SCARPELLI
Luigi Speranza – GRICE ITALO!; ossia, Grice e Scarpelli:
la ragione conversazionale della filosofia fascista – Gentile e il fascismo
giuridico – Soleri -- il tropico, il
clistico, il neustico, ed il frastico – filosofia veneta -- filosofia italiana –
Luigi Speranza (Vicenza). Filosofo
Italiano. Vicenza, Veneto. Studioso di analisi del linguaggio. Uno dei massimi
esponenti della filosofia analitica, insegnando in varie università italiane
anche teoria generale del diritto, dottrine dello stato romano, filosofia
morale e filosofia della politica ed occupandosi di problemi di etica e
politica. La sua filosofia può essere raccolto attorno a due grandi temi: la
semiotica del linguaggio prescrittivo e il metodo. Contribuisce in misura
fondamentale alla cosiddetta svolta prescrittivistica in campo semiotico ed è
fautore di una giustificazione etico-politica del positivismo giuridico. Oltre
ad approfondire lo studio del metodo del ragionamento morale, si impegna attivamente
in relazione a questioni di etica e bio-etica quali per esempio l'aborto e
l'eutanasia. Compiute inoltre studi sulla democrazia e i concetti di libertà
politica e di partecipazione politica. Da una famiglia pugliese
trasferitasi poi in Lucchesia, figlio di un magistrate, frequenta il liceo.
Studia a Torino. La sua formazione è all'insegna dell’idealismo dominante in
Italia e fondata, tra gli altri, su CROCE e GENTILE. Durante gli anni
universitari, desta il suo interesse ALLARA, della scuola civilistica torinese,
e la filosofia del diritto. Segue le lezioni del corso di filosofia del diritto
di BOBBIO. Si laurea sotto SOLARI con “Il concetto di persona”. Già in questo
lavoro lo ricorda BOBBIO nel ritratto dell'allievo rivela un orientamento
critico verso le versioni organicistiche della filosofia al tempo in auge. Risale
a questo anno la pubblicazione nella Rivista del diritto commerciale di un
saggio intitolato “Scienza giuridica e analisi del linguaggio”. In questo
saggio precorre il celebre saggio di BOBBIO che porta lo stesso titolo e che è
considerato il manifesto della scuola analitica italiana. Prende le distanze
dalle correnti filosofiche idealistiche, organicistiche ed attualistiche
accreditate sul continente per accostarsi al positivismo logico e, più in
generale, alla filosofia analitica e agli studi di semiotica. È tra i primi a
proporne una applicazione in campo giuridico e ad evidenziare la rilevanza
della analisi del linguaggio per la teoria e la dogmatica giuridica. Assistente
di BOBBIO; in seguito, collabora con BOBBIO in seminari, “La giustizia nel
materialismo storico” e L’interpretazione giuridica. La giustizia e il marxismo
sono temi a cui dedica il saggio intitolato “Esistenzialismo e marxismo”
(Taylor, Torino) il quale reca come sottotitolo “sulla giustizia”. Sostene che
la filosofia e mondana, legata esclusivamente a ciò che gli uomini sono e fanno
al mondo. La scelta e l’impegno sono la basi della esistenza di ciascun uomo. Insegna
a Milano un seminario, “La dottrina dello stato italiano”, al fianco di TREVES.
Si dedica al “Contributo alla semantica del linguaggio normativo, Accademia
delle Scienze, Torino. Insegna a Perugia, Pavia, Torino. Sviluppa “La teoria
generale del diritto”, dettagliata fino alla scansione dei paragrafi. Tra i
saggi, “La mia meta-etica e la mia esperienza etica” dove ricercar la
razionalità interna dell'etica e quella della sua fondazione. Ricopre
numerose cariche in istituzioni dedite alla ricerca e partecipa a numerosi
convegni, incontri di studio e simposi di rilievo nazionale ed internazionale. Membro
del Centro di studi metodologici di Torino e socio corrispondente
dell'Accademia delle scienze di Torino e socio dell'Istituto lombardo
Accademia delle scienze e delle lettere. Direttore dell'Istituto per la Scienza
per la amministrazione pubblica. Ha fatto parte dei consigli direttivi della
Rivista di filosofia del diritto e di Sociologia del diritto. Entra a far parte
del comitato di redazione della Rivista di filosofia di cui cura numeri
monografici dedicati al concetto di libertà, alla logica deontica e alla
bioetica. È stato condirettore della collana diritto e cultura moderna e
direttore della collana Luoghi critici per le edizioni di Comunità. Presidente
della Società italiana di filosofia giuridica e politica è stato vicepresidente
del Comitato nazionale di bioetica ed è stato nominato presidente onorario
della Società italiana di filosofia analitica. Contribuisce alla nascita,
dovuta all'iniziativa soprattutto di GEYMONAT, del Centro Studi metodologici di
Torino. In qualità di affiliato, riceve il compito di fare una relazione sulla
Enciclopedia delle scienze unificate; lavoro a cui fanno seguito negli anni
Cinquanta alcuni contributi sulla analisi del linguaggio così come concepita
dal movimento del positivismo logico. In questi anni S. si avvicina sempre di
più alla filosofia anglosassone e in particolare agli studi oxoniensi sul
linguaggio della morale e della politica, partecipando anche ad incontri di
studio ad Oxford. Seguendo inizialmente le ricerche di Morris, è fra i
protagonisti della cosiddetta svolta linguistica della filosofia italiana. Studia
Hare. A Hare – L’IMPLICATURA CONVERSAZIONALE DI GRICE -- dedica alcuni lavori;
sono da ricordare anzitutto le note, che in realtà sono ampi saggi di analisi
del linguaggio normativo e contributi di meta-etica, ai due saggi di Hare. Intraprende
un vivace dibattito sul concetto di libertà politica che porta alla stesura di
vari lavori; tra essi, si può ricordare anzitutto il saggio dal titolo Libertà
come fatto e come valore ed il volume La
libertà politica. Si devono a S. i primi studi in Italia sulla analisi
del linguaggio giuridico in cui v'è una sistematica applicazione degli
strumenti della semiotica ai suoi tre livelli: la sintattica (lo studio dei
rapporti tra i segni), la semantica (lo studio dei rapporti tra i segni e i
significati), la pragmatica (lo studio dei rapporti tra i segni e i loro
utenti). Tutta la speculazione e la produzione scientifica di S. è basata sulla
tesi della grande distinzione tra linguaggio descrittivo e linguaggio
prescrittivo; ma negli anni si evolve progressivamente il livello a cui è
individuato il tratto differenziale tra l'uno e l'altro, individuato dapprima
sul piano pragmatico e poi sul piano semantico. L'esposizione compiuta del
pensiero S.ano sulla significanza del linguaggio prescrittivo si ha nell'opera
del Semantica, morale e diritto, trasfusa nella voce Semantica giuridica. L'idea
che il linguaggio prescrittivo (le norme, i comandi, gli ordini, le preghiere,
ecc.) abbiano significato trae origine dalla distinzione tra il principio di
significanza e il principio di verificazione. Alcuni spunti in tal senso sono
rintracciabili già nel Contributo alla semantica del linguaggio normativo il
cui nucleo concettuale ancora vicino al positivismo logico sta nell'intuizione
che gli enunciati normativi, quantunque non possano essere verificati o
falsificati, debbano nondimeno riferirsi alla realtà. Questa idea è alla base
anche del libro Cos'è il positivismo giuridico in cui propone una
giustificazione etico-politica del positivismo giuridico, criticando sia la
versione bobbiana del positivismo giuridico come approach sia la versione
proposta da Hart. Altri saggi: Guastini, Variazioni su temi, Con
un'appendice bibliografica, in «Materiali per una storia della cultura giuridica
italiana». “Filosofia analitica”, Donatelli e Floridi (Lithos, Roma), con anche
l'indicazione delle note sul “Monitore dei Tribunali” e dei saggi comparsi su
alcuni giornali, quotidiani e periodici: “L'Opinione”, “Panorama”, “Il Sole 24
Ore”, “Il Mondo economico”); Jori, i«Rivista idi filosofia del diritto», Bobbio,
La mia Italia, Polito, Passigli, Firenze, Semantica del linguaggio normativo, in Filosofia
del diritto (Lucia), Cortina, Milana. Altri saggi: “Filosofia analitica e
giurisprudenza” (Istituto Cisalpino, Milano); “Il problema della definizione e
il concetto di diritto” (Istituto Cisalpino, Milano); “Filosofia analitica,
norme e valori” (Comunità, Milano); “Validità, legittimità, effettività del
diritto, e positivismo giuridico” (Cluep, Perugia); “Cos'è il positivismo
giuridico” (Comunità, Milano); “Diritto e analisi del linguaggio” (Comunità,
Milano); “Letture filosofiche e politiche. Introduzione agli studi politici” (Cisalpino-Goliardica,
Milano); “Linguaggio e legge naturale. Il tempo e la pena” (Giuffrè, Milano); “L'etica
senza verità” (Mulino, Bologna); “La teoria generale del diritto. Problemi e
tendenze attuali. Studi dedicati a BOBBIO”
(Comunità, Milano); “Il linguaggio del diritto” (Led, Milano); “Bioetica Laica”
(Mori, Milano); “Scienza del diritto e analisi del linguaggio” (“Rivista del diritto
commerciale”); “Giurisprudenza italiana”; “L'Unità della scienza”; Rivista di
filosofia, Il giudice e la legge, Occidente; “Il potere giurisdizionale nello
stato e in particolare nella costituzione italiana”; “Liberalismo e democrazia
nella Costituzione italiana”; “Occidente. Rivista di studi politici”; “Elementi
di analisi della proposizione giuridica”. Jus, Congresso di studi metodologici
promosso dal Centro di Studi metodologici, Ramella, Torino); “Diritto naturale
vigente” Occidente. Rivista di studi politici, “Alcuni problemi della teoria
analitica del valore” Rivista di filosofia); “Linguaggio valutativo e prescrittivo”
(Jus); “La Filosofia di Gentile” (Ramella, Torino); Responsabilità del
magistrato, Occidente. Rivista di studi politici); “Behaviourism, positivismo
logico e fascismo” (Rivista di cultura e di politica); “Il grande cambiamento”,
Rivista di cultura e di politica, Etica e linguaggio, Rivista di filosofia, “Società
e natura” (Rivista idi filosofia del diritto); “Il concetto di SEGNO” (Rivista
di filosofia); “L’analisi del linguaggio, Rivista di filosofia, La natura della
metodologia giuridica, Rivista di filosofia del diritto (incluso anche in
Filosofia e scienza del diritto. Atti del II Congresso nazionale di filosofia
del diritto (Giuffrè, Milano), La «Filosofia del diritto» di Sforza, Rivista di
diritto civile, I compiti della filosofia del diritto, in La ricerca filosofica
nella coscienza delle nuove generazioni, Carlo Arata e altri, Mulino, Bologna, I
fondamenti e il metodo della analisi del linguaggio, in Il pensiero contemporaneo.
Filosofia, epistemologia, logica, Rossi-Landi, Comunità, Milano, Retribuzione
(Enciclopedia Filosofica, Sansoni, Firenze);
La definizione nel diritto, Jus); “Imperativi e asserzioni (Grice: “Or
is it indicatives and imperatives?”) Rivista di filosofia, La libertà, la
democrazia e il magistrato, Monitore dei Tribunali, Relazione, in Dibattito bolognese sui valori,
Edizioni di Filosofia, Torino, Libertà,
ragione e giustizia, Rivista di filosofia, Marxismo, sociologia
neopositivistica e lotta delle classi, Quaderni di Sociologia, Il permesso, il
dovere e la completezza degli ordinamenti normativi (a proposito di un libro di
Amedeo G. Conte), Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, La
dimensione normativa della libertà, Rivista di filosofia, 1Positivismo logico e
società contemporanea, Rivista di filosofia, Libertà come fatto e come valore, Rivista
di filosofia, Illuminismo e legislazione, La Magistratura, La proposizione giuridica
come precetto reiterato, Rivista di filosofia del diritto, Quaderni della
Rivista “Il politico”; Il positivismo giuridico (Pavia), Milano, Giuffrè, L'educazione
del giurista, Rivista di diritto processuale, Semantica giuridica, voce del
Novissimo digesto italiano, POMBA, Torino (Semantica, morale e diritto,
Giappichelli, Torino); Problemi e idee circa l'insegnamento del diritto; Gruppo
di lavoro per il diritto, Pugliese, in Le scienze dell'uomo e la riforma universitaria,
Laterza, Bari, I magistrati e le tre
democrazie, Rivista di diritto processuale, Le argomentazioni dei giudici:
prospettive di analisi, Il Foro italiano, suppl. ai Quaderni. La formazione
extralegislativa del diritto nell'esperienza italiana. Atti delle giornate di
studio di Ancona, “Moore in Italia,” (cf. Luigi Speranza, “Grice in Italia”), Rivista
di filosofia, La grande divisione e la
filosofia della politica, introduzione a Oppenheim, Etica e filosofia politica
(Mulino, Bologna); Il metodo giuridico, Rivista di diritto processuale (riedito come voce della Enciclopedia Feltrinelli-Fisher.
Diritto, Crifò, Feltrinelli, Milano); Dovere morale, obbligo giuridico, impegno
politico, Rivista di filosofia, Studi sassaresi, Giuffrè, Milano); Impegno
politico e conoscenza sociologica, Quaderni di Sociologia, Il diritto nella
società industriale: una strategia di accostamento, Rivista di diritto
processuale; Il diritto della società industriale. Obbligazione politica e
libertà di coscienza. Convegno, Società italiana di Filosofia giuridica e politica
(Pergia), Giuffrè, Milano, Dizionario di filosofia, Mondadori, Milano, La
facoltà di scienze politiche di Milano e il potere negativo, Politica del
diritto, Autonomia e diritto di resistenza, Studi sassaresi, Giuffrè, Milano, Insegnamento
del diritto, filosofia del diritto e società in trasformazione, Rivista di
diritto pubblico, L'educazione giuridica, Libreria Universitaria, Perugia, Per una sociologia del diritto come scienza,
Sociologia del diritto, La sociologia del diritto: un dibattito, Giuffrè,
Milano, e in Diritto e trasformazione sociale, Laterza, Bari, La conoscenza
sociologica, Sociologia del diritto, Etica, linguaggio e ragione, Convegno
Nazionale di Filosofia (Pavia), Società filosofica italiana, Roma, Democrazie e
competenze, Amministrare (Giuffrè, Milano); Introduzione. La Filosofia. La
filosofia dell'etica. La filosofia del diritto di indirizzo analitico in Italia
e Introduzione all'analisi delle argomentazioni dei giudici, in Diritto e
analisi del linguaggio, Milano, Comunità); Il sistema giuridico, Sociologia del
diritto, Etica, linguaggio e ragione, Rivista di filosofia, Convegno del PSI di
Milano, in I socialisti e la cultura. Materiali e contributi per una politica
culturale alternativa (Marsilio, Venezia); Le condizioni meta-giuridiche della
partecipazione, Convegno di Studi di Scienza dell'amministrazione, Giuffrè,
Milano L’entità strane dette norme” ed i
guastini di Guastini, Sociologia del diritto, Romano, teorico conservatore,
teorico progressista, in Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di
Romano, Biscaretti di Ruffìa, Giuffrè, Milano, La partecipazione popolare nella Costituzione
repubblicana: prevenzione sociale e controllo della criminalità. Convegno di Senigallia,
Giustizia e Costituzione, IDizionario di sociologia, in Milano, Sala del
Grechetto, pubblicata in POMBA Panorama di Lettere e Scienze, Hobbes e
l'obbligazione politica come obbligazione in coscienza” (Giuffrè, Milano); Idea
dell'università e diritto allo studio, Il diritto allo studio nel quadro dei
rapporti fra Università e Regione, Quaderni della Regione Lombardia, Teoria
formale o teoria strutturale del diritto. Per la dissoluzione della metafora
formalistica” (Giuffrè, Milano); La partecipazione politica, Sociologia del
diritto, La meta-etica e la sua rilevanza etica, Rivista di filosofia, Intervento in Giudici separati? Magistratura,
società e istituzioni, Convegno Emilio Alessandrini (Senigallia), Giustizia e
Costituzione, La critica analitica a Kelsen, Rivista di filosofia (La cultura
filosofico-giuridica del novecento, Roehrssen, Istituto delle Enciclopedia
italiana, Roma); La responsabilità politica, Società Italiana di Filosofia
giuridica e politica. Pavia (Giuffrè, Milano); Responsabilità politica o virtù
repubblicana, in Garanzie processuali o responsabilità del giudice, Angeli,
Milano, Riflessioni sulla responsabilità politica. Responsabilità, libertà,
visione dell'uomo, Rivista internazionale di filosofia del diritto, Interventi
(pubblicati senza essere rivisti dall'autore) nella giornata di studi su Le
ragioni della libertà: degenerazione dello stato burocratico e risposte
neoliberali per l'Italia, Einaudinotiziecircolare ai soci della Fondazione Einaudi,
Il tempo e la pena, in Piacere e felicità: fortuna e declino. Atti del Convegno
di studiosi di Filosofia morale (Chiavari-S. Margherita Ligure), Crippa,
Liviana, Padova, Filosofia e diritto, in La cultura filosofica italiana nelle
sue relazioni con altri campi del sapere. Atti del convegno di Anacapri, Guida
Editori, Napoli, Leoni e l'analisi del
linguaggio, Il politico. Rivista italiana di Scienze politiche, La democrazia e il segreto, in Il segreto
nella realtà giuridica italiana. Atti del convegno nazionale, Roma, Milani,
Padova, La teoria generale del diritto: prospettive per un trattato, in La
teoria generale del diritto. Problemi e tendenze attuali. Studi dedicati a Bobbio,
S. Comunità, Milano, L'interpretazione
premesse alla teoria dell'interpretazione giuridica, in Società norme e valori”
(Giuffrè, Milano); “Auctoritas non veritas facit legem, in Linguaggio persuasione
verità: atti del Congresso nazionale di filosofia tenutosi in Verona, Milani,
Padova (anche in Rivista di filosofia, Intervento in Il Welfare State possibile.
Saggi e interventi di Barone, prefazione di Enrico Mattei, Le Monnier, 1
Scienze dell'uomo e potere sull'uomo: oltre la libertà e la dignità, in
Baudrillard e altri, Sapere e potere, I, Viviana Conti, Multhipla edizioni,
Milano, Un filosofo a disagio, Bollettino della Società Filosofica italiana.
Nuova Serie, Voci: Diritto, Interpretazione, Istituzione, Norma, Validità, in
Gli strumenti del sapere contemporaneo, Le discipline e I concetti (POMBA, Torino); Le porte della
stalla, Quadrimestre. Rivista di diritto privato, Gli orizzonti della
giustificazione, Rivista di filosofia; Etica e diritto (Laterza, Roma); Scienza,
sapere, sapienza, Rivista internazionale di filosofia del diritto, Di alcune
difficoltà culturali e di una tentazione perversa inerenti ai “diritti degli
animali”, in “I diritti degli animali”. Atti del convegno nazionale Genova, Castignone
e Battaglia, Centro di Bioetica, Genova, La filosofia nella Facoltà di
Giurisprudenza, Rivista di filosofia, La bioetica. Alla ricerca dei principi,
in Biblioteca della libertà, Un modello di ragione giuridica: il diritto reale
razionale, Faralli e Pattaro (Giuffrè, Milano); Dalla legge al codice, dal
codice ai principi” (Accademia delle Scienze di Torino. Classe di Scienze
Morali, Storiche e Filologiche (Rivista di filosofia). La Camera di consiglio
come scuola, Quadrimestre. Rivista di diritto privato, Cosmo e universo, in
Corpo e cosmo nell'esperienza morale. Atti del Convegno tra studiosi di
Filosofia morale (Pietrasanta), Romeo Crippa, Padeia, Brescia, Eutanasia. Intervista, Hospital, Il concetto di libertà politica in Entreves,
Rivista di filosofia del diritto, Amministrazione della giustizia, rapporti
umani e funzioni del diritto, in Amministrazione della giustizia e rapporti
umani. Convegno di Sassari, Maggioli, Rimini, BECCARIA e l'Italia civile,
L'Indice penale, Classi logiche e discriminazione fra i sessi, Lavoro e
diritto, Hobbes e lo stato totalitario, Bollettino della Società Filosofica
italiana. Nuova Serie (intervento nella Tavola Rotonda su Attualità e presenza
di Hobbes, in Hobbes oggi, A. Napoli, FrancoAngeli, Milano, Introduzione ai
lavori in Interpretazione e decisione. Diritto ed economia. Atti del XVI
Congresso nazionale della Società italiana di Filosofia giuridica e politica
(Padova), F. Gentile, Giuffrè, Milano, Intervento
in Diritto di sciopero, autonomia collettiva ed intervento del legislatore
(Viareggio), Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, Il
diritto pubblico italiano di S. Romano, Materiali per una storia della cultura
giuridica, Il positivismo giuridico
rivisitato, Rivista di filosofia, La
bioetica: alla ricerca dei principi” (Giuffrè, Milano); Bioetica: prospettive e
principi fondamentali, in La bioetica. Questioni morali e politiche per il
futuro dell'uomo, Convegno, Roma, Bibliotechne, Milano, I compiti dell'etica
laica nella cultura italiana di oggi, Notizie di Politeia, Relazione su Stevenson, ‘Ethics and Language', in Il neo-illuminismo
italiano. Cronache di filosofia, Pasini e Rolando, Il Saggiatore, Milano, Diritti positivi, diritti naturali: un'analisi
semiotica, in Diritti umani e civiltà giuridica. Convegno a Perugia, Caprioli e
Treggiari, Stabilimento Tipografico Pliniana Perugia, Etica della libertà,
Bioetica. Rivista interdisciplinare, Filosofia del diritto, in La Filosofia, Le filosofie speciali, diretta da Pietro Rossi,
Torino, POMBA, Il linguaggio giuridico: un ideale illuministico, in Nomografia.
Linguaggio e redazione delle leggi. Contributi al seminario promosso dalla
Banca d'Italia e dalla prima cattedra di filosofia del diritto dell'Milano, Di
Lucia (Giuffrè, Milano); La mia meta-etica e la mia esperienza etica, in
Scritti per S., Gianformaggio e Jori, Giuffrè, Milano, Il linguaggio e la
politica dei giuristi, Notizie di Politeia, Sui compiti della filosofia del
diritto, Notizie di Politeia, Formanti, dSentenza del Tribunale di Milano, soc.
Acc. Compra Vendita immobili S.A.C.V.I. c. Della Beffa, su Locazione di cose, Locazione
di immobili urbani, Proroga ecc., in Giurisprudenza, Nota a sentenza Degli effetti dell'abolizione
del commissariato alloggi e di una possibile applicazione dell'azione surrogatoria,
Il Foro Padano, Note bibliografiche a Renato Scognamiglio, Contributo alla
teoria del negozio giuridico, Jovene, Napoli, Carattere della prestazione e
carattere dell'interesse, Rivista del diritto commerciale, Tacita riconduzione
e novazione, Rivista del diritto commerciale, Il cosiddetto conflitto tra
diritti personali di godimento e l'art. del codice civile, Rivista trimestrale
di diritto e procedura civile, I discorsi politici, Roma,in Quaderni di
Sociologia, Recensione a Bellezza, L'esistenzialismo positivo di GENTILE,
Firenze, Rivista di filosofia, Piovesan, Analisi filosofica e fenomenologia
linguistica, Padova, e Lumia, Empirismo logico e positivismo giuridico, Milano,
in Rivista di filosofia. Pasquinelli, Nuovi principi di epistemologia,
Milano, in Rivista di filosofia, Introduzione alla semantica, Bari, in Rivista
di filosofia, Recensione a Antiseri, Dopo Wittgenstein: dove va la filosofia
analitica, Roma, in Rivista di filosofia, Nuovi libri: Orecchia, La filosofia
del diritto nelle università italiane: Saggio di bibliografia, Milano, in Rivista di filosofia, Logica simbolica e
diritto, Milano, in Rivista di filosofia. Rivista di filosofia, Recensione a
FannSymposium on L. J. Austin, London, Rivista di filosofia, Recensione a
Gulotta, Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale, Milano. Vengono
riuniti in questo volume i primi due lavori analitici di Uber-to S., Filosofia
analitica e giurisprudenza e Il problema della definizione e il concetto di
diritto. Questi saggi sono di difficile reperibilità già pochi anni dopo
la loro uscita. Ma S. non era autore che amasse ripubblicare i suoi lavori,
nonostante che fossero stati per lo più ospitati in sedi «un po' appartate»?,
talora poco accessibili persino alla platea ristretta degli specialisti, come i
due qui riediti. Se si escludono i saggi raccolti nel volume L'etica senza
verità', i libri da lui ripubblicati in vita sono solo due: Esistenzialismo e
marxismo* e Contributo alla semantica del linguaggio normativo. Il primo
è un'opera di confine tra la giovanile formazione esistenzialista e
l'incombente influenza della filosofia analitica. Questo suo primo e unico
lavoro "preanalitico" fu dato alle stampe, quando Scar-pelli era
ancora immerso nell'orizzonte esistenzialista ma già respirava da qualche anno
l'atmosfera analitica e anzi era attivo partecipante agli incontri del Centro
di studi metodologici di Torino, nato per iniziativa di Geymonat e impegnato
proprio nell'approfondimento e nella diffusione in Italia delle nuove correnti
filosofiche'. Ciò è del resto attestato da una sua nota pubblicata nel 1948, in
cui presentò in Italia per la prima volta il metodo analitico, anticipando fin
dal titolo ilcelebre saggio di Bobbio, Scienza del diritto e analisi del
linguaggio?. Esistenzialismo e marxismo ebbe ben tre edizioni, l'ultima
nel 19688. Questa sorte abbastanza inusuale per un'opera filosofica di
nicchia va presumibilmente ricondotta a due fattori. Il primo ha a che fare col
pre-dominio, nella società italiana di quegli anni, della cultura marxista, ciò
che favoriva l'interesse per un libro che al marxismo era appunto dedicato fin
dal titolo. Il secondo ha a che fare con le idee filosofiche del nostro autore,
il quale, come si sa, non rinnegò mai le sue ascendenze esistenzialiste, ma
semmai le trasfigurò, come egli stesso ebbe a dire riprendendo un'affermazione
di Abbagnano, riuscendo ad armonizzarle col nuovo quadro analitico'. Nelle
opere qui riproposte, il lettore troverà alcuni accenni alla filosofia
dell'esistenza; essi avranno spazio anche nella produzione successiva di S.,
soprattutto negli scritti dedicati all'etica e alla metaetica. L'altro
lavoro da lui ripubblicato in vita è Contributo alla semantica del linguaggio
normativo". Le ragioni per cui l'autore promosse questa nuova edizione, si
può congetturare, sono almeno due. La prima è che egli desiderava dare visibilità
a un'opera che in realtà non ne aveva mai avuta, ma che - S. era studioso privo
di iattanza ma anche di falsa modestia - reputava importante per la cultura
giuridica italiana. A pieno titolo, giacché in questo lavoro troviamo esposta
una originale e compiuta semiotica del linguaggio normativo; come tale esso è
oggi giustamente annoverato tra i classici del prescrittivismo semiotico,
insieme a The Lan-guage of Morals di R.M. Hare e a Directives and Norms di Alf
Ross. La seconda ragione è che questo libro - caso raro per un'opera
giusfilosofi-ca - aveva suscitato l'attenzione di un certo numero di giuristi
italiani, in prevalenza civilisti, che si erano interessati in specie alla
teoria delle definizioni e all'analisi dei concetti giuridici ivi esposta. S.
riteneva che esso potesse rappresentare un buon veicolo atto a promuovere
quella collaborazione tra giuristi e filosofi da lui sempre auspicata e
perseguita, ancorché, duole ammettere, con scarsi risultati. Solo dopo la
morte, avvenuta nel 1993, venne riedita l'opera sua più importante e più nota,
Cos'è il positivismo giuridico, originariamente pub-blicata, nel 1965, nella
collana "Diritto e cultura moderna" delle edizioni Comunità,
diretta da Treves e dallo stesso S. La riedizione per la verità non contribuì
granché a promuovere la lettura o rilettura di questo libro «scomodo e
inquietante», come ebbe a definirlo Mario Sempre dopo la sua morte venne
pubblicato, per la cura di Maurizio Mori, il volume Bioetica laica, che
raccoglie una serie di interventi brevi e d'occasione insieme con il
fondamentale saggio sulla bioetical. Si è ritenuto opportuno ripubblicare
ora anche questi due primi lavori analitici di S., per molteplici
ragioni. Innanzi tutto, perché in essi l'autore pone le basi delle tesi
che svilupperà in seguito, in specie sul terreno della semiotica giuridica (in
Contributo alla semantica del linguaggio normativo e in Semantica, morale,
dirit-to'4) e su quello del metodo giuridico (in Cos'è il positivismo
giuridico): ossia negli ambiti in cui egli ha dato i contributi più
originali e profondi alla cultura filosofico-giuridica. Rileggere le due opere
è dunque importante per chi sia interessato a seguire il percorso intellettuale
e teorico di questo autore e a discernere le idee che hanno rappresentato fin dall'inizio
una costante nella sua riflessione filosofica da quelle che invece sono state
da lui rettificate o accantonate in seguito. Rileggere queste opere è poi
importante per chi sia interessato ad approfondire le origini della filosofia
analitica del diritto in Italia. In questi due libri troviamo infatti
documentata una fase cruciale di snodo della cultura giusfilosofica del nostro
paese: la fase dell'entusiastica scoperta e assimilazione originale del metodo
analitico e del correlativo distacco critico prima, e superamento definitivo
poi, degli orientamenti filosofici dominanti nel pensiero giuridico della prima
metà del Novecento: primo fra tutti l'idealismo. Sappiamo che il momento topico
di questa svolta si colloca esattamente nella metà del secolo scorso; coincide
infatti con la pubblicazione, nel 1950, del già citato saggio di Norberto
Bobbio, Scienza del diritto e analisi del linguaggio, che è a buon diritto
considerato il manifesto di quella che verrà in seguito chiamata Scuola di
Bobbio, la scuola italiana di filosofia analitica del diritto. Il confronto di S.
con la filosofia analitica prende l'avvio, nel libro del 1953, proprio dal
saggio diBobbio e dalla discussione da esso suscitata. Egli, per primo,
presenta in modo sistematico alla cultura giuridica italiana il metodo
analitico, che predandia fornime una leta cria si a idato apie
oreiale, oltre che in innumerevoli saggi. In questi suoi primi due lavori
analitici egli pone le fondamenta di una semiotica del linguaggio normativo che
negli anni a venire diverrà un punto di riferimento imprescindibile per la
filosofia analitico-giuridica italiana. Imposta poi la revisione critica del
metodo giuridico che lo porterà, in Cos'è il positivismo giuridico, a
rovesciare la visione bobbiana del giuspositivismo inteso come accostamento
scientifico allo studio del diritto. Le ragioni che hanno suggerito
questa riedizione non sono però solo di ordine biografico e storiografico, ma
sono ragioni teoriche a tutti gli effetti. I temi affrontati da S. -
principalmente il metodo giuridico e il concetto di diritto - per quanto oggi
poco frequentati come tali, sono ineludibili. Nessun problema giuridico può
essere trattato proficuamente senza una previa e consapevole presa di posizione
su questi temi, così come nessuno può essere adeguatamente risolto, o almeno
impostato, trascurando i principi e le costrizioni del metodo analitico. Questo
insegnamento è uno dei lasciti principali di S., insieme con la convinzione che
le scelte di fondo su che cosa sia il diritto e come si possa o debba
conoscerlo sono inevitabili e condizionano in modo pregnante il modo in cui
affrontiamo anche i problemi giuridici più minuti. E bene perciò che tali
scelte siano compiute in modo consapevole, che siano rese esplicite e puntualmente
giustificate. Non è necessario, in questa sede, riassumere il contenuto
dei due lavo-ri. Del resto a ciò provvede in modo egregio l'articolatissimo
sommario-riassunto che l'autore antepone alle due opere. Mi limiterò invece a
poche notazioni, essenzialmente finalizzate a mettere alcuni aspetti del suo
pensiero di quegli anni in rapporto con gli sviluppi successivi. Concluderò con
qualche osservazione sullo stile filosofico di S.. Dico subito che a mio
parere c'è una stretta continuità tra queste due opere e la ulteriore
produzione S.ana. Certo, quando ci si occupa dei lavori
"giovanili" di un autore incombe sempre il rischio di
interpre- tarli alla luce di quelli successivi, "maturi", per
trovarvi una conferma delle tesi elaborate in seguito. Nondimeno, si ha la
netta impressione di ritrovare nei due libri, per quanto talora elaborati in
maniera un po' acer-ba, tutti gli elementi caratteristici della filosofia dello
S. "maturo": empirismo, nominalismo, costruttivismo, normativismo. A
mio parere la continuità riguarda anche le due idee più originali di S., ossia
ilprescrittivismo semiotico e la concezione politica del positivismo
giuri-dico, che vengono invece di solito datate in corrispondenza ai già
citati Contributo alla semantica del linguaggio normativo e Cos'è il
positivismo giuridico. In realtà, il superamento della teoria verificazionista
del significato e il rigetto del giuspositivismo scientifico sono già presenti
in queste due opere giovanili. 2. Tra idealismo e filosofia analitica
Negli appunti scritti per una relazione in seminario a Padova, da lui
intitolati La mia meta-etica e la mia esperienza etica', S. illustra in questi
termini il suo incontro con le correnti della filosofia analitica: «Non è
facile, oggi, comunicare il senso di scoperta e di liberazione che ci dava
l'accesso a quelle filosofie, il gusto di pulizia e di onestà che ci procurava
la loro castità concettuale, il piacere di un buon lavoro artigianale che ci
fornivano le loro analisi pazienti, dopo tanta gonfia retorica e vuote
generalizzazioni e discorsi autocelebrativi in maniera masturbatoria propri del
fascismo e dell'attualismo». Ma il nostro autore non era uomo da
lasciarsi travolgere da facili entu-siasmi, nemmeno per un metodo filosofico di
cui pure avvertiva le enormi potenzialità innovative, sia sul piano filosofico
generale sia nell'ambito degli studi giuridici, terreno elettivo della sua
indagine. Egli non era il tipo di studioso che si lasciasse accecare da una
fede filosofica; si dedicava invece al lavoro meno eclatante del paziente
scrutinio e della cernita degli argomenti, vagliati uno per uno, ciascuno nel
proprio merito. Onde non stupisce che nei due libri qui riproposti, e
specialmente nel primo, il suo atteggiamento verso la filosofia analitica sia caratterizzato
da vivo interesse ma anche da prudente distacco critico. In ambedue i
libri la filosofia analitica è messa a costante confronto con l'idealismo, la
filosofia che specie nella versione attualista ebbe tanta parte nella sua
formazione giovanile'. Lo spazio notevolissimo de-dicato all'idealismo, specie
nel lavoro del 1955, da un autore che ormai si era da esso irreversibilmente
congedato, può essere letto in chiave psicologica come espressione dell'urgenza
di fare i conti con le proprie radici filosofiche. Ma può essere letto anche in
chiave filosofica, come espressione della esigenza, costante anche nelle sue
riflessioni succes-sive, di mettere la filosofia analitica a confronto con
accostamenti filosofici e correnti di pensiero pur da essa molto distanti (v.
in proposito ancora infra, $ 4)"7. Il nostro autore constata il
declino dell'idealismo, ma lo fa senza troppi rimpianti, osservando che le sue
acquisizioni positive si sono disperse ed è andato prevalendo un atteggiamento
irrazionalista e, in filosofia del diritto, un distacco dai problemi del
giurista. Tuttavia l'idealismo, a suo dire, non è interamente da buttar via:
almeno nel pensiero dei suoi iniziatori se non degli epigoni, e specialmente in
quello di Croce, vi sono aspetti positivi che meritano di essere salvaguardati,
perché rappresentano altrettanti tratti comuni alla filosofia analitica. Oltre
a un«anima metafisica», in esso è infatti presente «un'anima mondana» (p. 133):
«Il terreno su cui si muovono la filosofia analitica e la filosofia italiana
idealistica e post-idealistica è in gran parte comune; è il terreno della
filosofia moderna, della filosofia intesa come chiarificazione dell'esperienza
dell'uomo nel mondo, come processo mediante il quale l'uomo acquista coscienza
del proprio operare. Sono entrambe filosofie dalla parte dell'uomo» (p. 45,
corsivo dell'autore). Inoltre l'idealismo, al pari della filosofia
analitica, si caratterizza per un approccio nettamente convenzionalista e
strumentale al linguaggio e ai concetti. Esso considera «così il linguaggio
descrittivo, impiegato dalle scienze della natura, come il linguaggio
prescrittivo, su un piano prag-matico, comprendendo la loro funzione:
consentire all'uomo di raggrup-pare, distinguere, classificare, mettere in
rapporto i dati individuali dellasua esperienza mediante concetti astratti,
grazie ad essi istituendo un ordine nelle proprie esperienze e nei propri
comportamenti» (p. 146). Per Croce e Gentile gli pseudoconcetti e,
rispettivamente, i concetti astratti sono «forme, la cui dimensione può essere
variata». Anche in tema di definizione del concetto di diritto le convinzioni
dei due filosofi sono an-tiessenzialiste e convenzionaliste. In sintesi,
«l'idealismo italiano sblocca un complesso di posizioni filosofiche irrigidite
su elementi che si può includere o non includere nelle definizioni, distoglie
dalla ricerca di definizioni reali, rende possibile il controllo del linguaggio
che viene dalla consapevolezza della natura della definizione» (p. 199).
Infine, S. fornisce una lettura benevola dell'idealismo (ma in questo caso solo
di quello crociano) anche sotto il profilo del suo atteggiamento nei confronti
delle scienze empiriche, e in particolare della sociologia, sottolineando che,
benché di fatto abbia contribuito senza dubbio a screditare tale disciplina e
ritardarne lo sviluppo nel nostro pa-ese, sul piano dei principi filosofici sia
ingeneroso attribuire ad esso un atteggiamento distruttivo. Al contrario, la
sistemazione crociana dei rapporti tra filosofia e scienza favorisce a suo
avviso un affrancamento delle scienze sociali empiriche, e in particolare della
sociologia, da assunzioni metafisiche e ipotesi ontologiche. Rimane a Croce il
merito, importante nella cultura italiana, di considerare le scienze e la
verità scientifica non entro una qualche metafisica del conoscere, ma nella
loro funzione pragmatica nella vita degli uomini» (p. 223). Insomma, S.
ravvisa nell'idealismo aspetti da preservare, ma è chiaro che per lui è
necessario ricollocarli all'interno di un quadro metodologico che sia
accettabile e fecondo: il quadro, appunto, della filosofia analitica.
Egli osserva infatti che il contributo maggiore della filosofia analitica si
colloca sul piano del metodo: gli strumenti apprestati da questa filosofia
«nata nel cuore della scienza» (p. 43) consentono precisione, ordine e rigore,
dunque sono funzionali a un approccio razionale ai problemi filosofici, e in
questo senso possono dirsi «una manifestazione di spirito illuministico. Nei
due libri il lettore noterà un ricorrente, quasi ossessivo richiamo ai valori
del rigore e della chiarezza, che troverà evocati quasi ad ogni pagina.
L'adesione di S. alla filosofia analiticasi spiega e si giustifica
primariamente alla luce di quei valori; il metodo analitico è da lui visto fin
da subito come l'unico che possa garantire approccio fecondo ai problemi
filosofici, perché consente di identificarli con nitidezza, di distinguerli da
altri con cui vengono di solito mescolati e di affrontarli in maniera rigorosa.
È evidente che per S. chiarezzae rigore sono valori non solo metodologici ma
anche eticils: sono infatti strumentali alla scelta e alla responsabilità umana
in tutti gli ambiti, teoretici oltre che pratici. La filosofia
analitica ha per lui una «funzione illuministica» perché consente di
«chiarire i presupposti ed i modi di svolgimento delle attività dell'uomo,
rendendolo in tal maniera consapevole delle scelte e decisioni che ogni
attività scientifica o pratica suppone ed implica; rendendolo pertanto consapevole
della responsabilità che egli porta al riguardo. Non sfuggirà al lettore l'eco
esistenzialista di queste parole, in cui l'autore riassume le sue propensioni
costruttiviste, che non lo abbandoneranno mail°. Nondimeno, S. avverte
che «la filosofia analitica non è un indirizzo che possa essere sposato senza
rilevanti riserve» perché è afflitto da «astrattezze e chiusure gravi» (p. 45),
e segnala subito le sue insod-disfazioni, che si appuntano sul metodo analitico
così come sviluppato dal positivismo logico della scuola di Vienna?. Sono tre i
limiti da lui rilevati: la mancanza di una soddisfacente risposta al problema
della natura della stessa analisi; la mancanza di una dottrina filosofica del
valore e c) una teoria del significato troppo angusta. Esaminiamoli in breve
uno per uno. a) Il primo punto è solo abbozzato. S. cita le celebri
parole che concludono il Tractatus di Wittgenstein, ove la filosofia viene
liquidata come discorso privo di senso. Cita altresì la via d'uscita indicata
da Russell nella sua introduzione al Tractatus, che rimanda alla teoria dei
livelli del linguaggio e alla collocazione del discorso filosofico a livello
metalinguistico; manifesta infine una misurata simpatia per il solipsismo
metodologico di Schlick. Ma il problema verrà da lui affrontato
sistematicamente solo alcuni anni dopo, in un saggio, in chiave nettamente
costruttivista; qui il discorso filosofico verrà trattato come un metadiscorso
i cui concetti e principi sono frutto di scelte convenzionali espresse tramite
ridefinizioni e definizioni stipulative. Riguardo al problema del valore, S. si
avvede subito che la filosofia analitica, se può contribuire a impostare il
problema del significato dei termini di valore e a distinguere nei discorsi
valutativi tra questioni di lingua e questioni empiriche, non è in grado di
dare criteri di scelta e di orientamento dell'azione. Queste indagini non
esauriscono una dottrina filosofica del valore, non dànno un criterio di
scelta, non rispondono alla domanda: ma in questa situazione, io, che devo
fare? Per avere una tale risposta bisogna andare fuori della mera analisi della
lingua. La filosofia analitica ci aiuta a costruire e con-trollare i discorsi
etici, ma quali valori etici sposare e perseguire dipende da un atto di scelta
individuale che in quanto tale ha natura extralingui-stica ed extralogica, ed è
apprezzabile solo nel contesto della «situazione esistenziale» in cui ciascuno
di noi viene a trovarsi. Dopo aver identificato quel limite, egli però aggiunge.
Ma per determinare il carattere della risposta; per chiarire la struttura ed il
funzionamento del linguaggio in ordine ai comportamenti morali e giuridici; per
evitare le suggestioni e i disorientamenti derivanti da usi linguistici non
significanti e non logici; per illuminare insomma le possibilità della
situazione esistenziale in cui la scelta deve avvenire, e la portata della
scelta, l'analisi del linguaggio è strumento utilissimo, ormai necessario.
Anche la prospettazione di questo momento di scelta è però questione che rientra
a pieno titolo nella riflessione filosofica. Il limite del positivismo logico
sta dunque so-prattutto nella sua pretesa di estromettere il problema del
valore dalla ri-flessione filosofica, anzi, sta nella sua generale «guerra
contro la filosofia» e nella convinzione di «avere distrutto ogni filosofia:
laddove, invece, conclude asciuttamente S., esso fa filosofia senza
saperlo. Come si sa, nel prosieguo delle sue riflessioni sui temi della
metaetica, della Grande Divisione e della Legge di Hume, il nostro autore
giungerà a sostenere il carattere arbitrario della scelta dei principi
fondativi di qua-lunque etica, nonché della scelta del criterio di scelta,
ossia della stessa metaetica. Arbitrario solo dal punto di vista logico,
s'intende, non neces-sariamente da quello esistenziale. E su questo aspetto
delle sue riflessioni che l'influenza esistenzialista risulta più evidente e
persistente??. c) Il terzo limite della filosofia analitica è dato dalla
concezione angusta del significato coltivata dal neo-positivismo della scuola
di Vienna, al quale egli fa costante riferimento specialmente nella prima delle
due ope-re qui riproposte. Tale concezione del significato, nota come
verificazioni-smo, è infatti ritagliata sul linguaggio della scienza ed è tale
da escludere dall'orizzonte della significanza qualsiasi altro tipo di
linguaggio: specialmente il linguaggio normativo dell'etica, della politica e
del diritto - una rinuncia com'è ovvio impensabile per uno studioso come S..
Egli collega il disinteresse del positivismo logico verso i linguaggi diversi
da quello della scienza all'inclinazione a privilegiare le dimensioni
sintattica e semantica del linguaggio. La via di fuga da questa
«dogmatica limitazione neopositivistica della significanza al linguaggio delle
scienze empiriche e delle scienze formali, già nella prima e più decisamente
nella seconda opera, viene ricercata negli contributi forniti dalla filosofia
analitica britannica, ma soprattutto dal pragmatismo americano. Da questi
indirizzi il segno linguistico viene infatti studiato «in relazione al
comportamento di chi lo adopera e di chi reagisce ad esso, cercando di tenere
conto di tutti gli elementi biologici, psicologici, sociali, storici, della
situazione in cui il segno interviene. Guardando all'uso effettivo dei
segni linguistici nella comunicazione, nessuno potrebbe seriamente negare che
anche la lingua prescrittiva esplichi una funzione: la funzione di guidare i
comportamenti, che è poi la medesima della lingua descrittiva, salvo che nel
caso di quest'ultima si esplica solo indirettamente, pel tramite delle
conoscenze che con esso si trasmettono. Ma questa funzione di guida non può
essere ridotta a mera dimensione emotiva e a un gioco di meccanismi di stimolo
e risposta: viceversa essa presuppone, per potersi esplicare, strutture di
regole logiche e semantiche - strutture che è possibile analizzare come tali e,
se del caso, rettificare per renderle meglio adatte agli scopi che lo studioso
si propone. Dunque la via di fuga dal dogmatismo verificazionista viene
ravvisata da S. nello studio della dimensione pragmatica della lingua. È
proprio sul piano pragmatico che a suo avviso si può cogliere la differenza tra
la lingua descrittiva e la lingua prescrittiva ed è possibile vedere come sono
usati, come esplicano la propria funzione. S. trova un sostegno a questa
prospettiva nei lavori di Carnap e Morris per l'Encyclopedia of Unified
Science, che rappresenteranno un suo costante punto di riferimento anche negli
anni a venire24.lato que a fase del sue celesto Sea peli ste ha và leto e
asine linguaggio diverso dal linguaggio scientifico possa essere superata
senza porre in questione l'identificazione tra significato e metodo di
verificazio. ne, ma semplicemente estendendo allo studio dei segni l'indagine
prag-matica, da lui intesa come studio di «tutti i fenomeni psicologici,
biologici e sociologici che intervengono nel funzionamento dei segni. Più
avanti, e segnatamente in Contributo alla semantica del linguaggio normativo,
egli abbandonerà dichiaratamente il verificazionismo come teoria del
significato e proporrà la distinzione tra un principio di significanza e un
principio di verificazione?. In Semantica, morale, dirit-to, inoltre, egli
muterà notevolmente la sua concezione della pragmatica, che distinguerà dalle
discipline sociologiche e psicologiche concernenti la lingua e concepirà come
studio di strutture e regole linguistiche, introducendo altresì la distinzione
tra pragmatica prescrittiva e pragmatica descrittiva. Collocherà poi la
distinzione tra linguaggio prescrittivo e linguaggio descrittivo sul piano
semantico e non più pragmatico26. In Semantica, morale, diritto la semiotica S.ana
troverà la sua sistemazione definitiva. Ma è pur vero che nel saggio, e
in modo più netto in quello altro, sono già presenti tutti gli elementi che
porteranno al superamento dichiarato del verificazionismo. Il nostro autore
indubbiamente si professa verificazionista e giunge ad attribuire questa
posizione anche a Hare. Nel suo discorso si notano peraltro delle
incongruenze: così da un lato egli afferma che gli enunciati «in tanto sono
significanti in quanto sono verificabili o falsificabili, dall'altro lato
sottolinea però l'esistenza di aspetti comuni alla logica e alla semantica di
descrizioni e prescrizioni. Tuttavia, nella sostanza i suoi argomenti
esprimono una concezione del significato che è referenziale ma non
verificazionista. Del resto, ciò risulta chiaro fin dalla definizione di
"significato" da lui proposta. Noi diremo significanti le espressioni
linguistiche di cui si sappia a quali attuali o possibili dati di esperienza si
riferiscano, in modo immediato o mediato. Nel corso degli anni neppure il
suo modo di intendere l'analisi del linguaggio ha subito mutamenti
significativi. Nel saggio egli osserva che il metodo analitico non è,
nella sua essenza, nulla di straordinario né di nuovo. L'esigenza di un uso
proprio e corretto della lingua, secondo i significati e la logica di esso, è
sempre stata sentita da tutti i seri hlosoh, come dagli
scienziati. Nondimeno, è evidente che per lui la filosofia analitica non
si riduce a attività di chiarificazione del linguaggio e al perseguimento del
rigore e della chiarezza nella trattazione dei problemi filosofici. Non è dunque
l'attenzione per il linguaggio ad essere l'elemento qualificante del metodo, ma
il fatto che questa attenzione passi attraverso l'applicazione di una serie di
principi e distinzioni filosofiche. I principi che caratterizzano fin
dall'inizio il modo S.ano di fare filosofia analitica sono oggi ben noti,
essendo quelli che proprio grazie a S. sono giudicati imprescindibili dalla
cultura analitico-giuridica italiana, vale a dire la distinzione tra lingua
descrittiva e lingua prescrittiva, tra enunciati analitici e sintetici, tra
livelli della lingua e tra il contesto di scoperta e il contesto di
controllo? Fatta eccezione per la distinzione descrittivo-prescrittivo, a
cui dedica molte pagine specie nel libro del 1955, S. non si ferma a teorizzare
su questi principi, ma li mette direttamente in opera nella esposizione delle
proprie idee e nella critica di quelle altrui. Solo per citare alcuni esempi
alla rinfusa, si vedano: la critica a Schlick, accusato di confondere la logica
con la psicologia della scienza; l'addebito a Vecchio di incorrere in una
circolarità definitoria tra il concetto di azione e quello di diritto; l'accusa
a Ravà, di presupporre proprio quella distinzione prescrittivo-descrittivo che
pretende di superare; il rimprovero a Kelsen di mescolare in tema di
coercizione questioni definitorie con questioni empiriche; «la confusione di
piani tra definizioni, problemi logici e fattuali, prese di posizioni morali e
pratiche» (p. 190) in cui si irretisce Icilio Vanni. Ciascuna di queste
critiche, sia detto per inciso, è un magistrale esercizio di analisi
filosofica, condotto con ritmo serrato, godibilissimo e sempre altamente
istruttivo anche quando verte su temi e autori ormai non più presenti nel
dibattito odierno.Come si ricordava all'inizio, la riflessione di S. sul
diritto è stata inizialmente molto influenzata dal saggio di Bobbio Scienza del
diritto e analisi del linguaggio. Intorno ad esso ruota il saggio che ha come
tema centrale proprio quello della scientificità della giurisprudenza. La scienza
giuridica di cui ambedue gli autori parlano è naturalmente quella
normativistica di stampo kelseniano. È nota la tesi di Bobbio: la
giurisprudenza può essere considerata scienza nel senso del neopositivismo,
nella misura in cui svolge il lavoro preliminare a ogni scienza, sia empirica
che formale, lavoro che consiste nella costruzione di un linguaggio rigoroso.
Vale la pena di riportare le sue parole. La giurisprudenza consta della parte
critica propria di ogni sistema scientifico, vale a dire della costruzione di
una lingua rigorosa. Ma proprio perché la sua operazione fondamentale consiste
nella costruzione di una lingua rigorosa, cioè scientifica, essa è scienza al
pari di ogni altra scienza empirica o formale. Le sue operazioni, insomma,
coincidono perfettamente con le operazioni, o per lo meno con una parte vitale
ed ineliminabile delle operazioni di ogni altra scienza, e senza la quale
nessuna ricerca può pretendere di valere come scienza. S., in questa
fase, dichiara di aderire all'impostazione bobbia-na, ma i suoi argomenti non
sono interamente sovrapponibili a quelli di Bobbio. Intanto, egli
mette in guardia dai pericoli legati all'uso del titolo onorifico di scienza
per qualificare il lavoro dei giuristi, perché potrebbe in realtà mascherare
operazioni inconfessabili e tutt'altro che legittime in un quadro genuinamente
scientifico. Egli poi sottolinea a più riprese che la giurisprudenza per Bobbio
non è una scienza formale e neppure una scienza empirica, e non gli sfugge
l'importanza del riferimento che Bobbio fa al suo essere fondata
sull'esperienza: un aspetto a cui Bobbio - fa notare S. - darà sempre
maggior rilievo negli scritti successi-vi. Il giurista infatti si occupa non di
un linguaggio quale che sia, ma di quello prodotto effettivamente da un
legislatore. D'altro canto, lavora su proposizioni normative e produce
proposizioni normative, ossia discorsi in cui dice non che cosa accade ma che
cosa deve accadere; non descrive qualunque discorso di fatto prodotto dagli
operatori giuridici, ma solo i discorsi che costoro devono produrre secondo le
regole del sistema. Questa è la sua conclusione: «Se per scienza
intendiamo un com-plesso di operazioni di indagine dirette ad aumentare la
conoscenza che l'uomo ha del mondo, tali cioè da rendere capaci di un maggior
numero di previsioni, e più esatte, l'espressione "scienza" giuridica
è impropria ed abusiva; benché rispetto al linguaggio-oggetto l'atteggiamento
dei giuristi si possa definire, almeno tendenzialmente, conoscitivo, ciò che
essi conoscono è un prodotto della cultura umana, un linguaggio, che poi non
serve a fare previsioni, ma qualificazioni. Ciononostante, prosegue S.,
qualificare come scienza un discorso rigoroso è più fedele all'uso comune:
Determinando il significato di scienza in modo da ricomprendervi ogni attività
dell'uomo che si svolga per mezzo del linguaggio, e sia disciplinata con regole
e criteri rigorosi, la giurisprudenza, secondo il modello normativistico, ha
carattere scientifico. E evidente però che il suo richiamo all'uso comune
è debole almeno tanto quanto la convinzione di Bobbio che il rigore sia
condizione sufficiente di scientificità?. E infatti S. lo abbandonerà Come
sappiamo, in Cos'è il positivismo giuridico egli negherà il carattere
scientifico della giurisprudenza giuspositivistica proprio in ragione del
divario tra essa e il modello neoempirista delle scienze formali ed empiriche.
Abbandonato il "titolo onorifico" di scienza, a giustificare il
lavoro del giurista non resterà che il rigore, o meglio i fini a cui esso è
strumentale. La lingua giuridica, dice S., è un universo chiuso e finito,
identificato in base alla norma fondamentale, che può essere intesa come un
assioma scelto, convenzionalmente ma non arbitrariamente, dal giuri-sta. Egli
in questa fase non si avvede ancora che neppure una concezione costruttivistica
della scienza (e quella di S., come si è detto, lo è fin da subito) può
tollerare siffatta chiusura precostituita dell'oggetto d'indagine. Del resto
questo è proprio l'argomento con cui dimostrerà che la giurisprudenza
normativistica non è e non potrà mai essere una scienza: il campo d'indagine
della giurisprudenza infatti non è, «come il campo di indagine d'una scienza
empirica aperto al collegamento degli eventi studiati con ogni evento che apparisca
sotto qualsiasi profilo rilevante in ordine alla spiegazione e alle previsioni.
L'insieme delle norme poste dalla volontà degli esseri umani, in cui è
identificato il diritto èassunto fra le esperienze attuali e possibili come un
quid unicum, un dato assolutamente privilegiato» Se il giurista
identifica il proprio oggetto in base a un criterio con-venzionale, non si
potrà più parlare di vera scienza giuridica. La giurisprudenza normativistica è
perciò solo «una possibile scienza costruita su presupposti e su regole la cui
scelta è, dal punto di vista della scienza stessa, libera, e consigliata da
ragioni pratiche. Non consegue da ciò che la scelta della norma fondamentale
abbia un carattere arbitrario. Vi sono gravi ragioni morali, politiche, pratiche,
per scegliere un sistema di norme piuttosto che un altro, per scegliere una
norma fondamentale individuatrice del sistema, piuttosto che un'altra norma
fondamentale in- dividuatrice di un altro sistema. Non stupisce
perciò che un capitolo del libro sia intitolato «Argomenti pratici in
favore di una giurisprudenza come scienza. Qui egli osserva che «per
giustificare o raccomandare il complesso di regole e di criteri di procedimento
della scienza giuridica, occorre andare fuori dalla scienza giuridica. Gli
argomenti che possono venire addotti hanno carattere pragmatico e politico, e
sono in relazione con le nostre preferenze ed inclinazioni e con i nostri
ideali morali e politici. La giurisprudenza dunque non si autolegittima; la sua
giustificazione dipende semmai dagli obiettivi a cui il suo lavoro è
strumentale e dalle modalità con cui esso viene condotto. Il giurista pre-para,
accompagna e consiglia la legislazione e la giurisprudenza pratica dando
qualificazioni di conformità e disformità e dichiarando dovuta o meno la
sanzione. E se il sistema è efficace, ossia se operatori giuridici e cittadini
si comportano così come devono comportarsi secondo le sue re-gole, allora il
rigore delle operazioni del giurista contribuirà a realizzare gli ideali della
certezza del diritto e dell'uguaglianza. La giurisprudenza normativistica è
dunque per lui una tecnica, «la più efficiente tecnica per realizzare tali
valori"!. Alla fin dei conti, la difesa della scientificità della
giurisprudenza fatta da S. è ben più tiepida di quella operata da Bobbio, anche
se le conclusioni dei due autori finiscono per convergere 2: per entram-bi,
alla fin dei conti, la giustificazione della giurisprudenza normativista
dipende dal rigore delle operazioni che essa compie sul linguaggio
giu-ridico. S. in questa fase non ha tratto ancora tutte le implicazioni
della sua idea, che il lavoro del giurista possa essere giustificato solo piano
etico-politico e non su quello scientifico, ma ha già espresso con nettezza
questa tesi. Alla interpretazione politica del positivismo giuridico risulterà
decisiva, ritengo, la lettura de Il concetto di diritto di Hart; è proprio
riflettendo su questo libro che egli maturerà la convinzione che neppure il
principio di effettività possa valere come fondazione scientifica di una
giurisprudenza normativistica. Come si è appena ricordato, S. giudica
errato ritenere che «non siano possibili più sistemi di linguaggi giuridici
diversamente costituiti, e in relazione più scienze giuridiche, più
giurisprudenze, diversamente costituite, ma che nel diritto vi sia qualche
costante fonda-mentale, che in relazione a tale costante vi sia la vera scienza
del diritto, la vera giurisprudenza, della quale la teoria della conoscenza
giuridica ha il compito di determinare l'oggetto ed i metodi. Uno
decisivo sostegno a questa tesi viene dalla teoria della definizione elaborata
nel libro. Questa si basa su due elementi: da un lato sulla critica alla
equivoca categoria della definizione reale, dall'altro lato sulla distinzione
tra definizioni lessicali e definizioni stipulative e sul ruolo privilegiato
attribuito a queste ultime. In questa fase S. non concettualizza ancora le
definizioni esplicative come categoria autonoma, limitandosi a raccomandare
misura nell'uso delle stipulazioni linguistiche e a esprimere un prudente
conservatorismo linguistico?. Ammette poi la legittimità di molteplici tecniche
definitorie, soffermandosi in particolare sulle definizioni condizionali,
giudicate più adatte a definire i termini che designano disposizioni. Sono
tutti elementi che verranno ripresi nel libro sulla semantica della lingua
normativ, specie in sede di analisi di quella categoria di concetti giuridici
che S. chiama qualificatori. In questo lavoro, tali elementi gli servono
però specialmente per smantellare i tradizionali accostamenti preanalitici al
tema della definizione del concetto di diritto. Non esistono la definizione e
il concetto di diritto, esordisce il saggio, ma esistono varie possibili
definizioni; e la scelta tra esse dipende dai fini a cui il concetto è per
servire. Lungi dal porsi come problema di ricerca di una definizione rea-le,
quello della definizione del concetto di diritto si pone dunque «o come
problema lessicografico, ossia di accertamento del significato di diritto nella
lingua di una data persona o di un dato gruppo sociale, o come problema di
scelta di una definizione stipulativa. Quest'ultima è la direzione privilegiata
da S.. Libertà definitoria non vuol dire, beninteso, licenza di chiamare
diritto ciò che più ci aggradi, perché da un lato vale la cautela di non
discostarsi dagli usi comuni ove non necessario, dall'altro lato si tratta di
scegliere la definizione più adeguata ai fini che ci si propone, siano essi
conoscitivi o pratici, e di giustificarla alla luce degli stessi. S. in questo
libro mette l'accento sui fini conoscitivi, dichiarandosi interessato a
formulare una definizione «capace di essere utile alle scienze giuridiche e
sociologiche»4. Il fine pratico di tenere il diritto separato dalla morale per
ragioni morali verrà da lui esplicitato solo successivamente. Da un lato
dunque S. smantella le visioni ingenuamente oggettiviste del diritto, che lo
raffigurano come un dato della realtà indipendente dai nostri atteggiamenti,
dall'altro lato egli censura la altrettanto pericolosa pretesa di chi ne
presenta la definizione come scoperta della essenza universale del diritto, in
realtà occultando al suo interno le proprie opzioni personali. Oggi queste
critiche per gli analitici rappresentano un luogo comune, ma sono diventate
tali proprio grazie al lavoro pionieristico di S..La teoria S.ana della
definizione, tuttavia, non è semplice prof fessione di nominalismo; essa
è infatti intimamente legata al costruttivismo di S., ne rappresenta anzi un
elemento essenziale, e lo colora in senso nettamente prescrittivo. Usare per il
concetto di diritto una definizione stipulativa ci consente di «distinguere tra
la questione della determinazione del modo di uso della parola e le questioni
riguardanti i giudizi, filosofici o scientifici, che a proposito del diritto si
formulano, e i criteri da impiegare nella formulazione di tali giudizi,
favorendo così una discussione pulita e chiara, un pertinente impiego dei
criteri. Non è dunque solo questione di nomen juris; la stipulazione
linguistica è semmai la modalità elettiva per esprimere e giustificare le
inevitabili scel-te teoriche e pratiche su ciò che il diritto è e su come si
deve conoscerlo e valutarlo; scelte che sono per S. costitutive dell'universo
giuridico. Anche su questo punto fondamentale il nosto autore non ha mai
cambiato idea. Non è superfluo soffermarsi, per concludere, su alcuni
tratti dello stile che caratterizza i due lavori di S. qui presentati. Abbiamo
a che fare in questo caso con elementi esteriori solo in apparenza, perché in
realtà dicono molto sul modo S.ano di intendere e praticare la filosofia.
Innanzi tutto, è già di per sé eloquente il modo in cui i due libri sono
strutturati. In ciascuno di essi infatti si giunge al cuore dell'argomento solo
dopo un lungo discorso preparatorio che tocca temi filosofici generalissimi
quali la natura del discorso filosofico, la conoscenza e la scienza, il
rapporto tra linguaggio e realtà, e via dicendo. Questa modalità di
avvicinamento ai problemi, che va dal più generale al meno generale, è in
effetti un tratto inconfondibile di tutta la produzione del nostro autore, ed è
assai indicativa delle sue idee filosofiche intorno al diritto. Come si è già
sottolineato, per lui ogni problema giuridico presuppone questioni filosofiche
più generali e ad esso pregiudiziali, che vanno affrontate sempre in modo
espresso e nell'ordine logico in cui si presentano: a partire dall'indicazione
delle scelte filosofiche apicali, la cui chiara e previa enunciazione soddisfa
il valore illuministico della pubblicità e controllabilità; le si chiarisce e
giustifica, in primo luogo a se stessi, e le si sottopone allo scrutinio
altrui. Un secondo aspetto dello stile di S. che è importante
sottolineare riguarda il suo atteggiamento in rapporto alle idee dei propri
interlocutori e antagonisti filosofici. Si è già detto della cautela con cui
egli si avvicina inizialmente alle tesi analitiche e dell'attenzione
privilegiata che continua a riservare all'idealismo. Lo stesso atteggiamento di
apertura S. ha sempre manifestato verso correnti di pensiero e autori pur
lontanissimi dal suo modo di fare filosofia e spesso non più alla moda.
Questo perché, come egli osserva, «nessun uomo, nessuna scuola ha il monopolio
della verità, a tutti gli insegnamenti occorre accostarsi con buona volontà e
rispetto, perché vi può essere qualcosa o molto da imparare. Non si
tratta però di ecumenismo, ma del primato dato alla sostanzadegli argomenti, al
di là della cornice filosofica in cui si innestano. Anche sotto questo profilo S.
ha sempre applicato in primo luogo al suo stesso modo di fare filosofia le
costrizioni e i principi del metodo anali-tico. Primo fra tutti il metaprincipio
che impone il vaglio critico di ogni argomento giudicato degno di attenzione.
Una volta scoperta l'impossibilità di fondare non solo l'etica ma anche la
scienza, il confronto tra le proprie tesi e quelle altrui diviene
imprescindibile. Infine, il modo in cui S. si misura con altri autori e
correnti di pensiero è sempre improntato a un atteggiamento di carità
interpretativa. Egli non ridicolizza mai il suo interlocutore, si guarda
bene dal fornire caricature dei suoi argomenti e, al contrario, cerca di
offrirne una ricostruzione fedele presentandoli nella loro luce migliore, cosa
che riesce a fare sempre con lucidità e sintesi mirabili. Anche tale
atteggiamento contribuisce a spiegare perché S. non abbia mai liquidato
completamente le filosofie che influenzarono la sua formazione e abbia
continuato a trovare in esse, viceversa, aspetti accettabili e persino
integrabili nella filosofia analitica. Ma sarebbe un grave errore
scambiare questo suo atteggiamento per mancanza di nerbo teorico. E difatti, una
volta che la tesi con cui interloquisce è stata esposta, di solito arriva
presto la rasoiata analitica: ad evidenziarne, per esempio, la circolarità o
l'inconsistenza interna oppure a mostrare che è fondata su presupposti
sbagliati o ancora che è al più recuperabile in tutto o in parte ma a patto di
inserirla in una cornice completamente diversa. Si possono richiamare al
riguardo gli esempi già menzionati (sopra, $ 3). Come ulteriore esempio, si
veda la sua critica dell'istituzionalismo, di cui S. respinge la pretesa di
porsi come concezione alternativa al normativismo. A suo avviso
l'istituzionalismo potrebbe semmai candidarsi al ruolo di concezione pragmatica
del dirit-to, ma a patto di superare le incertezze metodologiche che lo
affliggono. La benevolenza si coniuga qui, come altrove, con la critica
implacabile: garbato ma deciso, il suggerimento all'istituzionalismo è di darsi
finalmente un metodo e in buona sostanza di trasformarsi in sociologia
del La carità interpretativa è anch'essa per S. un principio filosofico,
o se vogliamo un metaprincipio che orienta l'applicazione dei principi della
sua filosofia analitica. Principio anch'esso volto alla ricerca dell'argomento
migliore. Mi dilungo su questo punto perché il dibattito contemporaneo, specie
nel mondo angloamericano, sembra avere obliterato la carità interpretativa:
come attesta il fatto che fiumi d'inchiostro sono stati versati e fortune
filosofiche edificate su fraintendimenti tropposmaccati per poter essere
considerati semplici infortuni interpretativi. Far leggere S. alle nuove
generazioni di studiosi ha perciò anche un non trascurabile valore
pedagogico. Avvertenza Nella presente riedizione ci si è limitati a
correggere i (rari) refusi e a uniformare l'accentazione delle parole agli
standard correnti. Inoltre, per ragioni redazionali, la numerazione delle note
all'interno di ciascun capitolo di Il problema della definizione e il concetto
di diritto è stata parzialmente modificata rispetto all'originale. È bene
avvertire il lettore che in Filosofia analitica e giurisprudenza S. usa
il calco dall'inglese "sentenza" (sentence) per indicare quello che
correntemente, e da lui stesso in Il problema della definizione e il concetto
di diritto, viene denominato "enunciato". Sempre nella stessa
opera, S. adopera "definizione reale" come sinonimo di
"definizione lessicale" e "definizione nominale" come
sinonimo di "definizione stipulativa". Come egli stesso avverte in Il
problema della definizione e il concetto di diritto, questa terminologia è
stata da lui abbandonata, anche dietro sollecitazione di Hare, perché
potenzialmente foriera di equivoci. Di seguito sono elencati i principali
scritti su S.. Una bibliografia degli scritti di S. si trova in Filosofia
analitica, a cura di Donatelli e Floridi, Lithos, Roma. Una bibliografia
aggiornata alle pubblicazioni postume si trova nella voce su Wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Uberto_S., originnariamente redatta da Zorzetto. Uberto
Scarpelli. Scarpelli. Keywords: fascismo, la filosofia di Gentile – la difensa
di Scarpelli contro Solari, “Behaviourism, positivism logico e fascismo” nell
“Mulino”, Hare, Stevenson, Grice -- Refs.: Luigi Speranza, “Grice e Scarpelli”
– The Swimming-Pool Library. Scarpelli.
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