GRICE ITALO A-Z P POM

 

Luigi Speranza – GRICE ITALO!; ossia, Grice e Pompedio: la ragione conversazionale e l’orto romano – Roma – filosofia italiana – Luigi Speranza (Roma). Filosofo italiano. According to the historian Giuseppe, a senator who followed the Garden – Some believe that the reference is to Publio Pomponio Secondo, a statesman and author. Pompedio.

 

Luigi Speranza – GRICE ITALO!; ossia, Grice e Pompeo: la ragione conversazionale e il portico romano e il diritto – Roma -- filosofia italiana – Luigi Speranza.  (Roma). Filosofo italiano. Nell’analisi delle nozioni di stato e di proprietà in Pompeo e Panezio e l’influenza della dottrina stoica sulla giurisprudenza romana dell’epoca scipionico-cesariana, il portico è un fenomeno che abbraccia un arco temporale vastissimo ed è di difficile, se non impossibile definizione. Pohlenz ne ha parlato come di un movimento spirituale, ma se si dicesse che è una ‘dimensione del pensiero’ forse non si sbaglierebbe. Comincia con * Testo rielaborato con le fonti e i riferimenti bibliografici essenziali della relazione alla 59ème Session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité. [Per un primo approccio alla filosofia del Portico si v. POHLENZ, Stoa und Stoiker. Die Grunder, Panaitios, Poseidonios (Zürich); ID., IL PORTICO ROMANO: Storia di un movimento spirituale, Milano; IL PORTICO: Geschichte einer geistigen Bewegung (Göttingen); ISNARDI PARENTE, Stoici Antichi (Torino l’età del suo fondatore, il cipriota Zenone, un fenicio dalla pelle scura e di sangue semitico, attivo ad Atene, ma comprende anche ANTONINO. Non dimentichiamo, in aggiunta, la rielaborazione del de officiis di CICERONE fatta da AMBROGIO e, ancora, la fortuna medioevale dei precetti morali di Seneca che è addirittura indicato con la sua felice formula honestae vitae da Martino di Bracara come una sorta di cristiano occulto per aver intrattenuto una leggendaria corrispondenza con S. Paolo e tentato di convertire al cristianesimo un suo discepolo. La filosofia del Portico domina dunque la scena culturale romana per molti decenni durante l’ellenismo e la prima età imperiale, ma subì una repentina e considerevole decadenza. Agostino, in epist., infatti potrà dire. I seguaci del Portico sono ridotti al silenzio, al punto che le loro teorie vengono appena menzionate nelle scuole di retorica ». In effetti della letteratura del Portico a noi non è arrivato molto. A parte un Inno a GIOVE scritto da Cleante e una serie di citazioni più o meno letterali tramandate da autori di altre tendenze filosofiche, a volte addirittura ostili come Plutarco o Alessandro d’Afrodisia, conosciamo qualcosa attraverso le opere di Seneca ed Epittèto, ma dei pensatori dell’era scipionica è sopravvissuto pochissimo. Ciò nonostante, credo che le nostre conoscenze sul contributo dello [Filosofia e scienza nel pensiero ellenistico (Napoli IOPPOLO, Aristone di Chio e lo stoicismo antico, Napoli, Opinione e scienza. Il dibattito tra Stoici e Accademici nel III e nel II secolo a.C. (Napoli HUSLER, Die fragmente zur Dialektik der Stoiker (Stüttgart-Bad Cannstatt 1987- ALESSE, Panezio di Rodi e la tradizione stoica (Napoli RADICE (Introduzione, traduzione, note e apparati a cura di), H. von Arnim, Stoici antichi, Tutti i frammenti, Milano ARNIM, Stoicorum Veterum Fragmenta (Lipsiae VIMERCATI (Introduzione, traduzione, note e apparati di commento a cura di), Panezio, Testimonianze e frammenti (Milano POHLENZ, La Stoa. Si v. per un primo approccio POHLENZ, sv. Panaitios, in PW. StuttgartWeimar L’epistula fu indirizzata al vescovo Dioscoro che chiedeva informazioni sull’opportunità di studiare Cicerone. 5 Per un sintetico sguardo d’insieme si v. anche REALE, Accettare i voleri della ragione, in Valori dimenticati dell’occidente, Milano, Revue Internationale des droits de l’Antiquité] stoicismo per lo sviluppo del diritto romano come scienza, e in particolare in epoca scipionico-cesariana, possano ancora migliorare. 2. I giuristi romani e la Stoa Sul rapporto tra giuristi romani e la dottrina filosofica stoica esiste già una documentazione ricchissima6 . Anzitutto, il cliché dell’uomo 6 Si v. POHLENZ, IL PORTICO ROMANO. Senza alcuna pretesa di completezza segnalo KAMPHUISEN, L’influence de la philosophie sur la conception du droit naturel chez les jurisconsultes romains, RHDFE. FREZZA, Rec. a Pohlenz, IL PORTICO: Geschichte einer geistigen Bewegung, Göttingen Göttingen SDHI.; STEIN, The Relations between Grammar and Law in the early Principate. The beginnings of analogy, in La critica del testo (Firenze; WÆRDT, Philosophical Influence on Roman Jurisprudence? The Case of Stoicism and Natural Law, in ANRW. DUCOS, Philosophie, littérature et droit à Rome sous le Principat, in ANRW. WINKEL, Le droit romain et la philosophie grecque, quelques problèmes de méthode, in Tij. Da ultimo per tutti SCHIAVONE, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente (Torino Questi, a proposito della ‘rivoluzione scientifica’ che ha riguardato il modo di operare (e di essere) della giurisprudenza romana nei decenni tra l’età dei Gracchi e quella di Cesare e, in particolare, sull’influenza della cultura proveniente dalla Grecia esplicita in questo modo il suo pensiero. In realtà, non di riduzione o di impoverimento si trattava, né di un semplice e superficiale trapianto di qualche metodica, priva di particolare significato sostanziale. Bensì di un delicato e cruciale processo di integrazione, che riuscì a proiettare il sapere giuridico romano al di là degli orizzonti che aveva acquisito, senza tuttavia fargli smarrire il senso della propria fortissima identità: in certo modo a rivoluzionarlo per dargli il compimento. Il risultato sarebbe stato, alla fine, la nascita di un nuovo modo di pensare il diritto, che ne avrebbe tramutato le procedure in quelle di una scienza senza eguali nell’antichità, non meno compatta e concettualmente densa della grande filosofia classica. Appare evidente che nello studioso salernitano sia maturato un superamento della posizione tradizionale risalente a SCHULZ, Storia della giurisprudenza romana [Firenze Nocera Lo dimostrano ancora di più le seguenti parole [SCHIAVONE, Ius] Ma perché Quinto Mucio aveva deciso di utilizzare a fondo gli apparati diairetici, fino a farne il tratto caratterizzante – almeno agli occhi di Pomponio – di tutto il suo trattato? La risposta più consueta cerca di spiegarlo con un generico richiamo al clima intellettuale dell’epoca, cui non sarebbero state indifferenti un paio di generazioni di giuristi: una parentesi dovuta all’imporsi di una specie di moda. E’ un’interpretazione a dir poco insoddisfacente, elusiva di un tema essenziale: la connessione fra l’uso della diairetica e la qualità delle conoscenze per la prima volta elaborate attraverso quei modelli. Il problema, cioè, della forma logica attraverso cui a partire da Quinto Mucio e dalle sue innovazioni, l’esperienza del diritto veniva costruita e pensata. Se non si ha lo sguardo fermo su questo intreccio, si smarrisce il filo di ogni interpretazione plausibile. E non c’è da temere solo il vecchio equivoco EQUIVOCO GRICE che portava a distinguere meccanicamente fra ‘metodo’ greco e ‘contenuti’ SACCHI virtuoso che è una caratterizzazione tipica del pensiero stoico. Ateneo, citando Posidonio, ricorda la ferma presa di posizione di SCEVOLA l’augure, Q. Elio Tuberone e P. Rutilio Rufo (tutti allievi del filosofo del PORTICO Panezio: Cic. Lael.), a favore della lex Fannia cibaria. Proverbiali inoltre sono rimasti il rigore e la coerenza con cui Scevola il pontefice esercitò la sua carica di proconsole nella provincia d’Asia, coadiuvato da Rutilio Rufo suo legato proconsolare. A quest’ultimo, prope perfectus in Stoicis (Brut.), si ricollega anche il famoso otium cum dignitate che rimarrà come monito per gli uomini della sua classe; tanto che, come è noto, Cicerone ne farà una strenua difesa contro l’epicureismo dilagante soprattutto in Campania, quando scrisse, fra l’altro, negli ultimi due anni della sua vita il de finibus e le Tusculanae disputationes. Riferimenti precisi nel de oratore e nel Brutus ciceroniani indicano esplicitamente come stoici anche Marco Vigellio (qui cum Panetio vixit), Sesto Pompeo e due Balbi: Cic. De orat. Quid est, quod aut Sex. Pompeius aut duo Balbi aut meus amicus, qui cum Panaetio vixit, M. Vigellius de virtute hominum Stoici possint dicere, qua in disputatione ego his debeam aut vestrum quisquam concedere? Il primo, Quinto Lucilio (Balbo), fu sostenitore della tesi stoica prospettata nel de natura deorum. Mentre il secondo, Lucio Lucilio (Balbo), espertissimo in agendo et in respondendo, fu discepolo di romani, quanto un rischio più grave e sottile: quello di misurare il lavoro dei giuristi con i criteri adoperati per valutare il dibattito filosofico ed epistemologico da Platone al tardo stoicismo, suggestionati solo dalla traccia superficiale di alcuni evidenti debiti della giurisprudenza verso la filosofia, e da qualche sporadica contiguità di lessico e di categorie. Mettendosi su una simile strada, non si può che arrivare alla conclusione di un drammatico impoverimento dell’impianto logico del pensiero classico, quando passa dai filosofi ai giuristi, e alla constatazione del carattere irrimediabilmente minore e senza vocazione teorica del lavoro della giurisprudenza. Ma sarebbe un’indicazione infondata, anche se è stata tante volte riproposta, da diventare un luogo comune storiografico. Athen. Dipnosoph. = Posid. Jacoby. Per tutti CANNATA, Per una storia della scienza giuridica europea. Dalle origini all’opera di Labeone (Torino MÜNZER, sv. Lucilius, in PW. 13.2 (Stuttgart-Weimar Q. Mucio Scevola il pontefice e anche maestro di Servio Sulpicio Rufo Il Circolo degli Scipioni C’è poi il Circolo degli Scipioni 11 . Questo sodalizio culturale era frequentato, come è noto, da letterati e filosofi come Terenzio e il Cic. Brutus: Cumque discendi causa duobus peritissimis operam dedisset, L. Lucilio Balbo, C. Aquilio Gallo, Galli hominis acuti et exercitati promptam et paratam in agendo et in respondendo celeritatem subtilitate diligentiaque superavit; Balbi docti et eruditi hominis in utraque re consideratam tarditatem vicit expediendis conficiendisque rebus. Sul rapporto tra lo stoicismo e i giuristi romani v. anche IPPOLITO, I giuristi e la città (Napoli Sul circolo scipionico si v. in generale H. BARDON, La littérature latine inconnue. I. L’époque républicaine (Paris 1952) 45 ss., 87 ss.; H. BENGTSON, Grundriss der römische Geschichte, München GRIMAL, Le siècle des Scipions, Paris Il secolo degli Scipioni. Roma e l’ellenismo al tempo delle guerre puniche (Brescia, Plataroti, CANALI, Storia della poesia latina (Milano) Anche se è stata negata l’esistenza di questo sodalizio culturale [STRASBURGER, Der ‘Scipionenkreis’, in Hermes l’espressione grex Scipionis usata da Cicerone in Lael. e la considerazione, nel paragrafo dello stesso dialogo, di Scipione, Furio, Spurio Mummio, Tuberone, Rutilio, (Virginio e Rupilio); oltre che degli interlocutori del Lelio: Mucio Scevola, Fannio e appunto Lelio, come aequales per essere stati amici o giovani devoti di Scipione, lascia pensare che questo circolo di intellettuali sia stato effettivamente sentito come tale dai suoi protagonisti. Così, con somma erudizione CANCELLI, Cicerone, Lo Stato (Milano scrive: Va da sé che non bisogna credere a un sodalizio, magari con tanto di statuto, ma a un gruppo di uomini che seguivano stesse tendenze politiche, e che facevano capo, in vario modo, a Scipione o al suo amico Lelio. Cicerone assunse appunto a comune carattere dei suoi personaggi l’essere stati amici o in relazione con Scipione e Lelio, e l’essere stati seguaci più o meno fermi dell’insegnamento paneziano ». Fra l’altro, come rileva lo stesso Cancelli, a questa lista di nomi manca solo quello di Manio Manilio, il famoso giurista (e generale di Scipione Africano a Cartagine), per ricostituire il gruppo di personaggi che partecipano al famoso dialogo del de re publica ambientato negli horti suburbani di Scipione Emiliano dove Cicerone ambienterà l’enunciazione della famosa definizione di res publica. Per l’uso di grex per indicare un ‘gruppo di amici’ o un ‘sodalizio culturale’ si v. Cic. Lael. Saepe enim excellentiae quaedam sunt, qualis erat Scipionis in nostro, ut ita dicam grege. Anche Orazio che riferisce la parola proprio ai seguaci della Stoa di Crisippo di Soli. Horat. sat.Chrysippi porticus et grex. Sul circolo degli Scipioni si v. anche F. LEO, Geschichte der römischen Literatur (Berlin BROWN, A Study of the Scipionic Circle, Iowa TATAKIS, Panétius de Rhodes. Le fondateur du moyen stoïcisme. Sa vie et son oeuvre (Paris BRUWAEUM, L’influence culturelle du cercle de Scipion SACCHI campano Lucilio, ma anche da storici come P. Cornelio Scipione, C. Fannio, C. Sempronio Tutidano e forse Emilio Sura. Altri possibili frequentatori di tale circolo furono Cassio Emìna e L. Calpurnio Pisone Frugi che normalmente viene ritenuto avversario dei Gracchi, ma la legge agraria lo ricorda come il console che insieme a P. Mucio applicò la lex Sempronia: Lex agr. l. 13 (= FIRA): Quei ager locus publicus populi Romanei, quei in Italia P. Mucio L. Calpurnio cos. fuit. Quando però Paolo Emilio porta a Roma per i suoi due figli la biblioteca di Pella, diventò possibile in questa città accedere direttamente ai testi dei filosofi greci ed in particolare a quelli degli stoici14 . Fu così che il circolo scipionico, a ridosso dell’età graccana, diventò il luogo di incontro principale tra lo stoicismo e gli intellettuali romani. L’amicizia tra l’Africano minore e Polibio nasce Emilien (Schaerbeeck ABEL, Die kulturelle Mission des Painaitios « Antike und Abendland BRETONE, La fondazione del diritto civile nel manuale pomponiano, in Tecniche e ideologie dei giuristi romani, Napoli; MARROU, Histoire de l’éducation dans l’antiquité. I. Le monde grec. II. Le monde romain (Paris WIEACKER, Römische Rechtgeschichte, München; ALESSE, Panezio di Rodi e la tradizione del PORTICO ROMANO (Napoli CANNATA, Per una storia della scienza giuridica europea 217. 12 Sul rapporto tra il poeta Lucilio e il circolo scipionico cfr. Lact. div. inst., MAURACH, Geschichte der römischen Philosophie. Eine Einführung, Plut. Aem.: Møna tÅ biblºa to† basil™vq filogrammato†si to¡q y™sin ®p™trefen ®jel™suai. [tr. M.L. Amerio (a cura di), Plutarco, Vite, vol. III (Torino Fece prelevare soltanto i libri della biblioteca del re per darli ai figli amanti delle lettere »; Isid. etym. 6.5.1: Romae primus librorum copiam advexit Aemilius Paulus, Perse Macedonum rege devicto; deinde Lucullus e Pontica praeda. Post hos Caesar dedit Marco Varroni negotium quam maximae bibliothecae construendae. Primum autem Romae bibliothecas publicavit Pollio, Graecas simul atque Latinas, additis auctorum imaginibus in atrio, quod de manubiis magnificentissimum instruxerat. 14 Per i rapporti culturali e l’influenza della cultura greca nel circolo scipionico si v. anche SACCHI, La nozione di ager publicus populi Romani come espressione dell’ideologia del suo tempo, in Tij. Adesso si v. A. SCHIAVONE, Ius. Quinto Mucio, che non ignorava il greco aveva un accesso diretto a questi testi. Erano in gran parte opere incluse nell’imponente biblioteca di Perseo di Macedonia, trasportata a Roma dopo Pidna, da Emilio Paolo – nella capitale non si erano mai visti tanti libri – e poi utilizzata dal circolo di Scipione Emiliano. infatti proprio grazie ad una richiesta di libri e alla discussione che scaturì tra questi due personaggi Personalità di assoluto livello sul piano giuridico che possiamo ricordare tra i frequentatori di questo circolo lungo l’arco di almeno due generazioni furono Manio Manilio (ad Att.; ad Q.fr.; Lael.; de re p.; Plut. Ti. Gracc. 11.2) e Gaio Lelio, definito dallo stesso Manilio, valente giurista (de re p. Tum Manilius: Pergisne eam, Laeli, artem inludere, in qua primum excellis ipse, deinde sine qua scire nemo potest, quid sit suum, quid alienum?) che fu allievo prima di Diogene di Babilonia e poi di Panezio (de fin. Nec ille qui Diogenem Stoicum adulescens, post autem Panaetium audierat). Anche Scevola, il pontefice massimo (console): Cic. de re p. Sed ista mox; nunc audiamus Pilum, quem video maioribus iam de rebus quam me aut quam P. Mucium consuli, l’antagonista di Crasso nella causa Curiana, prima di scegliere di seguire con il fratello di appoggiare le riforme graccane (Cic. de re; Acad. Prior.; Plut. Ti. Gracc.), pare che fu molto vicino a tale ambiente. Tra i frequentatori del circolo scipionico che aderirono alla Stoa, troviamo infine anche Furio Filo e Aulo Cascellio, che furono considerati insieme a Q. Mucio l’augure, tre dei più famosi esperti di diritto prediale dell’epoca graccana: Cic. pro Balbo Q. Scaevola ille augur, cum de iure praediatorio consuleretur, homo iuris peritissimus, consultores suos nonnumquam ad Furium et Cascellium praediatores reiciebat. Attraverso Gaio sappiamo anche cosa sia il diritto prediatorio: Gai. nam qui mercatur a populo, praediator appellatur. Il discorso tuttavia non finisce qui perché in base a Cic. de orat. apprendiamo che anche Q. Mucio il pontefice massimo aveva subito l’influenza di Panezio di Rodi: Quae, cum ego praetor Rhodum Polyb. il rapporto tra costoro iniziò da un prestito di libri e dalle conversazioni avute su di essi. Nicolai, cur., Polibio, Storie. Libri. Frammenti Roma Quadro storico in A. GUARINO, La coerenza di P. Mucio (Napoli Su P. Mucio particolari prosopografici in CANNATA, Per una storia della scienza giuridica europea Particolari prosopografici con fonti e bibl. In CANNATA, Per una storia della scienza giuridica europea] venissem et cum summo illo doctore istius disciplinae Apollonio ea, quae a Panaetio acceperam, contulissem, inrisit ille quidem, ut solebat, philosophiam atque contempsit multaque non tam graviter dixit quam facete. Il quae a Panaetio acceperam mi pare estremamente efficace18 . La corrispondenza tra il titolo di un’opera famosissima di Quinto Mucio, il Liber singularis Œron, e quella di Crisippo di Soli dimostra [insieme a D.: post hos Q. Mucius P.f. pont. max. ius civile primus constituit generatim, in libros XVIII redigendo] la vicinianza del giurista alla cultura del PORTICO. IL PORTICO ROMANO e il diritto romano Alla luce di questi dati, quindi, non stupisce se Paolo Frezza abbia dichiarato già di credere all’esistenza di una profonda influenza del PORTICO ROMANO sulla formazione e sull’evoluzione del pensiero giuridico romano. Gli esempi della fecondità di tale rapporto, del resto, sono sotto gli occhi di tutti. Nel rilievo che Q. Mucio Scevola dava alla bona fides si nascondono infatti i prodromi di una svolta importante per la disciplina e la struttura dei rapporti obbligatori in tema di emptio venditio e di locatio conductio Schiavone, credo con CANNATA, Per una storia della scienza giuridica europea 1.250 ss. 19 Cfr. anche Gai. 1.188. Diog. Laert. [= SVF. App. Arnim) = Radice; SVF. (Arnim) [Radice]. Già rilevato da LEO, Geschichte der römischen Literatur. Mette in dubbio l’autenticità di quest’opera Schulz, Storia della giurisprudenza romana, che si richiama ad KRÜGER, in St. Bonfante 2.336], ma oggi si propende per l’autenticità. v. STEIN, Reguale iuris. From Juristic Rules to Legal Maxims (Edimburg BRETONE, Tecniche e ideologie Storia del diritto romano4 (Roma-Bari 1989), 185; C.A. CANNATA, Per una storia della giurisprudenza europea FREZZA, Rec. a M. Pohlenz, IL PORTICO. Sul rapporto tra giurisprudenza romana e filosofi stoici già il Cuiacio con dovizia di indicazioni di fonti e bibl. in J. CIUAICI, Opera. Ad Parisiensem Fabrotianam editionem diligentissime exacta in tomos XIII. distributa auctiora atque emendatiora Pars prima. Tomus primus (Prati Utile, sebbene con meno approfondimento anche J.G. HEINECCII, Historia Juris Civilis Romani ac germanici qua utriusque origo et usus in germania ex ipsis fontibus ostenditur, commoda auditoribus methodo adornata, multisque Observationibus haud Vulgaribus passim illustrata (Venetiis Cic. de off. Si v. su questo argomento LOMBARDI, Dalla fides alla bona fides Milano, FASCIONE, Cenni bibliografici sulla ‘bona fides’, in Studi sulla buona fede (Milano TALAMANCA, La bona fides nei fondatezza, ha sottolineato l’importanza e la pertinenza della già felice intuizione di Nietzsche che giudicava la bona fides del linguaggio giuridico repubblicano come una versione rielaborata in chiave ‘aristocratica e proprietaria’ (è questo il punto) della più antica fides romana. La legge agraria può essere vista, infatti, come una delle espressioni più immediate di questa nuova sensibilità dei giuristi romani verso una concezione di appartenenza dell’ager publicus distribuito ai privati in senso proprietario. Inoltre, si può leggere un legame tra gli insistenti appelli di Antìpatro di Tarso a favore del sentimento di solidarietà umana e il divieto individuato dai giuristi romani fondato sul diritto NATVRALE di approfittare dell’ignoranza del compratore. Del resto, l’impegno profuso da Aquilio Gallo, il difensore dell’aequitas, nel cercare il fondamento definitorio del dolus malus è stato visto, insieme al rilievo della buona fede in SCEVOLA, esattamente come conseguenza di una volontà di dare maggiore riconoscimento, nell’ambito del diritto formale, al nuovo sentimento etico portato dalla Stoa tra gli intellettuali romani. La sequenza evolutiva, almeno nel caso dell’aequitas, passa dal secondo giurista che fu maestro del primo, e arriva fino a Servio Sulpicio Rufo che seguì l’insegnamento dello stoico Lucilio Balbo e di Aquilio Gallo a Cercina (D. Servius institutus a Balbo Lucilio, instructus autem maxime a Gallo Aquilio, qui fuit Cercinae: itaque libri complures eius extant Cercinae confecti) giuristi romani: ‘Leerformeln’ e valori dell’ordinamento, in Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del convegno in onore di A. Burdese IV (Padova CARDILLI, Bona fides tra storia e sistema (Torino); E. STOLFI, ‘Bonae fidei interpretatio’. Ricerche sull’interpretazione di buona fede fra esperienza romana e tradizione romanistica, Napoli SCHIAVONE, Ius Per il riferimento a Nietzsche si v. Zur Genealogie der moral, Eine Streitschrift (Leipzig Genealogia della morale, in Opere, Milano Colli-Montinari. Su questi temi rinvio anche a SACCHI, I maiores di Cicerone e la teoria della fides nelle scuole giuridiche dell’età repubblicana a Roma, in Atti in onore di G. Franciosi (Napoli Rinvio sul punto a O. SACCHI, Regime della terra e imposizione fondiaria nell’età dei Gracchi. Testo e commento storico-giuridico della legge agraria del 111 a.C. Napoli v. CANNATA, Per una storia della scienza giuridica SCHIAVONE, Ius SACCHI Si potrebbe anche parlare, poi, del concetto di utilitas (D.) e del suo rapporto con la nozione di iustitia (Cic. de inv.). C’è poi la nozione di matrimonio di C. Musonio Rufo, maestro stoico dell’età neroniana (autore a detta di PRISCIANO di oltre 700 libri), a cui sembra essersi ispirato direttamente Modestino (D.) con il suo celeberrimo consortium omnis vitæ. Ancora, possiamo citare il rapporto tra ius NATVRALE, ius civile e ius gentium, il famoso honeste vivere, alterum non laedere di Ulpiano [D. (Ulp. 1 regularum): Iuris praecepta sunt hæc: honeste vivere, alterum non lædere, suum cuique tribuere] e il paradigma concettuale per la teoria della legge come ente razionale obbligatorio per tutti gli uomini, che i compilatori di Giustiniano scelsero da un’opera di Crisippo di Soli. Ampio ragguaglio bibliografico sul tema in NAVARRA, Ricerche sulla utilitas nel pensiero dei guristi romani, Torino. Le parole ius, iustitia e æquitas nel mondo concettuale di Servio acquistano rilievo come espressione del ricongiungimento di legalità, legittimazione, etica e formalismo. La deduzione, ricavata da un notissimo passo delle Filippiche di Cicerone è di A. SCHIAVONE, Ius Il passo è Phil. Nec vero silebitur admirabilis quaedam et incredibilis ac paene divina eius in legibus interpretandis, aequitate explicanda scientia. Omnes ex omni ætate, qui in hac civitate intellegentiam iuris habuerunt, si unum in locum conferantur, cum Ser. Sulpicio non sint comparandi. Nec enim ille magis iuris consultus quam iustitiæ fuit. Ita ea quæ proficiscebantur a legibus et ab iure civili, semper ad facilitatem aequitatemque referebat neque instituere litium actiones malebat quam controversia tollere. D. (Modest. 1 regularum): Nuptiae sunt coniunctio maris et feminæ et consortium omnis vitæ, divini et humani iuris COMMVNICATIO. Sul rapporto tra ius NATVRALE, ius civile e ius gentium mi limito a segnalare MASCHI, La concezione NATURALISTICA del diritto e degli istituti giuridici romani, Milano LOMBARDI, Sul concetto di ius gentium, Roma; BURDESE, Il concetto di ius NATVRALE nel pensiero della giurisprudenza classica, in RISG. NOCERA, Ius naturale nell’esperienza giuridica romana (Milano 1962); DIDIER, Les diverses conceptions du droit NATUREL à l’oeuvre dans la jurisprudence romaine, in SDHI. ARCHI, Lex e natura nelle istituzioni di Gaio, in Scritti di diritto romano 1. Metodologia giurisprudenza. Studi di diritto privato 1 (Milano BRETONE, Storia WINKEL, Einige Bemerkungen über ius NATVRALE und ius gentium, in MJ. Schermaier-Z.Végh (ed.), Festschrift für W. Waldestein zum 65 Geburtstag (Stuttgart KASER, Ius gentium, Köln-Weimar-Wien; P.A. VANDER WAERDT, Philosophical Influence on Roman Jurisprudence? The Case of Stoicism and NATVRAL Law DUCOS, Philosophie, littérature et droit; S. QUERZOLI, Il sapere di Fiorentino. Etica, natura e logica nelle Institutiones (Napoli che diresse la Stoa di Atene [D. (Marc. 1 inst.)] La nozione di res publica come effetto dell’influenza diretta del pensiero politico di Panezio. Questo elenco di dati non è certo esaustivo e può essere ancora integrato. Possiamo tuttavia affrontare due argomenti che ritengo molto significativi per dare una dimensione ancora più esatta dell’importanza del rapporto tra il PORTICO ROMANO ed evoluzione del diritto romano. Anzitutto, la nozione di stato. Panezio, per la prima volta rispetto a questo problema, mise in primo piano il momento giuridico. Lo stato è considerato dal Portico un insieme di uomini che vivono sullo stesso territorio e sono governati da una legge. Questo enunciato è la traduzione più o meno letterale della celeberrima definizione di SCIPIONE Africano minore in Cic. de re p. Siamo in un momento di massima influenza culturale del circolo scipionico e si cerca di dare un assetto costituzionale alla res publica. perÁ nømoy: Ø nømoq påntvn ®stÁ basileÂq ueºvn te kaÁ Ωnurvpºnvn pragmåtvn? de¡ d‚ aªtØn proståthn te eµnai t©n kal©n kaÁ t©n a˝sxr©n kaÁ “rxonta kaÁ Ôgemøna, kaÁ katÅ to†to kanøna te eµnai dikaºvn kaÁ Ωdºkvn kaÁ t©n f¥sei politik©n zúvn, prostaktikØn m‚n ˘n poiht™on, ΩpagoreytikØn d‚ ˘n oª poiht™on. [D. 1.3.2 (Marcian. 1 inst.)] « Bisogna che la legge sia sovrana di tutte le cose, divine o umane. Deve sovrastare tutte le realtà buone e cattive e su di esse esercitare potere ed egemonia; deve fissare i canoni del giusto e dell’ingiusto e, per i viventi che stanno per natura in società, comanda quel che va fatto, e vieta quel che non va fatto ». Su Crisippo di Soli v. M. POHLENZ, La Stoa 39-43. Su Crisippo di Soli si v. H. VON ARNIM, sv. Chrysippos, in PW, München, coll. Dio Chrysost. or. SVF. H.von Arnim, Radice, PORTICO Antichi, Milano]: pl∂toq Ωntr√pon ®n taªtˆ katoiko¥ntvn ÊpØ nømon dioiko¥menon. 30 Segnalo sul punto G. MANCUSO, Forma di stato e forma di governo nell’esperienza costituzionale greco-romana (Catania 1995) 73; P. DESIDERI, Memoria storica e senso dello Stato in Cicerone, in M. Pani (a cura di), Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane (Bari) VALDITARA, Attualità nel pensiero politico di Cicerone, in F. Salerno (a cura di), Cicerone e la politica (Napoli SACCHI, La nozione di ager publicus populi Romani Cic. de re p. ‘Est igitur’, inquit Africanus, ‘res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus’. Cfr. F. CANCELLI, Marco Tullio Cicerone, Lo Stato ss. Sul significato di res publica si v. DREXLER, Res publica, SACCHI Il riferimento di Cicerone alla definizione dell’Emiliano è importante perché in essa rileva una nozione costituzionale di populus che è costruita su un’idea di legge che a sua volta è basata sul concetto di patto. Come in Papiniano D. (Papin. lib.def.): Lex est commune præceptum, virorum prudentium consultum, delictorum quæ sponte vel ignorantia contrahuntur cœrcitio, communis rei publicæ sponsio, in cui si rileva un concetto di sovranità orizzontale piuttosto che verticale. La differenza del pensiero di Panezio è tuttavia evidente anche rispetto ad Aristotele. Lo Stagirita, si limitava infatti a dichiarare che lo ‘Stato’ poteva essere la società perfetta, atta a promuovere la vita buona o migliore. Il vivere felice cui allude lo stesso in Maia ANRW. Cosiderano res publica nel senso di ‘patrimonio comune’ ORESTANO, Il problema delle persone giuridiche (Torino KOHNS, Res publica, res populi, in Gymnasium MARTINO, Storia della costituzione romana (Napoli) Considera res publica nel senso di ‘organizzazione del popolo GAUDEMET, Le peuple et le gouvernement de la République romaine, in Labeo Gouvernés et gouvernants, in Recueil J. Bodin 23.2 (Bruxelles Per R. KLEIN, Wege der Forschung (Darmstadt Der Staat ist das Volk. Su tutto SCHMIDT, Cicero ‘De re publica’: Die Forschung der letzen fünf Dezennien, in ANRW. Si v. ora anche KOSTOVA, Res publica на цицерон. Res publica est res populi (Sofia Sul concetto di consensus si v. fra altri FRANCISCI, Arcana imperii (Milano) Forse il fatto che Cicerone (Rep.) insiste sul consensus iuris, sul vinculum iuris, ha fatto pensare che lo scrittore esponesse concetti e dottrine romane, mentre tale idea del vincolo giuridico (nømoq) era già nelle definizioni stoiche». Il governo secondo Cicerone si identifica nel consilium che è l’equivalente del platonico logistikøn e dello stoico Ôgemonikøn. Si v. per questo CANCELLI, Cicerone, Lo Stato. Non si tratta di una convenzione ARTIFICIALE come volevano la Scessi e il GIARDINO [CANCELLI, ibidem 59], né della realizzazione di un bisogno materiale come nell’ACCADEMIA [Rep.; Leg.]. E’ lo spontaneo – EX NATVRA -- sentimento che spinge l’uomo a riunirsi in società. La congregatio ciceroniana (fin.) corrispondente al f¥sei politik©n zúvn di Aristotele (pol.) che però fu recepito dagli stoici, secondo i quali, nell’uomo vi sarebbero i semina della virtù e della ‘sociabilità’ stessa: Cic. de re p.; fin.; Tusc.; Ô d| ®k pleiønvn kvm©n koinvnºa t™leioq pøliq, ˚dh pÅshq ‘xoysa p™raq t∂q aªtarkeºaq ˜q ‘poq e˝pe¡n, ginom™nh m‚n to† z∂n ’neken, o«sa d‚ to† e« z∂n. DiØ p˙sa pøliq f¥sei ®stºn, e¬per kaÁ a pr©tai koinvnºai? t™loq gÅr a‹th ®keºnvn, Ô d‚ f¥siq t™loq ®stºn? oÚon gÅr ’kastøn ®sti t∂q gen™sevq telesueºshq, ta¥thn fam‚n t¸n f¥sin eµnai „kåstoy, Æster Ωnur√poy Òppoy o˝kºaq. [Arist. pol.]: Cicerone in de off. 1.85 citando però il solo Platone. Per Panezio, invece, lo ‘Stato’ doveva essere una società basata sull’eguaglianza di diritti e mirare all’utilità comune fondata sul valore vincolante della legge. Se questo è vero, dobbiamo allora riconoscere che il filosofo di Rodi portò alla riflessione romana un dato assolutamente originale e del tutto incomparabile con altre esperienze antiche del passato e anche successive. Lo dimostra anche il confronto con un altro frammento, altrettanto famoso, del de re publica di Cicerone in cui, l’Africano minore, parafrasando Catone Censore, fa la differenza tra l’origine delle città greche e l’origine della res publica romana. Qui, forse, si coglie ancora di più il dato di novità apportato da Panezio. Catone parla del peso positivo di una tradizione (Cic. de re p. nostra autem res publica non unius esset ingenio, sed multorum, nec una hominis vita, sed aliquot constituta saeculis et aetatibus), mentre Panezio, attraverso Cicerone, come abbiamo visto, parla solo del valore della legge come dato fondante (iuris consensu et utilitatis communione sociatus). Se questo è vero, sarebbe allora quantomeno da rivedere la nota affermazione per cui lo ‘Stato’/‘res publica’, e i principi che lo regolavano, avrebbero avuto origine dall’idea di Catone fondata sui mores maiorum e che questa posizione ideologica avrebbe segnato il pensiero politico romano anche negli ultimi decenni della Repubblica comunità perfetta di più villaggi costituisce la città, che ha raggiunto quello che si chiama il livello dell’autosufficienza: sorge per rendere possibile la vita e sussiste per produrre le condizioni di una buona esistenza. Perciò ogni città è un’istituzione naturale, se lo sono anche i tipi di comunità che la precedono, in quanto essa è il loro fine e la natura di una cosa è il suo fine Viano (cur.), Aristotele, Politica (Milano BRETONE, Pensiero politico e diritto pubblico, in Tecniche e ideologie dei giuristi romani L’idea che lo stato, e i principi che lo reggono, abbiano la loro origine nei mores maiorum, - l’idea di CATONE, - segna il pensiero politico anche negli ultimi decenni della Repubblica ». La differenza di significato è anche nel fatto che Roma era stata FONDATA DA ROMOLO che è abile e prudens (titolare di saggezza pratica), ma non sapiens come si ritenevano i raffinati intellettuali gravitanti intorno al circolo scipionico. Cfr. Cic. de orat.; de re p. e per tutto CANCELLI, Cicerone, Lo Stato SACCHI Idea di proprietà fondiaria nel pensiero di Panezio Un altro profilo del pensiero stoico che potrebbe aver influenzato sensibilmente la riflessione dei giuristi della tarda repubblica, riguarda la nozione di proprietà. Anche questo punto credo che meriti una riflessione più attenta di quanto non si sia fatto finora. Il diritto romano, fino all’epoca dei Gracchi, come ben dimostra ancora tutto l’impianto della legge agraria conosce forme di appartenenza come la possessio dell’ager publicus, la possibilità che i lotti di terreno assegnati dal Senato venissero alienati e che i figli degli alienatari potessero ereditare dai loro padri; o che questi potessero alienare a terzi i loro cespiti immobiliari. Ma non la proprietà così come è intesa negli ordinamenti moderni che la qualificano come un diritto assoluto (o soggettivo perfetto) ovvero come la intendevano i giuristi dell’età classica, nella dottrina dei quali, la differenza tra possessio e dominum fondiario appare finalmente più nitida. Con Panezio, invece, e per la prima volta, la consapevolezza di una sostanza ontologica della nozione di una proprietà fondiaria, e la necessità di difendere tale posizione come dovere primario da parte D. (Ulp. ad ed.): pater autem familias appellatur, qui in domo dominium habet; (Ulp. ad ed.): Domini appellatione continetur qui habet proprietatem; pr (Nerat. regularum): Si procurator rem mihi emerit ex mandato meo eique sit tradita meo nomine, dominium mihi, ‘id est proprietas’, adqquiritur etiam ignoranti [da ricordare al riguardo che l’inciso id est proprietas è considerato una glossa da S. SCHLOSSMANN, Der besitzerwerb durch Dritte nach römischen und eutigem Rechte (Leipzig KNIEP, Vacua possessio 1 (Jena FRANCISCI, Translatio dominii, Milano; ID., Il trasferimento della proprietà (Padova BETTI, in Bullettino dell’Istituto di diritto romano 41 (Roma)]; CTh.: bona capite damnatorum fiscali dominio vindicare. Nel senso di dominium contrapposto a ususfructus si v. D. (Iul. digestorum): qui possessionem dumtaxat usus fructus, non etiam dominium adepti sint. Cfr. R. LEONHARD, sv. Dominium, in PW. (München) coll. Si v. ora anche indicazioni in O. SACCHI, Regime della terra e imposizione fondiaria Molto interessante il riferimento di [LEONHARD a Varro r.r.: In emptionibus dominum legitimum sex fere res perficiunt: si hereditatem iustam adiit; si, ut debuit, mancipio ab eo accepit, a quo iure civili potuit; aut si in iure cessit, qui potuit cedere, et id ubi oportuit [ubi]; aut si usu cepit aut si e praeda sub corona emit; tumve cum in bonis sectioneve cuius publice veniit. In tale fonte tuttavia, ai vari modi di acquisto della proprietà sullo schiavo, è riferito ancora il ‘parlante’ dominum secondo un uso consolidato nel linguaggio anche tecnico latino della media tarda repubblica. della res publica, vengono messe al centro di un dibattito scientifico e culturale. Per avere un’idea più precisa al riguardo, si deve fare riferimento ad alcuni noti passaggi del de officiis di Cicerone che l’Arpinate potrebbe aver tratto direttamente dall’opera maggiore di questo filosofo. Il più significativo è: Cic. de off. Sunt autem privata nulla natura, sed aut vetere occupatione, ut qui quondam in vacua venerunt, aut victoria, ut qui bello potiti sunt, aut lege, pactione, condicione, sorte; ex quo fit, ut ager Arpinas Arpinatium dicatur, Tusculanus Tusculanorum; similisque est privatarum possessionum discriptio. Ex quo, quia suum cuiusque fit eorum, quae natura fuerant communia, quod cuique optigit, id quisque teneat; e quo si quis sibi appetet, violabit ius humanae societatis. Il problema da cui parte Panezio è che la proprietà privata non esiste in natura (sunt autem privata nulla natura). Un approccio quindi comune anche al diritto romano più antico se è vero che questo aveva conosciuto ab origine, a parte il problema dell’heredium, forme di proprietà/appartenenza individuali soltanto mobiliari. Sennonchè, lo ‘stato’ e la ‘proprietà’ in Panezio hanno stessa origine e nascono da uno stesso atto storico, perché il primo nascerebbe per proteggere la seconda. In questo modo, entrambi acquisterebbero così anche una rilevanza giuridica. Guardando de off., che è un altro dei frammenti che Cicerone potrebbe aver preso direttamente dall’opera di Panezio CANCELLI, Marco Tullio Cicerone, Lo Stato 61: « Se non è lo Stato sorto per bisogni materiali dell’uomo, è però nei suoi fini primari favorire proprio anche le condizioni di benessere materiale; e la direzione dello Stato deve essere rivolta al fine di attuare il motivo stesso dell’associarsi degli uomini, Rep. che è la migliore condizione di felicità di tutti i componenti il gruppo sociale, Rep.e naturalmente la tutela stessa della proprietà privata, come si dirà in Off., Cic. de off. Sed, quoniam de eo genere beneficiorum dictum est, quae ad singulos spectant, deinceps de iis, quae ad universos quaeque ad rem publicam pertinent, disputandum est. Eorum autem ipsorum partim eius modi sunt, ut ad universos cives pertineant, partim, singulos ut attingant, quae sunt etiam gratiora. Danda opera est omnino, si possit, utrisque, nec minus, ut etiam singulis consulatur, sed ita, ut ea res aut prosit aut certe ne obsit rei publicae. C. Gracchi frumentaria magna largitio exhauriebat igitur aerarium; modica M. Octavi et rei publicae tolerabilis et plebi necessaria; ergo et civibus et rei publicae salutaris. In primis SACCHI vediamo che il tema della necessità per lo Stato di apprestare tutela alla proprietà privata viene esplicitato in modo chiaro e diretto. Leggendo Cicerone apprendiamo che coloro che sono deputati all’amministrazione dello stato (qui rem publicam administrabit) dovevano badare in primo luogo a che non ci fosse una diminuzione dei beni dei privati (ut suum quisque teneat neque de bonis privatorum publicae deminutio fiat). Questo perché il compito precipuo degli stati e delle città (qui l’allusione è chiaramente a de re p.: nostra autem res publica non unius esset ingenio, sed multorum, nec una hominis vita, sed aliquot constituta saeculis et aetatibus) avrebbe dovuto essere quello di difendere le cose di ciascuno: Cic. de off.: Hanc enim ob causam maxime, ut sua tenerentur, res publicae civitatesque constitutae sunt. Nam, etsi duce natura congregabantur homines, tamen spe custodiae rerum suarum urbium praesidia quaerebant. Il rodiense su questo punto è originale anche rispetto al pensiero stoico che lo aveva preceduto perchè il problema dell’inesistenza in natura della proprietà privata, come è noto, era risolto da Crisippo con la famosa metafora del teatro, dove lo spettatore chiama suo il posto che occupa e si considera, questa, una cosa legittima. Si superava così il problema di qualificare come ‘proprio’ qualcosa che nel mondo invece si sentiva come comune a tutti. autem videndum erit ei, qui rem publicam administrabit, ut suum quisque teneat neque de bonis privatorum publicae deminutio fiat. Perniciose enim Philippus, in tribunatu cum legem agrariam ferret, quam tamen antiquari facile passus est et in eo vehementer se moderatum praebuit; sed cum in agendo multa populariter, tum illud male, non esse in civitate duo milia hominum, qui rem haberent. Capitalis oratio est. Ad aequationem bonorum pertinens, qua peste quae potest esse maior? Hanc enim ob causam maxime, ut sua tenerentur, res publicae civitatesque constitutae sunt. Nam, etsi duce natura congregabantur homines, tamen spe custodiae rerum suarum urbium praesidia quaerebant. Cic. de fin. Sed quem ad modum, theatrum cum commune sit, recte tamen dici potest eius esse eum locum quem quisque occuparit, sic in urbe mundove communi non adversatur ius quo minus suum quidque cuiusque sit. La trasformazione del ius civile in ars iuris civilis e l’emersione del dominium quiritario A questo punto credo sia difficile negare un’influenza anche solo indiretta della riflessione paneziana sul processo di trasformazione della possessio dell’ager publicus in dominium quiritario in età cesariana. Il pensiero corre subito allora all’espressione dominium riferita al fondo di terra come cespite immobiliare presente in un passo di Alfeno Varo [D. (Paul 4 epit. Alfeni dig.) Nella ricostruzione di Lenel esso si tratta del caso più tipico di esposizione di un responsum, giustificato da una necessità pratica. Ebbene, in questo frammento, la doppia locuzione dominium loci, potrebbe dirsi un apax legomenon, dato che non abbiamo testimonianze di altri giuristi coevi o anteriori in cui si ritrovi D. (lib. 4 epitomarum Alfeni digestorum): Qui duo praedia habebat, in unius venditione aquam, quae in fundo nascebatur, et circa eam aquam late decem pedes exceperat: quaesitum est, utrum dominium loci ad eum pertineat an ut per eum locum accedere possit. respondit, si ita recepisset: ‘circa eam aquam late pedes decem’, iter dumtaxat videri venditoris esset. LENEL, Palingenesia iuris civilis (Graz Sull’opera di Alfeno Varo cfr. L. DE SARLO, Alfeno Varo e i suoi digesta (Milano FERRINI, Intorno ai digesti di Alfeno Varo, in BIDR. JÖRS, sv. Alfenus Varus, in PW. (Stuttgart VERNAY, Servius et son Ecole 35 ss.; S. SOLAZZI, Alfeno Varo e il termine ‘dominium’ KUNKEL, Die römischen Juristen. Herkunft und soziale Stellung SCHULZ, Storia della giurisprudenza romana BRETONE, Il responso nella scuola di Servio, in Tecniche e ideologie dei giuristi romani; I. MOLNAR, Alfenus Varus iuris consultus, in Studia in honorem V. Pólay septuagenarii (Szged TALAMANCA, La tipicità dei contratti romani fra ‘conventio’ e ‘stipulatio’ fino a Labeone, in F. Milazzo (a cura di), Contractus e pactum. Tipicità e libertà negoziale nell’esperienza tardo-repubblicana. Atti del Convegno di diritto romano e della presentazione della nuova riproduzione della littera Florentina. Copanello (Napoli NEGRI, Per una stilistica dei Digesti di Alfeno, in Mantovani (cur.), Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall’età dei pontefici alla scuola di Servio. Atti del seminario di S. Marino, Torino CANNATA, Per una storia della scienza giuridica europea ROTH, Alfeni Digesta. Eine spätrepublikanische Juristenschrift, Freiburger Rechtgeschichtliche Abhandlungen. Neue Folge, Berlin su cui cfr. CARRO, rec., Su Alfeno Varo e i suoi Digesta, in Index Si v. anche C. GIACHI, Studi su Sesto Pedio. La tradizione, l’editto (Milano SCHIAVONE, Ius. SACCHI un’espressione analoga . La supposizione è rafforzata dal fatto che il legislatore del 111 a.C. non usa mai, in paragrafi di legge, l’espressione dominium; inoltre, dal fatto che tale termine è assente nel lessico di Cicerone e, infine, che nel vocabolario festino troviamo la parola dominus legata a dubenus (L.) /heres (L. dunque inquadrata semanticamente nel lessico giuridico in una concezione potestativa), ma non ancora ad una definizione giuridica di proprietà. Sempre che non abbia ragione Solazzi nel considerare La vicenda dell’emersione della figura del dominium nel lessico della lingua latina e nell’ordinamento giuridico romano si può ricostruire attraverso una serie di indizi di carattere storico, giuridico, etimologico che segnano il passaggio, nella mentalità giuridica romana, della nozione giuridica arcaica di appartenenza espressa con la sequenza herus heres heredium hereditas, alla nozione di dominio assoluto espressa mediante la sequenza dubinus, duminus, dominus, dominium, dominium ex iure Quiritium. Quest’ultima indice dell’affermazione, nella mentalità giuridica romana, dell’idea di proprietà in un territorio dello stato (res publica). Per inquadrare tutto questo nella sua più esatta cornice storica bisogna valutare i termini del rapporto tra la nozione di dominium ex iure Quiritium che si rileva dalle fonti romane tecniche e non e le forme di appartenenza arcaiche fino ad una certa epoca potestas e, a livello processuale, il meum esse) di beni mobili (mancipi e nec mancipi, le ceterae res di età tardo repubblicana e di beni immobili, heredium, ager privatus, res mancipi, fundi. Sulla terminologia usata per indicare in età più antica le manifestazioni del potere del pater familias si v. COLOGNESI, La struttura della proprietà e la formazione dei iura praediorum in età repubblicana 1 (Roma GALLO, Osservazioni sulla signoria del ‘pater familias’ in epoca arcaica, in St. De Francisci, Potestas e dominium nell’esperienza giuridica romana, in Labeo., in part. sulla nozione di proprietà romana 32 ss.; sul rapporto tra erus e dominus CORBINO, Schemi giuridici dell’appartenenza nell’esperienza romana arcaica, in Scritti Falzea MARRONE, Istituzioni di diritto romano, Palermo; TALAMANCA, Istituzioni di diritto romano, Milano, GARRIDO, Derecho privado romano. Casos. Acciones. Institutiones (Madrid). Il processo di affermazione del termine dominium nel lessico dei giuristi della tarda repubblica presenta in verità un percorso con andamento anomalo. Nelle opere di Cicerone sembrerebbe essere assente [cfr. COSTA, Cicerone giureconsulto (Roma FRANCIOSI, Usucapio pro herede. Contributo allo studio dell’antica hereditas (Napoli Però Festo spiega la voce heres (L.) dicendo che heres apud antiquos pro domino ponebantur [si v. G.G. ARCHI, Il concetto di proprietà nei diritti del mondo antico, in RIDA. Il dato è anche ripreso dagli eruditi giustinianei Inst.: pro herede enim gerere est pro domino gerere: veteres enim heredes pro dominis appellabant. Sennonchè Varrone, affermando in r.r. Bina iugera quod a Romulo primum divisa dicebantur viritim, quae heredem sequerentur, heredium appellarunt, stabilisce una derivazione di heredium da heres. Siamo allora già in grado di stabilire una prima connessione semantica: heres sta a heredium come dominus sta a dominium. In termini schematici abbiamo spuria la presenza della parola dominium in questo famoso passo di Alfeno Varo, nel qual caso il termine di emersione di tale figura giuridica si abbasserebbe ancora di più . così le prime due contrapposizioni di parole in senso soggettivo/oggettivo delle prime due sequenze: heres/heredium e dominus/dominium. In base al nesso stabilito da Festo (L.) possiamo anche riconoscere un legame tra la posizione dell’heres e quella del dominus. Il che accrediterebbe l’etimologia (peraltro sin qui negata dalla dottrina: cfr. FRANCIOSI, Usucapio pro herede) di heres come un derivato da erus/herus. Lo conferma anche D. (Ulp. ad ed.): Legis autem Aquiliae actio ero competit, hoc est domino; Serv. ad Aen. 7.490 nam (h)erum non nisi dominum dicimus; Cass. ex ps.: hereditates ab ero dicta est, id est domino. Su cui COLOGNESI, La struttura della proprietà La connessione è importante perché è un’ulteriore indizio nella direzione di riconoscere l’origine potestativa della posizione del dominus. Quanto all’etimologia di erus, questa parola è noto che significa signore era = signora. Sembra difficile pensare al gallico Ēsus che è una divinità; ovvero all’ittita eŝha (signora) che richiama l’accadico aššatu sposa o l’ebraico iššā donna. Erus sembra derivato direttamente dall’accadico ešeru legittimo: ‘colui che porta lo scettro’ che ha corrispondenti in aramaico hārā e in ebraico hōr il nobile, il libero. Cfr. sul punto G. SEMERANO, Le origini della cultura indoeuropea. Vol. 1. Rivelazioni della linguistica storica Firenze Altrettanto complesso è il problema della ricostruzione etimologica di dominus che parimenti significa signore. Si v. su questo É. BENVENISTE, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee. 1. Economia, parentela, società. 2. Potere, diritto, religione, Torino tr. rist. Sul punto è interessante la glossa festina per cui alla voce dubenus (L. si legge: Dubenus apud antiquos dicebatur, qui nunc dominus. Questa fonte consente di stabilire l’etimologia di dominus in modo abbastanza affidante con un base di accadico dābinu, dappinu, dapnu nel significato di potente, dominatore. Più propriamente nel senso di dominatore ‘per titoli di valore specialmente bellico’ che, insieme all’accadico dannum nel segno di ‘potente detto di re’ o ‘di divinità’, costituisce la base semantica forse più risalente di tale vocabolo: SEMERANO, Le origini della cultura europea. Il riferimento al significato di dominatore per titoli di valore specialmente bellico è interessante perché è un dato coerente con l’uso di erus e dominus in Plauto e Terenzio nel significato di padrone di schiavi dato che in età antica la forma di procacciamento più diffusa di schiavi era la conquista bellica. Secondo COLOGNESI, La struttura della proprietà (a cui si rinvia per i passi di Plauto e Terenzio dove compare il termine dominus) la sostituzione di erus con dominus sarebbe avvenuta nel de agri cultura di CATONE. Cfr. MARUOTTI, Proprietà assoluta e proprietà relativa nella storia giuridica europea, in Drevnee pravo-Ius Antiquum Mosca che ribadisce a p. 17 ancora la mancanza nel II secolo a.C. di vocaboli atti a esprimere compiutamente un’idea astratta della signoria giuridica su una cosa, cioè un’idea astratta di proprietà. La parola dominium, che rappresenta per l’autrice la conquista dell’astratto, sarebbe comparsa solo ad opera di Alfeno Varo (D.) o del suo maestro Servio Sulpicio Rufo, senza escludere però la SACCHI Ed allora, se crediamo che Cicerone abbia utilizzato in Cic. de off. del materiale paneziano, e non vedo come si possano superare le testimonianze di Gellio e Pliniom præf., possibilità che l’autore dell’espressione dominium loci riferita ad una questione di servitù prediali sia stato il giurista Paolo. Già così però FRANCIOSI, Usucapio pro herede Studi sulle servitù prediali (Napoli riprendendo R. MONIER, La date d’apparition du dominium et de la distinction juridique des res en corporales et incorporales, in St. Solazzi PUGLIESE, Res corporales, res incorporales e il problema del diritto soggettivo, in RISG LAURIA, Usus, in St. Arangio Ruiz BRETONE, La nozione romana di usufrutto Così COLOGNESI, La struttura della proprietà In senso critico nei confronti del Franciosi v. COLOGNESI, La struttura della proprietà e la formazione dei iura praediorum in età repubblicana, Milano Poi, però, ancora G. FRANCIOSI, Gentiles familiam habento. Una riflessione sulla cd. proprietà collettiva gentilizia, inFranciosi, cur., Ricerche sull’organizzazione gentilizia romana 3 (Napoli MANZO, La lex Licinia de modo agrorum. Lotte e leggi agrarie, (Napoli SACCHI, I limiti e le trasformazioni dell’ager campanus fino alla debellatio in Ager Campanus Atti del Convegno internazionale « La storia dell’ ager campanus, i problemi della limitatio e sua lettura attuale, S. Leucio Napoli L’ager Campanus antiquus. Fattori di trasformazione e profili di storia giuridica del territorio dalla ΜΕΣΟΓΕΙΑ arcaica alla centuriatio romana (Napoli GARRIDO, Derecho privado romano, Cfr. SOLAZZI, Alfeno Varo e il termine dominium, in SDHI. Non è questa la sede per affrontare un tema complesso come quello dell’affermazione della figura giuridica del dominium ex iure Quiritium, proprietà privata immobiliare, nella giurisprudenza e nel diritto romano dell’età arcaica e repubblicana, tuttavia, sulla storia della proprietà arcaica a Roma si v. almeno WATSON, The Law of Property in the Later Roman Republic, Oxford COLOGNESI, La struttura della proprietà DIOSDI, Ownership in Ancient and preclassical Roman Law (Budapest GROSSO, Schemi giuridici e società nella storia del diritto privato romano (Torino; GALLO, Potestas e dominium nella esperienza giuridica romana, in Labeo, KASER, Das Römische Privatrecht; STAERMAN, La proprietà fondiaria in Roma, in VDI. Gell. Vimercati: Legebatur Panaeti philosophi liber de officiis secundus ex tribus illis inclitis libris quos M. Tullius magno cum studio maximoque opere aemulatus est. Non esclude un’influenza diretta di Panezio neanche Francesco De Martino che ritiene possibile che questo filosofo possa essere stato fonte comune di Cicerone e Appiano. Si v. MARTINO, Motivi economici nelle lotte dei populares, in Ippolito, Nuovi studi di economia e diritto romano, Napoli. È probabile che i passi ciceroniani [Cic. de off.] derivino da Panezio, che è citato poco più sopra, il quale viveva sicuramente ancora al tempo delle agitazioni graccane e scriveva dunque sotto dobbiamo quindi riconoscere che attraverso Cicerone è possibile stabilire un legame molto stretto anche tra la nozione di proprietà privata come dominium immobiliare, la cultura stoica, e il diritto romano dell’epoca scipionico/cesariana. La cosa non sorprende se si pensa alla cd. ‘svolta ellenistica’ di giuristi come Ofilio, Trebazio e Aquilio Gallo, o allo stoicismo di Catone Uticense Lucio Elio Stilone Preconiano Il discorso sul rapporto tra Stoa e giurisprudenza romana nell’ultimo secolo della repubblica però non si esaurisce qui perché si possono aggiungere nuovi argomenti di discussione anche in ordine alla vexata quaestio della trasformazione del ius civile romano da esercizio di abilità pronetica in ars iuris civilis 49 . l’impressione provocata da esse. Data la somiglianza degli argomenti d’Appiano e di Cicerone non è troppo ardito pensare che entrambe le fonti possano derivare da Panezio o comunque da scrittori dell’epoca, il che spiega bene la correttezza degli argomenti ». Sul punto si v. anche infra paragrafo Plin. praef. = Vimercati frgm.: Tullius de Republica Platonis se comitem profitetur, in Consolatione filiae Crantorem’ inquit ‘sequor’, item Panetius de Officiis. Cic. de fin. Nam in Tuscolano cum essem vellemque e bibliotheca pueri Luculli quibusdam libris uti, veni in eius villam ut eos ipse ut solebam depromerem. Quo cum venissem, M. Catonem quem ibi esse nescieram vidi in bibliotheca sedentem, multis circonfusum Stoicorum libris. Erat enim ut scis in eo aviditas legendi, nec satiari poterat. Parlo di svolta ellenistica seguendo IPPOLITO, L’organizzazione degli ‘intellettuali’ nel regime cesariano, in Quaderni di storia Si v. sul punto con indicazioni bibl. USSANI, Tra scientia e ars. Il sapere giuridico romano dalla sapienza alla scienza nei giudizi di Cicerone e Pomponio, in Ostraka, Mantovani, Atti del seminario giuridico di S. Marino. Per la storia del pensiero giuridico romano dall’età dei pontefici alla scuola di Servio (Torino L’ars dei giuristi. Considerazioni sullo statuto epistemologico della giurisprudenza romana (Torino ALBANESE, L’ars iuris civilis nel pensiero di Cicerone, in AUPA. Studi con Albanese, Palermo Schiavone è tornato su questo tema che era già stato al centro di un dibattito molto approfondito in storiografia. Nel suo più recente lavoro [Ius] lo studioso parte dalla ricorrenza terminologica in de oratore e in Brutus della parola ars riconducendovi, tuttavia, uno scarto di significato. Nel de oratore. Per rif. bibl. e discussione critica cfr. SCHIAVONE, Ius] ars significherebbe ancora ‘sistema’. In Brutus Cfr. per bibl. e disc. SCHIAVONE, Ius] la parola sarebbe stata usata nel significato di ‘conoscenza tecnico-specialistica di una determinata disciplina, senza alcuna SACCHI All’interno di un dibattito certamente più ampio, in questa sede mi riferirisco al ruolo svolto dalla figura di Elio Stilone Preconiano, un’intellettuale che visse proprio negli anni a cavallo tra la fine del II e gli inizi del I secolo a.C. Fu proprio grazie a questo personaggio che a Roma si cominciò a studiare la struttura del latino. Proprio Stilone, che fu maestro di Varrone reatino, oltre che dello stesso Cicerone, sull’esempio degli alessandrini, fondò una scuola di filologia a Roma e per primo applicò l’etimologia al materiale linguistico latino mettendo in primo piano il ruolo del neologismo. Ebbene, nel processo di trasformazione del ius civile in una tèchne, insieme all’acquisizione della metodologia diairetica appresa dalle scuole filosofiche greche di varia estrazione culturale, un ruolo di primissimo piano potrebbe essere stato svolto proprio dalla metodologia filologica che trovò in Stilone e nella scuola stoica, il suo accentuazione degli aspetti sistematici’. Alla lettera Ars traduceva sempre qualcosa che stava, in greco, tra la techne e l’epistème: nel De oratore, sottolineandone le implicazioni sistemiche; nel Brutus, il lato più genericamente gnoseologico. A mio sommesso avviso il grande salto di qualità dei giuristi romani formatisi alla scuola degli eruditi/grammatici/filosofi/linguisti di derivazione del PORTICO (che però non vuol dire rifiuto o ignoranza della tradizione filosofica precedente. Uno per tutti: Cic. Tusc. Credamus igitur Panaetio all’ACCADEMIA suo dissentienti?) è stato di passare, da una condizione di eccellenza nell’esercizio di un sapere pratico (phronètico), vicino alla forma ‘doxastica’, dove ciò che contava era la capacità di adeguare la conoscenza della norma al fatto concreto (in questo senso, saggezza), ad una ricerca di ciò che è scientificamente esatto, che appunto è campo di elezione dell’epistème. Su Elio Stilone Preconiano cfr. FUNAIOLI, Grammaticæ Romanæ Fragmenta, Stuttgart. Non come soltanto grammatico cfr. SACCHI, Il mito del pius agricola e riflessi del conflitto agrario dell’epoca catoniana nella terminologia dei giuristi medio/tardo repubblicani, RIDA. Per la posizione della dottrina prevalente su tale personaggio cfr. SINI, A quibus iura civibus praescribebantur. Ricerche sui giuristi del III secolo a.C. (Torino. Sul valore che IL PORTICO ROMANO assegnava all’esatto significato delle parole si v. PARENTE, Filosofia e scienza nel pensiero ellenistico. Sulle teorie di semiotica e linguistica filosofica – filosofia del linguaggio e semantica e pragmatica del PORTICO ROMANO cfr. ATHERTON, IL PORTICO on ambiguity, Cambridge, AX, Der Einfluss der LIZIO auf die Sprachtheorie [teoria del linguaggio] der PORTICO, in Döring ed Ebert, cur., Dialektiker und Stoiker: zur Logik der stoa und ihrer Vorlaufer, Stuttgart FORSCHNER, Die Stoische Ethic. Über den Zussammenhang von Natur-Sprach und Moral philosophie im altsoischen – PORTICO ROMANO – System, Darmstadt. Sul rapporto tra le teorie linguistiche – flosofia del linguaggio, semantica, pragmatica -- di Favorino di Arles e le teorie linguistiche del PORTICO ROMANO si v. QUERZOLI, Il sapere di Fiorentino.] punto di massima realizzazione. E’ questo un argomento che non credo sia stato ancora sufficientemente approfondito in dottrina. A supporto di tale ipotesi si può richiamare un frammento famosissimo del de oratore, in cui CICERONE, attraverso Crasso, parlando degl’Æliana studia, rievoca con nostalgia le lezioni e i corsi tenuti da questo maestro. A leggere con attenzione le sue parole, sembra che in questo caso CICERONE stia facendo un discorso apologetico su ciò che si potrebbe considerare anche una testimonianza del primo approccio allo studio del diritto romano articolato in chiave storica. Un modello, fra l’altro, che pare sensibilmente diverso nella sostanza dallo schema isagogico offerto dal celeberrimo trattatello pomponianio: Cic. de or. Accedit vero, quo facilius percipi cognoscique ius civile possit, quod minime plerique arbitrantur, mira quaedam in cognoscendo suavitas et delectatio. Nam, sive quem haec Æliana studia delectant, plurima est et in omni iure civili et in pontificum libris et in XII tabulis antiquitatis effigies, quod et verborum vetustas prisca cognoscitur et actionum genera quaedam maiorum consuetudinem vitamque declarant. Insieme a questo, vanno considerate altre situazioni che sono tipiche del periodo che stiamo trattando. Mi riferisco alle dispute tra i giuristi repubblicani sul significato della penus legata, agli adeguamenti terminologici del testo decemvirale e anche al complesso Schiavone Ius, in una messa a punto molto interessante, pare voler superare il giudizio negativo e minimizzante di Fritz Schulz sul rapporo tra filosofia greca e giuristi romani. Sul punto, già con riferimento al contributo stoico, si v. la posizione di Paolo Frezza per cui rinvio a retro. Da tener presente anche BRETONE, Uno sguardo retrospettivo. Postulati e aporie nella History di Schulz, in Tecniche e ideologie dei giuristi romani [Festschrift für Franz Wieaker zum Geburstag (Göttingen che affronta il problema discutendo il cosiddetto ‘secondo postulato’ di Schulz, ossia l’isolamento della scienza giuridica. Significativa la seguente affermazione È nota la sensibilità grammaticale [cf. GELLNER on H. P. GRICE], ancora tutta da indagarem di parecchi fra i giureconsulti. Come gli antiquari e i filologi, essi praticano la ricerca delle etimologie. Ma non è la ricerca delle etimologie, con tutto ciò che sottintende, carica di significato filosofico? Sul metodo diairetico si v. C.A. CANNATA, Per una storia della scienza giuridica europea Per la penus legata cfr. ORMANNI, Penus legata. Contributi alla storia dei legati disposti con clausola penale in età repubblicana e classica, in Studi E. Betti 4 (Milano) 652 ss. (indicazioni bibl. SINI, A quibus iura civibus praescribebantur (con altre indicazioni bibl.) SACCHI problema della incorporazione tra lex e interpretatio. Bisogna anche aggiungere che Elio Stilone fece molto probabilmente un commento alle XII tavole. Ed allora, senza la svolta determinata dagli studi di filologia importati dalla Grecia e sviluppatisi intorno alla figura di Cratete di Mallo, che fu appunto maestro di Panezio e Stilone, sarebbe semplicemente impensabile che i giuristi romani si fossero potuti occupare di questioni del genere55 . 9. Lessus, bona fides e dominium quiritario: ars diventa scientia. Qualche esempio pratico forse può aiutare a chiarire meglio il discorso che sto facendo. Il primo, che per la verità è forse poco più di una suggestione, riguarda la storia della parola lessus che è causa di [Sul tema dell’incorporazione tra lex e interpretatio cfr. BRETONE, I fondamenti; FRANCIOSI, Due ipotesi di interpretazione formatrice: dalle dodici tavole a Gai. e il caso dell’usucapio pro herede, in Nozione formazione e interpretazione del diritto dall’età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo (Napoli SACCHI, L’antica eredità e la tutela. Argomenti a favore del principio d’identità, in SDHI.; ID., Il privilegio dell’esenzione dalla tutela per vestali (Gai.). Elementi per una datazione tra innovazioni legislative ed elaborazione giurisprudenziale, in RIDA. I seguenti frammenti di carattere lemmatico mi paiono sufficienti per giustificare l’ipotesi avanzata nel testo: GRF. (Funaioli) [Cic. top.]: is est assiduus, ut ait Aelius, appellatus ab aere dando; GRF. (Funaioli) [Cic. de leg.]: L. Aelius lessum [suspicatur] quasi lugubrem eiulationem, ut vox ipsa significat; GRF. (Funaioli) 36 [Fest.]: sonticum morbum in XII significare ait Aelius Stilo certum cum iusta causa; GRF. (Funaioli) [Fest.]: transque dato nota vit Aelius in XII significare traditoque; GRF. (Funaioli) [Paul.-Fest.]: endoplorato implorato, quod est cum quaestione inclamare; GRF. (Funaioli) [Paul.-Fest.; Cic. de leg.]: forum – cum is forum antiqui appellabant, quod nunc vestibulum sepulchri dici solet; GRF. (Funaioli) [Prisc.]: ELIO: inpubes libripens esse non potest neque antestari, prodiamartyreϑ∂nai; GRF (Funaioli) [Plin.]: inde illa XII tabularum lex: ‘qui coronam parit ipse pecuniave eius, virtutis suae ergo duitor ei’. Quam servi equive meruissent, pecunia partam lege dici nemo dubitavit. Quis ergo honos? ut ipsi mortuo parentibusque eius, dum intus positus esset forisve ferretur, sine fraude esset inposita; GRF. (Funaioli) [Fest.]: viginti quinque pœnae in XII significat viginti quinque asses. Sul punto v. anche O. SACCHI, Il mito del pius agricola Sullo stoicismo di L. Elio Stilone cfr. Cic. Brutus: Sed idem Aelius Stoicus esse voluit. un interessato dibattito sin dall’epoca più antica56 . Sappiamo da Cicerone che un versetto delle XII tavole (neve lessum funeris ergo habento) stabiliva che la donna romana avrebbe dovuto conservare la sua dignità di fronte al dolore per un familiare scomparso: Cic. de leg. Hoc veteres interpretes Sex. ELIO, L. ACILIO non satis se intellegere dixerunt, sed auspicari vestimenti aliquod genus funebris, L.Aelius lessum quasi lugubrem eiulationem, ut vox ipsa significat; quod eo magis iudico verum esse, quia lex Solonis id ipsum vetat. Il retore, come è noto, tornerà sul punto nelle Tusculanae Cic. Tusc. Ingemescere non numquam viro concessum est, idque raro, eiulatus ne mulieri quidem; et hic nimirum est ‘lessus’, quem duodecim tabulae in funeribus adhiberi vetuerunt. Come si vede due espertissimi esegeti antichi, Sesto Elio e Lucio Acilio, misurandosi sul significato di tale vocabolo confessarono di non comprenderne il significato (non satis se intellegere dixerunt) e avrebbero tradotto lessus nel significato di ‘abiti da lutto’ (auspicari vestimenti aliquod genus funebris). Cicerone, invece, dichiarando apertamente di seguire Stilone, dimostra di aver optato per il significato di ‘lugubre pianto’ (lessum quasi lugubrem eiulationem). Lessus, in sostanza, avrebbe il significato di ‘nenia funebre. Si v. con rif. bibl. essenziali SINI, A quibus iura praescribebantur Ritorna sul tema IPPOLITO, Problemi storico-esegetici delle XII tavole Napoli che rileva l’uso di genus in accezione diairetica e riconduce da parte d’Elio il termine lessus nel circoscritto ambito degli abiti funerari e quindi di un oggetto. Lo studioso napoletano [citando BONA, La certezza del diritto nella giurisprudenza tardo-repubblicana, in La certezza del diritto nell’esperienza giuridica romana] ipotizza che Stilone possa aver ragionato prendendo come riferimento l’opera canonizzata da Sesto Elio.Acilio fu detto sapiens nella stessa epoca di Catone Censore [Cic. de leg.; Lael.; P. in D. accettando l’emendazione di P. Atilius in L. Acilius. Così COSTA, Storia delle fonti del diritto romano (BRETONE, Cicerone e i giuristi, in Techniche e ideologie dei giuristi romani, Rimarchevole per me che un altro Acilio, senatore, fa da interprete innanzi al senato in occasione della famosa perorazione di Carneade, Diogene e Critolao ricordata anche da Cic. Acad.; Tusc.; Plut. Cato; Gell. Et in senatum quidem introducti interprete usi sunt Acilio senatore. SACCHI La soluzione di Elio Stilone, come è noto, prevalse. E la ragione è forse meno complicata di quanto si sia ritenuto finora. La spiegasione di Stilone fu probabilmente solo quella scientificamente più corretta ed è possibile che di questo Cicerone fosse pienamente consapevole. Non quindi una scelta fatta dall’Arpinate in base ad un confronto che avrebbe fatto lo stesso Stilone con le norme soloniche; né una soluzione al problema interpretativo sulla considerazione che Cicerone sarebbe stato convinto che la norma attribuita alla decima tavola avesse delle ascendenze soloniche. Il ragionamento che Federico Maria d’Ippolito fa al riguardo è sicuramente corretto. Se la soluzione interpretativa proposta da Stilone, e accolta da Cicerone quando attese alla compilazione del de legibus e quando scrive le Tusculanae disputationes, avesse prevalso per la sua corrispondenza all’omologa prescrizione solonica, Sesto Elio e Lucio Acilio non avrebbero avuto problemi interpretativi e, aggiungerei, non avrebbero sbagliato in modo così vistoso. La soluzione evidentemente va cercata in altra direzione, che, per altro, non è certo quella onomatopeica. La parola lessus o le lezioni lausum e losum indicate dal Lipsio commentando il famoso passo del Truculentus plautino in cui Theti con il suo lamento lessum fecit filio, infatti potrebbe derivare da una lingua di ceppo semitico, dato che in ebraico lahas significa strazio. Ebbene, uno dei maggiori esponenti dello stoicismo (alla cui scuola si formarono proprio Panezio e Stilone) è Crisippo di Soli, che aveva delle origini semitiche, e scrisse, come Stilone, un trattato sulle proposizioni giudicative. Evidentemente, senza l’influenza della cultura stoica, il problema del significato etimologico di lessus sarebbe rimasto per i Romani insoluto. La via [Così BOESCH, De XII Tabularum lege a graecis petita citato d’IPPOLITO, Forme giuridiche di Roma arcaica3 (Napoli IPPOLITO, Forme giuridiche di Roma arcaica Plaut. Truc. Theti quoque etiam lamentando pausam fecit filio. Questa versione è quella accolta da LINDSAY, T. Macci Plauti Comoediae II (Oxonii che segue l’integrazione di VALLA (si veda), ma Schoell restituisce lausam e il codice Palatino lausum. Nell’edizione di ANGELIO (traduzione e note di), Le Commedie di M. Accio (sic!) Plauto (Venezia) si legge: Thetis quoque etiam lamentando lessum fecit filio, così tradotto: « A questo modo Tetide, piagnucolando, cantò ancor la nenia ad Achille suo figlio. Si v. sul punto SEMERANO, L’infinito: un equivoco EQUIVOCO GRICE millenario. Le antiche civiltà del Vicino Oriente e le origini del pensiero greco (Milano LE NOZIONI DI STATO E DI PROPRIETA IN PANEZIO Revue Internationale des droits de l’Antiquité giusta è suggerita invece attraverso l’analisi dei corretti significati che fu, come abbiamo visto, uno dei temi dominanti di influenza della cultura medio-stoica. Una realtà che, dobbiamo presumere, non risparmiò neanche il campo dell’interpretazione giuridico/antiquaria. Il secondo esempio riguarda la teoria della fides bona nei giuristi della scuola muciana dell’età tardo repubblicana. Bretone spiega molto bene come la fides bona (ovvero la pistis) sia rientrata nel campo semantico della fiducia perchè frutto di un pensiero giuridico evoluto. Esemplari sul punto le parole di Bretone. Come la pistis, anche la fides bona rientra nel campo semantico della fiducia. Tutti i contratti del diritto commerciale, e non solo la compravendita, hanno nella ‘buona fede’ la norma che fonda il vincolo e misura la responsabilità. Non è un valore giuridico del tutto nuovo, ma acquista ora una grande portata. Nella buona fede, un pensiero giuridico evoluto potrà individuare l’elemento comune di istituti diversi, anche nella stessa tradizione civilistica. Si potrebbe ipotizzare che la teoria della fides ciceroniana, come valore assolutamente originale per le conoscenze giuridiche dell’epoca medio/tardo repubblicana, non sia frutto solo dell’ingegno di pochi, ma anche conseguenza dell’incontro tra la filosofia stoica e le conoscenze dei giuristi romani. La questione va storicizzata. Pensiamo al contributo offerto per l’evoluzione del ius civile dalla scuola dei Mucii Ebbene, la nota teoria della fides ciceroniana sul valore del giuramento richiama proprio l’altrettanto nota teoria muciana sull’importanza della fides per la struttura dei rapporti obbligatori della emptio venditio e della locatio conductio. Ai tempi di Plauto era in voga ironizzare sulla graeca fides. I giuristi di quella che all’epoca di Scipione Africano minore si credeva fosse una nascente res publica (ma finse di crederlo anche Ottaviano Augusto) tentarono però di costruire nuovi schemi giuridici confortati proprio da nuovi schemi teorici provenienti dalla Grecia. Anche questo un segno della maturazione dei tempi. Dobbiamo rifarci, allora, ancora al famosissimo frammento del de officiis ciceroniano in cui il retore fa un discorso sul concetto di fides come ‘obbligo di onestà sostanziale’ che è un concetto che si fonda BRETONE, Storia del diritto romano Sulla scuola dei Muci cfr. CANNATA, Per una storia della scienza giuridica proprio sulla nozione di fides/pistis. Cicerone in questo caso rileva con enfasi e consapevolezza: « un significato profondo in tutti quei giudizi arbitrali in cui è aggiunta la clausola ‘secondo buona fede’, ex fide bona. Resta quindi solo l’eco della fides arcaica intesa nel senso descritto prima, in un’ottica pertanto marcatamente ideologica, circostanza che Gellio, in un altro passo famoso, coglie peraltro molto bene66 . Possiamo pensare a questo punto all’influenza del pensiero stoico data la forte incidenza dell’ethos nel modo di impostare il problema da parte di Cicerone, cosa di cui peraltro ci dà anche una chiara testimonianza Gellio. La cosa non deve sorprendere se si pensa che la riflessione ciceroniana è tratta dal de officiis che, a sua volta, sarebbe stato ispirato ampiamente (almeno i primi due libri in modo quasi letterale) al PerÁ toy kau¸kontoq, Sul dovere morale, di Panezio. Se non bastassero i chiarissimi riferimenti di Plinio e Gellio, citati prima68, è lo stesso Cicerone che elimina ogni [Rinvio per questo a SACCHI, I maiores di Cicerone e la teoria della fides nelle scuole giuridiche dell’età repubblicana a Roma, in Atti in onore di Franciosi Napoli Cic. de off. Sed, qui sint boni et quid sit bene agi magna quaestio est. Q. quidem Scaevola, pontifex maximus, summam vim esse dicebat in omnibus iis arbitriis, in quibus adderetur ‘ex fide bona’. Il virgolettato è di BRETONE, Storia del diritto romano. Il significato della nozione di buona fede pertanto nelle parole di Cicerone si slarga fino a diventare operante: nelle tutele, nelle società, nei patti fiduciari, nei mandati, nel comprare e nel vendere, nel locare: tutti rapporti nei quali si manifesta la vita comune di tutti gli uomini -- fideique bonae nomen existimabat manare latissime, idque versari in tutelis, societatibus, fiduciis, mandatis, rebus emptis, venditis, conductis, locatis, quibus vitae societas contineretur. Si v. su questo ancora BRETONE WIEACKER, Zum Ursprung der bonae fidei iudicia Fra l’altro in questo passo rileva anche un uso suggestivo del termine maiores: Gell. Omnibus quidem virtutum generibus exercendis colendisque populus Romanus e parva origine ad tantae amplitudinis instar emicuit, sed omnium maxime atque praecipue fidem coluit sanctamque habuit tam privatim quam publice. Hanc autem fidem maiores nostri non modo in officiorum vicibus, sed in negotiorum quoque contractibus sanxerunt maximeque in pecuniae mutuaticae usu atque commercio. Sul punto si v. FEDELI, Il De officiis di Cicerone. Problemi e atteggiamenti della critica moderna, in ANRW. (Berlin dubbio al riguardo: de off.: sequimur igitur hoc quidem tempore et hac in quaestione potissimum Stoicos; de off. erit autem haec formula Stoicorum rationi disciplinaeque maxime consentanea. Come non citare, infine, Lattanzio che afferma Nella sua casa di Pozzuoli, Cicerone rivolgendosi ad Attico, dichiara esplicitamente che i primi due libri del de officiis sono deliberatamente ispirati al libro paneziano (ta perÁ toy kau¸kontoq quatenus PANEZIO, absolvi duobus) e che lo stesso titolo corrisponde alla translitterazione del titolo dell’opera paneziana. Quod de inscriptione quaeris, non dubito quin perÁ toy kau¸ kontoq ‘officium’ nisi quid tu aliud.; sed inscriptio plenior De officiis). Quanto al terzo libro del de officiis, mi pare che non si posa seriamente dubitare che sia stato ispirato dall’opera di Posidonio, maggiore allievo di Panezio, ancorchè mediata dall’epitome di un altro filosofo stoico che corrisponde al nome di Atenodoro di Tarso. A tutto questo va aggiunto che il noto frammento ciceroniano del de officiis potrebbe essere attribuito al pensiero di Panezio come mostra di credere Vimercati: de off., Vimercati: Fundamentum autem est iustitiae fides, ‘is est dictorum conventorumque constantia et veritas. Cic. ad Att. Haec ad posteriorem. perÁ toy kau¸ kontoq quatenus Panaetius, absolvi duobus. Illius tres sunt; sed cum initio divisisset ita, tria genera exquirendi offici esse, unum, cum deliberemus honestum an turpe sit, alterum utile an inutile, tertium, cum haec inter se pugnare videantur, quo modo iudicandum sit, qualis causa Reguli, redire honestum, manere utile, de duobus primis preclare disserit, de tertio pollicetur se deinceps scripturum sed nihil scripsit. Eum locum Posidonius persecutus est. Ego autem et eius librum arcessivi et ad Athenodorum Calvum scripsi ut ad me ta kefålaia mitteret; quae expecto. Quod de inscriptione quaeris, non dubito quin kau∂kon officium sit nisi quid tu aliud; sed inscriptio plenior De officiis. Sono da considerare in questo quadro anche: Cic. de off. [Vimercati Alesse. Fides autem ut habeatur duabus rebus effici potest, si existimabimur adepti coniunctam cum iustitia prudentiam. Nam et iis fidem habemus quos plus intellegere quam nos arbitramur quosque et futura prospicere credimus et, cum res agatur in discrimenque ventum sit, expedire rem et consilium ex tempore capere posse; hanc enim utilem homines existimant veramque prudentiam; e de off. [Vimercati Alesse. Iustis autem et fidis hominibus, id est bonis viris, ita fides habetur ut nulla sit in iis fraudis iniuriaeque suspicio. Itaque his salutem nostram, his fortunas, his liberos rectissime committi arbitramur. Harum igitur duarum ad fidem faciendam iustitia plus pollet, quippe cum ea sine prudentia satis habeat auctoritatis, prudentia sine iustitia nihil valeat ad faciendam fidem. Quo enim qui versutior et callidior, hoc invisior et suspectior detracta opinione probitatis. Quam ob rem intellegentiae iustitia coniuncta quantum volet habebit ad faciendam fidem virium. Iustitia sine prudentia multum poterit, sine iustitia nihil valebit prudentia. Specialmente nel primo di questi due frammenti, dove si dà rilievo alla posizione di coloro che mostrano si sapere e di avere competenza in quello che fanno, è immediato il riferimento a Senofonte (mem.) che dimostra quanto Panezio (e quindi Cicerone) si fosse ispirato, fra l’altro, nella sua concezione del dovere, anche a modelli socratici. Cfr. GARBARINO, Il concetto etico-politico di gloria nel div. inst.: Ab his definitionibus (n.d.r., virtutis), quas poeta (n.d.r., Lucilius) breviter comprehendit, Marcus Tullius traxit officia vivendi Panaetium Stoicum secutus eaque tribus voluminibus inclusit. Quanto al rapporto tra pensiero filosofico della media stoa e la scuola dei Muci, le fonti dimostrano che questo è stato molto stretto e non se ne può dubitare. Basti ricordare, l’illius tui di Licinio Crasso riferito a Panezio nei confronti di Mucio Scevola del celebre frammento del de oratore di Cicerone: Cic. de orat. [= Vimercati Alesse. Audivi Crassus enim summos homines, cum quæstor ex Macedonia venissem Athenas florente Academia, ut temporibus illis ferebatur, cum eam Charmadas et Clitomachus et Aeschines optinebant. Erat etiam Metrodorus, qui cum illis una etiam ipsum illum Carneadem diligentius audierat, hominem omnium in dicendo, ut ferebant, acerrimum et copiosissimum; vigebatque auditor Panaeti illius tui [= Scaevola] Mnesarchus et peripatetici Critolai Diodorus, de officiis di CICERONE, in Tra Grecia e Roma. Temi antichi e metodologie moderne, Roma; ERSKINE, The Ellenistic PORTICO. Political Thought and Action, London; ALESSE, cur. Panezio di Rodi, Testimonianze, Napoli. Insieme a questi, POHLENZ, La Stoa, ricorda: l’altro genero di Lelio, insieme a Mucio Scevola, Gaio Fannio; il nipote di Scipione Emiliano, Quinto Elio Tuberone; Publio Rutilio Rufo -- Cic. Brutus Habemus igitur in Stoicis oratoribus Rutilium; Marco Vigellio e il nipote di Scevola, Quinto Mucio Scevola il pontefice massimo, l’antagonista di Crasso nella causa curiana; inoltre, Spurio Mummio (Cic. Brutus: Spurius autem nihilo ille quidem ornatior, sed tamen astrictior; fuit enim doctus ex disciplina Stoicorum) e Manio Manilio. L’elaborazione dell’editto provinciale, fatta da Q. Mucio con l’aiuto di Rufo (che poi Cicerone riprende nel suo impianto di base) è rimasto proverbiale (e non a caso inviso ai publicani) come esempio di intransigenza stoica. Sull’esistenza di un rapporto strettissimo tra Stoa e pensiero giuridico romano dell’età cesariana non si può quindi dubitare. La questione della fides, e del suo rilievo morale, come espressione di un nuovo sentimento etico, potrebbe quindi essere visto come uno dei tanti riflessi che l’influenza del pensiero stoico produsse nelle persone di cultura a Roma a partire dal secondo secolo a.C. Cfr. sul punto specifico CARDILLI, Bona fides tra storia e sistema con riflessioni anche sul pensiero labeoniano. Ora anche A. SCHIAVONE, Ius L’impegno profuso da Aquilio Gallo, il difensore dell’aequitas, nel cercare il fondamento definitorio del dolus malus è stato visto, insieme alla considerazione della buona fede in Quinto Mucio Scevola, esattamente come conseguenza di una volontà di dare maggiore rilievo, nell’ambito del diritto formale, al nuovo sentimento etico portato dal Portico tra gli intellettuali culturalmente L’ultimo esempio ci consente di tornare alla nozione di proprietà fondiaria di cui parlavamo prima e di avviarci anche rapidamente alla conclusione. Proprio attraverso Varrone, seguiamo infatti una traccia sottile che attesterebbe un collegamento diretto tra la metodologia filologico antiquaria di Elio Stilone e i giuristi dell’età ciceroniana. Tale traccia porta fino a Servio Sulpicio Rufo e alla sua scuola che Cicerone, come sappiamo, considerava all’avanguardia. In un noto frammento di Gellio sulle favissae Capitolinae è attestato uno scambio di corrispondenza proprio tra tale giurista e Varrone e si riconosce in Servio curiosità grammaticale e un gusto antiquario di marcato stile varroniano: Gell. Servius Sulpicius iuris civilis auctor, vir bene litteratus, scriptis a VARRONE rogavitque, ut rescriberet, quid significaret verbum, quod in censoris libris scriptum esset. Id erat verbum favisæ Capitolinæ. Allo stesso modo, Alfeno Varo, Servi Sulpicii discipulus rerumque antiquarum non incuriosus, risulta coinvolto in una questione filologico-esegetica sul rapporto etimologico tra i termini purum e putum -- Gell. Se queste testimonianze sono attendibili, si potrebbe dire allora che la generazione dei giuristi dell’età cesariana seppe trasformare in realtà concreta ciò che all’epoca del circolo del terzo SCIPIONE si potè più sensibili della società romana. In questo senso mi pare molto indicativa la seguente testimonianza di VARRONE sulle conseguenze delle deliberazioni del pretore in giorni nefas: Varro l.L. Praetor qui tum factus est, si imprudens fecit, piaculari hostia facta piatur; si prudens dixit, Quintus Mucius abigebat eum expiari ut impium non posse. Cic. Brutus Sulla scuola di Servio Sulpicio Rufo v. BRETONE, Il responso e la scuola di Servio, in Tecniche e ideologie dei giuristi romani Cfr. SCHIAVONE, Ius. Gell. Alfenus iureconsultus, Servii Sulpicii discipulus rerumque antiquarum non incuriosus, in libro digestorum tricesimo et quarto, coniectaneorum autem secundo: « in foedere » inquit « quod inter populum Romanum et Carthaginienses factum est, scriptum invenitur, ut Carthaginienses quotannis populo Romano darent certum pondus argenti puri puti, quaesitumque est, quid esset ‘purum putum’. Respondi » inquit « ego ‘putum’ esse valde purum, sicuti novum ‘novicium’ dicimus et proprium ‘propicium’ augere atque intendere volentes novi et proprii significationem. SACCHI solo teorizzare. Forse non si riuscì a determinare l’ideale della res publica che rimase un modello meramente teorico, però si portò a termine il processo di trasformazione della possessio dell’ager publicus in dominium quiritario che fu uno dei problemi che afflisse di più gli intellettuali del circolo scipionico, se è vero quanto Manio Manilio riferisce di Gaio Lelio sul suo interesse ad applicare al diritto romano la distinzione tra ciò che era ‘proprio’ e ciò che era ‘di altri. Sono veramente alla conclusione e vorrei citare uno dei più grandi maestri della filologia moderna, August Boeckh. Questi ha scritto, in termini solo apparentemente paradossali, che i popoli o gli individui ‘colti’, avendo evidentemente la consapevolezza di un passato da custodire e da tramandare, sentirono inevitabilmente, come segno di maturità, l’esigenza di filologhéin (filologe¡n). Popoli incolti e privi di senso della tradizione, poterono al più, filosoféin (filosofe¡n). Riflettendo su quanto detto finora, questa affermazione forse ci conduce direttamente al cuore del problema. I giuristi romani degli ultimi due secoli della repubblica, sia pure con diverse sfumature di approccio, seppero infatti sentire l’esigenza di filologhéin. Lo dimostra la cura con cui il testo delle XII tavole e conservato fino all’epoca di Sesto Elio e ancora discusso e interpretato in epoca scipionico-cesariana. Opere di taglio giuridicofilologico, come quelle di Lucio Acilio, Elio Stilone, Aquilio Gallo e [Mi riferisco a Q. Elio Tuberone, l’allievo di Ofilio, che riconobbe a Cesare e Pompeo la volontà di salvare insieme la res publica come fine della loro contentio dignitatis (Suet. Iul.). Augusto aveva adibito il principio della concordia cesariano-pompeiana come postulato necessario per la costruzione della sua idea di res publica appoggiata dagli intellettuali dell’epoca cesariana. In questo quadro si chiariscono le famose parole riferite da Macrobio ad Augusto in cui si definisce Catone Uticense buon cittadino perché non voleva che si modificasse l’ordine costituito (Macr. sat. de pervicacia Catonis ait: quisquis praesentem statum civitatis commutari non volet et civis et vir bonus est). Ampio ragguaglio sui vari tipi di costituzione teorizzati negli ambienti colti romani dell’epoca scipionica in CANCELLI, CICERONE, Lo Stato Cic. de rep. Tum Manilius: Pergisne eam, Laeli, artem inludere, in qua primum excellis ipse, deinde sine qua scire nemo potest, quid sit suum, quid alienum? Su Lelio come stoico v. anche Cic. Lael. BOECKH, Enzyklopädie und Methodenlehre der philologischen Wissenschaften, Leipzig, MASULLO, La filologia come scienza storica, cur. Garzya, Napoli]. Verrio Flacco e le incursioni non sporadiche di Servio e di Alfeno Varo in questo campo, ne sono una chiara dimostrazione. I filosofi stoici smisero di considerare (come l’ACCADEMIA) la filosofia come il tutto di fronte alle parti e fecero entrare tale disciplina in rapporto con la scienza parziale. L’attività della giurisprudenza romana, da usus consolidato nella prassi (cavere, agere e respondere) ed espressione di un sapere -- si potrebbe dire, alla greca phronètico -- seppe invece trasformarsi in ars. E questo, probabilmente, non soltanto grazie all’uso della diairetica, cioè delle metodologie importate dal mondo culturale ellenico, ma anche per effetto dell’applicazione della filologia allo studio del diritto. Mi diverte allora pensare, e concludo, che i giuristi romani potrebbero essersi comportati da ‘colti’, a differenza dei filosofi greci, che sembrerebbero essere rimasti confinati per sempre nel loro meraviglioso, ma forse ‘incolto’, isolamento. Parafrasando Nietzsche. Quae philosophia fuit, facta philologia est. Inutile dire che in questo caso il filologo/filosofo tedesco si sta richiamando ad un passaggio delle Epistulae di Seneca che fu uno degli esponenti migliori dello stoicismo romano del periodo post paneziano M. ISNARDI PARENTE, Techne. Momenti del pensiero greco da Platone a Epicuro, Firenze. Sul significato del concetto di ars si v. retro nt. Sen. ep. V. anche M. POHLENZ, Il Portico. Sulla figura di Nietzsche filologo rinvio alle belle pagine di M. GIGANTE, Classico e mediazione. Contributi alla storia della filologia antica, Roma, [=in Rendiconti dell’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli]. Pompeo

 

Luigi Speranza – GRICE ITALO!; ossia, Grice e Pompeo: la ragione conversazionale al portico romano – Roma – filosofia italiana – Luigi Speranza (Roma). Filosofo italiano. The uncle of Pompeo, the general. He is well versed in the Portico and a man of considerable learning, especially in the area of geometry. Sesto Pompeo.

 

Luigi Speranza – GRICE ITALO!; ossia, Grice e Pompeo: la ragione conversazionale al portico romano – Roma – filosofia italiana – Luigi Speranza (Roma). Filosofo italiano. A statesman and general ultimately defeated in the civil war against GIULIO (si veda) Cesare. A pupil of Posidonio at Rome. It is said that this tutelage had a great effect on him – “It changed my life” -- but it is not clear to what extent Pompeo himself became a follower of the Portico. Gnaio Pompeo Magno.

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