo così di far la ſatira delle tontine; e pare di fatto che il Poeta
potrebbe ora viver quieto ſu queſto articolo eſſendo eſſe molto ſcemate, e
andate in diſuſo, benchè non così gli altri contratti del genere di cui
parliamo. Ma d'altra parte eſſendo utiliſſimo, e tal volta neceſſario al ben
dello ſtato il poter ſollecitamente raccogliere una grandioſa ſomma di denaro,
ſenza imporre perciò nuo ve contribuzioni; ed effendovi talora molti cittadini,
le circoſtanze dei quali rendono ad eſſi neceſſario il ſoccorſo di queſte pen
94. fioni vitalizie ſi potrebbero forſe ritrovare provvedimenti opportuni, per
fare un eſame regolato dell'età, e delle circoſtanze di quelli che doveſſero
eſſere ammeſſi alla compra delle azioni, e con i neceſſari regolamentipreveni
re gl ' inganni, che in queſto articolo intereſ fante poteſſero deludere le
pubbliche vedute. Per eſaminare i contratti della terza claſſe ne quali il
rapporto su cui ſi fonda l ' ugua glianza fra i contraenti ſi appoggia in parte
alla conſiderazione di leggi certe, e ſicure, e in parte alla ſperienza del
paſſato, e a cir coſtanze incerte e di numero indeterminato, ſi ripigli
l'eſempio dell'urna, nella quale ab biavi un determinato numero, per eſempio di
go. palle. Se la ſperanza dell'eſito felice è affidata all'eſtrazione di una
palla; per la natura di tal contratto, o gioco che voglia chiamarſi, e per le
ſue leggi, il numero dei caſi favorevoli ai ſiniſtri farà come 1. 89,0 ſia
chiamando il numero totale m farà il mu mero dei caſi favorevoli ai ſiniſtri
come 1: m - 1 e per conſeguenza l'aſpettativa del buon'eſito farà = mo ſia
-112 Ma ſe ſia vero che la palla alla
quale è affidata la ſperanza eſca più frequentemente dall'urna che qualunque
altra, e l'ecceſſo di tal frequenza ſu quella delle altre ſia Þ; il numero dei
caſi favorevoli non ſarà più i ma bensì 1 Xp; e quello dei ſiniſtri eſſendo m =
1, la probabilità della ſperata eſtrazione farà Xp L'addotto eſempio è la norma
coſtante di tutti i contratti che poſſano mai cadere for to queſta terza claſſe,
come comprendenti le condizioni che ne formano il carattere. Di fatti la
probabilità dell'eſtrazione della palla fatale dipende dalle leggi del
contratto certe, e ficure che danno il rapporto di e dalla ſperienza, ed
oſſervazione delle fre quenti eſtrazioni della medeſima, che danno l'ecceſſo di
p ſulla frequenza dell'eſtrazione dell'altre palle nell' urna rinchiuſe, la
quale i XP fa che l'aſpettativa diventi I: m; Non è neceſſario che io offervi
che per quanto ſiaſi oſſervato queſto ecceſſo p, non 96 dimeno non è ſicuro e
certo che piuttoſto eſca tal palla, di quello che ne eſca un'al tra. E queſta è
una di quelle circoſtanze che io chiamo incerte e variabili. Che ſe ſi
trattaſſe di paragonare la pro babilità dell'eſtrazione fra due palle, ſicco
rapporto che naſce dalle leggi certe e ſicure è lo ſteſſo per tutte due,
eſſendo in me il I tutte due ſi dovrebbe attendere ſolamen in te la diverſa
frequenza dell' eſtrazione di queſte due palle. A queſto eſempio ſi poſſono
ridurre fpe cialmente le offervazioni dei giocatori di lotto, e di quelli che
ſi travagliano in oſſer vare quali carte ſi moſtrino più ſovente, o quali facce
del volubil dado, ad avvicendare nell'agitato cuore dei giocatori la gioja e la
triſtezza. Ben' è vero però che per quanto fiano replicate le eſperienze, in
moltiſſimi caſi non apparendo neppure in confuſo una minima conneſſione di tal
frequenza con una vera cauſa da cui derivi, non potranno giam mai meritare che
le abbia in viſta, chi ragiona ſu dati veri, e non fa caſo di mere e vaganti
accidentalità. Se ſi aveſſe a queſte riguardo, molti di quei contratti, che
nella prima claſſe ho eſa minati, a queſta terza dovrebbonſi riferire. Ma io
per le indicate ragioni, a quella ſola nei ſuoi veri termini inteſa giudico i
mede ſimi appartenere. Anche in tali caſi perd vi ſono inolti che credono
doverſi fare ſcrupo lofo conto dell'oſſervazioni, e per queſta ra gione ancora
approverebbero la mia diviſio ne; eſſendo queſta terza claſſe da me confi
derata in modo che può, ſe vogliaſi, compren dere le medeſime, anche quando non
appa riſca la ſopra indicata conneſſione. Che ſe il numero delle offervazioni
ſia grande, e i riſultati coſtanti, ed abbiavi qual che conneſſione fra l'eſito
della ſperanza, ed una cauſa dalla quale poſla derivare tal frequenza di
oſſervazioni, allora non v'ha dubbio che ſiamo nel caſo che caratterizza queſta
terza claſſe, e la diſtingue dalle altre. Vi ſono in fatti molti giochi, nei
quali l'eſito fortunato dipende in parte dalla pro g. 98 pizia ſorte, e in
parte deveſi alla propria in duſtria o deſtrezza nel combinare gli elemen ti
del gioco, e rendergli coſpiranti al termi ne a cui ſta anneſſo il guadagno del
premio deſiderato. L'induſtria però di un giocatore pud conſiſtere o nella ſola
avvedutezza e pre ciſione nell'oſſervare l'eſito delle varie coin binazioni del
gioco, che ſi vanno ſuccefliva mente preſentando, e la replicata ſperienza
delle quali porge la norma ai caſi avvenire; o nella deſtrezza maggiore di
combinare gli accidenti medeſimi del gioco, di dedurre, di ſcuoprire gli
artificj dell'avverſario; e in qualſivoglia di queſti due aſpetti ſi ravviſi
l'induſtria, è ſempre vero che i giochi che di effa, e della forte ſi chiamano
miſli, hanno un filo non traſcurabile per cui ſi attengono alla terza clafle
dei contratti di azzardo, In un gioco miſto è molto difficile che tornino per
appunto le medeſime circoſtan ze; e quindi è che le oſſervazioni ad e {To re
lative ſono della natura di quelle dei con tratti alla ſeconda claſſe
appartenenti; in certe cioè, e incapaci di rendere indubitato e ſicuro l'evento,
ma fiſabili quanto baſta per formarne un calcolo che miſuri l ' ugua glianza,
acciò il contratto ſia giuſto. Ma ſiccome in queſti giochi medeſimi vi ſono
dati ſicuri dipendenti dalle loro leggi inva riabili; quindi è che eſſi
appartengono alla terza claſſe, perchè regolati in parte da tali leggi, e in
parte da cagioni incerte e inde terminate, e dalla ſola ſperienza. Siccome però
poſſono eſſere o molte o poche le com binazioni che conducono all'eſito
medeſimo, a miſura che queſte ſono in maggiore o mi nor numero, prevale nei
giochi miſti l'in duſtria o la ſorte. Inoltre la deſtrezza di combinare, di de
durre, di rammentarſi gli elementi delle com binazioni che ſono uſcite
ſucceſſivamente dalla malla totale delle medeſime nel decorſo del gioco, è
variabile, come può ognuno of ſervare, quanto è variabile la tranquillità d'a
nimo neceſſaria, la perfetta diſpoſizione di ſa lute, e per conſeguenza
l'agilità degli ſpiriti, l'elaſticità delle fibre; in una parola l'atti vità
neceſſaria per ben riuſcire in qualunque 100 impreſa richiegga applicazione di
mente, e attuazione di fantasia. Conſiderate queſte come cauſe incerte ed
indeterminate, e che ſi poſſono ſoltanto dopo un lungo corſo di oſſervazioni
fatte giocando col medeſimo avverſario ridurre a calcolo, e quanto alla loro
frequenza, e quanto al grado d'influenza ſull'eſito del gioco; ecco anche in
ciò un motivo per cui il fiſſare l’u guaglianza fra i giocatori nei giochi
miſti, dipende, e dalle invariate e ſicure leggi del gioco, e da circoſtanze
incerte, e indeter minate, Certo è che nei giochi miſti l'induſtria sà tirar
profitto dai colpi della ſorte, e il gioca tore avveduto, dice la Bruyere,
imita in queſto un gran generale, e un abile politico. Al valore del primo, e
alle vedute del ſe condo è miniſtra la forte. Arrivano entrambi francamente al
loro intento per quelle ſtrade medeſime che aperſe il caſo; e che là metton capo,
ove forſe non gli avrebber condotti i mezzi più maturati, e i
piùmeditatiprogetti. Nei giochi miſti deve farſi la rifleſſione IOI medeſima di
cui ſi parlò trattando dei giochi di puro azzardo. O i giocatori tentano con
eguali condizioni l'evento medeſimo; o un folo tenta la ſorte del gioco, e
l'altro ſta ozioſo ſpettatore, e riduce la ſua ſperanza unicamente all'infauſto
eſito dell'avverſario. Nel primo caſo ſiccome il numero dei caſi favorevoli e
dei ſiniſtri dipendente dalle leggi del gioco, è l'iſteſſo per ambidue, ſi
riduce a calcolo l'eſperienza ed induſtria, la quale ſi oſſerva nelle medeſime
circoſtanze quante volte abbia ſaputo ridurre a buon termine il gioco; calcolo
che ſi fonda ſopra oſſervazioni molto difficili, e incerte. Giacchè farebbe d'
uopo che ſi foſſe ſempre giocato col mede fimo avverſario; eſſendo la deſtrezza,
e abi lità di un giocatore affatto relativa a quella dell'avverſario; e
potendoſi queſto rapporto variare ogni giorno, o reſtar coſtante ſecondo i
progrelli, o uguali, o proporzionali, o di verſi, che l'uno, o l'altro facciano
nel gio co. E' vero però non meno, che trattandoſi di rapporti, poſſono in
qualche modo gio vare le offervazioni fatte dell'abilità di un giocatore
riſpetto ad un terzo all'induſtria del quale è noto qual proporzione abbia
quella dell'avverſario. Nel ſecondo caſo poi l'induſtria non è più riſpettiva,
ma aſſoluta; e fi riduce a calcolo con l'offervare, nelle medeſime combina
zioni, o in non molto diffimili per la natura del gioco, quante volte
l'avverſario abbia ottenuto quell'intento che ſi era propoſto, fotto le date
condizioni; e quante volte non abbia toccato il termine al quale per otte nere
il premio dovea pervenire. Generalmente adunque ficcome il numero dei caſi
favorevoli e de'ſiniſtri è dipendente in parte dalle leggi del gioco, in parte
dalle oſſervazioni, che miſurano la riſpettiva, e afloluta induſtria, converrà
diſtinguere, e calcolare queſti due elementi componenti la ſomma dei caſi
favorevoli, e ſiniſtri; e formare poi la proporzione eſpoſta nel Teo rema
III.', e nel Corollario. Se non due, ina più ſiano i giocatori, ſi rammenti la
regola di ridurre i caſi compleſſi ai ſemplici componenti, e di eſaminare in
103 ciaſcuno a parte le ſtabilite maſſime. Sarebbe un ripetere il già detto; ſe
io voleſſi ram mentare i principj ſtabiliti nei contratti della prima claſſe, e
in quelli della feconda. Bafli l'avvertire che in queſti della terza claſſe ove
trattaſi dei caſi favorevoli o ſiniſtri, in quanto dipendono dalle leggi certe
e ſicure del contratto, convien ricorrere ai priini; ove poi fia queſtione di
offervazioni, e di cauſe indeterminate, conviene eſaminare i ſecondi; non
omettendo mai di riflettere quanta alterazione poſſa produrre l'influenza degli
uni, ſu gli altri, e la varia loro com binazione. Stabilite così le leggi ſulla
ſcorta delle quali ſi giunge a fiſſare la ricercata ugua glianza in qualunque
claſſe di contratti di azzardo; non devo diffimulare, che uno dei più grandi
Filoſofi il Signor d'Alembert ha preteſo di abbattere il calcolo delle pro
babilità quanto alla ſua applicazione agli ac cidenti umani. Accid, dic ' egli,
queſto cal colo foſſe applicabile, ſarebbe neceſſario, che tutti i caſi che
ſono ugualmente poſlibili ma 104 tematicamente parlando, lo foſſero anche di
fiſica poſſibilità. Sarebbe dunque neceſſario, che gettata infinite volte in
alto una moneta, ſopra una faccia della quale vi ſia impreſſa una marca, per
eſempio palle, e ſull' altra una diverſa, per eſempio croce, foſſe ugual mente
poſſibile che ſi ſcopriſſe ſempre palle, o croce; e che ſi ſcopriſſero
alternativamente queſte due diverſe marche. Ma benchè ciò ſia ugualmente
poſſibile matematicamente parlando, non lo è fiſicamente. E queſta di verſità
appunto è quella che fa sì, che il cal colo matematico delle probabilità, non è
applicabile ai caſi fiſici. Anzi non ſi potrà mai fissare il numero delle volte
per il quale duri la possibilità fiſica di ſcoprirſi ſempre l'iſtella faccia
della moneta, e il limite ol tre il quale non paſſi queſta fiſica poſlibilità,
durante però ſempre oltre ogni limnite com'è certiſſimo, ed oltre qualunque
aſſegnabile numero di getti, la matematica poſſibilità del continuo ſcoprirſi
della medeſima faccia.: Lo prova con una inafſima che egli ſtabi liſce per
certa: che non è in natura, che un effetto ſia ſempre, e coſtantemente il mede
fino; ſiccome non è in natura che tutti gli alberi, ſi raſſomiglino fra loro.
Queſta maf ſima lo induce ad argomentare che la pro babilità di una
combinazione, nella quale il medeſimo effetto ſi ſuppone accader più vol te, in
parità di circoſtanze è tanto più pic cola, quanto queſto numero di volte è più
grande, di modo tale che quando queſto è maſſimo, la probabilità è aſſolutamente
nulla, o quaſi nulla; e all'incontro quando queſto numero è aſſai piccolo la
probabilità non ne reſta che poco, o punto diminuita per queſto riguardo.
Adduce egli moltiſſimi eſempi compro vanti la ſua aſſerzione, e conclude che i
re ſultati della teoria dei probabili, quand'anche ſiano fuori di ogni
queſtione nell'aftrazion geometrica, ſono ſuſcettibili di molta reſtri zione
quando i medeſimi ſi applicano alla natura. Alle ragioni però ingegnoſiſſime di
un si grand' uomo converrà adunque arrenderſi, e diſperare della cauſa del
noſtro calcolo dei probabili? Parmi che ben'inteſi i noſtri principj co me ſono
ſtati da noi ſtabiliti, o non ſiano at taccati da tali oppoſte difficoltà, o le
mede fime reftino ſciolte. Prima di tutto ſi oflervi che noi trattiamo ſolo di
calcolare i gradi di probabilità nei caſi nei quali ſi ſuppone po terſi efla
rinvenire. Se diaſi dunque un caſo, che non cada in modo alcuno forto la cate
goria dei fiſicamente poflibili, e che per con ſeguenza nè il minimo grado
abbia di proba bilità; io dirò che queſto non è oggetto delle mie teorie; ma
non concederò mai che per queſto non ſi poſſano eſſe applicare perfet tainente
ai caſi, che ſiano di fatto filica mente poſſibili. Per conoſcere poi quali
ſiano i caſi o le combinazioni fiſicamente poſſibili nel ſenſo del Sig.
d'Alembert, è neceſſaria una fre quente e replicata oflervazione. Che ſia
fiſicamente impoſibiie (ſe pure ſi può uſar queſto termine ) che una moneta
moſtri un inaſſimo o un infinito numero di volte la ſtella faccia, donde ſi
ricava, fe non dall'avere offervato che una tale continuazione dello
ſcoprimento medeſimo non accade, ma che al contrario ſi vanno alter nando, e
cangiando di tanto in tanto le facce della moneta? Benchè non può dirſi a
rigore fiſicamente impoſſibile il caſo in cui per un infinito numero di getti
ſi paleſi ſempre l'iſteſſa fac cia, a meno che non vi ſia nella moneta qualche
fiſica e meccanica cagione che ciò non permetta. Se ſi concedeſſe ancora (benchè
non ſo quanto ſia dimoſtrato ) che ſia fiſicamente impoſſibile, che ſi dia un
albero perfetta mente ſimile ad un altro, non che, come fi contenta di dire il
Sig. d'Alembert, che ſi raſſomiglino tutti gli alberi fra di loro; non
correrebbe la parità, per dedurne che nel caſo di un infinito numero di getti
di una moneta, l'uniforme ſcoprimento di una fac cia della medeſima ſia
fiſicamente impoſſi bile. Poichè vi corre una notabiliflima di ſparità. Tutte
le combinazioni le quali fanno, che una coſa non ſia fimile all'altra, danno
tanti ios riſultati fra loro diverſi. Dalle diverſe com binazioni infinite che
faran caufa che l'ala bero A non ſia perfettamente ſimile all'albe+ ro B,
naſceranno tanti alberi fra loro diverſi; o altri corpi dei quali ſi conoſcerà
la diffe renza. Ma dalle diverſe combinazioni che poſſono fare che non venga
infinite volte di ſeguito la faccia palle della moneta; non ne poſſono venire
che riſultati affatto ſimili, cioè croce; poichè ogni volta che non ſi ſcopra
palle, ſi ſcoprirà croce. Queſto prova che le combinazioni che ſono contrarie
alla per fetta ſomiglianza di due coſe, formano infi niti rapporti, infiniti
riſultati dei medeſimi, infinite diverſe compoſizioni di parti dipen denti da
infinite meccaniche direzioni delle particelle della materia di infinite
poſſibili diverſe velocità, figure ec.: coſe tutte che nel caſo noftro non ſi
verificano. Di fatto gli elementi che formano la com binazione, che per
infinito numero di volte preſenta palle, ſono tutti ſimili fra di loro, ed
hanno fra di loro un folo invariato rap porto. Di modo che ſe ſi ſupponeſſe
mutato l'ordine col quale eſce prima la infinita ſerie di palle, e ſi
ricominciaſſe il getto, e ritor naſſe di nuovo a ſcuoprirſi infinite volte la
faccia che preſenta palle, ne verrebbe un or dine fimiliſfimo al primo,
potendoſi dire, che l'iſteſla relazione ha il primo ſcoprimento di palle al
milleſimo, che ha il ſecondo al cen teſimo, e così dicaſi di tutti. Talmentechè
a rigor parlando, non ſi può dire, che fra queſti getti vi ſia ordine che formi
fra effi un rapporto piuttoſto che un altro. Non così degli elementi che
formano un dato fiore, o albero; eſſendo combinabili fra di loro con infinite
varietà di ſopra ac cennate. Gli elementi fiſici adunque delle combinazioni nel
caſo della moneta ſono ſempliciſſimi, laddove nell'eſempio addotto dal Sig.
d'Alembert fono infiniti, dal che ne viene, che la parità non corre; e dalla
fiſica impoſſibilità (ſe fi ammetta ) di trovare mol te, o anche due coſe fra
loro ſimili; non ne viene la fiſica impoſſibilità che una monetan gettata in
aria infinite volte moſtri ſempre l' iſtefla faccia. La diſparità compariſce
più chiara, fe li rifletta che qualunque vedendo in un dato ſpazio tutte le
particelle più minute compo nenti i corpi; e riflettendo alle variazioni
poſſibili della velocità, e della figura delle medeſime; e vedendone in un
ſimile ſpazio un altro ſimile numero, avrebbe ſubito infe rita l'impoſſibilità
di una combinazione ta le, che ne riſultaſſero due alberi ſimili. Laddove
vedendo una moneta, e ſapendo che ſi deve gettare in aria infinite volte, non
avrebbe avuta una fiſica ragione di preſagire che non ſi ſarebbe un infinito
numero di volte ſcoperta l'iſteſſa faccia, e di credere tal combinazione
fiſicamente impoſſibile, come la pretende, fondato ſulle addotte ri fleſſioni,
il Sig. d'Alembert. In una parola della impoſſibilità (ſe tal vo glia chiamarſi
) della ſomiglianza di due al beri ſe ne può addurre a colpo d'occhio una
fiſica meccanica ragione; lo che non può dirſi dello ſcoprimento della faccia
di una moneta. Lo stesso a proporzione dicaſi delle diverſe, III combinazioni
delle lettere che formano la parola Conſtantinopolitanenfibus. Chi attribuirà
al caſo, dice d'Alembert, che ſi combinino in modo tante lettere che formino
queſta pa rola? chi vorrà crederlo poſſibile? Dunque conchiude egli ſarà
ugualmente impoſſibile il continuo per infinite volte ſcoprimento della faccia
medeſima di una moneta. Queſto eſempio è molto ſimile a quello dei due al beri
fimili; e ſi riſponde anche a queſto, che ciaſcuna lettera può variare rapporto
a tutte le altre, e che ciaſcun riſultato ſarà diverſo. La Luna, aggiunge il
Ch. Filoſofo, gira attorno al ſuo alle in un tempo preciſamente uguale a quello
che ella impiega nel deſcri vere la ſua orbita intorno alla terra; e queſta
eguaglianza di tempo produce ammirazione, e ſi vuol cercare qual n'è la cagione.
Se il rapporto dei due tempi foſſe quello di due numeri preſi all'azzardo, per
eſempio di 21: 33, niſſuno non ne ſarebbe ſorpreſo, e non ſe ne ricercherebbe
la cagione; e pure il rap porto di uguaglianza è matematicamente parlando
ugualmente poſſibile, che quello di 21:33; perchè dunque ſi cerca una cagione
del primo, che non ſi cercherebbe del ſe condo? Lo ſteſſo dicaſi della
ſituazione dei pianeti e del rapporto che ha la zona nella quale fono rinchiuſe
le orbite loro, alla sfera. Per chè ſi conchiude egli che queſto non è effet to
del caſo? perchè queſta combinazione, benchè matematicamente poſſibile al par
dell'altre, ſi riguarda.come effetto di un diſegno, e di una regolarità? E non
ſi crederà poi, che il ſolo caſo non può pro durre quella combinazione per la
quale la moneta ſcopra infinite volte di ſeguito fem pre palle; e non ſi
crederà queſta fiſicamente impoſſibile, benchè abbia una matematica poſſibilità
eguale a quella delle altre combi nazioni? Ma io riſpondo, che di fatto le com
binazioni dei citati eſempi hanno avuta una fiſica poſſibilità uguale a quella
di tutte l'al tre combinazioni; che non vi è forſe argo mento che provi che il
caſo non le aveſle po tute produrre; ma che anche ſe ſi vogliono LI3
fiſicamente impoſſibili al ſolo caso; ciò è per chè ſon compoſte di elementi
infinitamente variabili; lo che appariſce a chi ſi faccia di propofito a
conſiderare le diverſe cagioni, e le diverſe poſſibili combinazioni, che poſſon
far sì che i tempi dei due giri lunari non ſia no uguali; e che la zona delle
orbite plane tarie abbia alla sfera un rapporto diverſo da quello che ora ha
infatti; cagioni tutte fi fiche, e meccaniche. Di più dico, che l'uguaglianza
dei corſi della luna intanto a noi fa impreſſione, in quanto che il rapporto di
uguaglianza è quello al quale ſi fogliono riferire tutti gli altri; e tutta la
differenza che fra eſſo, e gli altri paffa, non è che metafiſica; e nulla po ne
di fiſico per cui tal combinazione debba eſſere più difficile dell'altre. Lo
ſteſſo dicaſi della parola Coſtantinopoli tanenſibus. Queſta combinazione di
lettere fa ſpecie a noi che intendiamo il ſenſo della parola, e che al ſuono
della medeſima abbia mo legataunidea; non così a un Turco idio ta il quale non
col nome di Coſtantinopli ma con quello di Stamboul è avvezzo a no minare la
ſuperba metropoli dell'Impero Ot tomano. Non contento Monſieur d'Alembert degli
eſempi addotti in conferma della ſua aſſer zione, l'appoggia ad altre due
rifleſſioni. Si fa che la durata media della vita di un uomo, contando dal
giorno della ſua naſcita è all'incirca di 27 anni; ſi è pure conoſciuto per
mezzo delle oſſervazioni, che la durata media delle ſucceſſive generazioni più
ome no è di 32 anni; finalmente ſi è provato per tutte le liſte della durata
dei regni di ciaſcu na parte d'Europa, che la durata media di ciaſcun regno è
di circa a 20 in 22 anni. Si può dunque dic' egli, ſcoinmettere non ſolo con
vantaggio ma a gioco ſicuro che 100. fanciulli nati nel medeſimo tempo non
vive-, ranno che 27 anni l ' un' per l'altro; che 20 generazioni non dureranno
più di 640 anni in circa; che 20 Re ſucceſſivi non viveran no che intorno a 420
anni. Una combina zione adunque che non daſſe intorno a 27. anni la durata
media della vita dell'uomo, IIS pigliandone cento a eſaminare, o non dalle di
32 anni la durata media di 100 fuccef five generazioni; oppure portaſſe che 20
Re ſucceſſivi regnaſſero, o molto più, o molto meno di 420 anni, non ſarebbe
fiſicamente poſſibile; eppure lo ſarebbe matematicamen te parlando. Dal che
riſulta che vi ſono al cune combinazioni matematicamente pofli bili, che ſi
denno eſcludere, quando eſſe fo no contrarie all'ordine coſtante della natu ra.
Dunque la combinazione in cui, o infi nite volte, o un gran numero veniſſe
ſcoperta ſempre la medeſima faccia della moneta, benchè di matematica
poſſibilità uguale a quella di qualunque altra combinazione, dev’ eſſere
rigettata. E' nell'ordine naturale, ché un banchiere di faraone, che ha dei
caſi favorevoli più che dei ſiniſtri ſi arricchiſca coll'andar del tempo. Di
fatti ſi oſſerva coſtantemente, che non vi è banchiere, che non accumuli groſſe
fomme di denaro. Queſto prova, che quelle combinazioni, che hanno più caſi
contrari che favorevoli, ſono alla fine di un certo tempo, meno fiſicamente
poſſibili che le al tre; quantunque matematicamente parlando tutte le
combinazioni ſiano ugualmente pof ſibili. Dunque conclude egli, la combina
zione, la quale preſenti ſucceſſivamente per un gran numero di volte ſempre la
ſteſſa fac cia della moneta dev'eſſere eſcluſa. Per riſpondere a queſti due
eſempi parmi che prima di tutto ſi poſſa negare la fiſica impoſſibilità, che
con tanta franchezza ſi af feriſce della durata media della vita di un' uomo
diverſa dallo ſpazio di circa 27 anni. Ed io ſono ben perſuaſo che eſaminando
il caſo della vita di molte centinaja d' uomini ſe ne troveranno di quelle, o
aſſai maggiori, o aiſai minori dello ſpazio di 27 anni; dun que tale
combinazione non fi deve ſcartare come fiſicamente impoſſibile. L'iſteſſo
dicafi di quella, per cui un banchiere in vece di arricchire ſi vedeſſe dal
gioco medeſimo ri dotto all' inopia; caſo che non è poi sì in frequente ad
accadere. Dicafi piuttoſto che l'una, e l'altra di queſte combinazioni con
tenute nei due eſempi addotti dal chiarillimo d'Alemberţ ſono molto difficili,
e tanto più, quanto l'ecceſſo dei caſi contrarj alle combinazioni medeſime
ſupera il numero dei favorevoli; lo che conviene appunto con li da me ſtabiliti
principj. Venendo poi al caſo noſtro dico, che fo no varie, e moltiſſime in
numero le cauſe vere, e fiſiche che influiſcono ſulla vita degli uomini. Ma
trattandoſi del getto della mo neta, non vi ſono principj fiſici diverſi, e
tali, che ſi debba in vigor deị medeſimi pre dire piuttoſto una, che l'altra
delle combi nazioni, che a rigor parlando non ſono che due, come più ſopra ſi è
offeryato. L'ordine delle umane coſe, e le fifiche qualità, e coſtituzioni
dell'uomo, e delle ca gioni che lo poſſono privar di vita, ſon con ſultati nel
primo caſo; nel ſecondo nulla hav: vi di fiſico che ſi poſſa conſultare a
formare il preſagio. Dunque fi pud predire, che ioo o maggior numero di uomini
avranno preſi inſieme un corſo di vita uguale a quello di altri 100 uomini;
benchè prima di aver faţte le offervazioni non ſi poſſa cal corſo file ſare;
così prima di aver’anche fatte le oſſer vazioni, conoſciuto il ſiſtema del
gioco del faraone ſi può predire che un numero molto maggiore farà quello dei
banchieri che arric chiſcono, che non ſarà quello degli altri che ſi rovinano.
E ciò perchè veramente vi ſono delle intrinſeche cagioni che portano a for mare
queſto preſagio, e cagioni che naſcono dal ſiſtema del gioco. Ma chi sà dire
qual fi fica ragione addur voglia uno, che vedendo gettarall'aria una moneta,
aſſeriſca che è fiſicamente impoſſibile, che o per un maſſimo, o anche infinito
numero di volte, pre ſenti ſempre la ſteſſa faccia? Varie poſſono eſſere le
maniere di gettare in alto la moneta. Si può gettare a una gran de altezza, e a
una piccola; con poca forza, e con molta; con tale direzione che la baſe faccia
angolo retto con l'orizzonte; o che lo faccia obliquo; oppure in modo che ſia
ad eſlo parallela. Si può anche gettare in ma niera che ſomigli quaſi il
laſciarla cadere leggermente da un punto fiſſo. Fermiamoci ad eſaminare queſt'
ultima ipoteſi; e ſi vede, che laſciandola in tal modo cadere, ſpecialmente a
piccola altezza, anche in finite volte, non vi è ragione di preſagire, che non
poſſa eſſere coſtante lo ſcoprimen to della faccia medeſima. La impoffiſibilità
di queſto uniforme ſcoprimento, la inten de egli il Signor d'Alembert in queſto
ca ſo, o negli altri caſi? Se la intende in queſto caſo, come dunque ſi
verifica, che il ſolo or dine della natura renda impoſſibile queſto u niforme
ſcoprimento? Se poi non la intende in queſto caſo, come dunque ſi verifica uni
verſalinente la ſua maſſima? Ma io aſſeriſco eſſere più conforme allo ſpirito
delle ragioni del Sig. d'Alembert, che anzi egli intenda di queſto ſolo caſo in
cui non altro appunto, che un non sò quale fatal ordine della natu ra,potrebbe
cagionare la preteſa variazione. Che ſe pure ſi trattaſſe degli altri caſi,
dico che nonoſtante la variabilità delle combina zionidell'impeto,dell'altezza,
della direzio ne; queſte non poſſono valutarſi in modo da rendere fiſicamente
impoſſibile l ' uniforme ſcoprimento; poichè gli effetti di queſte va 120
riabili combinazioni, non ſono che due; o lo ſcoprimento di palle, o lo
ſcoprimento di croce; e non ogni variazione, e combinazione di tali cauſe
influiſce a diverſificare gli ef fetti: come peraltro ſuccede negli eſempi ad
dotti dal Sig. d'Alembert, nei quali trattan doſi di rapporto, o di diverſa
conſociazione di parti, ognun vede, che ogni variazione influiſce a produrre un
effetto diverſo. O ſi riſguardi adunque la diverſità negli effetti; e negli
addotti eſempi, queſti ſono in finiti, nel caſo noftro non ſon che due non
potendoſi voltare, che palle, o croce; o ſi ri guardi la diverſità nelle
cagioni che tali ef fetti producono; e negli addotti eſempi, ſo no anch'eſſe
infinite, giacchè ogni minima variazione influiſce come nuova cauſa; nel caſo
della moneta non è così, potendoſi dare moltiſſime combinazioni di forza,
altezza, direzione, che producano ſempre l'iſteſſo effetto; potendoſi anche
dare che in infiniti getti, o in un numero aſſai grande, ſi man tenga l'iſteſſa
direzione, benchè obliqua; l'iſteſſa altezza benchè grande; l'iſteſſo im 1 1
pero, benchè forte; oppure che fi muti ad ogni getto. Parmi adunque che e
queſti ultimi e gli altri addotti eſempi, o non combinano con quello della
moneta; o al più provano una no tabile difficoltà nella combinazione che presenti
sempre l'iftessa faccia della moneta; verità che s’accorda perfettamente con gl’esposti
principj; poichè le osservazioni me deſime ce lo fanno conoscere,ed io suppongo
nell'applicargli, il caso probabile [GRICE, PROBABILITA E DESIDERABILITA], e
con la scorta dei medesimi ne cerco il grado di probabilità; dal che ne viene
che la teorìa non è applicabile ai casi ove o nessuna o quasi nessuna
probabilità del buon esito apparisca, per poterne formare la proporzione.
Quando poi cominci il numero in cui non sia sperabile un continuo discoprimento
di una sola faccia della moneta, le osservazioni, e non altro, possono mostrarlo.
Quelle osservazioni io dico, che io medesimo ho prefe per scorta in moltisimi
casi appartenenti alla materia dei CONTRATTI d’azzardo. E' poi tanto evidente
che la proposizione d’Alembert non atterra l'uso del CALCOLO DELLA PROBABILITA
O CREDIBILITA E DEL CALCOLO DELLA DESIDERABILITA, che anzi in qual che caso se
ne possono tirare delle conseguenze che lo conferinano. Chi gettando un dado
intraprende di scuoprire per esempio il 6 non vorrà gettarlo una sol volta,
quando debba azzardare una fom ma eguale a quella che azzarda l'avverſario; ma
vorrà gettarlo più volte. La ſua ſperan za è,che non voltandoſi ſempre
l'iſtello nu mero che al primo tratto ſi ſcuopre, e che può non eſſere il 6,
arrivi in più volte a vol tarſi anche il 6; altrimenti ſe non fcopren doſi alla
prima il 6 ſi doveſſe ſempre ſcopri re in tutti i tratti ſucceſſivi quel numero
che ſi ſcopre il primo, la ſua perdita ſarebbe ſicura. La ſperanza dunque di
queſto gio catore acquiſta tanto maggior fondamento quanto più è vero che ſia
impoſſibile che ſi volti ſempre quel numero che alla prima fi ſcoprì;
impoſſibilità, che reſta compreſa nel la impugnata opinione del Sig. d'Alembert.
Stabiliti i principj regolatori dell' ugua 123 glianza nei contratti d'azzardo,
e difeſane l'applicazione non reſta che a deſiderare, che uomini di ſublime
ingegno, e di pro fondo ſapere ſi applichino in gran numero ad eſtendere ſempre
più l'uſo di una dottri na sì utile. Quanto a me, mi pare di aver ottenuto il
mio intento, ſe poſſo luſingarmi di aver formate ed eſpoſte idee giuſte, e chia
in un articolo per una parte sì arduo, e per l'altra sì intereſſante. C. nasce
in Imola il ed alla patria e al casato accrebbe lustro e decoro: perchè già
rapidamente corsi gli studii delle amene lettere e della eloquenza sotto la
disciplina de’gesuiti, e con pubblico saggio nelle materie di filosofia
sperimentatosi, puo dallo stesso genitore nelle matematiche, delle quali è egli
peritissimo, essere ammaestrato. E col magistero di quella scienza sublime,
illuminando la mente già ordinata a diritti giudizii e scorto da precetti
delibati dalla scuola non fallibile degl’antichi esemplari, comforma la
scrittura alla altezza del pensiero, alla cultura dello spirito ed al candore
dell'animo. Nè i gravi studii della giurisprudenza cui tennesi in Roma
applicato (insegnatore monsignor Giovannardi concittadino di lui, e fiore de
giureconsulti) gli tolge di coltivare la poetica, alla quale sentesi per tal
guisa inclinato, che basta a dettare alcuni componimenti i quali resi pubblici
con le stampe trovano grazia e lode somma ne cultissimi, e sì pure tra
gl’ARCADII alla cui accademia appartenne col nome pastorale di Cratino. E sono
ne gli scritti di lui altri saggi in tal genere di lettere che a migliori
poeti, onde la città di Santerno si onora, il pareggiano: che se come ne sono
degni verranno presen tati al pubblico giudizio, ben si farà manifesto aver
egli con arte maestra saputi attingere da cia scuno de più valenti Imolesi quei
modi sceltissimi onde le loro ope re di bella luce risplendono mel l'italiano
parnaso. Il carme in fat to robusto e nervoso tal come u sciva dalla penna di
Antonio Zam pieri, e castigato ad un tempo ed elegante, quale il vedi in Camil
lo, muove in C. con quella spontanea e nobile sempli cità che t'invaghisce nel
Canti; 282 e si abbella di quelle grazie ed e leganze di che Zappi infioriva le
soavi e dolci sue rime. Tornato in Imola venne decorato della croce di Santo
Stefano, e nella Imolese accademia deg’INDUSTRIOSI di cui è socio si mostra
erudito ed elegante oratore e poeta. D'indi a non molto passato per le caro
vame a Pisa ha colà lezioni di pubblico diritto da quell'alto spirito di
Lampredi, che il tenne in istima d'ingegnoso e di colto, e che lo ha sempre
carissimo. Quindi il magnanimo gran duca Leopoldo gli confere la carica di
ispettore delle carovane, e ad un tempo la cattedra di etica; intorno a che
compone un trattato quasi corso di lezioni, degno per fermo d’essere fatto di
pubblica ragione: ed a quel principe intitola C. una eloquente e dotta orazione
composta eletta, per incarico da lui avutone, al capito lo de'cavalieri Circa
l'origine, le leggi ed i fasti dell'ordine, che è pubblicata pel Cambiagi in
Firenze, dai torchi del quale usce altro grave e prezioso volume col titolo di
Saggio sui CONTRATTI e giochi d'azzardo, ove risplende la dottrina di pubblico
economista e di FILOSOFO; ed ove la materia gravissima, e che diresti poter so
lo dimostrarsi col soccorso del calcolo, per la chiara sposizione pia ma e
facile si mostra alla intelligenza comune, Corse intanto tal fama del sapere di
lui alla corte di Ferdinando di Napoli, che con reale decreto, il nomina membro
del supremo consiglio di Finanze; nel qual tempo venne ad egual carica eletto
quel sommo ingegno di FILANGIERI (vedasi), cui C. è poi sempre stretto con
vincoli di reciproca stima e di amicizia tenerissima. E ben di questo è prova
il parere da FILANGIERI (vedasi) proposto al re intorno all'enfiteusi del così
nomato Tavoliere di Puglia che leggesi negli opuscoli di lui pubblicati per
Silvestri in Milano ove egli da maestro discorre ciò che con grave senno e
sapere a veva il suo collega consigliere C. proposto, quando a questo fine per
sovrano volere ha a recarsi in quella provincia. Del quale importantissimo
servigio ha onore da maestrati quivi preposti alla agraria economia che con
parole di lode il provvedimen to del principe ed il nome del benemerito
consigliere in latina epigrafe eternano; e n'ebbe dal monarca eziandio meritato
pre mio: imperciocchè gli di grado di consigliere effettivo con voto, e di
sopra-intendente alle dogane ed alle zecche del regno; nel che adopera a
maniera, che sommo vantaggio m'ha lo stato per la retta amministrazione di
quegli ufficii, ed a lui vennero per mol te lettere di mano della stessa
regnante Carolina onorevolissime lodi. Segue C. la real corte a Palermo quando
dovè colà ri fuggirsi: e con essa lei torna al suo impiego in Napoli. Salito al
trono il re Giuseppe, volge tosto gli sguardi ad esso lui come a specchio di
sapiente reggimento e di non comune interesse, e gli confere la carica di
consiglier di stato, di cavaliere del nuovo ordine del le due Sicilie da esso
lui istituito. Ma la mal ferma salute che gli vietò continuare a quel monarca i
suoi servigi, e che il tolge a quel regno ove lascia fama durabile del suo
merito, procaccia alla patria il conforto di vederlo tornare fra' suoi
concittadini de quali è desiderio e delizia: e ben l'hanno eglino zelantissimo
della pubblica morale, e civile istruzione a quali col più potente dei
precetti, l'esempio, è di bel la guida e di stimolo; e per l'importante buon
regime delle acque operoso; e di quant'altro puo interessare il pubblico
vantaggio studiosissimo: nè mancano ai mendici dalla mano benefica di lui
generosi soccorsi i quali seppe providamente elargire, anzichè ad alimento
dell'ozio, a meritato sollievo della vera indigenza. Illi bato del costume e
per la esquisita erudizione della quale è fornito nella sociale consuetudine
piacentissimo, con la serena calma del giusto vide giungere l'ora estrema del
vivere, che a suoi cari ed alla patria il rapì: e della acerba morte di lui
amaramente si dolse l'universale della città desolato per la perdita
irreparabile di quest'uomo chiarissimo nel quale si ammirarono congiunte a
sapere profondo in o gni maniera di scienze e di lettere, integrità di vita e
dovizioso corredo di ogni bella virtù. Whoever has
glanced through the pages of any text-book on mercantile law will hardly
deny that CONTRACT is the handmaid if not actually the child of
Trade. Merchants and bankers must have what soldiers and farmers seldom
need, the means of making and enforcing various agreements with
ease and certainty. Thus, turning to the special case before us, we
should expect to find that WHEN ROME IS IN HER INFANCY and when her free
inhabitants busied themselves chiefly with tillage and with petty
warfare, their rules of sale, loan, suretyship, were few and clumsy.
Villages do not contain lawyers, and even in tdwns hucksters do not
employ them. Poverty of Contract was in fact a striking feature of the
early Roman Law, and can be readily understood in the light of the rule
just stated. The explanation given by Sir Henry Maine is doubtless
true, but does not seem altogether adequate. He points out 1 that the
Roman household consisted of many families under the rule of a Ancient
Law. B. E. paternal autocrat, so that few freemen had what we
should call legal capacity, and consequently there arose few occasions
for Contract. This may indeed account for the non-existence of Agency,
but not for that of all other contractual forms. For if the
households had been trading instead of farming corporations, they must
necessarily have been more richly provided in this respect. The fact that
their commerce was trivial, if it existed at all, alone accounts
completely for the insignificance of Contract in their early Law.
The origin of Contract as a feature of social life was therefore
simultaneous with the birth of Trade and requires no further explanation.
It is with the origin and history of its individual forms that the
following pages have to deal. As ROMAN CIVILISATION progresses we find Commerce
extending and Contract growing steadily to be more complex and more
flexible. Before the end of the Roman Republic the rudimentary modes of
agreement which sufficed for the requirements of a semi-barbarous
people have been almost wholly transformed into the elaborate
system f of Contract preserved for us in the fragments of the Antonine
jurists. At the most remote period concerning which statements of
reasonable accuracy can be made, and which for convenience we may call
the Regal Period, we can distinguish three ways of securing the
fulfilment of a promise. The promise could be enforced either by the
person interested, or by the gods,
or by the community. When however
we speak of enforcement, we must not think of what is now called specific
performance, a conception unknown to primitive Law. The only kind of
enforcement then possible was to make punishment the alternative of performance. Self-help,
the most obvious method of redress in a society just emerging from barbarism,
was doubtless the most ancient protection to promises, since we
find it to have been not only the mode by which the anger of the
individual was expressed, but also one of the authorised means employed
by the gods or the community to signify their displeasure. This
rough form of justice fell within the domain of Law in the sense that the
law allowed it, and even encouraged men to punish the delinquent,
whenever religion or custom had been violated. But as people grew
more civilized and the nation larger, self-help must have proved a
difficult and therefore inadequate remedy. Accordingly its scope was by
degrees narrowed, and at last with the introduction of surer
methods it became wholly obsolete. Religious Law, as administered by the
priests, the representatives of the gods, was another powerful agency for
the support of promises. A violation of Fides, the sacred bond formed
between the parties to an agreement, was an act of impiety which
laid a burden on the conscience of the delinquent and may even have entailed
religious disabilities. Fides was of the essence of every compact, but
there were certain cases in which its violation was punished with
exceptional severity. If an agreement had been solemnly made in the
presence of the gods, its breach was punishable as an act of gross
sacrilege. The third agency for the protection of promises was legal
in our sense of the word. It consisted of penalties imposed upon bad
faith by the laws of the nation, the rules of the gens, or the
by-laws of the guild to which the delinquent belonged. What the sanction
was in each case we are left to conjecture. It may have been public
disgrace, or exclusion from the guild, or the paying of a fine. And as
some promises might be strengthened by an appeal to the gods, so might others
by an invocation of the people as witnesses. Agreements then
might be of three kinds corresponding to the three kinds of sanction.
They might consist of an entirely formless compact, a solemn appeal
to the gods, or a solemn appeal to the people. A formless compact is
called pactum in the language of the twelve Tables. It was merely a
distinct understanding between parties who trusted to each other's word,
and in the infancy of Law it must have been the kind of agreement
most generally used in the ordinary business of life. Such
agreements are doubtless the oldest of all, since it is almost impossible
to conceive of a time when men did not barter acts and promises as
freely as they bartered goods and without the accompaniment of any
ceremony. Compacts of this sort were protected by the universal respect
for Fides, and their violation may perhaps have been visited with
penalties by the guild or by the gens. But intensely religious as the
early Romans were, there must have been cases in which conscience was too
weak a barrier against fraud, and slight penalties were
ineffectual. Fear of the gods had to be reinforced by the fear of man,
and self-help was the remedy which naturally suggested itself. In the
twelve Tables pactum appears in a negative shape, as a compact by
performing which retaliation or a law-suit could be avoided 1 . If this
compact was broken the offended party pursued his remedy. Similarly
where a positive pactum was violated, the injured person must have had
the option of chastising 1 GELLIO. Auct. ad Her. n. 13. 20. the
delinquent. His revenge might take the form of personal violence, seizure
of the other's goods, or the retention of a pawn already in his
possession. He could choose his own mode of punishment, but if his
adversary proved too strong for him, he doubtless had to go unavenged ;
whereas if the broken agreement belonged to either of the other classes,
the injured party had the whole support of the priesthood or the
community at his back, and thus was certain of obtaining satisfaction. It
is therefore plain that though formless agreements contained the
germ of Contract, they could not have produced a true law of Contract,
because by their very nature they lacked binding force. Their
sanction depended on the caprice of individuals, whereas the essence of
Contract is that the breach of an agreement is punishable in a particular
way. A further element was needed, and this was supplied by the
invocation of higher powers. II. At what period the feshion was
introduced of confirming promises by an appeal to the gods it would
be idle to guess. Originally, it seems, the plain meaning of such appeals
is alone considered, and their form is of no importance. But, under the
influence of custom or of the priesthood, they assume by degrees a formal
character, and it is thus that we find them in our earliest
authorities. Since religion and law – [“as H. L. A. Hart so well knows,
since he is a jew” – H. P. Grice] -- are both at first the monopoly of
the priestly order, and since the religious forms of promise have their
counterpart in the customs of Greece and other primitive
peoples, whereas the secular form is PECULIARLY Roman, the religious
form is evidently the older, and formal contract therefore has a religious
origin. Fides being a divine thing, the most natural means of
confirming a promise is to place it under divine protection. This may be
accomplished in two ways, by ius iurandum, or by sponsio -- each of
which is a solemn, Austinian-type performative declaration placing the
promise or agreement under the guardianship of the god, notably GIOVE. Each
form has a curious history, and as this is are the earliest specimen of a
contract, we should discuss them, and we might! Another method, and one
peculiar to the Romans, which naturally suggests itself for the
protection of agreements, is to perform the whole transaction in view of other
people. This publicity ensures the fairness of the agreement, and places
its existence beyond Cartesian – or Berkeleyian -- dispute. If the transaction is
essentially a public matter, such as the official sale of some public
land, or the giving out of a public contract, no formality seems ever to
have been required, so that even a formless agreement in in that
case is binding. The same validity may be secured for a private
contract, by having it publicly witnessed, and the nexum is but one
application of this principle. In testamentary law – “How my father,
Herbert Grice, inherited the property on the High Way of Halborne” – Grice -- it
seems probable that the public will in comitiis calatis is also
formless, whereas in private the testator may only give effect to his
will by formally saying to his fellow-citizens testimonium mihi
perhibetote. Thus the two elements which turned a bare agreement
into a contract were religion and publicity. The naked agreements (pacta)
need not concern us, since their validity as contracts never received
complete recognition. But it will be the object of the following pages to
show how agreements grew into contracts by being invested with a
religious or public dignity, and to trace the subsequent process by
which this outward clothing was slowly cast off. Formalism was the only
means by which Contract could have risen to an established position,
but when that position was folly attained we shall find Contract
discarding forms and returning to the state of bare agreement from which
it had sprung. Ivsivrandvm is derived by some from Iouisiurandum 1,
which merely indicates that Jupiter was the god by whom men generally
swore. To make an oath was to call upon some god to witness the
integrity of the swearer, and to punish him if he swerved from it. This
appears from the wording of the oath in LIVIO, where SCIPIONE says:
Si sciensfalloy turn me, Iuppiter optime maxime, domum familiam
remque rneam pessimo leto afficias" and from the oath upon the
Iuppiter lapis given by Polybius and Paulus Diaconus, where a man
throws down a flint and says : " Si sciens /alio, turn me
Dispiter salua urbe arceque bonis eiiciat, uti ego hunc lapidem" A
promise accompanied by an oath was simply a unilateral contract under religious
sanction. And it would seem that the oath was in fact used for
purposes of contract. CICERONE remarks 8 that the oath was proved by the
language of the XII Tables to have been in former times the most binding
form of promise ; and since an oath was still morally binding
1 Cf. Apul. de deo Socr. 5. a xzii.Off. ni. 31. 111.in the time of CICERONE,
though it had then no legal force, the point of his remark must be that
in earlier times the oath was legally binding also. From Dionysius
we know that the altar of ERCOLE (called ARA MASSIMA) was a place at which
solemn compacts (ovvdfjtcai) were often made 1, while Plautus and
Cicero inform us that such compacts were solemnized by grasping the altar
and taking an oath 2 . It would seem probable that the gods were
consulted by the taking of auspices before an oath was made. Cicero says
that even in private affairs the ancients used to take no step
without asking the advice of the gods 8 ; and we may safely
conjecture that whenever a god was called upon to witness a solemn
promise, he was first enquired of, so that he might have the option of
refusing his assent by giving unfavourable auspices. The terms of
the oath were known as concepta uerba, at least in the later Republic,
and like the other forms of the period they were strictly construed 4 .
Periuriv/m did not mean then, as now, false swearing. It meant the
breach of an oath 5, the commission of any act at variance with the uerha
concepta There is some dispute as to what were the exact consequences of
such a breach. Voigt 7 thinks that it merely entailed excommunication
from religious rites, but Danz 8 is clearly right in maintaining
that its consequences in early times were far more serious ;
1 Dion. i. 40. 2 Plaut. Rud. 5. 2. 49. Cio. Flacc. 36. 90. 8 Div.
1. 16. 28. 4 Seru. ad Aen. 12. 13. 6 i.e. 8ciem fallere, Plin.
Paneg. 64. Seneca, Ben. in. 37. 4. 6 Off. in. 29. 108. 7 Ius Nat. Ram.
RG. n. § 149. they amounted in fact to complete
outlawry. Cicero says that the sacratae leges of the ancients
confirmed the validity of oaths. Now a sacrata lex was one which declared
the transgressor to be sacer (i.e. a victim devoted) to some particular
god 1, and sacer in the so-called laws of Seruius Tullius 2 and in
the XII Tables 8 was the epithet of condemnation applied to the undutiful child
and the unrighteous patron. So likewise it seems highly probable
that the breaker of an oath became sacer, and that his punishment, as CICERONE
hints, was usually death. The formula of an oath given by Polybius
6 is more comprehensive than that given by Paulus Diaconus, for in it the
swearer prays that, if he should transgress, he may forfeit not
onry the religious but also the civil rights of his countrymen. This
shows that the oath-breaker was an utter outcast; in fact, as the gods
could not always execute vengeance in person, what they did was to
withdraw their protection from the offender and leave him tolhe
punishment of his fellow-men. The drawbacks to this method of contract were
the same as those of the old English Law, which made hanging the
penalty for a slight theft ; the penalty was likely to be out of all
proportion to the injury inflicted by a breach of the promise. So
awful indeed was it, that no promise of an ordinary kind could well
be given in such a dangerous form, and consequently the oath was not
available for the 1 Festus, p. 318, s.u. sacratae. 2 Fest. p. 230,
s.u. plorare. 8 Seru. ad Aen. 6. 609. 4 Leg. n. 9. 22. B in.
25. 6 p. 114, s.u. lapidem. 7 Liu. v. 11. 16. common affairs
of daily life. The use of the oath therefore disappeared with the rise of
other forms of binding agreement, the severity of whose remedies
was proportionate to the rights which had been violated; while at the
same time the breaking of an oath came to be considered as a moral,
instead of a legal, offence, and by the end of the Republic
entailed nothing more serious than disgrace (dedecus). In one instance
only did the legal force of the oath survive. As late as the days of
Justinian^ the services due to patrons by their freedmen were still
promised under oath 1 . But the penalty for the neglect of those services
had changed with the development of the law. At and before the time
of the XII Tables, the freedman who neglected his patron, like the
patron who injured his freedman 2, no doubt became sacer, and was an
outlaw fleeing for his life, as we are told by DIONISIO. But in
classical times the heavy religious penalty had disappeared, and the
iurisiurandi obligatio was enforced by a special praetorian action, the
actio operarum*. By the time of Ulpian the effects of the iurata
operarum promissio seem indeed to have been identical with those of the
operarum stipulatio*, though the forms of the two were still quite
distinct. We may then summarise as follows our knowledge as
to this primitive mode of contract : The form was a verbal
declaration on the part of the promisor, couched in a solemn and
carefully 1 38 Dig. 1. 7. a Sera, ad Aen. 6. 609. 8 n. 10. 4
38 Dig. 1. 2 and 7. 5 Cf. 38 Dig. 1. 10. 1 worded 1 formula
(concepta tierba), wherein he called upon the gods {testari deos)*, to
behold his good faith and to punish him for a breach of it.
The sanction was the withdrawal of divine protection, so that the
delinquent was exposed to death at the hand of any man who chose to
slay him. The mode of release, if any, does not appear.
In classical times it was the acceptilatio*, but this Was clearly
anomalous and resulted from the similar juristic treatment of operae
promissae and operae iuratae. Though the point is contested by
high authority, yet it scarcely admits of a doubt that there existed from
very early times another form, known as sponsio, by which agreements
could be made under religious sanction. This method, as Danz has
pointed out, was originally connected with the preceding one. It was
derived from the stern and solemn compact made under an oath to the
gods. But Danz goes too far when he identifies the two, and states that
sponsio was but another name for the sworn promise. The stages
through which the sponsio seems to have passed tell a different
story. The word is closely connected with airovSij, tnrivSeiv, and hence
originally meant a pouring out of wine 8, quite distinct from the convivial
\ocfirf or libatio 6, so that " libation " is not its proper
equivalent. The other derivation given by Dig., fr. Plant. Rud. Dig. 4.
13. 4 Danz, Sacr. Schutz Festus s.u. spondere. 6 Leist, Greco-It. R. O. , note
o. Varro 1 and Verrius from sports,
the will, whence according to Girtanner 8 sponsio must have meant a
declaration of the will, savours somewhat too strongly of classical
etymology. This pouring out of wine, as Leist 4 has shown, was in
the Homeric age a constant accompaniment to the conclusion of a sworn compact
of alliance (optcia iriara) between friendly nations. The
sacrificial wine seems originally to have added force to the oath by
symbolising the blood which would be spilt if the gods were insulted by a
breach of that oath. In this then its original form sponsio was
nothing more than an accessory piece of ceremonial. The second stage was
brought about by the omission of the oath and by the use of
wine-pouring alone as the principal ceremony in making less
important agreements of a private nature. In the Indian Sutras for
instance a sacrifice of wine is customary at betrothals 5, and comparison
shows that the marriage ceremonies of the Romans, in connection with
which we find sponsio and sponsalia applied to the betrothal and sponsa
to the bride 6, were very like those of other Aryan communities 7 . We
may therefore clearly infer that at Rome also there was a time when
the pouring out of wine was a part of the marriage-contract; and thus our
derivation of the word receives independent confirmation. In the
third and last stage sponsio meant 1 L. L. Festus, «. u. spondere.
Stip Greco-It. B. G. . 8 Leist, AlUAr. I. Civ. 8 Gell. iv. 4.
Varro, L. L. Leist, loc.
ciu nothing more than a particular form of promise, and it is easy
to see how this came about. At first the verbal promise took its name
from the ceremony of wine-pouring which gave to it binding force; but
in course of time this ceremony was left out as taken for granted,
and then the promise alone, provided words of style were correctly used,
still retained its old uses and its old name. Sponsio from being a
ceremonial act became a form of words. Such was the final stage of its
development. The importance attached to the use of the words
spondesne ?, spondeo in preference to all others 1 thus becomes clear.
Spondesne ? spondeo originally meant " Do you promise by the
sacrifice of wine V "I do so promise," just as we say, "I
give you my oath," when we do not dream of actually taking
one. Another peculiarity of sponsio, noticed though not
explained by GAIO, was the fact that it could be used in one exceptional
case to make a binding agreement between Romans and aliens, namely,
at the conclusion of a treaty. Gaius expresses surprise at this
exception. But if, as above stated, a sacrifice of pure wine {airovhal
a/cprjTot) was one of the early formalities of an international compact (op/cia
mard), it was natural that the word spondeo should survive on such
occasions, even after the oath and the winepouring had long since
vanished. Sponsio being then a religious act and subsequently a
religious formula, its sanctity was doubtless protected by the pontiffs
with suitable penalties. What these penalties were we cannot hope to
know, 1 Gai. in. 93. 2 in. 94. though clearly they were the
forerunners of the penal sponsio tertiae partis of the later
procedure. Varro 1 informs us that, besides being used at betrothals the
sponsio was employed in money (pecu/nia) transactions. If pecunia
includes more than money we may well suppose that cattle and other forms
of property, which could be designated by number and not by weight,
were capable of being promised in this manner. Indeed it is by no means
unlikely 2 that nexum was at one time the proper form for a loan of
money by weight, while sponsio was the proper form for a loan of coined
money (pecunia nwmerata). The making of a sponsio for a sum of
money was at all events the distinguishing feature of the afibio per
sponsionem, and though we cannot now enter upon the disputed history of
that action, its antiquity will hardly be denied. The account
here given of the origin and early history of the sponsio is so different
from the views taken by many excellent authorities that we must
examine their theories in order to see why they appear untenable. One
great class of commentators have held that the sponsio is not a primitive
institution, but was introduced at a date subsequent to the XII TABVLAE. The
adherents of this theory are afraid of admitting the existence, at so
early a period, of a form of contract so convenient and flexible as
the sponsio, and they also attach great weight to the fact that no
mention of sponsio occurs in our fragments of the XII Tables. While it
would doubtless be an anachronism to ascribe to the early 1
L. L. a Karsten, Stip. p.
42. J sponsio the actionability and breadth of scope which it
had in later times, still it may very well have been sanctioned by
religious law, in ways of which nothing can be known unless the
pontifical Commentaries of Papirius 1 should some day be discovered. As
to the silence of the XII Tables on this subject, we are told by Pomponius
that they were intended to define and reform the law rather than to
serve as a comprehensive code 2 . Therefore they may well have passed
over a subject like sponsio which was already regulated by the
priesthood. Or, if they did mention it, their provisions on the
subject may have been lost, like the provisions as to iusiurandum, which'
we know of only through a casual remark of CICERONE’s, The early date
here attributed to the sponsio cannot therefore be disproved by any such
negative evidence. Let us see how the case stands with regard to
the question of origin. (a) The theory best known in England,
owing to its support by Sir H. Maine, is that sponsio was a
simplified form of neocum, in which the ceremonial had fallen away and
the nuncupatio had alone been left 4 . This explanation is now so utterly
obsolete that it is not worth refuting, especially since Mr
Hunter's exhaustive criticism 5 . One fact which in itself is utterly
fatal to such a theory is that the nuncupatio was an assertion requiring
no reply 6, i Dion. in. 36. 2 1 Dig. 2. 2. 4. 8 Off.
in. 31. 111. * Maine, Am. Law, p. 326. 5 Hunter, Roman Law, p. 385.
6 Gai. n. 24. B. E. 2 whereas the essential thing about
the sponsio was a question coupled with an answer. (6) Voigt
follows Girtanner in maintaining that spondere signified originally
" to declare one's will," and he vaguely ascribes the use of
sponsiones in the making of agreements to an ancient custom
existing at Borne as well as in Latium 1 . He agrees with the view here
expressed that the sponsio was known prior to the XII Tables, but thinks
that before the XII Tables it was neither a contract (which is
strictly true if by contract we mean an agreement enforceable by action),
nor an act in the law, and that its use as a contract began in the
fourth century as a result of Latin influence 2 . In another place 8 he
expresses the opinion that its introduction as a contract was due to
legislation, and most probably to the Lex Silia. The objections to
this view are that the etymology is probably wrong, and that the
inference drawn as to the original meaning of spondere iuvolves us in
serious difficulties. An expression of the will can be made by a
formless declaration as well as by a formal one. And if a formless
agreement be a sponsio, as it must be if sponsio means any declaration of
the will, how are we to explain the formal importance attaching to
the use of the particular words " spondesne ? spondeo. This view ignores
the religious nature of the sponsio, which I have endeavoured to
establish, and (4) it forgets that sponsio, being part of the marriage
ceremonial, one of the first subjects 1 Rom. RG. Ius Nat. to be regulated by the
laws of Romulus 1, is most probably one of the oldest Roman
institutions. Again (5), as Esmarch has observed 2, the legislative
origin of the sponsio is a very rash hypothesis. We only know that the
Lex Silia introduced an improved procedure for matters which were already
actionable, and had a new formal contract been created by such a
definite act we should almost certainly have been informed of this by the
classical writers. (c) Danz also derives sponsio from sports,
the will; but he takes spondere to mean sua sponte iurare, and
thinks that the original sponsio was exactly the same as iusiurandum,
i.e. nothing more than an oath of a particular kind 3 . . His chief
argument for this view is to be found in PAOLO DIACONO, who gives
consponsor = coniurator. But why need we suppose that Paulus meant more
than to give a synonym ? in which case it by no means follows that
spondere = iurare. For such a statement as that we have absolutely no
authority. Moreover, as we saw above, iusiurandum was a one-sided
declaration on the part of the promisor only. How then could the
sponsio, consisting as it did of question and answer, have sprung from
such a source ? especially since the iusiurandum, though no longer armed
with a legal sanction, was still used as late as the days of
Plautus alongside of the sponsio and in complete contrast to it
? Girtanner, in his reply to the "Sacrale Schutz" of Danz
4, maintains that sponsio had nothing 1 Dion. n. 25. 2 K. V. filr G. u. R. W. 3 Sacr. Schutz, p. 149. 4 Ueber die Sponsio, p. 4 fif. to do with an oath, but was a simple
declaration of the individual will, and that stipulatio had its
origin in the respect paid to Fides. This view however is even less
supported by evidence than that of Danz. Arguing again from analogy
Girtanner thinks that, as the Roman people regulated its affairs by
expressing its will publicly in the Comitia, so we may conjecture that
individuals could validly express their will in private affairs, in other
words could make a binding sponsio. But this, as well as being a
wrong analogy, is a misapprehension of a leading principle of early Law.
For, as we have seen, no agreement resting simply upon the will of
the parties (i.e. pactum) was valid without some outward stamp being
affixed to it, in the shape of approval expressed by the gods or by the
people. In the language of the more modern law, we may say that
such approval, tacit or explicit, religious or secular, was the original
causa ciuilis which distinguished contractus from pactiones. Now a popular
vote in the Comitia bore the stamp of public approval as plainly as did
the nexum. But the sponsio, requiring no witnesses, was clearly not
endorsed by the people ; therefore the endorsement which it needed in
order to become a contractus iuris cvuilis must have been of a religious
nature, and that such was the case appears plainly if we admit that
sponsio originated in a religious ceremonial such as I have described.
To recapitulate the view here given, we may conclude that sponsio
was a primordial institution 1 See Windscheid, K. F. fiir G. «. R.
W. i. 291. of the Roman and Latin peoples, which grew into its later
form through three stages, It is originally a sacrifice of wine annexed
to a solemn compact of alliance or of peace made under an oath to the
gods. (b) Next it became a sacrifice used as an appeal to the gods
in compacts not made under oath such as betrothals. Just as iusiurandum
for many purposes was sufficient without the pouring out of wine, so
for other purposes sponsio came to be sufficient without the oath,
Lastly it becomes a verbal formula, expressed in language IMPLYING the
accompaniment of a wine-sacrifice, but at the making of which no
sacrifice was ever actually performed. In this final stage, which
continued as late as the days of Justinian, Its form was a question
put by the promisee, and an answer given by the promisor, each
using the verb spondere. Filiam mihi spondesne? Spondeo? Centum dari
spondes? Spondeo. Throughout its history this is a form which
Roman citizens alone may use, in which fact we clearly see religious
exclusiveness and a further proof of religious origin. Why they use
question and answer rather than plain statement is a minor point the
origin of which no theory – except Grice’s-- has yet accounted for.
The most plausible conjecture seems to be that the recapitulation
by the promisee was intended to secure the complete understanding by the
promisor of the exact nature of his promise. Its sanction in
the early period of which we are treating was doubtless imposed by the
priests, but owing to our almost complete ignorance of
the pontifical law we cannot tell what that sanction was.
Having now examined the ways in which an agreement could be made
binding under religious sanction, let us see how binding agreements
could be made with the approval of the community. There is reason
to believe that this secular class of contracts is less ancient than the
religious class, because nexum and mancipium were peculiar to the
Romans, whereas traces of iusiurandum and sponsio are found, as Leist has
shown, in other Aryan civilizations. Nexvm. There is no more disputed
subject in the whole history of Roman Law than the origin and development
of this one contract. Yet the facts are simple, and though we cannot be
sure that every detail is accurate, we have enough information to
see clearly what the transaction was like as a whole. We know that it was
a negotium per aes et libram, a weighing of raw copper or other commodity
measured by weight in the presence of witnesses 2 ; that the commodity so
weighed was a loan 8 ; and that default in the repayment of a loan
thus made exposed the borrower to bondage 4 and savage punishment at the
hands of the lender. We know also that it existed as a loan before the
XII Tables, for it is mentioned in them as something quite
different from mancipium. To assert, as Bechmann does, that since nexum
included conveyance as 1 Alt Ar. I. Civ. I« e Abt. pp.
435-443. 2 Gai. in. 173. 3 Muciu* in Varro, L. L.. 4 Varro, L. L. Clark, E. R. L. well as loan " mancipiumque "
must therefore be an interpolation into the text of the XII Tables 1, is
an arbitrary and unnecessary conjecture. The etymology of nexwm,
and of mancipium shows that they were distinct conceptions. Mancipium
implies the transfer of mami8, ownership ; nexum implies the making
of a bond (cf. nectere, to bind), the precise equivalent of
obligatio in the later law. It is true that both nexwm and mancipium
required the use of copper and scales, to measure in one case the price,
in the other the amount of the loan. But this coincidence by no
means proves that the two transactions were identical. A modern deed is
used both for leases and for conveyances of real property, yet that would
be a strange argument to prove that a lease and a conveyance were
originally the same thing. Here however we are met by a difficulty. If,
as some hold 8 and as I have tried to prove, we must regard
mancipium as an institution of prehistoric times distinct from the purely
contractual nexwm, how are we to explain the fact that nexwm is
used by Cicero 8 and by other classical writers 4 as equivalent to
mancipium, or as a general term signifying omne quod per aes et libram
geritur, whether a loan, a will, or a conveyance ? Now first we must
notice the fact that neamm had at any rate not always been
synonymous with mancipium, for if it had been so, there could have been
no doubt in the minds of 1 Kauf f Mommsen, Hist ad Fam. 7. 30 ; de
Or. ; Top. ; Parad. . ; pro Mwr. 2. 4 Boethius lib. 3 ad Top.
5. 28 ; Gallus Aelius in Festas, s.u. nexwm ; Manilim in Varro, L.
L. Scaeuola and Varro that a res nexa was the same thing as a res
mamipata. This Scaeuola and Varro both deny, and we must remember that
Mucius Scaeuola was the Papinian of his day. Manilius 1 on the
other hand, struck perhaps by the likeness in form of the obsolete nexum
to other still existing negotia per aes et libram, seems to have made
nexum into a generic term for this whole class of transactions. In this
he was followed by Gallus Aelius. The new and wider meaning, given by
them to that which was a technical term at the period of the XII
Tables, apparently became general in literature, partly for the very reason
that nexum no longer had an actual existence, partly because need
liberatio, the old release of nexum, had been adopted by custom as
the proper form of release in matters which had nothing to do with the
original nexum, namely in the release of judgment-debts and of
legacies per damnationem. One peculiarity mentioned by Gaius in the release of
such legacies seems altogether fatal to the theory that mandpium
was but a species of the genus nexum. Gaius says that nexi liberatio
could be used only for legacies of things measured by weight. Such things
were the sole objects of the true nexum, whereas res maricipi
included land and cattle. Therefore if mancipiwm were only a species of
nexum we should certainly find nexi liberatio applying to legacies of res
mancipi, but this, as Gaius shows, was not the case. The view
that nexum was the parent gestum per 1 Varro, L. L. vu. . a Festus,
s. u. nexum. 3 Gai. . aes et libram, and that mancipium was
the name given later to one particular form of nexum, is worth
examining at some length, because it is widely accepted 1, and because it
fundamentally affects our opinion concerning the early history of an
important contract. Bechmarm 2 thinks it more reasonable to suppose
that nexum narrowed from a general to a specific conception. But it is
scarcely conceivable that nexum should have had the vague generic
meaning of quodcumque per aes et libram geritur when it was still a
living mode of contract, and the technical meaning of obligatio per aes
et libram when such a contractual form no longer existed. What
seems far more likely is that nexum had a technical meaning until it
ceased to be practised subsequently to the Lex Poetilia, and that its
loose meaning was introduced in the later Bepublic, partly to denote
the binding force of any contract 4, partly as a convenient expression
for any transaction per aes et libram\ Even in CICERONE (vedasi) we find
‘nexum’ used chiefly with a view to elegance of style in places where
mandpatio would have been a clumsy word and where 7 there could be no
doubt as to the real meaning. But when Cicero is writing history,
he uses nexum in its old technical SENSE (Grice, Do not multiply senses beyond
necessity) and actually tells us that it had become obsolete. Bechmann, Kauf, ; Clark, E. R. L. Varro, I. c. Festus,. u.
nexum. Cf. nexu uetu&ti " in Ulpian, 12 Dig. . 5 Cic.
de Or. 6 Uar. Resp. vn. 14; ad Fam.; Top. As in pro Mur. 2;
Parad. 8 de Rep. and cf.
Liu. mi. Rejecting then as untenable the notion that nexum denoted a
variety of transactions, let us see how it originated. The most obvious
way of lending corn or copper or any other ponderable commodity,
was to weigh it out to the borrower, who would naturally at the same time
specify by word of mouth the terms on which he accepted the loan.
In order to make the transaction binding, an obvious precaution would be
to call in witnesses, or if the transaction took place, as it most
likely would, in the market-place, the mere publicity of the loan
would be enough. Thus it was, we may believe, that a nexurn was
originally made. It was a formless agreement necessarily accompanied
by the act of weighing and made under public supervision. It dealt only
with commodities which could be measured with the scales and weights, and
did not recognize the distinction between res mancipi and res nee
mancipi, a strong argument that nescum and mandpium were, as above said,
totally distinct affairs. Its sanction lay in the acts of violence which
the creditor might see fit to commit against the debtor, if payment was
not performed according to the terms of his agreement. Personal
violence was regulated by the XII Tables, in the rules of manus iniectio,
but before that time it is safe to conjecture that any form of
retaliation against the person or property of the debtor was freely
allowed. The fixing of the number of witnesses at five 1, which we
find also in rnancipium, . is the only modification of nexum that we know
of prior to 1 Gai. hi. the XII Tables. Bekker 1 suggests that this
change was one of the reforms of Seruius Tullius, and that the five
witnesses, by representing the five classes of the Servian ceruma,
personified the whole people. This is a mere conjecture, but a very
plausible one. For we are told by Dionysius 8 that Seruius made
fifty enactments on the subject of Contract and Crime, and in another
passage of the same author 8, we find an analogous case of a law which
forbade the exposure of a child except with the approval of five
witnesses. But here a question has been raised as to what the witnesses
did. The correct answer, I believe, is that given by Bechmann 4, who
maintains that the witnesses approved the transaction as a whole,
and vouched for its being properly and fairly performed. Huschke, on the
other hand, claims that the function of the witnesses was to superintend
the weighing of the copper, and that before the introduction of coined
money some such public supervision was necessary in order to convert the
raw copper into a lawful medium of exchange 5 . This view is part
of Huschke's theory, that neacum had two marked peculiarities: (1) it was
a legal act performed under public authority, and it was the recognised
mode of measuring out copper money by weight. The first part of
Huschke's theory may be accepted without reserve, but the second part
seems quite untenable. We have no evidence to show that nexum was
confined to loans of money or of 1 Akt. 4 Kauf. Nexum,
p. 16 ff. copper. Indeed we gather from a passage of CICERONE (si veda)
that far, corn, may have been the earliest object of nexum 1, while GAIO
(si veda) states that anything measurable by weight could be dealt with
by neari solvtio. No inference in favour of Huschke's theory may be
drawn from the name negotium per cms et libram, for this phrase obviously
dates from the more recent times when the ceremony had only a formal
significance, and when the aes (ravduscvlum) was merely struck against
the scales. If then we reject the second part of Huschke's theory, and
admit, as we certainly should, that nexum could deal with any
ponderable commodity, it is evident that his whole view as to the
function of the witnesses must collapse also. The very notion of turning
copper from merchandise into legal tender is far too subtle to have
ever occurred to the minds of the early Romans. As Bechmann 8 rightly
remarks, the original object of the State in making coin was not to
create an authorised medium of exchange, but simply to warrant the weight
and fineness of the medium most generally used. The view of Buschke
seems therefore a complete anachronism. There is also another
interpretation of neawm radically different from the one here advocated,
and formerly given by some authorities 4, but which has few if any
supporters among modern jurists. This, view was founded upon a loosely
expressed remark of Varro's in which nexus is defined as CICERONE
(si veda) de Leg. Agr. Kauf. 4 See Sell, Scbeurl, Niebuhr, Christiansen,
Puchta, quoted in Danz, Rom. RG. n. 25. a freeman who gives himself
into slavery for a debt which he owes The inference drawn from this
remark was that the debtor's body, not the creditor's money, was the
object of nexwm, and that a debtor who sold himself by mancipium as a
pledge for the repayment of a loan was said to make a nexum. Such a
theory does not however harmonize with the facts. The evidence is
entirely opposed to it, for Varro's statement, as will be seen later on,
admits of quite another meaning. Neither nexum nor mancipium is ever
found practised by a man upon his own person. Nor could nexum have
applied to a debtors person, for the idea of treating a debtor like
a res mancipi or like a thing quod pondere numero constat, is absurd.
Again, if nexum = mancipium, the conveyance of the debtors body as a
pledge must have taken effect as soon as the money was lent,
therefore by thus becoming nexus he must have been in mancipio long
before a default could occur, which is too strange to be believed, and
(2) being in mancipio he must have been capite deminutus, which
Quintilian expressly states that no nexal debtor ever was 4 . Clearly
then mancipium was under no circumstances a factor in nexum. Thus
it would seem that the theory which regards nexum as a loan of raw copper
or other goods measurable by weight, is the one beset with fewest
difficulties. Such goods correspond pretty nearly to what in the later
law were called res fungibiles. VARRONE (si veda), L. L. nexum inire,
Liu. vn. Paul. Diao. u. deminutus. Decl. The borrower was not
required to return the very same thing, but an equal quantity of the same
kind of thing. And this explains why neanim, the first genuine
contract of the Roman Law, should have received such ample protection. A
tool or a beast of burden could be lent with but little risk, for
either could be easily identified ; but the loan of corn or of
metal would have been attended with very great risk, had not the law been
careful to ensure the publicity of every such transaction.
lusiurandum or sponsio might no doubt have been used for making
loans, but they both lacked . the great advantage of accurate
measurement, which neanim owed to its public character. It was the
presence of witnesses which raised neanim from a formless loan into
a contract of loan. This general sketch of the original neanim
is all that can be given with certainty. The details of the picture
cannot be filled in, unless we draw upon our imagination. We do not know
what verbal agreement passed between the borrower and the lender,
though it is fairly certain that payment of interest on the loan might be
made a part of the contract. We cannot even be quite sure whether
the scale-holder (libripens) was an official, as some have
suggested, or a mere assistant. Our description of the contract may then
be briefly recapitulated as follows: The form consisted of
the weighing out and delivery to the borrower of goods measurable
by weight, in the presence of witnesses, (five in number, probably
since the time of Seruius Tullius), whose attendance ensured the proper
performance of the ceremony. The ownership of the particular goods
passed to the borrower, who was merely bound to return an equal quantity
of the same kind of goods, but the terms of each contract were
approximately fixed by a verbal agreement uttered at the time. The
sanction consisted of the violent measures which the creditor might
choose to take against a defaulting debtor. Before the XII Tables
there seems to have been no limit to the creditor's power of
punishment. Any violence against the debtor was approved by custom and
justified by the notoriety of the transaction, so that self-help was more
easily exercised and probably more severe in the case of nexum than in
that of any other agreement. The release (nexi solutio) was a ceremony
precisely similar to that of the nexum itself, the amount of the loan
being weighed and delivered to the lender, in presence of witnesses. We
have now examined three methods by which a binding promise could be made
in the earliest period of the Roman Law. The next question which
confronts us is whether there existed at that time any other method. The
other forms of contract, besides those already described, which are
found existing at the period of the XII Tables, were fiducia, lex
mancipi, uadimonium, and dotis dictio. Did any of these have their origin
before this time ? Fiducia is doubtful, and lex mancipi, as we
shall see, owed its existence to an important provision Gai. \.t
of that code. As to the origin of uadirnonium, we cannot be certain, but
judging from a passage in Gellius 1 we are almost forced to the
conclusion that uadimonium also was a creation of the XII Tables. Gellius speaks of •' uades et subuades et XX V asses et taliones omnisque
ilia XII Tabhlarum antiquitas. We know that
twenty-five asses was the fine imposed by the XII Tables for cutting
down another man's tree, therefore it would seem from the context
that uades had also been introduced by that code. The point cannot be
settled, but since the XII Tables were at any rate the first
enactments on the subject of which anything is known, we may
discuss uadimonium in treating of the next period. The only contract of
which the remote antiquity is beyond dispute is the dotis dictio. DOTIS
DICTIO. Dionysius 8 informs us that in the earliest times a dowry was
given with daughters on their marriage, and that if the father
could not afford this expense his clients were bound to contribute. Hence
it is clear not only that dos existed from very early times, but that
custom even in remote antiquity had fenced it about with strict
rules. From Ulpian 8 we know that dos could be bestowed either by dotis
dictio, dotis promissio, or dotis datio. The promissio is a promise by
stipulation, and the datio was the transfer by mancipation or tradition
of the property constituting the dowry ; so that these two are easy to
understand. But dotis dictio is an obscure subject. It is difficult to
know whence it acquired its binding force as a contract, Reg. since in
form it was unlike all other contracts with which we are acquainted. Its
antiquity is evidenced not only by this peculiarity of form, but
9,lso by a passage in the Theodosian Code which speaks of dotis dictio as
conforming with the ancient law 1 . An illustration occurs in Terence,
where the father says, Dos, Pamphile, est decern talenta" and
Pamphilus, the future son-in-law, replies, "Accipio"; but we
need not conclude that the transaction was always formal, for the above
Code 8, in permitting the use of any form, seems rather to be
restating the old law than making a new enactment. A further peculiarity,
stated by Ulpian 4 and by Gaius 5, was that dotis dictio could be
validly used only by the bride, by her father or cognates on the
fathers side, or by a debtor of the bride acting with her authority.
Dictio is a significant word, for Ulpian 6 distinguishes between dictum
and promissum, the former, he says, being a mere statement, the latter a
binding promise. This distinction should doubtless be applied in the
present case, since dotis dictio and dotis promissio were clearly
different. The following theories seem to be erroneous : Von Meykow
7 holds that dictio was adopted as a form of promise instead of sponsio
for this family affair of dos, in order not to hurt the feelings of
the bride and of her kinsmen by appearing to question their bona fides.
That theory would be a plausible explanation, if dictio could ever have
meant a 1 C. Th. 3. 12. 3. 2 And Reg. Epit.Dig. Diet. d. Rfim.
Brautg. p. 5 ff. B. E. 3 promise, but from what Ulpian says,
this can hardly be admitted. Bechmann 1, again, connects dotis
dictio with the ceremony of sponsio at the betrothal of a daughter.
The dos, he thinks, was promised by a sponsio made at the betrothal, so
that the peculiar form known as dotis dictio was originally nothing more
than the specification of a dowry already promised. The dotis
dictio would therefore have been at first a mere pactum adiectum, which
was made actionable in later times, while still preserving its ancient
form. The objection to this theory is tKat it lacks evidence :
indeed the only passage (that of Terence) in which dotis dictio is
presented to us with a context goes to show that this contract was in no
way connected with the act of betrothal. (c) Another
explanation is given by Czylharz, ie. that dotis dictio was a formal
contract. His view is based on the scholia attached to the passage
of Terence, which say of the bridegroom's answer: "Mle nisi dixisset
' accipio' dos non esset." Czylharz therefore looks upon the
contract as an inverted stipulation. The offer of a promise was
made by the promisor, and when accepted by the promisee became a
contract. Though such a process is quite in harmony with modern notions
of Contract, it would have been a complete anomaly at Rome. And we
cannot believe that, if acceptance by the promisee had been a necessary
part of the dotis dictio, we should not have been so informed by
Gaius, when he has been so careful to impress Rom. Dotalrecht. 2 Abt. a
Z.f. R. G. upon us that the dotis dictio could be made nulla
interrogatione praecedente. Thus the view of Czylharz besides being in
itself improbable is almost entirely unsupported by evidence. Even
the scholiast on Terence need not necessarily mean that ‘accipio’ is
an indispensable part of the transaction. He may merely have meant that the
bridegroom at this juncture could decline the proffered dos if he chose,
and this interpretation is borne out by Iulianus 1 and Marcellus 8, who
give formulae of dotis dictio without any words of acceptance. A
satisfactory solution of the problem seems to have been found by Danz. He
looks upon dos as having been due from the father or male
ascendants of the bride as an officium pietatis 4, and quotes passages
from the classical writers in which they speak of refusing to dower a
sister or a daughter as a most shameful thing 5 . The source of the
obligation lay in this relationship to the bride, not in any binding
effect of the dotis dictio itself. But in order that the obligation
might be actionable its amount had to be fixed, and this was just
what the dictio accomplished. It was an acknowledgment of the debt which
custom had decreed that the bride's family must pay to the
bridegroom. In this respect the dos was precisely analogous to the debt
of service which a freedman owed as an offidum to his patron, and which
he acknowledged by the iurata operarumpromissio. The dos and the
operae were both officio, pietatis, but Dig. Dig.
Rom. RO. I. 163.Dig. 3. 2. 5 Plaut. Trin.; Oic. Quint. it became
customary to specify their nature and their quantity. In the one case
this was done by an oath, in the other by a simple declaration, and
in both cases the law gave an action to protect these anomalous
forms of agreement. What kind of action could be brought on a dotis
dictio is not known. Voigt 1 states it to have been an actio dictae
dotis, for which he even gives the formula, but formula and action are
alike purely conjectural. We can only infer that the dotis dictio was
action- able since it constituted a valid contract. How or when
this came to pass we cannot tell. A further advantage of Danz' theory, and
one not mentioned by him, is that it explains the capacity of the
three classes of persons by whom alone dotis dictio could be performed.
(1) The father and male ascendants of the bride were bound to provide a dos
under penalty of ignominia; the bride, if sui iuris, was bound to
contribute to the support of her husband's household for exactly the same
reason; and a debtor of the bride was bound to carry out her orders
with respect to her assets in his possession, and supposing her whole fortune
to have con- sisted of a debt due to her, it is evident that a
dotis dictio by the debtor was the only way in which this fortune could
be settled as a dos at all. Thus the hypothesis that the dos was a
debt morally due from the father of the bride, or from the bride
herself, whenever a marriage took place, completely explains the curious
limitation with XII Taf. ii. § 123. 2 24 Dig CICERONE (si veda), Top. FORM
OF D0TI8 DICTIO regard to the parties who could perform dotis dictio. The
nature of the transaction may then be summarized as follows :
Its form was an oral declaration on the part of the bride's father
or male cognates, of the bride herself, or of a debtor of the bride,
setting forth the nature and amount of the property which he or she
meant to bestow as dowry, and spoken in the presence of the bridegroom.
Land as well as moveables could be settled in this manner No
particular formula is necessary. The bridegroom might, if he liked,
express himself satisfied with the dos so specified ; but his acceptance
does not seem to have been an essential feature of the proceeding.
Most probably he did not have to speak at all. Its sanction does
not appear, though we may be sure that there was some action to compel
perform- ance of the promise. This action, whatever it may have
been, could of course be brought by the bride's husband against the maker
of the dotis dictio. Perhaps in the earliest times the sanction was
a purely religious one. Art. 6. Now that we have seen the
various ways in which a binding contract could be made in the
earliest period of Roman history, we may con- sider briefly the general
characteristics of that primi- tive contractual system. The first
striking point is that all the contracts hitherto mentioned are
unilateral: the promisor alone was bound, and he was not entitled, in
virtue of the contract, to any counterperformance on the part of the
promisee. Gai. Ep. The second point is that the consent of the
parties was not sufficient to bind them. Over and above that
consent the agreement between them was required to bear the stamp of
popular or divine approval. Even in dotis dictio, as we have just seen,
a simple declaration uttered by the promisor was invested with the force
of a contract merely because the substance of that declaration was a
transfer of property approved and required by public
opinion. Thirdly we notice that the intention of the con- tracting
parties was verbally expressed, but that the language employed was not
originally of any impor- tance (except in the one case of sponsio),
provided the intention was clearly conveyed. We must
therefore modify the statement so commonly made that the earliest
known contracts were couched in a particular form of words. For how did
each of these particular forms originate and acquire the shape in
which we afterwards find it ? By having long been used to express
agreements which were binding though their language was informal, and by
having thus gradually obtained a technical significance. Conse-
quently the formal stage was not the earliest stage of Contract. The most
primitive contract of all was not an agreement clothed with a form, but an
agree- ment clothed with the approval of Church or State. Nome
compiuto: Nicola Codronchi. Niccola Codronchi. Keywords: Su i contratti e
giochi d’assardo, contratto, tre tipi di contratto, contratto epistemico,
contratto empirico, contratto misto, concordato puo essere informale o formale.
tre tipi di concordi formali nell’eta regale, il giuramento per giove, il
sponsio (il vino come simbolo del sangue dei vittimi) e il nesso. Il giuramento
per Giove e lo sponsio sono ambi religiosi in natura. Solo il ‘nesso’ e secular
– e chiede o necessita la presenza della comunita come testificatore – e una
forma tipicamente romana e consequentemente piu tard ache le forme religiose
che vediamo in altre comuita arie. Il nesso si manifesta nel templo publico –
ara maxima per Ercole – e invoca la regola del primo re Romolo, contratti
bilaterali, forma dialogica, A esprime la proposizione e B risponde assentendo
alla comprehension e all’accettazione di p. Refs.: Luigi Speranza, “Grice e
Codronchi” – The Swimming-Pool Library. Codronchi.
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