SFORZA
Luigi Speranza – GRICE ITALO!; ossia, Grice e
Sforza: la ragione conversazionale dell’iustum/iussum – tra idealismo e
positivismo – filosofia emiliana -- filosofia italiana – Luigi Speranza (Forli). Filosofo italiano. Forli-Cesena,
Emilia-Romagna. Direttore del Resto del Carlino. Insegna a Roma. Autore di
importanti saggi di filosofia del diritto quali Il concetto, il diritto e la
giurisprudenza naturale, Filosofia del diritto e filosofia della storia, Idee e
problemi di filosofia giuridica, ecc. Dizionario biografico degli italiani,
Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Al libro, in cui sono raccolti ed
esposti in ordinato modo i risultati delle sue indagini sui problemi del
diritto, il Cesarini Sforza ha dato un titolo di lapidaria semplicità:
Filosofia del diritto. Audace semplicità, si pensa: per un libro solo, e non di
grande mole, il nome stesso della disciplina cui appartiene, disciplina sí
ricca di storia e di complessi e vari svolgimenti. Ma, leggendo, si vede che
quel titolo non è senza buona ragione. I temi della filosofia del diritto (e
della teoria generale del diritto) ci sono, di fronte o di scorcio, tutti.
Pure, il volume è di sole 181 pagine, oltre gli indici. La concisione, la
sobrietà stilistica che ciò rendono possibile costituiscono uno dei principali
pregi dell'opera. La Filosofia del diritto del Cesarini Sforza ha il mordente e
la stringatezza possibili soltanto in opere profondamente mature: vi si ravvisa
il prodotto maturo, non solo d'una vita di lavoro, ma d'una scuola, d'un
movimento filosofico. Di tante discussioni, di tante polemiche delle correnti
filosofiche italiane cui, per connessione o contrasto, questo libro si collega,
non giunge il rumore: rimangono soluzioni approfondite di problemi lungamente
elaborati, in un discorso severo, talvolta scabro, sempre serrato e incisivo.
Un prodotto maturo, ottimamente rappresentativo, direi uno dei punti di arrivo
della filosofia giuridica italiana che ha avuto come maestri o come principali
termini di riferimento il Croce e il Gentile: qui se ne trovano, presentati in
uno dei modi migliori, i contributi piú importanti alla consapevolezza
dell'uomo. Punto di arrivo e punto di partenza su nuove strade: senso di
compiutezza che il libro dà fa sí che l'idea di nuovi passi, di nuove ricerche,
nell'inesauribile impegno per la consapevolezza, non possa dissociarsi
dall'idea di una revisione delle impostazioni di fondo e dei metodi della
scuola filosofica da cui esso pro-viene. Per tale sua patura la Filosofia del
diritto del Cesarini Sforza merita attenta medi-tazione. Dividerò questa nota
in cinque parti. La prima parte sarà dedicata all'esposizione. dei temi
fondamentali dell'opera. Data la ricchezza e la complessità dei suoi
svolgimenti, penso che l'individuazione dei temi fondamentali non sia inutile
agli studiosi e possa aver di per sé un valore critico. Seguiranno
considerazioni critiche, con particolare riguardo al metodo della filosofia; al
concetto, centrale nel pensiero del Cesarini Sforza, di dialettica del volere,
e al modo in cui si possa pervenire a una determinazione analitica dei processi
di espressione della volontà; al problema della giustizia; al carattere della
teoria. generale costruita dal nostro autore. La Filosofia del diritto si apre,
e si chiuderà, sul motivo idealistico, motivo dominante di tutto il lavoro,
dell'attività spirituale come perpetuo movimento, sforzo, tensione, mai
sufficiente fatica, trascendimento dell'oggetto dalla stessa attività
spirituale costituito. Cosí è per il diritto. Il diritto nasce dall'esigenza,
presente in tutte le società, di razionalizzare le azioni degli uomini dando a
esse un ordine stabile mediante regole o norme; ma i suc-cesgi non possono
essere che provvisori; le manifestazioni della volontà umana finiscono sempre
per sfuggire, con la loro inesauribile, irriducibile concretezza, a qualsiasi
astratto sistema di probabilità e prevedibilità; la etoria, opera della volontà
umana, lascia continuamente indietro le mete raggiunte nell'illusione che siano
definitive. L'esperienza giuridica procede attraverso questo tentativo di
razionalizzare la vita per mezzo della regola, e attraverso le ribellioni della
vita alla regola. Mentre la scienza giuridica ha per oggetto sistemi giuridici
dati, la filosofia si leva allo studio della dialettica di soggetto e oggetto nell'atto
di vita, studia l'esperienza giuridica come atto di vita. Diverso il compito,
diverso il metodo: la conoscenza scientifica si appoggia a una realtà
oggettiva, mentre la definizione filosofica deve essere trovata dal pensiero in
sé medesimo, poiché si riferisce alla sua attività in un determinato aspetto.
Anche la scienza del diritto può giungere, mediante uno schema ordinatore, a
una definizione del diritto di carattere generale, applicando ai prodotti
dell'attività creatrice del mondo giuridico la stessa attività
sistematizzatrice e ordinatrice in cui essa consiste; ma le definizioni del
diritto date dalla scienza considerano il diritto come un prodotto, non lo
definiscono nel suo prodursi. La filosofia dà invece la consapevolezza di tal
prodursi, consapevolezza indispensabile anche al giurista, per conoscere
l'origine spirituale del diritto e cosí rettamente intenderlo, e soprattutto
indispensabile al giudice, che deve essere il tramite tra legge e vita, tra gli
schemi del diritto e la concretezza dell'azione umana. All'esigenza spirituale
fondamentale, ondo trae origine il diritto, S. dà il nome di principio
costitutivo del diritto, in contrapposto ai principi regolativi: questi sono le
regole superiori e generali, da cui derivano le regole particolari di un dato
ordinamento, dalle quali si può risalire alle prime per via di induzione; e
hanno carattere storico e contingente, scaturendo dalle concezioni
etico-politiche di un popolo in una data epoca della sua civiltà. Il principio
costitutivo è la legge prima ed essenziale dell'attività dello spirito, per cui
il diritto viene creato; e consiste in un determinato processo della volontà.
La dialettica del volere (come quella del pensare) si svolge nel rapporto fra
l'attività dello spirito umano, infinita potenza pratica e virtualità creativa,
e la sua espressione: espressione è tutto ciò che dall'atto dello spirito si
distingue come fatto e forma la realtà oggettiva. Il passaggio dall'attività
spirituale soggettiva alla realtà oggettiva che se ne distacca è l'astrazione o
procedimento astrattivo, il quale, quando si applica al comportamento concreto,
lo divido in due, ossia rende possibile distinguere tra volizione e azione.
Volizione e azione, che nel concreto agire di ogni soggetto umano sono tutt'uno,
costituiscono nell'astrazione due momenti separati e statici, diventando tipi
pratici, cioè un dato tipo di volizione e un dato tipo di azione; e l'azione
appare come il risultato cui il soggetto volente mira, ossia scopo della
volizione. L'attività volitiva di tanti soggetti diversi, che si manifesta con
atti della concreta volontà di ciascun soggetto, può estrinsecarsi nella realtà
oggettiva incorporandosi in un'azione tipica o astratta, uniforme per tutti:
non ogni azione è conforme a un tipo, anzi gli uomini, appena giungono ad
affermare la loro indi-vidualità, agiscono anche manifestando la loro
originalità, e nel mondo pratico vi sono i santi e gli eroi che superano le
formule e rompono le convenzioni in nome di un ideale superiote; ma la massima parte
della vita comune a tutti gli uomini si svolge secondo tipi e modelli, si
presenta come una serie indefinita di comportamenti uniformi esprimibili
mediante le regole pratiche. Regola pratica è l'enunciazione di un
comportamento conforme a un altro comportamento onde ottenere il medesimo
scopo, vale a dire l'indicazione di un'azione tipica e astratta. Casi della
regola pratica sono la regola tecnica, con la quale si indica quale azione
tipica è mezzo per un fine, e il vincolo immediato tra azione e volizione passa
in seconda linea di fronte alla affermazione dello scopo mediato o motivo,
esistendo il vincolo solo in quanto si affermi il motivo; e la regola
imperativa, o norma, che enuncia un comportamento tipico riferito all'atto di
volontà necessario a realizzarlo, senza riguardo al motivo. La norma è sempre
riferibile a una volontà estranea a quella dell'individuo cui è posta: le cosí
dette norme individuali non sono che regole tecniche, poiché valgono solo nei
limiti e in relazione al motivo che il soggetto riconosce. Il diritto è dunque
il prodotto del procedimento spirituale astrattivo che, configurando volizione
e azione come tipi, pone ordine nelle azioni degli uomini mediante regole
imperative. Va rilevato che, in queste prospettive, la giuridicità non è
osclusiva dei vari sistemi di diritto positivo, oggetto delle discipline
giuridiche, ma è propria di qualsiasi applicazione del suddetto processo
volitivo, per cui ogni azione può essere giuridicizzata e diventar parte.
dell'esperienza giuridica. Dopo averci cosí introdotto al concetto filosofico
del diritto, S. procede a una descrizione fenomenologica del prodursi del
diritto nella società umana. I concetti intorno a cui questa trattazione è
imperniata sono quelli di istituzione sociale e di orga-nizzazione. La prima
forma di socialità, l'istituzione, si ha quando coloro che costituiscono il
gruppo attuano un complesso o serie di comportamenti uniformi per il
raggiungimento di fini comuni; la coscienza del fine, peraltro, può inancare,
come sovente accade nelle società primitive, e le pratiche sociali risultano
misteriose, benché non possano non avere avuto, all'origine, una loro ragione.
La pura e semplice uniformità dei comportamenti forma il substrato del costume
sociale. Dall'istituzione si passa all'organizzazione quando compariscono le
regole imperative, o norme, ossia il diritto, e mediante il diritto lo azioni
di ciascun soggetto sono coordinate con le volizioni di altri soggetti, e
viceversa. Il sorgere del diritto non fa però scomparire il costume; che rimane
come continua e ineliminabile rivelazione di tipi pratici tra i quali si
differenziano quelli coordinati mediante le regole imperative. Le regole
imperative si formano sempre sul presupposto di una regola tecnica, formatasi
nella fase istituzionale: se non si costituiesero tipi di comportamento che
valgano come mezzi per la realizzazione di determinati fini, neanche
sorgerebbero le volizioni imperative che a quei comportamenti si dirigono. Il
modo in cui le regole imperative operano nell'organizzazione della società
umana, la fenomenologia delle relazioni tra istituzione e organizzazione, i
processi mediante i quali il diritto nasce, è conosciuto, è applicato, è
giustificato, le relazioni funzionali e logiche tra i vari aspetti
dell'esperienza giuridica sono illustrati e chiariti dal nostro autore
attraverso l'elaborazione e la discussione di un complesso di concetti, che si
coordinano in una teoria molto interessante non soltanto dal punto di vista
filosofico, ma anche da quello strettamente giuridico: i concetti di norma
giuridica e di consuetudine, di rapporto giu-ridico, di autorità e proprietà,
di diritto pubblico e privato, di diritto soggettivo e di obbligo, di legge e
di negozio giuridico, di torto e sanzione, di giudizio, e via dicendo. Si
riscontrano qui diverse interessanti varianti e progressi rispetto alle note
Lezioni di leoria generale del diritto, che pure per non pochi anni hanno avuto
un posto importante nella cultura giuridica del nostro paese, per quanto
atteneva alla teoria generale del diritto. Particolarmente importante e
centrale nella trattazione è, insieme con quello di norma, il concetto di
rapporto giuridico. Il rapporto giuridico, nel suo schema fondamentale, è per
S. la relazione che si instaura tra due soggetti, quando il comportamento
tipico dell'uno agsume il valore di mezzo o condizione afinché si realizzi il
fine dell'altro; il dirigersi della volizione a un comportamento altrui in
ordine a un proprio fine. La piú semplice definizione del rapporto giuridico è quella
di rapporto tra un imperativo o un obbligo. Se ci riferiamo a un atto normativo
primo, non giustificato sulla base di precedenti atti normativi, il rapporto è
di per sé giuridico; se invece si riferiscono tutte le volizioni normative a
un'unica volontà, i rapporti concreti, cioè gli effettivi atti di volizione,
sono giuridici solo in quanto rientrino nel sistema dei rapporti astratti
stabiliti dalle formule normative riferite a quell'unica volontà. Ciò
giustifica la distinzione tra pretcsa, il concreto dirigersi di una volontà
all'azione altrui, e diritto soggettivo, l'astratta e virtuale possibilità di
volere un comportamento tipico altrui; distinzione cui corrisponde, dall'altro
lato del rapporto, quella tra obbligo concreto e obbligo astratto. Il riferimento
di tutte le volizioni normative a un'unica volontà, cioè la volontà dello
Stato, è attentamente esaminato dal Cesarini Sforza, mostrando il processo
logico attraverso il quale avviene l'identificazione del diritto con
l'ordinamento giuridico statale. Tale processo consiste nel ricavare dalle
norme, nelle quali si esprimono volizioni astratte, l'idea astratta di una
volizione unica e comprensiva, che sostiene tutto l'ordinamento, attribuendola
a un unico soggetto. Da questo punto di vista lo Stato non è dunque che un puro
concetto, una personificazione compiuta dal pensiero astraente. Come nella
storia si sia venuti a questa astrazione, all'associazione dei concetti di
diritto e Stato, è indicato dal Cesarini Sforza sottolineando il parallelismo
di questo processo con la progressiva monopolizzazione statale dei mezzi di
attuazione coattiva del diritto. Se poi, lasciando alla scienza giuridica il
suo concetto astratto dello Stato, vogliamo sapere cosa lo Stato è in realtà,
l'analisi filosofica mostra che questa cosiddetta volontà dello Stato si
risolve nella concreta attività di determinati uomini, nella cui effettiva
volontà l'autorità statale ai trasforma, da parola, in fatto. Chi comanda e chi
è comandato: questa relazione costituisce il rapporto politico fondamentale,
ossia il rapporto giuridico, considerato non piú nel suo schema logico, ma
nella concreta realtà degli atti di volontà. Volontà piú forti si impongono
sopra altre meno forti, che rimangono per un certo tempo in istato di
sog-gezione, dal quale però tendono a liberarsi, per diventare a loro volta
dominatrici. Un equilibrio di interessi è raggiunto, quindi è rotto, e gli si
sostituisce un nuovo ordine nor-mativo, e per queste lotte e superamenti la
storia umana inesauribilmente procede. Da quale parte è il valore, nel
contrasto tra gli interessi affermati e gli interessi che cercano di
affermarsi, tra l'ordine costituito e le sue forze e le forze innovatrici e
rivolu-zionarie? Questa volta lo storicismo non è conservatore. L'autorità è
essenzialmente un fatto, dice S.: essa si giustifica soltanto da sé stessa, nel
suo effettivo manifestarsi come volontà normativa. Ogni tentativo di dare
all'autorità una giustificazione superiore è destinato a fallire, come fallisce
quello di fondare l'autorità dello Stato in un diritto naturale o superstatale.
La validità della legge consiste nell'effettivo manifo-starsi di una forza
vincolatrice dei valori umani, e se una nuova legge prende il suo luogo come
forza vincolatrice, la nuova legge è valida; se il fatto di una nuova autorità
si sostituisce al fatto di un'altra autorità, la nuova autorità ha in sé stessa
la sua giustificazione. In queste prospettive sembra che il filosofo assista
alle vicende della storia senza prendere partito, senza affermare il valore
delle forze che resistono o delle forze che tendono a trasformare. Ma, dando un
nome ai termini di questa sempre riaperta dialettica, egli usa per l'ordine
giuridico, nel quale il movimento della storia sembra arrestarsi, l'espressione
« principio di legalità»; « per indicare, invece, il processo di oggettivazione
nel suo movi-mento, cioè non nei suoi risultati ma nella molteplicità e
particolarità inesauribile dei suoi impulsi, soccorre la tradizionale
denominazione di principio di giustizia». « Il contrasto fra i due principi —
che appunto nel loro contrasto sono clementi vivi dell'esperienza giuridica -
richiama facilmente quello tra la valutazione dell'agire nell'esteriorità
conformistica delle sue manifestazioni e la valutazione morale considerata
nella profondità e originalità della esigenza spirituale che la determina ».
Non occorre sottolineare da quale parte è, per S., il valore. E quale sia il
valore intrinseco al movimento di progresso, cui egli dà il nome di principio
di giustizia, è quindi spiegato: «Il concetto di logalità esprime la condizione
delle azioni umane in quanto ordinate mediante un sistema di imperativi, e
quindi sottoposte alle volontà che negli imperativi si manifestano. Invece è
intrinseca al concetto di giustizia l'idea - affermatasi, come già si disse,
attraverso la dottrina cristiana e il giusnaturalismo razionalistico -
dell'eguaglianza fra i soggetti di diritto in quanto sono tutti persone umane.
Quest'idea fa sí - come dimostra l'esperienza storica - che i principi tendenti
a realizzarsi come regolativi di un nuovo ordine giuridico esprimano nelle
forme piú varie un'unica esigenza: quella delle volontà giuridicamente
subordinate di conquistare, rivendicando eguaglianza e libertà nei confronti
dell'ordine costituito, posizioni di predominio, di divenire alla loro volta,
cioè, volontà imperative. IL METODO DELLA FILOSOFIA Esponendo, nella parte che
precede, i temi cardinali della Filosofia del diritto del Cesarini Sforza, ho
detto delle indicazioni metodologiche dell'autore a proposito della filosofia e
della scienza. La scienza conosce l'oggetto dato come dato, la filosofia pone
in evidenza l'attività spirituale che crca, senza mai esaurirsi, la realtà
oggettiva. Il metodo della scienza consiste nell'applicare alla realtà oggettiva
schemi ordinatori, giungendo per questa via al generale; la filosofia studia
l'esperienza nella sua universalità, e « la definizione flosofica il pensiero
deve trarla da se medesimo, in quanto si riferisce alla sua attività in un
determinato suo aspetto». Sono ben noti gli antecedenti di questa posizione
meto-dologica: è noto come nell'idealismo italiano il pensiero filosofico sia
distinto dal pensiero scientifico, legato all'oggetto o oggettivante e
procedente per generalizzazioni, come pensiero puro che trae da se medesimo le
sue determinazioni, dotate del carattere della universalità. Ma la definizione
filosofica del diritto, data in quest'opera, è veramente trovata dal pensiero
in se medesimo con metodo puro di riferimenti all'oggetto? L'indagine filosofica,
dice l'autore, rivela come l'atto spirituale che crea il diritto sia un
processo della volontà. La dialettica del volere consiste nel rapporto fra
attività e espressione, fra atto e fatto. Nel passaggio da atto a fatto
consiste l'astrazione che, applicata al comportamento con-creto, rende
possibile il distinguere tra volizione e azione, le configura come tipi, rende
possibile la razionalizzazione dei comportamenti umani mediante schemi
ordinatori, regole pratiche. Norma giuridica è quel tipo di regola pratica, la
imperativa, che un soggetto pone ad altro soggetto; la norma che l'individuo
pone a se stesso non è giuridica, Lo Stato è la relazione tra chi comanda e chi
è comandato. Il tentativo piú severo e rigoroso di un pensiero puro, che tragga
sé da se medesimo,, è stato fatto dal Gentile con la filosofia dell'atto puro.
Un gentiliano esigente potrebbe muovere al Cesarini Sforza il rimprovero di
empirismo o materialismo. Ecco ciò che il gentiliano potrebbe dire.
Materialistica è la concezione individualistica, che contrappone individuo a
individuo, chi comanda a chi è comandato, chi pone la regola imperativa a chi
ne è destinatario. E la dialettica dell'attività spirituale, la distinzione tra
atto e fatto, tra l'attività e i suoi prodotti, sono pensate dal Cesarini
Sforza in modo astratto e natu-ralistico. La volontà è concepita come fatto
psichico, che si svolge nel tempo formandosi, perdurando quale tensione
volitiva, venendo meno o per il compiersi dell'azione o per il cadere della
tensione (v., per es., a p. 132). I superamenti dello spirito rispetto ai enoi
prodotti sono superamenti che avvengono nel tempo, e non il superamento che lo
spirito fa di se stesso nell'atemporalità dell'atto. S. non parla del diritto
come d'un termine della dialettica spirituale superato dalla sintesi ideale, ma
parla di ordini normativi costituiti nella storia e superati dalle rivoluzioni
politiche. Guardate, potrebbe concludere l'attualista, scandalo!, come la
filosofia del Cesarini Sforza entra in colloquio con la sociologia e ne
utilizza gli apporti a conferma e chiarimento delle sue tesi; con la
sociologia, con la quale la pura filosofia dell'atto puro non ha mai avuto a
che fare poiché quella rimane immersa nel logo astratto, mentre questa à logo
concreto. Credo che il gentiliano esigente per un certo verso avrebbe ragione.
La dialettica della volontà e del suo esprimersi nel diritto, com'è presentata
dal Cesarini Sforza, non si svolge nel mondo senz'aria del pensiero puro, bensí
nel mondo umano della storia, empiricamente concepita, dove non lo spirito
unico celebra in solitudine le sue espressioni e i suoi superamenti, ma gli
uomini sono portatori di ideologie e di interessi diversi, e il diritto si
costituisce quando la volontà di alcuni si impone alla volontà degli altri e la
rivoluzione si ha quando i governanti non sono piú in grado di costringere i
governati all'obbedienza. A mio giudizio, però, proprio qui sta la forza
dell'opera: nell'empirismo che porta l'autore fuori degli sterili tormenti
della filosofa ancora in cerca del pensiero puro e, ponendo la filosofia del
diritto in pieno e vivace rapporto con la sociologia e con le scienze
giuridiche, le dà nutrimento e robustezza. Oso dire che le dichiarazioni
metodologiche sopra riferite, delle quali peraltro ben si comprendono, su un
piano psicologico e culturale, le ragioni di persistenza, sono smentite dallo
svolgersi della trattazione: la definizione del diritto, quella dello Stato e
le altre definizioni elaborate nel libro non sono trovate dal pensiero in se
stesso né sono formalmente universali, ma sono costruite sull'esperienza e
sullo studio che dei dati empirici fanno le scienze sociali. La Filosofia del
diritto del Cesarini Sforza dà una nuova dimostrazione della fecondità
dell'atteggiamento del filosofo che non tema l'accusa di empirismo e cerchi il
colloquio con le scienze, quando a ciò si accompagnino l'attitudine critica e
la capacità di sintesi, e il contatto con l'esperienza non vada a danno
dell'interesse per i presupposti e le condizioni e i rapporti delle scienze e
di ogni altra attività umana. Che cosa rimane, in questo libro del Cesarini
Sforza, se non il metodo del pensiero. puro, della tradizione filosofica
idealistica? Rimane una vocazione filosofica alla comprensione del mondo umano,
che, non appagandosi di analisi particolari, di punti di vista limitati, di
prospeitive bloccate, vuol vedere le cose da tutte le parti possibili,
collegarle in visioni di insieme, soprattutto non limitarsi a considerare i
risultati delle attività umane, ma comprendere le attività nel loro svolgersi.
Ecco, però, un filosofo formato in questa scuola che non ispregia la sociologia
e sa servirsene. Ed egualmente S. sa tenere buone relazioni con le scienze
giuridiche, dedicando a concetti giuridici un lavoro. del quale i giuristi
potranno fare buon conto. Benché S. parli assai spesso di attività spirituale e
di spirito, il soggetto della storia e dell'esperienza giuridica è per lui
l'uomo reale. « La dottrina umanistica — che non ignora la potenza
dell'attività spirituale (« spiritus intus alit»), ma sa che tale potenza non
appartiene a un soggetto trascendente (com'è l'Idea di Hegel) bensi s'incarna
nel pensiero e nella volontà degli uomini reali (...) ». E le vicende degli
uomini reali sono considerate in modo assai disincantato, che porta l'autore ad
assumere talvolta accenti quasi marxisti, come a proposito della proprietà: «
(...) non è del tutto senza base la concezione secondo la quale il diritto è
strumento di dominio economico, e lo Stato liberale democratico è il 'comitato
d'affari della borghesia capitalistica'». Lo Stato, lo si è visto, non è
idealisticamente divinizzato, ma é concepito quale rapporto politico tra
volontà umane che si impongono e volontà umane che soccombono. Siamo qui nella
linea realistica della filosofia politica crociana. Le pagine in cui questa
ferma consapevolezza piú appare, e diventa piú cruda, sono a mio avviso quelle
sulla pena. Hanno séguito, osserva S., la teoria della difesa sociale e quella
dell'emenda; difesa ed emenda sono però scopi secondari rispetto alla vera
finalità della pena. In fondo all'idea della sanzione punitiva, dice l'autore,
si può sempre ritrovare il fatto della vendetta. Tra la vendetta e la pena
corre la differenza che la prima è esercitata fra soggetti eguali, che si
contraccambiano un male, mentre la seconda è applicata da un potere sociale,
superiore all'offensore e all'offeso; ciò rappresenta senza dubbio una garanzia
di imparzialità, una tutela della pace sociale, ma in ultima analisi anche lo
Stato non fa che contraccambiare o retribuire, col male della pena che
infligge, il male del reato commesso. Non si possono meditare simili tesi senza
turbamento, specialmente se si è esercitato il magistero penale. Forse la
teoria della difesa e dell'emenda sono soltanto schermi costruiti per
nascondere a noi stessi che il giudice è strumento di vendetta? L'opinione del
Cesarini Sforza, e il modo in cui è presentata e giustificata, meritano
apposita, approfondita discussione; qui l'opinione è stata addotta come significativo
esempio del suo realismo. E si dovrebbe sempre cercare di tenersi nella stessa
direzione, d'una filosofia che non tragga dal pensiero. puro esaltazioni e
giustificazioni retoriche o mitiche degli istituti politici, e guardi invece
francamente all'esperienza degli uomini reali per rendersi conto
dell'effettiva, anche se talora spiacevole natura dei loro rapporti, delle vere
ragioni del loro comportamento. VOLONTÀ E ESPRESSIONE Si vede confermato, nel
libro del Cessrini Sforza, come la filosofia giuridica italiana. laica e
immanentistica abbia raggiunto, a proposito dei problemi classici della
filosofia del diritto, impostazioni e soluzioni di decisiva importanza. Diritto
e morale: vano è cercare criteri assoluti e universali di distinzione tra norme
morali, giuridiche e d'altre categorie; la distinzione dovrà essere fatta tra
moralità da una parte, intesa come attività concreta, e legalità dall'altra,
intesa come conformità dell'azione alla legge. Unità o pluralità degli
ordinamenti giuridici, statualità o socialità del diritto: tanti sono gli
ordinamenti giuridici quante le organizzazioni sociali, ma i giuristi scelgono
un particolaro ordinamento e con esso identificano il diritto. Le tesi
filosofiche ora accennate potranno essere rifinite o riformulate in vari modi,
giudico però molto arduo l'allontanarsene o il rovesciarle. Di special vigore
mi sembra il modo in cui S. ripresenta la critica al giusna-turalismo: l'errore
filosofico del giusnaturalismo consiste nella pretesa di far passare come- principio
costitutivo del diritto un particolare principio regolativo. Dicevo in
principio del senso di compiutezza che, quanto ai temi e ai problemi
approfonditi e nelle sue prospettive, dà questa Filosofia del diritto. Intorno
al concetto centrale della dialettica del volere come rapporto tra l'attività
dello spirito e la sua espressione si organizza un coerente discorso, ove
filosofi e giuristi trovano molte soddisfacenti risposte a loro domande. Il
tema, rispetto al quale principalmente mi par vi possa essere progresso di
studio, è proprio quello del concetto di volontà e di espressione della
volontà. Che cosd intendiamo per volere, quali processi designamo con questo
nome? Che cosa intendiamo per espressione del volere? Come avviene il passaggio
dalla volontà all'espres sione? Ogni filosofo, ogni scuola filosofica,
compiendo l'arduo e paziente lavoro di precisazioni e distinzioni concettuali,
si ferma a un certo punto su concetti non ulteriormente analizzati, che vengono
sovente definiti come forme pure, categorie, principi costitutivi. L'arrestarai
non è senza ragione e necessità: questi concetti non analizzati forniscono i
punti di riferimento, le impalcature di sostegno, di cui si ha bisogno per non
smarrirsi nel terreno dove si scava e si lavora. Poi, quando i risultati di
quel lavoro sono assimilati, è possibile rivolgersi a quei punti di
riferimento, a quei concetti centrali e organizzatori, per iniziare anche lí il
precisare e il distinguere. Ci si vale, in ogni nuova fase dell'im- presa
filosofica, di nuovi punti di riferimento, di nuove impalcature; ma vi può
essere un progresso, se si estende il campo della consapevolezza e soprattutto
se si è imparato a non venerare troppo le impalcature di cui ci si serve. La
scuola filosofico-giuridica italiana, di cui è rappresentante S., ha avuto ed
ha come concetti organizzatori quelli di attività spirituale, di volontà, di
espressione, di dialettica. Sono state dette cose rilevanti a proposito di tali
concelti; ma, laddove essi hanno resa possibile un'avanzata analisi filosofica
in altri luoghi, qui l'analisi non è andata molto avanti. Ha contribuito non
poco ad arrestarla il concetto del metodo filosofico di cui prima si è parlato.
Pure, anche su questo terreno c'è lavoro da fare. Grandi contributi portano al
chiarimento dei processi della volontà e del suo esprimersi la sociologia, la
psicologia, la linguistica e altro discipline, e il filosofo deve coordinare i
risultati rendendo chiari i fondamenti e i metodi con cui ciascuna di esse si
accosta a questi problemi. Come avviene, in particolare, l'esprimersi dell'atto
del volere attraverso il procedimento astrattivo che distingue volizione e
azione? Tale espressione avviene mediante il linguaggio. Il linguaggio non è
qualcosa di dato all'uomo e pronto e finito una volta per tutte, né è creato
caso per caso in ogni concreto atto d'espressione; esso è un prodotto della
storia e della cultura umana, nttra- verso una lunga e complessa elaborazione.
Si può studiare, come fa la linguistica, la formazione dei linguaggi nella
storia umana; si può studiare i processi di impiego del linguaggio per
organizzare la convivenza e la collaborazione mediante le prescrizioni; e
studiare la psicologia degli usi e delle ricezioni individuali di questo
prodotto della società. Invece di partire dai concetti molto generali di
volontà e di espressione, partire da situazioni e attività umane concrete; alla
coordinazione di quei concetti nella teoria della dialettica sostituire l'esame
particolareggiato dei procedimenti e degli strumenti degli uomini reali che
razionalizzano la vita mediante le regole. L'analisi dei concetti dovrebbe
servire, procurando gli schemi ordinatori, come mezzo per comprendere queste
attività. In tali prospettive è possibile indagare in che consista il
significato delle espressioni lin-guistiche, in che senso e in che limiti si
possa parlare di significati comuni e costanti tra piú persone, cioè di una
oggettività dei significati rispetto ai soggettivi atti di espressione e di
intendimento, in ispecie di una oggettività delle norme giuridiche rispetto ai
soggettivi atti di volizione; cercare in che consista l'astrattezza delle
espressioni linguistiche normative, che designano tipi di situazioni e tipi di
comportamenti, e come si formino i concetti astratti e come pragmaticamente
funzionino nel razionalizzare i concreti processi vitali; studiare infine la
disciplina cui gli uomini sottomettono gli usi linguistici o farsi custodi di
tal disciplina o attendere a migliorare le regole d'uso del linguaggio in
ordine ai loro scopi, con gli studi di semantica e di logica. Impegnarsi
insomma, anche a proposito della volontà e della sua espressione, nel pieno
dell'esperienza e della sua moltepli-cità, elaborare con precisa analisi i
mezzi concettuali della conoscenza Quanto ho detto avrà fatto pensare il
lettore al lavoro e ai programmi di lavoro del complesso movimento filosofico
che si indica col nome di filosofia analitica. Ma a cagione del loro modo di
lavorare e dei loro programmi gli analisti rischiano di avere vista corta. di
chiudersi entro i loro orticelli e perdere quell'ampiezza di visuali, quel
bisogno di visioni di insieme, che sono il carattere della filosofia; e per
effetto di tale limitazione finir con l'accettare in modo acritico una quantità
di presupposti e di condizioni di lavoro. C'è, negli scritti degli analisti,
una sorta di compiacimento del particolare, dell'opera paziente nel piccolo
campo. Questa disposizione è estremamente positiva come manifestazione di
reazione, come strumento polemico contro certo facile e retorico filosofare;
può assumere una funzione negativa se toglie lo sforzo di comprendere la
complessità dell'esperienza umana e di correlarne gli aspetti in una
considerazione sintetica. E importante, per esempio. studiare con pazienza e
rigore la struttura logico del linguaggio giuridico; ma è altrettanto
importante sapere che quella è la strutturi li un linguaggio che serve a dati
scopi nella società umana e si forma attraverso certi processi d'esperienza e
opera in certi processi di esporienza. Senza questa consapevolezza si corre il
pericolo, nel quale non di rado sono incappati cultori di logica giuridica, di
estendere surrettiziamente conclusioni dei loro studi oltre i limiti di quegli
studi, o fondar le analisi logiche in presupposti dogmatici che non
reggerebbero alla critica. Ecco dove la tradizione filosofica idealistica,
giungendo attraverso opere come la Filosofa del diritto del Cesarini Sforza,
mantiene, anche per chi senta l'esigenza di nuove indagini nel senso or ora
indicato, una piena e attuale validità. L'insognamento principale di questa
Filosofia del diritto si può riassumere in poche parole: sappiate vedere il
diritto nell'esperienza giuridica. Il concetto di esperienza giuridica, o
meglio, piú che un concetto, l'impegno a considerare il diritto
nell'esperienza; l'analisi delle relazioni tra il diritto come regola e la vita
morale, politica, economica, soprattutto l'elaborazione delle distinzioni
concettuali necessarie alla consapevolezza di tali relazioni, sono uno dei
contributi migliori della recente filosofia giuridica italiana agli studi
filoso-fici; e costituiscono il principale titolo di merito del libro di cui ci
occupiamo. Il modo in cui S. concepisce l'esperienza giuridica, comparato a
quello di altri nostri autori, sarebbe un interessante tema di ricerca. Qui
conviene limitarsi, in relazione a quel movimento filosofico di cui sopra si
diceva, che ormai, e fortunatamente, è pene- trato anche nel nostro paese e vi
progredisce, a sottolineare l'insegnamento da tenere vivo. LA GIUSTIZIA
L'esperienza giuridica procede attraverso il tentativo di razionalizzare la
vita mediante la regola e attraverso la ribellione della vita alla regola. Le
sopraffazioni delle norme sulla vita, le ribellioni della vita «sono aspetti
necessari e insopprimibili del processo spirituale sopra rievocato. Ciò la
filosofia insegna, mostrando che è un errore parteggiare aprioristicamente per
le norme contro la vita, ma è un errore anche parteggiare aprioristicamente per
la vita contro le norme ». Sembra dunque che il filosofo sia neutrale tra la
vita e le norme; e, seduto sull'orlo del fiume, veda scorrere il fiume col suo
ribol. lire di lotta tra la regola giuridica e l'originalità della valutazione
morale, applicando il precetto spinoziano di non appassionarsi alle une o alle
altre sorti, sed intelligere. Abbiamo però rilevato come alla fine il Cesarini
Sforza prenda partito, e mostri la sua simpatia per la parte della vita. Al
momento dell'ordine giuridico egli dà il nome di principio di legalità, al
momento di ribellione e superamento il nome di principio di giustizia. E nel
principio di giustizia ravvisa l'affermarsi dell'esigenza della eguaglianza tra
i soggetti di diritto in quanto sono tutti persone umane. Il filosofo non
rimane dunque freddo e intellettualisticamente indifferente innanzi alle
vicende umene, ma ne è partecipe, si impegna a sua volta. Cosí un recensore, il
Ciarletta, ha potuto dire che la filosofia del diritto è, per S., la filosofia
della rivolu-zione; o per lo meno, se la parola rivoluzione facesso
necessariamente pensare al sovvertimento violento di un ordine giuridico
preesistente, la filosofia dell'originale e profonda moralità che supera
l'irrigidito schema della norma astratta. La simpatia per l'autore certamente
si arricchisce molto di questo rilievo: il filosofo indifferente suscita
sgomento, dal filosofo ci si aspetta non soltanto una lucida spiegazione di
come vanno le cose, ma d'averne un orientamento e una guida per la parte che
nella società umana noi stessi dobbiamo pure svolgere. In questo punto ravviso,
però, la maggior difficoltà filosofica del saggio. Cho base ha l'affermazione
della presenza dell'esigenza egualitaria nel principio di giustizia, ossia nel
movimento che produce e supera il diritto? Sembra che il Cesarini Sforza le dia
una base empirica: al passo in cui si dichiara che l'idea di eguaglianza tra i
soggetti di diritto è intrinseca al concetto di giustizia segue un richiamo
all'esperienza storica (v. la citazione alla fine del secondo paragrafo di
questa nota). Ma l'esperienza storica, purtroppo, è al riguardo tutt'altro che
univoca. Ci sono movimenti rivoluzionari piú o meno sinceramento ispirati
all'eguaglianza tra le persone umane e ci sono movimenti che predicano e
praticano la disuguaglianza degli uomini, dei popoli, delle razze. L'esperienza
storica mostra che vi sono volontà in lotta per imporre la propria forza alla
forza di altre volontà, e il vario contenuto delle volontà contrastanti. Se
principio di giustizia è il nome che diamo al movimento che produce e supera il
diritto, realizzano il facipio di giustizia tanto i nazisti che vogliono
abbattere la democrazia quanto i desiocratici che si ribellano al diritto
nazista. L'identificazione del principio di giustizia con il manifestarsi
dell'esigenza di eguaglianza delle persone umane è il giudizio etico che una
retta coscienza dà sulla storia; l'esperienza storica ne è giudicata, e non può
giustificarlo, non basta a fondarlo. È possibile una fondazione teorica del
principio di giustizia? Oppure in quel principio si manifesta la nostra
personalità, come si è formata nel nostro ambiente culturale, e non v'è modo di
dimostrarlo ad altri, ma soltanto lo si riceve e lo si comunica per via di
educazione? Questo è il problema della giustizia, come problema del valore del
diritto. La filosofia del diritto di S., con il suo immanentismo, con il quadro
che dà dell'esperienza giuridica come dialettica di regola e di concreta e
originale moralità, con la critica dei principi regolativi, esclude la prima
soluzione. Ogni tentativo di identificazione teorica della giustizia, come
valore del diritto, con l'eguaglianza delle persone umane, sarebbe un nuovo
contrabbando di un principio regolativo, il principio dell'egua-glianza, quale
principio costitutivo del diritto. Dal punto di vista di questa filosofia si
può dire soltanto che principio costitutivo dell'esperienza giuridica è il
sovrapporsi della regola alla vita e il ribellarsi della vita alla regola; dal
principio costitutivo del diritto, chiarito dalla filosofia, all'affermazione
del valore di un certo principio regolativo, non c'è pas- saggio. La ragione
filosofica vede il principio costitutivo, la dialettica di morale e diritto; se
poi, in quella dialettica, noi ci impegniamo per un particolare principio
regolativo, ciò dipende da ragioni della nostra morale, che la ragione
filosofica non conosce. Il problema del valore, o dei valori, costituisce uno
dei temi centrali e piú critici dell'idealismo italiano, che in vari suoi
rappresentanti ha tentato di ricavare la fondazione del valore dalla teoria
della realtà spirituale. Mi pare che la chiara e stringente formulazione data
alla filosofia della pratica da S. ci metta innanzi a una conclu-sione: per una
filosofia, che nôn creda di poterli fondare nel trascendente, i valori non sono
giustificabili teoricamente. Questo non significa finire in pieno
irrazionalismo e negar che la filosofia debba occuparsi delle questioni di
valore: gli atteggiamenti valutativi sono connessi con credenze, e il discorsa
razionale, modificando le credenze, contribuisce a mutar le valutazioni; quanto
alla filosofia, ossa ha per compito di chiarire la natura, la portata e le
conseguenze dell'atteggiamento valutativo, di analizzare e distinguere le com•
ponenti del discorso sui valori ecc. Ma al fondo dell'affermazione di un valore
c'è sempre un impegno personale, un atto di coscienza morale. Tale tesi non ci
riconduce allo sgomento del filosofo freddo o intellettualisticamente
indifferente; desideriamo il filosofo che cerchi di realizzare con la filosofia
il valore della conoscenza spassionata, ma sappia nel mondo, conosciuto senza
passione, affermare con ferma e feconda passione tutti i suoi valori umani.
Simile discorso non può qui ulteriormente svilupparsi: quanto ho detto può
forse bastare per indicare la seconda, importante direzione di progresso di
consapevolezza che, a mia giudizio, si apre a chi medita le posizioni
dell'idealismo italiano, e queste, in particolare, del Cesarini Sforza. LA
TEORIA GENERALE DEL DIRITTO Al principio del saggio dedicato alla Teoria
generale del diritto del Levi, recentemente ripubblicato nel volume Studi sulla
teoria generale del diritto, il Bobbio rileva che tre sono i punti di vista da
cui una teoria generale del diritto può guardare il fenomeno giuridico: diritto
come rapporto giuridico, diritto come istituzione, diritto come norma. Ho detto
in precedenza che nella tcoria generale delineata dal Cesarini Sforza è
particolarmente importante e centrale, insieme al concetto di norma, quello di
rapporto giuri-dico; ed ho indicato il modo in cui l'autore lo definisce. Ora è
interessante rilevare come il concetto di rapporto sia da lui costruito sulla
base del concetto di norma, che è il vero pernio dell'organizzazione dei
concetti di questa teoria generale, talché essa va ascritta al terzo tipo
indicato dal Bobbio. Nel caso dell'atto normativo primo, non qualificato sulla
base di precedenti atti nor-mativi, rapporto giuridico è la relazione che ai
istituisce tra il soggetto attivo dell'imperativo e il soggetto passivo; il rapporto
giuridico è definito come rapporto tra l'imperativo e l'obbligo che esso pone.
La distinzione e contrapposizione tra norma e rapporto giuridico, com'è
presentata di solito (la norma quale fonte del rapporto, in quanto regolatrice
di una relazione sociale, economica ecc.), è sostituita, a proposito degli atti
normativi qualificati sulla base di atti normativi precedenti, dalla
distinzione e contrapposizione tra rapporto giuridico concreto, ossia
l'imperativo effettivamente rivolto da un sobbeece ad un altro, e rapporto
giuridico astratto, ossia lo schema di rapporto stabilito dalla formula
normativa riferibile alla volontà superiore. I concetti di rapporto concreto e
di rapporto astratto servono in effetti, come si vedo, a configurare la
correlazione tra una norma di grado inferiore e una norma di grado superiore. È
naturale, qui, il richiamo al Kelsen. La corri-spondenza tra posizioni del
Cesarini Sforza e posizioni del Kelsen appare evidente a proposito della
soluzione data al problema della legittimazione del diritto, del fondamento.
della sua obbligatorietà. I rapporti concreti, dice il Cesarini Sforza, sono
giuridici solo in quanto rientrino in uno schema di rapporto astratto stabilito
dalla volontà superiore. In termini kelseniani, la validità di una norma deve
essere dedotta da una norma di grado superiore. Riguardo all'atto normativo
primo, dico il Cesarini Sforza, la distinzione tra rapporto astratto e rapporto
concreto non ha nessun significato; l'atto normativo primo. eta all'inizio di
una serie di qualificazioni di giuridicità, ma non può essere qualificato.
nello stesso modo; esso è giuridico di per sé, purché in esso si manifesti una
forza vin--colatrice delle azioni. Cosí la norma fondamentale del Kelsen sta
all'inizio di una serio di qualificazioni di giuridicità, ma non può essere
qualificata nello stesso modo; e tutta: la catena delle qualificazioni vi può
essere appesa, in quanto la norma fondamentale sia posta come condizione di
validità dell'intero ordinamento. I due autori hanno in comune-l'importante
consapevolezza che il diritto non può essere giustificato con il diritto: si
giustificano, all'interno di un ordinamento giuridico, singole norme sulla base
di altre-norme; ma per sapere come l'intero ordinamento, entro il quale il
giurista adopera la sua. logica qualificatrice, stia in piedi, o perché debba
stare in piedi, per stabilire le condizioni prime di ogni ragionamento
giuridico, occorre andar fuori del diritto e impiegare-un altro tipo di
ragionamento. La differenza tra il Kelsen e il Cesarini Sforza sta nel fatto.
che il primo considera le norme nella loro struttura formale, si occupa
soltanto dei loro- rapporti logico-formali, e quindi il presupposto di ogni
qualificazione di giuridicità si presenta nella sua dottrina come una mera condizione
logica, un'ipotesi del pensiero giu-. ridico; il Cesarini Sforza invece guarda
agli atti normativi nella loro effettività storica e• psicologica, concepisce
la norma come imperativo, e quindi il presupposto di ogni qualificazione di
giuridicità si configura per lui come un atto normativo primo dotato di forza
politica. Mi sembra che da questa concezione della norma come imperativo
derivino alcune difficoltà, del tipo di quelle che si sono sempre incontrate
quando si sono definiti concetti di teoria generale del diritto in riferimento
a effettivi atti o stati di volontà, anziché in: riferimento alla e soltanto
alla loro espressione. Il nostro autore perviene coerentemente a dire che il
rapporto giuridico nasce nel tempo, perdura come componente dell'ordine
giuridico quanto perdurà la tensione volitiva, e viene meno col cadere della
tensione o col' compimento dell'azione voluta. Da questo punto di vista non si
spiega come mai i giuristi continuino a considerar giuridica una volontà
manifestata entro un certo ordine giuridico,, e i giudici ad applicarla, finché
non siano avvenuti certi fatti con efficacia abrogante, senza preoccuparsi del
perdurare della tensione volitiva in corrispondenza alla volontà espressa.
Meglio, a mio avviso, chiarito che e come il diritto si forma e si trasforma
nella società umana attraverso l'esprigersi della volontà, dire decisamente che
dal punto di vista giuridico ciò che viene conosciuto e applicato è la volontà
in quanto espressa, la norma come: espressione; e costruire la teoria generale
del diritto dal punto di vista della norma come espressione linguistica
prescrittiva, anziché dal punto di vista della norma come imperativo. Checché
si pensi, comunque, di queste osservazioni, la teoria generale del diritto del
Cesa-rini Sforza, accolta come è presentata o trascritta in chiave
formalistica, porta nel con.. testo della sua Filosofia del diritto una nuova e
considerevole prova dei meriti del norma--tivismo. La concezione del diritto
come norma consente di costruire. una organica teoria generale del diritto e
insieme di vedere filosoficamente il diritto nel concreto dell'esperienza
giuridica. In sede di teoria generale si determinano i rapporti formali tra le
norme, come si prospettano per la scienza del diritto che assume una norma
prima quale criterio d'individuazione di un sistema di norme; in sede
filosofica non ci si ferma alle norme come dato di un'attività scientifica, ma
si considera come le norme sono prodotte e superate nell'umana vicenda del
rinnovarsi del tentativo di razionalizzare la vita mediante la regola e del
rinnovarsi della ribellione della vita alla regola.Widar Cesarini Sforza.
Sforza. Keywords: iussum, iustum. Refs.: Luigi Speranza, “Grice e Sforza” – The
Swimming-Pool Library.
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