GRICE ITALO A-Z P POM
Luigi Speranza – GRICE
ITALO!; ossia, Grice e Pompedio: la ragione conversazionale e l’orto romano –
Roma – filosofia italiana – Luigi Speranza (Roma). Filosofo italiano. According to the historian
Giuseppe, a senator who followed the Garden – Some believe that the reference
is to Publio Pomponio Secondo, a statesman and author. Pompedio.
Luigi Speranza – GRICE
ITALO!; ossia, Grice e Pompeo: la ragione conversazionale e il portico romano e
il diritto – Roma -- filosofia italiana – Luigi Speranza. (Roma).
Filosofo italiano. Nell’analisi delle nozioni di stato e di proprietà in Pompeo
e Panezio e l’influenza della dottrina stoica sulla giurisprudenza romana
dell’epoca scipionico-cesariana, il portico è un fenomeno che abbraccia un arco
temporale vastissimo ed è di difficile, se non impossibile definizione. Pohlenz
ne ha parlato come di un movimento spirituale, ma se si dicesse che è una
‘dimensione del pensiero’ forse non si sbaglierebbe. Comincia con * Testo
rielaborato con le fonti e i riferimenti bibliografici essenziali della
relazione alla 59ème Session de la Société Internationale Fernand de Visscher
pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité. [Per un primo approccio alla
filosofia del Portico si v. POHLENZ, Stoa und Stoiker. Die Grunder, Panaitios,
Poseidonios (Zürich); ID., IL PORTICO ROMANO: Storia di un movimento
spirituale, Milano; IL PORTICO: Geschichte einer geistigen Bewegung
(Göttingen); ISNARDI PARENTE, Stoici Antichi (Torino l’età del suo fondatore,
il cipriota Zenone, un fenicio dalla pelle scura e di sangue semitico, attivo
ad Atene, ma comprende anche ANTONINO. Non dimentichiamo, in aggiunta, la
rielaborazione del de officiis di CICERONE fatta da AMBROGIO e, ancora, la
fortuna medioevale dei precetti morali di Seneca che è addirittura indicato con
la sua felice formula honestae vitae da Martino di Bracara come una sorta di
cristiano occulto per aver intrattenuto una leggendaria corrispondenza con S.
Paolo e tentato di convertire al cristianesimo un suo discepolo. La filosofia
del Portico domina dunque la scena culturale romana per molti decenni durante
l’ellenismo e la prima età imperiale, ma subì una repentina e considerevole
decadenza. Agostino, in epist., infatti potrà dire. I seguaci del Portico sono
ridotti al silenzio, al punto che le loro teorie vengono appena menzionate
nelle scuole di retorica ». In effetti della letteratura del Portico a noi non
è arrivato molto. A parte un Inno a GIOVE scritto da Cleante e una serie di
citazioni più o meno letterali tramandate da autori di altre tendenze
filosofiche, a volte addirittura ostili come Plutarco o Alessandro d’Afrodisia,
conosciamo qualcosa attraverso le opere di Seneca ed Epittèto, ma dei pensatori
dell’era scipionica è sopravvissuto pochissimo. Ciò nonostante, credo che le
nostre conoscenze sul contributo dello [Filosofia e scienza nel pensiero
ellenistico (Napoli IOPPOLO, Aristone di Chio e lo stoicismo antico, Napoli,
Opinione e scienza. Il dibattito tra Stoici e Accademici nel III e nel II
secolo a.C. (Napoli HUSLER, Die fragmente zur Dialektik der Stoiker
(Stüttgart-Bad Cannstatt 1987- ALESSE, Panezio di Rodi e la tradizione stoica
(Napoli RADICE (Introduzione, traduzione, note e apparati a cura di), H. von
Arnim, Stoici antichi, Tutti i frammenti, Milano ARNIM, Stoicorum Veterum
Fragmenta (Lipsiae VIMERCATI (Introduzione, traduzione, note e apparati di
commento a cura di), Panezio, Testimonianze e frammenti (Milano POHLENZ, La
Stoa. Si v. per un primo approccio POHLENZ, sv. Panaitios, in PW.
StuttgartWeimar L’epistula fu indirizzata al vescovo Dioscoro che chiedeva
informazioni sull’opportunità di studiare Cicerone. 5 Per un sintetico sguardo
d’insieme si v. anche REALE, Accettare i voleri della ragione, in Valori
dimenticati dell’occidente, Milano, Revue Internationale des droits de
l’Antiquité] stoicismo per lo sviluppo del diritto romano come scienza, e in
particolare in epoca scipionico-cesariana, possano ancora migliorare. 2. I
giuristi romani e la Stoa Sul rapporto tra giuristi romani e la dottrina
filosofica stoica esiste già una documentazione ricchissima6 . Anzitutto, il
cliché dell’uomo 6 Si v. POHLENZ, IL PORTICO ROMANO. Senza alcuna pretesa di
completezza segnalo KAMPHUISEN, L’influence de la philosophie sur la conception
du droit naturel chez les jurisconsultes romains, RHDFE. FREZZA, Rec. a Pohlenz, IL
PORTICO: Geschichte einer geistigen Bewegung, Göttingen Göttingen SDHI.; STEIN,
The Relations between Grammar and Law in the early Principate. The beginnings
of analogy, in La critica del testo (Firenze; WÆRDT, Philosophical Influence on
Roman Jurisprudence? The Case of Stoicism and Natural Law, in ANRW. DUCOS,
Philosophie, littérature et droit à Rome sous le Principat, in ANRW. WINKEL, Le droit romain et la
philosophie grecque, quelques problèmes de méthode, in Tij. Da ultimo per tutti SCHIAVONE, Ius. L’invenzione del
diritto in Occidente (Torino Questi, a proposito della ‘rivoluzione
scientifica’ che ha riguardato il modo di operare (e di essere) della
giurisprudenza romana nei decenni tra l’età dei Gracchi e quella di Cesare e,
in particolare, sull’influenza della cultura proveniente dalla Grecia esplicita
in questo modo il suo pensiero. In realtà, non di riduzione o di impoverimento
si trattava, né di un semplice e superficiale trapianto di qualche metodica,
priva di particolare significato sostanziale. Bensì di un delicato e cruciale
processo di integrazione, che riuscì a proiettare il sapere giuridico romano al
di là degli orizzonti che aveva acquisito, senza tuttavia fargli smarrire il
senso della propria fortissima identità: in certo modo a rivoluzionarlo per
dargli il compimento. Il risultato sarebbe stato, alla fine, la nascita di un
nuovo modo di pensare il diritto, che ne avrebbe tramutato le procedure in
quelle di una scienza senza eguali nell’antichità, non meno compatta e
concettualmente densa della grande filosofia classica. Appare evidente che
nello studioso salernitano sia maturato un superamento della posizione
tradizionale risalente a SCHULZ, Storia della giurisprudenza romana [Firenze
Nocera Lo dimostrano ancora di più le seguenti parole [SCHIAVONE, Ius] Ma
perché Quinto Mucio aveva deciso di utilizzare a fondo gli apparati diairetici,
fino a farne il tratto caratterizzante – almeno agli occhi di Pomponio – di
tutto il suo trattato? La risposta più consueta cerca di spiegarlo con un
generico richiamo al clima intellettuale dell’epoca, cui non sarebbero state
indifferenti un paio di generazioni di giuristi: una parentesi dovuta
all’imporsi di una specie di moda. E’ un’interpretazione a dir poco
insoddisfacente, elusiva di un tema essenziale: la connessione fra l’uso della
diairetica e la qualità delle conoscenze per la prima volta elaborate attraverso
quei modelli. Il problema, cioè, della forma logica attraverso cui a partire da
Quinto Mucio e dalle sue innovazioni, l’esperienza del diritto veniva costruita
e pensata. Se non si ha lo sguardo fermo su questo intreccio, si smarrisce il
filo di ogni interpretazione plausibile. E non c’è da temere solo il vecchio
equivoco EQUIVOCO GRICE che portava a distinguere meccanicamente fra ‘metodo’
greco e ‘contenuti’ SACCHI virtuoso che è una caratterizzazione tipica del
pensiero stoico. Ateneo, citando Posidonio, ricorda la ferma presa di posizione
di SCEVOLA l’augure, Q. Elio Tuberone e P. Rutilio Rufo (tutti allievi del
filosofo del PORTICO Panezio: Cic. Lael.), a favore della lex Fannia cibaria.
Proverbiali inoltre sono rimasti il rigore e la coerenza con cui Scevola il
pontefice esercitò la sua carica di proconsole nella provincia d’Asia,
coadiuvato da Rutilio Rufo suo legato proconsolare. A quest’ultimo, prope
perfectus in Stoicis (Brut.), si ricollega anche il famoso otium cum dignitate
che rimarrà come monito per gli uomini della sua classe; tanto che, come è
noto, Cicerone ne farà una strenua difesa contro l’epicureismo dilagante
soprattutto in Campania, quando scrisse, fra l’altro, negli ultimi due anni
della sua vita il de finibus e le Tusculanae disputationes. Riferimenti precisi
nel de oratore e nel Brutus ciceroniani indicano esplicitamente come stoici
anche Marco Vigellio (qui cum Panetio vixit), Sesto Pompeo e due Balbi: Cic. De
orat. Quid est, quod aut Sex. Pompeius aut duo Balbi aut meus amicus, qui cum
Panaetio vixit, M. Vigellius de virtute hominum Stoici possint dicere, qua in
disputatione ego his debeam aut vestrum quisquam concedere? Il primo, Quinto
Lucilio (Balbo), fu sostenitore della tesi stoica prospettata nel de natura
deorum. Mentre il secondo, Lucio Lucilio (Balbo), espertissimo in agendo et in
respondendo, fu discepolo di romani, quanto un rischio più grave e sottile:
quello di misurare il lavoro dei giuristi con i criteri adoperati per valutare
il dibattito filosofico ed epistemologico da Platone al tardo stoicismo,
suggestionati solo dalla traccia superficiale di alcuni evidenti debiti della
giurisprudenza verso la filosofia, e da qualche sporadica contiguità di lessico
e di categorie. Mettendosi su una simile strada, non si può che arrivare alla
conclusione di un drammatico impoverimento dell’impianto logico del pensiero
classico, quando passa dai filosofi ai giuristi, e alla constatazione del
carattere irrimediabilmente minore e senza vocazione teorica del lavoro della
giurisprudenza. Ma sarebbe un’indicazione infondata, anche se è stata tante
volte riproposta, da diventare un luogo comune storiografico. Athen. Dipnosoph.
= Posid. Jacoby. Per tutti CANNATA, Per una storia della scienza giuridica
europea. Dalle origini all’opera di Labeone (Torino MÜNZER, sv. Lucilius, in
PW. 13.2 (Stuttgart-Weimar Q. Mucio Scevola il pontefice e anche maestro di
Servio Sulpicio Rufo Il Circolo degli Scipioni C’è poi il Circolo degli
Scipioni 11 . Questo sodalizio culturale era frequentato, come è noto, da
letterati e filosofi come Terenzio e il Cic. Brutus: Cumque discendi causa
duobus peritissimis operam dedisset, L. Lucilio Balbo, C. Aquilio Gallo, Galli
hominis acuti et exercitati promptam et paratam in agendo et in respondendo
celeritatem subtilitate diligentiaque superavit; Balbi docti et eruditi hominis
in utraque re consideratam tarditatem vicit expediendis conficiendisque rebus.
Sul rapporto tra lo stoicismo e i giuristi romani v. anche IPPOLITO, I giuristi
e la città (Napoli Sul circolo scipionico si v. in generale H. BARDON, La
littérature latine inconnue. I. L’époque républicaine (Paris 1952) 45 ss., 87 ss.; H.
BENGTSON, Grundriss der römische Geschichte, München GRIMAL, Le siècle des
Scipions, Paris Il secolo degli Scipioni. Roma e l’ellenismo al tempo delle guerre puniche
(Brescia, Plataroti, CANALI, Storia della poesia latina (Milano) Anche se è
stata negata l’esistenza di questo sodalizio culturale [STRASBURGER, Der
‘Scipionenkreis’, in Hermes l’espressione grex Scipionis usata da Cicerone in
Lael. e la considerazione, nel paragrafo dello stesso dialogo, di Scipione,
Furio, Spurio Mummio, Tuberone, Rutilio, (Virginio e Rupilio); oltre che degli
interlocutori del Lelio: Mucio Scevola, Fannio e appunto Lelio, come aequales
per essere stati amici o giovani devoti di Scipione, lascia pensare che questo
circolo di intellettuali sia stato effettivamente sentito come tale dai suoi
protagonisti. Così, con somma erudizione CANCELLI, Cicerone, Lo Stato (Milano
scrive: Va da sé che non bisogna credere a un sodalizio, magari con tanto di
statuto, ma a un gruppo di uomini che seguivano stesse tendenze politiche, e
che facevano capo, in vario modo, a Scipione o al suo amico Lelio. Cicerone
assunse appunto a comune carattere dei suoi personaggi l’essere stati amici o
in relazione con Scipione e Lelio, e l’essere stati seguaci più o meno fermi
dell’insegnamento paneziano ». Fra l’altro, come rileva lo stesso Cancelli, a
questa lista di nomi manca solo quello di Manio Manilio, il famoso giurista (e
generale di Scipione Africano a Cartagine), per ricostituire il gruppo di
personaggi che partecipano al famoso dialogo del de re publica ambientato negli
horti suburbani di Scipione Emiliano dove Cicerone ambienterà l’enunciazione
della famosa definizione di res publica. Per l’uso di grex per indicare un
‘gruppo di amici’ o un ‘sodalizio culturale’ si v. Cic. Lael. Saepe enim
excellentiae quaedam sunt, qualis erat Scipionis in nostro, ut ita dicam grege.
Anche Orazio che riferisce la parola proprio ai seguaci della Stoa di Crisippo
di Soli. Horat. sat.Chrysippi porticus et grex. Sul circolo degli Scipioni si
v. anche F. LEO, Geschichte der römischen Literatur (Berlin BROWN, A Study of
the Scipionic Circle, Iowa TATAKIS, Panétius de Rhodes. Le fondateur du moyen stoïcisme.
Sa vie et son oeuvre (Paris BRUWAEUM, L’influence culturelle du cercle de
Scipion SACCHI campano Lucilio, ma anche da storici come P. Cornelio Scipione,
C. Fannio, C. Sempronio Tutidano e forse Emilio Sura. Altri possibili
frequentatori di tale circolo furono Cassio Emìna e L. Calpurnio Pisone Frugi
che normalmente viene ritenuto avversario dei Gracchi, ma la legge agraria lo
ricorda come il console che insieme a P. Mucio applicò la lex Sempronia: Lex
agr. l. 13 (= FIRA): Quei ager locus publicus populi Romanei, quei in Italia P.
Mucio L. Calpurnio cos. fuit. Quando però Paolo Emilio porta a Roma per i suoi
due figli la biblioteca di Pella, diventò possibile in questa città accedere
direttamente ai testi dei filosofi greci ed in particolare a quelli degli
stoici14 . Fu così che il circolo scipionico, a ridosso dell’età graccana,
diventò il luogo di incontro principale tra lo stoicismo e gli intellettuali
romani. L’amicizia tra l’Africano minore e Polibio nasce Emilien (Schaerbeeck
ABEL, Die kulturelle Mission des Painaitios « Antike und Abendland BRETONE, La
fondazione del diritto civile nel manuale pomponiano, in Tecniche e ideologie
dei giuristi romani, Napoli; MARROU, Histoire de l’éducation dans l’antiquité.
I. Le monde grec. II. Le monde romain (Paris WIEACKER, Römische
Rechtgeschichte, München; ALESSE, Panezio di Rodi e la tradizione del PORTICO
ROMANO (Napoli CANNATA, Per una storia della scienza giuridica europea 217. 12
Sul rapporto tra il poeta Lucilio e il circolo scipionico cfr. Lact. div. inst.,
MAURACH, Geschichte der römischen Philosophie. Eine Einführung, Plut. Aem.:
Møna tÅ biblºa to† basil™vq filogrammato†si to¡q y™sin ®p™trefen ®jel™suai.
[tr. M.L. Amerio (a cura di), Plutarco, Vite, vol. III (Torino Fece prelevare
soltanto i libri della biblioteca del re per darli ai figli amanti delle
lettere »; Isid. etym. 6.5.1: Romae primus librorum copiam advexit Aemilius
Paulus, Perse Macedonum rege devicto; deinde Lucullus e Pontica praeda. Post
hos Caesar dedit Marco Varroni negotium quam maximae bibliothecae construendae.
Primum autem Romae bibliothecas publicavit Pollio, Graecas simul atque Latinas,
additis auctorum imaginibus in atrio, quod de manubiis magnificentissimum
instruxerat. 14 Per i rapporti culturali e l’influenza della cultura greca nel
circolo scipionico si v. anche SACCHI, La nozione di ager publicus populi
Romani come espressione dell’ideologia del suo tempo, in Tij. Adesso si v. A.
SCHIAVONE, Ius. Quinto Mucio, che non ignorava il greco aveva un accesso
diretto a questi testi. Erano in gran parte opere incluse nell’imponente
biblioteca di Perseo di Macedonia, trasportata a Roma dopo Pidna, da Emilio
Paolo – nella capitale non si erano mai visti tanti libri – e poi utilizzata
dal circolo di Scipione Emiliano. infatti proprio grazie ad una richiesta di
libri e alla discussione che scaturì tra questi due personaggi Personalità di
assoluto livello sul piano giuridico che possiamo ricordare tra i frequentatori
di questo circolo lungo l’arco di almeno due generazioni furono Manio Manilio
(ad Att.; ad Q.fr.; Lael.; de re p.; Plut. Ti. Gracc. 11.2) e Gaio Lelio,
definito dallo stesso Manilio, valente giurista (de re p. Tum Manilius:
Pergisne eam, Laeli, artem inludere, in qua primum excellis ipse, deinde sine
qua scire nemo potest, quid sit suum, quid alienum?) che fu allievo prima di
Diogene di Babilonia e poi di Panezio (de fin. Nec ille qui Diogenem Stoicum
adulescens, post autem Panaetium audierat). Anche Scevola, il pontefice massimo (console): Cic.
de re p. Sed ista mox; nunc audiamus Pilum, quem video maioribus iam de rebus
quam me aut quam P. Mucium consuli, l’antagonista di Crasso nella causa
Curiana, prima di scegliere di seguire con il fratello di appoggiare le riforme
graccane (Cic. de re; Acad. Prior.; Plut. Ti. Gracc.), pare che fu molto vicino
a tale ambiente. Tra i frequentatori del circolo scipionico che aderirono alla
Stoa, troviamo infine anche Furio Filo e Aulo Cascellio, che furono considerati
insieme a Q. Mucio l’augure, tre dei più famosi esperti di diritto prediale dell’epoca
graccana: Cic. pro Balbo Q. Scaevola ille augur, cum de iure praediatorio
consuleretur, homo iuris peritissimus, consultores suos nonnumquam ad Furium et
Cascellium praediatores reiciebat. Attraverso Gaio sappiamo anche cosa sia il
diritto prediatorio: Gai. nam qui mercatur a populo, praediator appellatur. Il
discorso tuttavia non finisce qui perché in base a Cic. de orat. apprendiamo
che anche Q. Mucio il pontefice massimo aveva subito l’influenza di Panezio di
Rodi: Quae, cum ego praetor Rhodum Polyb. il rapporto tra costoro iniziò da un
prestito di libri e dalle conversazioni avute su di essi. Nicolai, cur.,
Polibio, Storie. Libri. Frammenti Roma Quadro storico in A. GUARINO, La
coerenza di P. Mucio (Napoli Su P. Mucio particolari prosopografici in CANNATA,
Per una storia della scienza giuridica europea Particolari prosopografici con
fonti e bibl. In CANNATA, Per una storia della scienza giuridica europea]
venissem et cum summo illo doctore istius disciplinae Apollonio ea, quae a
Panaetio acceperam, contulissem, inrisit ille quidem, ut solebat, philosophiam
atque contempsit multaque non tam graviter dixit quam facete. Il quae a
Panaetio acceperam mi pare estremamente efficace18 . La corrispondenza tra il
titolo di un’opera famosissima di Quinto Mucio, il Liber singularis Œron, e
quella di Crisippo di Soli dimostra [insieme a D.: post hos Q. Mucius P.f.
pont. max. ius civile primus constituit generatim, in libros XVIII redigendo]
la vicinianza del giurista alla cultura del PORTICO. IL PORTICO ROMANO e il
diritto romano Alla luce di questi dati, quindi, non stupisce se Paolo Frezza
abbia dichiarato già di credere all’esistenza di una profonda influenza del
PORTICO ROMANO sulla formazione e sull’evoluzione del pensiero giuridico
romano. Gli esempi della fecondità di tale rapporto, del resto, sono sotto gli
occhi di tutti. Nel rilievo che Q. Mucio Scevola dava alla bona fides si
nascondono infatti i prodromi di una svolta importante per la disciplina e la
struttura dei rapporti obbligatori in tema di emptio venditio e di locatio
conductio Schiavone, credo con CANNATA, Per una storia della scienza giuridica
europea 1.250 ss. 19 Cfr. anche Gai. 1.188. Diog. Laert. [= SVF. App. Arnim) =
Radice; SVF. (Arnim) [Radice]. Già rilevato da LEO, Geschichte der römischen
Literatur. Mette in dubbio l’autenticità di quest’opera Schulz, Storia della
giurisprudenza romana, che si richiama ad KRÜGER, in St. Bonfante 2.336], ma
oggi si propende per l’autenticità. v. STEIN, Reguale iuris. From Juristic
Rules to Legal Maxims (Edimburg BRETONE, Tecniche e ideologie Storia del
diritto romano4 (Roma-Bari 1989), 185; C.A. CANNATA, Per una storia della
giurisprudenza europea FREZZA, Rec. a M. Pohlenz, IL PORTICO. Sul rapporto tra
giurisprudenza romana e filosofi stoici già il Cuiacio con dovizia di
indicazioni di fonti e bibl. in J. CIUAICI, Opera. Ad Parisiensem Fabrotianam
editionem diligentissime exacta in tomos XIII. distributa auctiora atque
emendatiora Pars prima. Tomus primus (Prati Utile, sebbene con meno
approfondimento anche J.G. HEINECCII, Historia Juris Civilis Romani ac
germanici qua utriusque origo et usus in germania ex ipsis fontibus ostenditur,
commoda auditoribus methodo adornata, multisque Observationibus haud Vulgaribus
passim illustrata (Venetiis Cic. de off. Si v. su questo argomento LOMBARDI,
Dalla fides alla bona fides Milano, FASCIONE, Cenni bibliografici sulla ‘bona
fides’, in Studi sulla buona fede (Milano TALAMANCA, La bona fides nei
fondatezza, ha sottolineato l’importanza e la pertinenza della già felice intuizione
di Nietzsche che giudicava la bona fides del linguaggio giuridico repubblicano
come una versione rielaborata in chiave ‘aristocratica e proprietaria’ (è
questo il punto) della più antica fides romana. La legge agraria può essere
vista, infatti, come una delle espressioni più immediate di questa nuova
sensibilità dei giuristi romani verso una concezione di appartenenza dell’ager
publicus distribuito ai privati in senso proprietario. Inoltre, si può leggere
un legame tra gli insistenti appelli di Antìpatro di Tarso a favore del
sentimento di solidarietà umana e il divieto individuato dai giuristi romani
fondato sul diritto NATVRALE di approfittare dell’ignoranza del compratore. Del
resto, l’impegno profuso da Aquilio Gallo, il difensore dell’aequitas, nel
cercare il fondamento definitorio del dolus malus è stato visto, insieme al
rilievo della buona fede in SCEVOLA, esattamente come conseguenza di una
volontà di dare maggiore riconoscimento, nell’ambito del diritto formale, al
nuovo sentimento etico portato dalla Stoa tra gli intellettuali romani. La
sequenza evolutiva, almeno nel caso dell’aequitas, passa dal secondo giurista
che fu maestro del primo, e arriva fino a Servio Sulpicio Rufo che seguì
l’insegnamento dello stoico Lucilio Balbo e di Aquilio Gallo a Cercina (D.
Servius institutus a Balbo Lucilio, instructus autem maxime a Gallo Aquilio,
qui fuit Cercinae: itaque libri complures eius extant Cercinae confecti)
giuristi romani: ‘Leerformeln’ e valori dell’ordinamento, in Il ruolo della
buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti
del convegno in onore di A. Burdese IV (Padova CARDILLI, Bona fides tra storia
e sistema (Torino); E. STOLFI, ‘Bonae fidei interpretatio’. Ricerche
sull’interpretazione di buona fede fra esperienza romana e tradizione
romanistica, Napoli SCHIAVONE, Ius Per il riferimento a Nietzsche si v. Zur
Genealogie der moral, Eine Streitschrift (Leipzig Genealogia della morale, in
Opere, Milano Colli-Montinari. Su questi temi rinvio anche a SACCHI, I maiores
di Cicerone e la teoria della fides nelle scuole giuridiche dell’età
repubblicana a Roma, in Atti in onore di G. Franciosi (Napoli Rinvio sul punto
a O. SACCHI, Regime della terra e imposizione fondiaria nell’età dei Gracchi.
Testo e commento storico-giuridico della legge agraria del 111 a.C. Napoli v.
CANNATA, Per una storia della scienza giuridica SCHIAVONE, Ius SACCHI Si
potrebbe anche parlare, poi, del concetto di utilitas (D.) e del suo rapporto
con la nozione di iustitia (Cic. de inv.). C’è poi la nozione di matrimonio di
C. Musonio Rufo, maestro stoico dell’età neroniana (autore a detta di PRISCIANO
di oltre 700 libri), a cui sembra essersi ispirato direttamente Modestino (D.)
con il suo celeberrimo consortium omnis vitæ. Ancora, possiamo citare il
rapporto tra ius NATVRALE, ius civile e ius gentium, il famoso honeste vivere,
alterum non laedere di Ulpiano [D. (Ulp. 1 regularum): Iuris praecepta sunt
hæc: honeste vivere, alterum non lædere, suum cuique tribuere] e il paradigma
concettuale per la teoria della legge come ente razionale obbligatorio per
tutti gli uomini, che i compilatori di Giustiniano scelsero da un’opera di
Crisippo di Soli. Ampio ragguaglio bibliografico sul tema in NAVARRA, Ricerche
sulla utilitas nel pensiero dei guristi romani, Torino. Le parole ius, iustitia
e æquitas nel mondo concettuale di Servio acquistano rilievo come espressione
del ricongiungimento di legalità, legittimazione, etica e formalismo. La
deduzione, ricavata da un notissimo passo delle Filippiche di Cicerone è di A.
SCHIAVONE, Ius Il passo è Phil. Nec vero silebitur admirabilis quaedam et
incredibilis ac paene divina eius in legibus interpretandis, aequitate
explicanda scientia. Omnes ex omni ætate, qui in hac civitate intellegentiam
iuris habuerunt, si unum in locum conferantur, cum Ser. Sulpicio non sint
comparandi. Nec enim ille magis iuris consultus quam iustitiæ fuit. Ita ea quæ
proficiscebantur a legibus et ab iure civili, semper ad facilitatem
aequitatemque referebat neque instituere litium actiones malebat quam
controversia tollere. D. (Modest. 1 regularum): Nuptiae sunt coniunctio maris et feminæ et
consortium omnis vitæ, divini et humani iuris COMMVNICATIO. Sul rapporto tra ius NATVRALE, ius civile e ius
gentium mi limito a segnalare MASCHI, La concezione NATURALISTICA del diritto e
degli istituti giuridici romani, Milano LOMBARDI, Sul concetto di ius gentium,
Roma; BURDESE, Il concetto di ius NATVRALE nel pensiero della giurisprudenza
classica, in RISG. NOCERA, Ius naturale nell’esperienza giuridica romana (Milano 1962);
DIDIER, Les diverses conceptions du droit NATUREL à l’oeuvre dans la
jurisprudence romaine, in SDHI. ARCHI,
Lex e natura nelle istituzioni di Gaio, in Scritti di diritto romano 1.
Metodologia giurisprudenza. Studi di diritto privato 1 (Milano BRETONE, Storia
WINKEL, Einige Bemerkungen über ius NATVRALE und ius gentium, in MJ.
Schermaier-Z.Végh (ed.), Festschrift für W. Waldestein zum 65 Geburtstag
(Stuttgart KASER, Ius gentium, Köln-Weimar-Wien; P.A. VANDER WAERDT,
Philosophical Influence on Roman Jurisprudence? The Case of Stoicism and
NATVRAL Law DUCOS, Philosophie, littérature et droit; S. QUERZOLI, Il sapere di
Fiorentino. Etica, natura e logica nelle Institutiones (Napoli che diresse la
Stoa di Atene [D. (Marc. 1 inst.)] La nozione di res publica come effetto
dell’influenza diretta del pensiero politico di Panezio. Questo elenco di dati
non è certo esaustivo e può essere ancora integrato. Possiamo tuttavia
affrontare due argomenti che ritengo molto significativi per dare una dimensione
ancora più esatta dell’importanza del rapporto tra il PORTICO ROMANO ed
evoluzione del diritto romano. Anzitutto, la nozione di stato. Panezio, per la
prima volta rispetto a questo problema, mise in primo piano il momento
giuridico. Lo stato è considerato dal Portico un insieme di uomini che vivono
sullo stesso territorio e sono governati da una legge. Questo enunciato è la
traduzione più o meno letterale della celeberrima definizione di SCIPIONE
Africano minore in Cic. de re p. Siamo in un momento di massima influenza
culturale del circolo scipionico e si cerca di dare un assetto costituzionale
alla res publica. perÁ nømoy: Ø nømoq påntvn ®stÁ basileÂq ueºvn te kaÁ
Ωnurvpºnvn pragmåtvn? de¡ d‚ aªtØn proståthn te eµnai t©n kal©n kaÁ t©n a˝sxr©n
kaÁ “rxonta kaÁ Ôgemøna, kaÁ katÅ to†to kanøna te eµnai dikaºvn kaÁ Ωdºkvn kaÁ
t©n f¥sei politik©n zúvn, prostaktikØn m‚n ˘n poiht™on, ΩpagoreytikØn d‚ ˘n oª
poiht™on. [D. 1.3.2 (Marcian. 1 inst.)] « Bisogna che la legge sia sovrana di
tutte le cose, divine o umane. Deve sovrastare tutte le realtà buone e cattive
e su di esse esercitare potere ed egemonia; deve fissare i canoni del giusto e
dell’ingiusto e, per i viventi che stanno per natura in società, comanda quel
che va fatto, e vieta quel che non va fatto ». Su Crisippo di Soli v. M.
POHLENZ, La Stoa 39-43. Su Crisippo di Soli si v. H. VON ARNIM, sv. Chrysippos,
in PW, München, coll. Dio Chrysost. or. SVF. H.von Arnim, Radice, PORTICO
Antichi, Milano]: pl∂toq Ωntr√pon ®n taªtˆ katoiko¥ntvn ÊpØ nømon dioiko¥menon.
30 Segnalo sul punto G. MANCUSO, Forma di stato e forma di governo
nell’esperienza costituzionale greco-romana (Catania 1995) 73; P. DESIDERI,
Memoria storica e senso dello Stato in Cicerone, in M. Pani (a cura di),
Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane (Bari)
VALDITARA, Attualità nel pensiero politico di Cicerone, in F. Salerno (a cura
di), Cicerone e la politica (Napoli SACCHI, La nozione di ager publicus populi
Romani Cic. de re p. ‘Est igitur’, inquit Africanus, ‘res publica res populi,
populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus
multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus’. Cfr. F.
CANCELLI, Marco Tullio Cicerone, Lo Stato ss. Sul significato di res publica si
v. DREXLER, Res publica, SACCHI Il riferimento di Cicerone alla definizione
dell’Emiliano è importante perché in essa rileva una nozione costituzionale di
populus che è costruita su un’idea di legge che a sua volta è basata sul
concetto di patto. Come in Papiniano D. (Papin. lib.def.): Lex est commune
præceptum, virorum prudentium consultum, delictorum quæ sponte vel ignorantia
contrahuntur cœrcitio, communis rei publicæ sponsio, in cui si rileva un
concetto di sovranità orizzontale piuttosto che verticale. La differenza del
pensiero di Panezio è tuttavia evidente anche rispetto ad Aristotele. Lo
Stagirita, si limitava infatti a dichiarare che lo ‘Stato’ poteva essere la
società perfetta, atta a promuovere la vita buona o migliore. Il vivere felice
cui allude lo stesso in Maia ANRW. Cosiderano res publica nel senso di
‘patrimonio comune’ ORESTANO, Il problema delle persone giuridiche (Torino
KOHNS, Res publica, res populi, in Gymnasium MARTINO, Storia della costituzione
romana (Napoli) Considera res publica nel senso di ‘organizzazione del popolo
GAUDEMET, Le peuple et le gouvernement de la République romaine, in Labeo
Gouvernés et gouvernants, in Recueil J. Bodin 23.2 (Bruxelles Per R. KLEIN,
Wege der Forschung (Darmstadt Der Staat ist das Volk. Su tutto SCHMIDT, Cicero
‘De re publica’: Die Forschung der letzen fünf Dezennien, in ANRW. Si v. ora
anche KOSTOVA, Res publica на цицерон. Res publica est res populi (Sofia Sul
concetto di consensus si v. fra altri FRANCISCI, Arcana imperii (Milano) Forse
il fatto che Cicerone (Rep.) insiste sul consensus iuris, sul vinculum iuris,
ha fatto pensare che lo scrittore esponesse concetti e dottrine romane, mentre
tale idea del vincolo giuridico (nømoq) era già nelle definizioni stoiche». Il
governo secondo Cicerone si identifica nel consilium che è l’equivalente del
platonico logistikøn e dello stoico Ôgemonikøn. Si v. per questo CANCELLI,
Cicerone, Lo Stato. Non si tratta di una convenzione ARTIFICIALE come volevano
la Scessi e il GIARDINO [CANCELLI, ibidem 59], né della realizzazione di un
bisogno materiale come nell’ACCADEMIA [Rep.; Leg.]. E’ lo spontaneo – EX NATVRA
-- sentimento che spinge l’uomo a riunirsi in società. La congregatio
ciceroniana (fin.) corrispondente al f¥sei politik©n zúvn di Aristotele (pol.)
che però fu recepito dagli stoici, secondo i quali, nell’uomo vi sarebbero i
semina della virtù e della ‘sociabilità’ stessa: Cic. de re p.; fin.; Tusc.; Ô
d| ®k pleiønvn kvm©n koinvnºa t™leioq pøliq, ˚dh pÅshq ‘xoysa p™raq t∂q
aªtarkeºaq ˜q ‘poq e˝pe¡n, ginom™nh m‚n to† z∂n ’neken, o«sa d‚ to† e« z∂n. DiØ
p˙sa pøliq f¥sei ®stºn, e¬per kaÁ a pr©tai koinvnºai? t™loq gÅr a‹th ®keºnvn,
Ô d‚ f¥siq t™loq ®stºn? oÚon gÅr ’kastøn ®sti t∂q gen™sevq telesueºshq, ta¥thn
fam‚n t¸n f¥sin eµnai „kåstoy, Æster Ωnur√poy Òppoy o˝kºaq. [Arist. pol.]:
Cicerone in de off. 1.85 citando però il solo Platone. Per Panezio, invece, lo
‘Stato’ doveva essere una società basata sull’eguaglianza di diritti e mirare
all’utilità comune fondata sul valore vincolante della legge. Se questo è vero,
dobbiamo allora riconoscere che il filosofo di Rodi portò alla riflessione
romana un dato assolutamente originale e del tutto incomparabile con altre
esperienze antiche del passato e anche successive. Lo dimostra anche il
confronto con un altro frammento, altrettanto famoso, del de re publica di
Cicerone in cui, l’Africano minore, parafrasando Catone Censore, fa la
differenza tra l’origine delle città greche e l’origine della res publica
romana. Qui, forse, si coglie ancora di più il dato di novità apportato da Panezio.
Catone parla del peso positivo di una tradizione (Cic. de re p. nostra autem
res publica non unius esset ingenio, sed multorum, nec una hominis vita, sed
aliquot constituta saeculis et aetatibus), mentre Panezio, attraverso Cicerone,
come abbiamo visto, parla solo del valore della legge come dato fondante (iuris
consensu et utilitatis communione sociatus). Se questo è vero, sarebbe allora
quantomeno da rivedere la nota affermazione per cui lo ‘Stato’/‘res publica’, e
i principi che lo regolavano, avrebbero avuto origine dall’idea di Catone
fondata sui mores maiorum e che questa posizione ideologica avrebbe segnato il
pensiero politico romano anche negli ultimi decenni della Repubblica comunità
perfetta di più villaggi costituisce la città, che ha raggiunto quello che si
chiama il livello dell’autosufficienza: sorge per rendere possibile la vita e
sussiste per produrre le condizioni di una buona esistenza. Perciò ogni città è
un’istituzione naturale, se lo sono anche i tipi di comunità che la precedono, in
quanto essa è il loro fine e la natura di una cosa è il suo fine Viano (cur.),
Aristotele, Politica (Milano BRETONE, Pensiero politico e diritto pubblico, in
Tecniche e ideologie dei giuristi romani L’idea che lo stato, e i principi che
lo reggono, abbiano la loro origine nei mores maiorum, - l’idea di CATONE, -
segna il pensiero politico anche negli ultimi decenni della Repubblica ». La
differenza di significato è anche nel fatto che Roma era stata FONDATA DA
ROMOLO che è abile e prudens (titolare di saggezza pratica), ma non sapiens
come si ritenevano i raffinati intellettuali gravitanti intorno al circolo
scipionico. Cfr. Cic. de orat.; de re p. e per tutto CANCELLI, Cicerone, Lo
Stato SACCHI Idea di proprietà fondiaria nel pensiero di Panezio Un altro profilo
del pensiero stoico che potrebbe aver influenzato sensibilmente la riflessione
dei giuristi della tarda repubblica, riguarda la nozione di proprietà. Anche
questo punto credo che meriti una riflessione più attenta di quanto non si sia
fatto finora. Il diritto romano, fino all’epoca dei Gracchi, come ben dimostra
ancora tutto l’impianto della legge agraria conosce forme di appartenenza come
la possessio dell’ager publicus, la possibilità che i lotti di terreno
assegnati dal Senato venissero alienati e che i figli degli alienatari
potessero ereditare dai loro padri; o che questi potessero alienare a terzi i
loro cespiti immobiliari. Ma non la proprietà così come è intesa negli
ordinamenti moderni che la qualificano come un diritto assoluto (o soggettivo
perfetto) ovvero come la intendevano i giuristi dell’età classica, nella
dottrina dei quali, la differenza tra possessio e dominum fondiario appare
finalmente più nitida. Con Panezio, invece, e per la prima volta, la
consapevolezza di una sostanza ontologica della nozione di una proprietà
fondiaria, e la necessità di difendere tale posizione come dovere primario da
parte D. (Ulp. ad ed.): pater autem familias appellatur, qui in domo dominium
habet; (Ulp. ad ed.): Domini appellatione continetur qui habet proprietatem; pr
(Nerat. regularum): Si procurator rem mihi emerit ex mandato meo eique sit
tradita meo nomine, dominium mihi, ‘id est proprietas’, adqquiritur etiam
ignoranti [da ricordare al riguardo che l’inciso id est proprietas è
considerato una glossa da S. SCHLOSSMANN, Der besitzerwerb durch Dritte nach
römischen und eutigem Rechte (Leipzig KNIEP, Vacua possessio 1 (Jena FRANCISCI,
Translatio dominii, Milano; ID., Il trasferimento della proprietà (Padova
BETTI, in Bullettino dell’Istituto di diritto romano 41 (Roma)]; CTh.: bona
capite damnatorum fiscali dominio vindicare. Nel senso di dominium contrapposto
a ususfructus si v. D. (Iul. digestorum): qui possessionem dumtaxat usus
fructus, non etiam dominium adepti sint. Cfr. R. LEONHARD, sv. Dominium, in PW.
(München) coll. Si v. ora anche indicazioni in O. SACCHI, Regime della terra e
imposizione fondiaria Molto interessante il riferimento di [LEONHARD a Varro
r.r.: In emptionibus dominum legitimum sex fere res perficiunt: si hereditatem
iustam adiit; si, ut debuit, mancipio ab eo accepit, a quo iure civili potuit;
aut si in iure cessit, qui potuit cedere, et id ubi oportuit [ubi]; aut si usu
cepit aut si e praeda sub corona emit; tumve cum in bonis sectioneve cuius
publice veniit. In tale fonte tuttavia, ai vari modi di acquisto della
proprietà sullo schiavo, è riferito ancora il ‘parlante’ dominum secondo un uso
consolidato nel linguaggio anche tecnico latino della media tarda repubblica.
della res publica, vengono messe al centro di un dibattito scientifico e
culturale. Per avere un’idea più precisa al riguardo, si deve fare riferimento
ad alcuni noti passaggi del de officiis di Cicerone che l’Arpinate potrebbe
aver tratto direttamente dall’opera maggiore di questo filosofo. Il più
significativo è: Cic. de off. Sunt autem privata nulla natura, sed aut vetere
occupatione, ut qui quondam in vacua venerunt, aut victoria, ut qui bello
potiti sunt, aut lege, pactione, condicione, sorte; ex quo fit, ut ager Arpinas
Arpinatium dicatur, Tusculanus Tusculanorum; similisque est privatarum
possessionum discriptio. Ex quo, quia suum cuiusque fit eorum, quae natura
fuerant communia, quod cuique optigit, id quisque teneat; e quo si quis sibi
appetet, violabit ius humanae societatis. Il problema da cui parte Panezio è che
la proprietà privata non esiste in natura (sunt autem privata nulla natura). Un
approccio quindi comune anche al diritto romano più antico se è vero che questo
aveva conosciuto ab origine, a parte il problema dell’heredium, forme di
proprietà/appartenenza individuali soltanto mobiliari. Sennonchè, lo ‘stato’ e
la ‘proprietà’ in Panezio hanno stessa origine e nascono da uno stesso atto
storico, perché il primo nascerebbe per proteggere la seconda. In questo modo,
entrambi acquisterebbero così anche una rilevanza giuridica. Guardando de off.,
che è un altro dei frammenti che Cicerone potrebbe aver preso direttamente
dall’opera di Panezio CANCELLI, Marco Tullio Cicerone, Lo Stato 61: « Se non è
lo Stato sorto per bisogni materiali dell’uomo, è però nei suoi fini primari
favorire proprio anche le condizioni di benessere materiale; e la direzione
dello Stato deve essere rivolta al fine di attuare il motivo stesso
dell’associarsi degli uomini, Rep. che è la migliore condizione di felicità di
tutti i componenti il gruppo sociale, Rep.e naturalmente la tutela stessa della
proprietà privata, come si dirà in Off., Cic. de off. Sed, quoniam de eo genere
beneficiorum dictum est, quae ad singulos spectant, deinceps de iis, quae ad
universos quaeque ad rem publicam pertinent, disputandum est. Eorum autem
ipsorum partim eius modi sunt, ut ad universos cives pertineant, partim,
singulos ut attingant, quae sunt etiam gratiora. Danda opera est omnino, si
possit, utrisque, nec minus, ut etiam singulis consulatur, sed ita, ut ea res
aut prosit aut certe ne obsit rei publicae. C. Gracchi frumentaria magna
largitio exhauriebat igitur aerarium; modica M. Octavi et rei publicae
tolerabilis et plebi necessaria; ergo et civibus et rei publicae salutaris. In primis SACCHI vediamo che il tema della necessità
per lo Stato di apprestare tutela alla proprietà privata viene esplicitato in
modo chiaro e diretto. Leggendo Cicerone apprendiamo che coloro che sono
deputati all’amministrazione dello stato (qui rem publicam administrabit)
dovevano badare in primo luogo a che non ci fosse una diminuzione dei beni dei
privati (ut suum quisque teneat neque de bonis privatorum publicae deminutio
fiat). Questo perché il compito precipuo degli stati e delle città (qui
l’allusione è chiaramente a de re p.: nostra autem res publica non unius esset
ingenio, sed multorum, nec una hominis vita, sed aliquot constituta saeculis et
aetatibus) avrebbe dovuto essere quello di difendere le cose di ciascuno: Cic.
de off.: Hanc enim ob causam maxime, ut sua tenerentur, res publicae
civitatesque constitutae sunt. Nam, etsi duce natura congregabantur homines,
tamen spe custodiae rerum suarum urbium praesidia quaerebant. Il rodiense su
questo punto è originale anche rispetto al pensiero stoico che lo aveva
preceduto perchè il problema dell’inesistenza in natura della proprietà
privata, come è noto, era risolto da Crisippo con la famosa metafora del
teatro, dove lo spettatore chiama suo il posto che occupa e si considera,
questa, una cosa legittima. Si superava così il problema di qualificare come
‘proprio’ qualcosa che nel mondo invece si sentiva come comune a tutti. autem
videndum erit ei, qui rem publicam administrabit, ut suum quisque teneat neque
de bonis privatorum publicae deminutio fiat. Perniciose enim Philippus, in
tribunatu cum legem agrariam ferret, quam tamen antiquari facile passus est et
in eo vehementer se moderatum praebuit; sed cum in agendo multa populariter,
tum illud male, non esse in civitate duo milia hominum, qui rem haberent.
Capitalis oratio est. Ad aequationem bonorum pertinens, qua peste quae potest
esse maior? Hanc enim ob causam maxime, ut sua tenerentur, res publicae
civitatesque constitutae sunt. Nam, etsi duce natura congregabantur homines,
tamen spe custodiae rerum suarum urbium praesidia quaerebant. Cic. de fin. Sed
quem ad modum, theatrum cum commune sit, recte tamen dici potest eius esse eum
locum quem quisque occuparit, sic in urbe mundove communi non adversatur ius
quo minus suum quidque cuiusque sit. La trasformazione del ius civile in ars
iuris civilis e l’emersione del dominium quiritario A questo punto credo sia
difficile negare un’influenza anche solo indiretta della riflessione paneziana
sul processo di trasformazione della possessio dell’ager publicus in dominium
quiritario in età cesariana. Il pensiero corre subito allora all’espressione
dominium riferita al fondo di terra come cespite immobiliare presente in un
passo di Alfeno Varo [D. (Paul 4 epit. Alfeni dig.) Nella ricostruzione di
Lenel esso si tratta del caso più tipico di esposizione di un responsum,
giustificato da una necessità pratica. Ebbene, in questo frammento, la doppia
locuzione dominium loci, potrebbe dirsi un apax legomenon, dato che non abbiamo
testimonianze di altri giuristi coevi o anteriori in cui si ritrovi D. (lib. 4
epitomarum Alfeni digestorum): Qui duo praedia habebat, in unius venditione
aquam, quae in fundo nascebatur, et circa eam aquam late decem pedes exceperat:
quaesitum est, utrum dominium loci ad eum pertineat an ut per eum locum
accedere possit. respondit, si ita recepisset: ‘circa eam aquam late pedes
decem’, iter dumtaxat videri venditoris esset. LENEL, Palingenesia iuris
civilis (Graz Sull’opera di Alfeno Varo cfr. L. DE SARLO, Alfeno Varo e i suoi
digesta (Milano FERRINI, Intorno ai digesti di Alfeno Varo, in BIDR. JÖRS, sv.
Alfenus Varus, in PW. (Stuttgart VERNAY, Servius et son Ecole 35 ss.; S.
SOLAZZI, Alfeno Varo e il termine ‘dominium’ KUNKEL, Die römischen Juristen.
Herkunft und soziale Stellung SCHULZ, Storia della giurisprudenza romana BRETONE,
Il responso nella scuola di Servio, in Tecniche e ideologie dei giuristi
romani; I. MOLNAR, Alfenus Varus iuris consultus, in Studia in honorem V. Pólay
septuagenarii (Szged TALAMANCA, La tipicità dei contratti romani fra
‘conventio’ e ‘stipulatio’ fino a Labeone, in F. Milazzo (a cura di),
Contractus e pactum. Tipicità e libertà negoziale nell’esperienza
tardo-repubblicana. Atti del Convegno di diritto romano e della presentazione
della nuova riproduzione della littera Florentina. Copanello (Napoli NEGRI, Per
una stilistica dei Digesti di Alfeno, in Mantovani (cur.), Per la storia del
pensiero giuridico romano. Dall’età dei pontefici alla scuola di Servio. Atti
del seminario di S. Marino, Torino CANNATA, Per una storia della scienza
giuridica europea ROTH, Alfeni Digesta. Eine spätrepublikanische
Juristenschrift, Freiburger Rechtgeschichtliche Abhandlungen. Neue Folge,
Berlin su cui cfr. CARRO, rec., Su Alfeno Varo e i suoi Digesta, in Index Si v.
anche C. GIACHI, Studi su Sesto Pedio. La tradizione, l’editto (Milano
SCHIAVONE, Ius. SACCHI un’espressione analoga . La supposizione è rafforzata
dal fatto che il legislatore del 111 a.C. non usa mai, in paragrafi di legge,
l’espressione dominium; inoltre, dal fatto che tale termine è assente nel
lessico di Cicerone e, infine, che nel vocabolario festino troviamo la parola
dominus legata a dubenus (L.) /heres (L. dunque inquadrata semanticamente nel
lessico giuridico in una concezione potestativa), ma non ancora ad una
definizione giuridica di proprietà. Sempre che non abbia ragione Solazzi nel
considerare La vicenda dell’emersione della figura del dominium nel lessico
della lingua latina e nell’ordinamento giuridico romano si può ricostruire
attraverso una serie di indizi di carattere storico, giuridico, etimologico che
segnano il passaggio, nella mentalità giuridica romana, della nozione giuridica
arcaica di appartenenza espressa con la sequenza herus heres heredium
hereditas, alla nozione di dominio assoluto espressa mediante la sequenza
dubinus, duminus, dominus, dominium, dominium ex iure Quiritium. Quest’ultima
indice dell’affermazione, nella mentalità giuridica romana, dell’idea di
proprietà in un territorio dello stato (res publica). Per inquadrare tutto
questo nella sua più esatta cornice storica bisogna valutare i termini del
rapporto tra la nozione di dominium ex iure Quiritium che si rileva dalle fonti
romane tecniche e non e le forme di appartenenza arcaiche fino ad una certa
epoca potestas e, a livello processuale, il meum esse) di beni mobili (mancipi
e nec mancipi, le ceterae res di età tardo repubblicana e di beni immobili,
heredium, ager privatus, res mancipi, fundi. Sulla terminologia usata per
indicare in età più antica le manifestazioni del potere del pater familias si
v. COLOGNESI, La struttura della proprietà e la formazione dei iura praediorum
in età repubblicana 1 (Roma GALLO, Osservazioni sulla signoria del ‘pater
familias’ in epoca arcaica, in St. De Francisci, Potestas e dominium
nell’esperienza giuridica romana, in Labeo., in part. sulla nozione di
proprietà romana 32 ss.; sul rapporto tra erus e dominus CORBINO, Schemi
giuridici dell’appartenenza nell’esperienza romana arcaica, in Scritti Falzea
MARRONE, Istituzioni di diritto romano, Palermo; TALAMANCA, Istituzioni di
diritto romano, Milano, GARRIDO, Derecho privado romano. Casos. Acciones.
Institutiones (Madrid). Il processo di affermazione del termine dominium nel
lessico dei giuristi della tarda repubblica presenta in verità un percorso con
andamento anomalo. Nelle opere di Cicerone sembrerebbe essere assente [cfr.
COSTA, Cicerone giureconsulto (Roma FRANCIOSI, Usucapio pro herede. Contributo
allo studio dell’antica hereditas (Napoli Però Festo spiega la voce heres (L.)
dicendo che heres apud antiquos pro domino ponebantur [si v. G.G. ARCHI, Il
concetto di proprietà nei diritti del mondo antico, in RIDA. Il dato è anche
ripreso dagli eruditi giustinianei Inst.: pro herede enim gerere est pro domino
gerere: veteres enim heredes pro dominis appellabant. Sennonchè Varrone,
affermando in r.r. Bina iugera quod a Romulo primum divisa dicebantur viritim,
quae heredem sequerentur, heredium appellarunt, stabilisce una derivazione di
heredium da heres. Siamo allora già in grado di stabilire una prima connessione
semantica: heres sta a heredium come dominus sta a dominium. In termini
schematici abbiamo spuria la presenza della parola dominium in questo famoso
passo di Alfeno Varo, nel qual caso il termine di emersione di tale figura
giuridica si abbasserebbe ancora di più . così le prime due contrapposizioni di
parole in senso soggettivo/oggettivo delle prime due sequenze: heres/heredium e
dominus/dominium. In base al nesso stabilito da Festo (L.) possiamo anche
riconoscere un legame tra la posizione dell’heres e quella del dominus. Il che
accrediterebbe l’etimologia (peraltro sin qui negata dalla dottrina: cfr.
FRANCIOSI, Usucapio pro herede) di heres come un derivato da erus/herus. Lo
conferma anche D. (Ulp. ad ed.): Legis autem Aquiliae actio ero competit, hoc
est domino; Serv. ad Aen. 7.490 nam (h)erum non nisi dominum dicimus; Cass. ex
ps.: hereditates ab ero dicta est, id est domino. Su cui COLOGNESI, La
struttura della proprietà La connessione è importante perché è un’ulteriore
indizio nella direzione di riconoscere l’origine potestativa della posizione
del dominus. Quanto all’etimologia di erus, questa parola è noto che significa
signore era = signora. Sembra difficile pensare al gallico Ēsus che è una
divinità; ovvero all’ittita eŝha (signora) che richiama l’accadico aššatu sposa
o l’ebraico iššā donna. Erus sembra derivato direttamente dall’accadico ešeru
legittimo: ‘colui che porta lo scettro’ che ha corrispondenti in aramaico hārā
e in ebraico hōr il nobile, il libero. Cfr. sul punto G. SEMERANO, Le origini
della cultura indoeuropea. Vol. 1. Rivelazioni della linguistica storica
Firenze Altrettanto complesso è il problema della ricostruzione etimologica di
dominus che parimenti significa signore. Si v. su questo É. BENVENISTE, Il
vocabolario delle istituzioni indoeuropee. 1. Economia, parentela, società. 2.
Potere, diritto, religione, Torino tr. rist. Sul punto è interessante la glossa
festina per cui alla voce dubenus (L. si legge: Dubenus apud antiquos
dicebatur, qui nunc dominus. Questa fonte consente di stabilire l’etimologia di
dominus in modo abbastanza affidante con un base di accadico dābinu, dappinu,
dapnu nel significato di potente, dominatore. Più propriamente nel senso di
dominatore ‘per titoli di valore specialmente bellico’ che, insieme
all’accadico dannum nel segno di ‘potente detto di re’ o ‘di divinità’,
costituisce la base semantica forse più risalente di tale vocabolo: SEMERANO,
Le origini della cultura europea. Il riferimento al significato di dominatore
per titoli di valore specialmente bellico è interessante perché è un dato
coerente con l’uso di erus e dominus in Plauto e Terenzio nel significato di
padrone di schiavi dato che in età antica la forma di procacciamento più
diffusa di schiavi era la conquista bellica. Secondo COLOGNESI, La struttura
della proprietà (a cui si rinvia per i passi di Plauto e Terenzio dove compare
il termine dominus) la sostituzione di erus con dominus sarebbe avvenuta nel de
agri cultura di CATONE. Cfr. MARUOTTI, Proprietà assoluta e proprietà relativa
nella storia giuridica europea, in Drevnee pravo-Ius Antiquum Mosca che
ribadisce a p. 17 ancora la mancanza nel II secolo a.C. di vocaboli atti a
esprimere compiutamente un’idea astratta della signoria giuridica su una cosa,
cioè un’idea astratta di proprietà. La parola dominium, che rappresenta per l’autrice
la conquista dell’astratto, sarebbe comparsa solo ad opera di Alfeno Varo (D.)
o del suo maestro Servio Sulpicio Rufo, senza escludere però la SACCHI Ed
allora, se crediamo che Cicerone abbia utilizzato in Cic. de off. del materiale
paneziano, e non vedo come si possano superare le testimonianze di Gellio e
Pliniom præf., possibilità che l’autore dell’espressione dominium loci riferita
ad una questione di servitù prediali sia stato il giurista Paolo. Già così però
FRANCIOSI, Usucapio pro herede Studi sulle servitù prediali (Napoli riprendendo
R. MONIER, La date d’apparition du dominium et de la distinction juridique des
res en corporales et incorporales, in St. Solazzi PUGLIESE, Res corporales, res
incorporales e il problema del diritto soggettivo, in RISG LAURIA, Usus, in St.
Arangio Ruiz BRETONE, La nozione romana di usufrutto Così COLOGNESI, La
struttura della proprietà In senso critico nei confronti del Franciosi v.
COLOGNESI, La struttura della proprietà e la formazione dei iura praediorum in
età repubblicana, Milano Poi, però, ancora G. FRANCIOSI, Gentiles familiam
habento. Una riflessione sulla cd. proprietà collettiva gentilizia,
inFranciosi, cur., Ricerche sull’organizzazione gentilizia romana 3 (Napoli
MANZO, La lex Licinia de modo agrorum. Lotte e leggi agrarie, (Napoli SACCHI, I
limiti e le trasformazioni dell’ager campanus fino alla debellatio in Ager
Campanus Atti del Convegno internazionale « La storia dell’ ager campanus, i
problemi della limitatio e sua lettura attuale, S. Leucio Napoli L’ager
Campanus antiquus. Fattori di trasformazione e profili di storia giuridica del
territorio dalla ΜΕΣΟΓΕΙΑ arcaica alla centuriatio romana (Napoli GARRIDO,
Derecho privado romano, Cfr. SOLAZZI, Alfeno Varo e il termine dominium, in
SDHI. Non è questa la sede per affrontare un tema complesso come quello
dell’affermazione della figura giuridica del dominium ex iure Quiritium,
proprietà privata immobiliare, nella giurisprudenza e nel diritto romano
dell’età arcaica e repubblicana, tuttavia, sulla storia della proprietà arcaica
a Roma si v. almeno WATSON, The Law of Property in the Later Roman Republic,
Oxford COLOGNESI, La struttura della proprietà DIOSDI, Ownership in Ancient and
preclassical Roman Law (Budapest GROSSO, Schemi giuridici e società nella
storia del diritto privato romano (Torino; GALLO, Potestas e dominium nella
esperienza giuridica romana, in Labeo, KASER, Das Römische Privatrecht;
STAERMAN, La proprietà fondiaria in Roma, in VDI. Gell. Vimercati: Legebatur
Panaeti philosophi liber de officiis secundus ex tribus illis inclitis libris
quos M. Tullius magno cum studio maximoque opere aemulatus est. Non esclude
un’influenza diretta di Panezio neanche Francesco De Martino che ritiene
possibile che questo filosofo possa essere stato fonte comune di Cicerone e
Appiano. Si v. MARTINO, Motivi economici nelle lotte dei populares, in
Ippolito, Nuovi studi di economia e diritto romano, Napoli. È probabile che i
passi ciceroniani [Cic. de off.] derivino da Panezio, che è citato poco più
sopra, il quale viveva sicuramente ancora al tempo delle agitazioni graccane e
scriveva dunque sotto dobbiamo quindi riconoscere che attraverso Cicerone è
possibile stabilire un legame molto stretto anche tra la nozione di proprietà
privata come dominium immobiliare, la cultura stoica, e il diritto romano
dell’epoca scipionico/cesariana. La cosa non sorprende se si pensa alla cd.
‘svolta ellenistica’ di giuristi come Ofilio, Trebazio e Aquilio Gallo, o allo
stoicismo di Catone Uticense Lucio Elio Stilone Preconiano Il discorso sul
rapporto tra Stoa e giurisprudenza romana nell’ultimo secolo della repubblica
però non si esaurisce qui perché si possono aggiungere nuovi argomenti di
discussione anche in ordine alla vexata quaestio della trasformazione del ius
civile romano da esercizio di abilità pronetica in ars iuris civilis 49 .
l’impressione provocata da esse. Data la somiglianza degli argomenti d’Appiano
e di Cicerone non è troppo ardito pensare che entrambe le fonti possano
derivare da Panezio o comunque da scrittori dell’epoca, il che spiega bene la
correttezza degli argomenti ». Sul punto si v. anche infra paragrafo Plin.
praef. = Vimercati frgm.: Tullius de Republica Platonis se comitem profitetur,
in Consolatione filiae Crantorem’ inquit ‘sequor’, item Panetius de Officiis.
Cic. de fin. Nam in Tuscolano cum essem vellemque e bibliotheca pueri Luculli
quibusdam libris uti, veni in eius villam ut eos ipse ut solebam depromerem.
Quo cum venissem, M. Catonem quem ibi esse nescieram vidi in bibliotheca
sedentem, multis circonfusum Stoicorum libris. Erat enim ut scis in eo aviditas
legendi, nec satiari poterat. Parlo di svolta ellenistica seguendo IPPOLITO,
L’organizzazione degli ‘intellettuali’ nel regime cesariano, in Quaderni di
storia Si v. sul punto con indicazioni bibl. USSANI, Tra scientia e ars. Il
sapere giuridico romano dalla sapienza alla scienza nei giudizi di Cicerone e
Pomponio, in Ostraka, Mantovani, Atti del seminario giuridico di S. Marino. Per
la storia del pensiero giuridico romano dall’età dei pontefici alla scuola di
Servio (Torino L’ars dei giuristi. Considerazioni sullo statuto epistemologico
della giurisprudenza romana (Torino ALBANESE, L’ars iuris civilis nel pensiero
di Cicerone, in AUPA. Studi con Albanese, Palermo Schiavone è tornato su questo
tema che era già stato al centro di un dibattito molto approfondito in
storiografia. Nel suo più recente lavoro [Ius] lo studioso parte dalla
ricorrenza terminologica in de oratore e in Brutus della parola ars
riconducendovi, tuttavia, uno scarto di significato. Nel de oratore. Per rif.
bibl. e discussione critica cfr. SCHIAVONE, Ius] ars significherebbe ancora
‘sistema’. In Brutus Cfr. per bibl. e disc. SCHIAVONE, Ius] la parola sarebbe
stata usata nel significato di ‘conoscenza tecnico-specialistica di una determinata
disciplina, senza alcuna SACCHI All’interno di un dibattito certamente più
ampio, in questa sede mi riferirisco al ruolo svolto dalla figura di Elio
Stilone Preconiano, un’intellettuale che visse proprio negli anni a cavallo tra
la fine del II e gli inizi del I secolo a.C. Fu proprio grazie a questo
personaggio che a Roma si cominciò a studiare la struttura del latino. Proprio
Stilone, che fu maestro di Varrone reatino, oltre che dello stesso Cicerone,
sull’esempio degli alessandrini, fondò una scuola di filologia a Roma e per
primo applicò l’etimologia al materiale linguistico latino mettendo in primo
piano il ruolo del neologismo. Ebbene, nel processo di trasformazione del ius
civile in una tèchne, insieme all’acquisizione della metodologia diairetica
appresa dalle scuole filosofiche greche di varia estrazione culturale, un ruolo
di primissimo piano potrebbe essere stato svolto proprio dalla metodologia
filologica che trovò in Stilone e nella scuola stoica, il suo accentuazione
degli aspetti sistematici’. Alla lettera Ars traduceva sempre qualcosa che
stava, in greco, tra la techne e l’epistème: nel De oratore, sottolineandone le
implicazioni sistemiche; nel Brutus, il lato più genericamente gnoseologico. A
mio sommesso avviso il grande salto di qualità dei giuristi romani formatisi
alla scuola degli eruditi/grammatici/filosofi/linguisti di derivazione del
PORTICO (che però non vuol dire rifiuto o ignoranza della tradizione filosofica
precedente. Uno per tutti: Cic. Tusc. Credamus igitur Panaetio all’ACCADEMIA
suo dissentienti?) è stato di passare, da una condizione di eccellenza
nell’esercizio di un sapere pratico (phronètico), vicino alla forma
‘doxastica’, dove ciò che contava era la capacità di adeguare la conoscenza
della norma al fatto concreto (in questo senso, saggezza), ad una ricerca di
ciò che è scientificamente esatto, che appunto è campo di elezione
dell’epistème. Su Elio Stilone Preconiano cfr. FUNAIOLI, Grammaticæ Romanæ
Fragmenta, Stuttgart. Non come soltanto grammatico cfr. SACCHI, Il mito del
pius agricola e riflessi del conflitto agrario dell’epoca catoniana nella
terminologia dei giuristi medio/tardo repubblicani, RIDA. Per la posizione
della dottrina prevalente su tale personaggio cfr. SINI, A quibus iura civibus
praescribebantur. Ricerche sui giuristi del III secolo a.C. (Torino. Sul valore
che IL PORTICO ROMANO assegnava all’esatto significato delle parole si v.
PARENTE, Filosofia e scienza nel pensiero ellenistico. Sulle teorie di
semiotica e linguistica filosofica – filosofia del linguaggio e semantica e
pragmatica del PORTICO ROMANO cfr. ATHERTON, IL PORTICO on ambiguity,
Cambridge, AX, Der Einfluss der LIZIO auf die Sprachtheorie [teoria del
linguaggio] der PORTICO, in Döring ed Ebert, cur., Dialektiker und Stoiker: zur
Logik der stoa und ihrer Vorlaufer, Stuttgart FORSCHNER, Die Stoische Ethic. Über den Zussammenhang von
Natur-Sprach und Moral philosophie im altsoischen – PORTICO ROMANO – System,
Darmstadt. Sul rapporto tra le teorie linguistiche –
flosofia del linguaggio, semantica, pragmatica -- di Favorino di Arles e le
teorie linguistiche del PORTICO ROMANO si v. QUERZOLI, Il sapere di
Fiorentino.] punto di massima realizzazione. E’ questo un argomento che non
credo sia stato ancora sufficientemente approfondito in dottrina. A supporto di
tale ipotesi si può richiamare un frammento famosissimo del de oratore, in cui
CICERONE, attraverso Crasso, parlando degl’Æliana studia, rievoca con nostalgia
le lezioni e i corsi tenuti da questo maestro. A leggere con attenzione le sue
parole, sembra che in questo caso CICERONE stia facendo un discorso apologetico
su ciò che si potrebbe considerare anche una testimonianza del primo approccio
allo studio del diritto romano articolato in chiave storica. Un modello, fra
l’altro, che pare sensibilmente diverso nella sostanza dallo schema isagogico
offerto dal celeberrimo trattatello pomponianio: Cic. de or. Accedit vero, quo
facilius percipi cognoscique ius civile possit, quod minime plerique
arbitrantur, mira quaedam in cognoscendo suavitas et delectatio. Nam, sive quem
haec Æliana studia delectant, plurima est et in omni iure civili et in
pontificum libris et in XII tabulis antiquitatis effigies, quod et verborum
vetustas prisca cognoscitur et actionum genera quaedam maiorum consuetudinem
vitamque declarant. Insieme a questo, vanno considerate altre situazioni che
sono tipiche del periodo che stiamo trattando. Mi riferisco alle dispute tra i
giuristi repubblicani sul significato della penus legata, agli adeguamenti
terminologici del testo decemvirale e anche al complesso Schiavone Ius, in una
messa a punto molto interessante, pare voler superare il giudizio negativo e
minimizzante di Fritz Schulz sul rapporo tra filosofia greca e giuristi romani.
Sul punto, già con riferimento al contributo stoico, si v. la posizione di
Paolo Frezza per cui rinvio a retro. Da tener presente anche BRETONE, Uno
sguardo retrospettivo. Postulati e aporie nella History di Schulz, in Tecniche
e ideologie dei giuristi romani [Festschrift für Franz Wieaker zum Geburstag (Göttingen
che affronta il problema discutendo il cosiddetto ‘secondo postulato’ di
Schulz, ossia l’isolamento della scienza giuridica. Significativa la seguente
affermazione È nota la sensibilità grammaticale [cf. GELLNER on H. P. GRICE],
ancora tutta da indagarem di parecchi fra i giureconsulti. Come gli antiquari e
i filologi, essi praticano la ricerca delle etimologie. Ma non è la ricerca
delle etimologie, con tutto ciò che sottintende, carica di significato
filosofico? Sul metodo diairetico si v. C.A. CANNATA, Per una storia della
scienza giuridica europea Per la penus legata cfr. ORMANNI, Penus legata.
Contributi alla storia dei legati disposti con clausola penale in età
repubblicana e classica, in Studi E. Betti 4 (Milano) 652 ss. (indicazioni
bibl. SINI, A quibus iura civibus praescribebantur (con altre indicazioni
bibl.) SACCHI problema della incorporazione tra lex e interpretatio. Bisogna
anche aggiungere che Elio Stilone fece molto probabilmente un commento alle XII
tavole. Ed allora, senza la svolta determinata dagli studi di filologia
importati dalla Grecia e sviluppatisi intorno alla figura di Cratete di Mallo,
che fu appunto maestro di Panezio e Stilone, sarebbe semplicemente impensabile
che i giuristi romani si fossero potuti occupare di questioni del genere55 . 9.
Lessus, bona fides e dominium quiritario: ars diventa scientia. Qualche esempio
pratico forse può aiutare a chiarire meglio il discorso che sto facendo. Il
primo, che per la verità è forse poco più di una suggestione, riguarda la
storia della parola lessus che è causa di [Sul tema dell’incorporazione tra lex
e interpretatio cfr. BRETONE, I fondamenti; FRANCIOSI, Due ipotesi di
interpretazione formatrice: dalle dodici tavole a Gai. e il caso dell’usucapio
pro herede, in Nozione formazione e interpretazione del diritto dall’età romana
alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo (Napoli
SACCHI, L’antica eredità e la tutela. Argomenti a favore del principio
d’identità, in SDHI.; ID., Il privilegio dell’esenzione dalla tutela per
vestali (Gai.). Elementi per una datazione tra innovazioni legislative ed
elaborazione giurisprudenziale, in RIDA. I seguenti frammenti di carattere
lemmatico mi paiono sufficienti per giustificare l’ipotesi avanzata nel testo:
GRF. (Funaioli) [Cic. top.]: is est assiduus, ut ait Aelius, appellatus ab aere
dando; GRF. (Funaioli) [Cic. de leg.]: L. Aelius lessum [suspicatur] quasi
lugubrem eiulationem, ut vox ipsa significat; GRF. (Funaioli) 36 [Fest.]:
sonticum morbum in XII significare ait Aelius Stilo certum cum iusta causa;
GRF. (Funaioli) [Fest.]: transque dato nota vit Aelius in XII significare
traditoque; GRF. (Funaioli) [Paul.-Fest.]: endoplorato implorato, quod est cum
quaestione inclamare; GRF. (Funaioli) [Paul.-Fest.; Cic. de leg.]: forum – cum
is forum antiqui appellabant, quod nunc vestibulum sepulchri dici solet; GRF.
(Funaioli) [Prisc.]: ELIO: inpubes libripens esse non potest neque antestari,
prodiamartyreϑ∂nai; GRF (Funaioli) [Plin.]: inde illa XII tabularum lex: ‘qui
coronam parit ipse pecuniave eius, virtutis suae ergo duitor ei’. Quam servi
equive meruissent, pecunia partam lege dici nemo dubitavit. Quis ergo honos? ut
ipsi mortuo parentibusque eius, dum intus positus esset forisve ferretur, sine
fraude esset inposita; GRF. (Funaioli) [Fest.]: viginti quinque pœnae in XII
significat viginti quinque asses. Sul punto v. anche O. SACCHI, Il mito del
pius agricola Sullo stoicismo di L. Elio Stilone cfr. Cic. Brutus: Sed idem
Aelius Stoicus esse voluit. un interessato dibattito sin dall’epoca più
antica56 . Sappiamo da Cicerone che un versetto delle XII tavole (neve lessum
funeris ergo habento) stabiliva che la donna romana avrebbe dovuto conservare
la sua dignità di fronte al dolore per un familiare scomparso: Cic. de leg. Hoc
veteres interpretes Sex. ELIO, L. ACILIO non satis se intellegere dixerunt, sed
auspicari vestimenti aliquod genus funebris, L.Aelius lessum quasi lugubrem
eiulationem, ut vox ipsa significat; quod eo magis iudico verum esse, quia lex
Solonis id ipsum vetat. Il retore, come è noto, tornerà sul punto nelle
Tusculanae Cic. Tusc. Ingemescere non numquam viro concessum est, idque raro,
eiulatus ne mulieri quidem; et hic nimirum est ‘lessus’, quem duodecim tabulae
in funeribus adhiberi vetuerunt. Come si vede due espertissimi esegeti antichi,
Sesto Elio e Lucio Acilio, misurandosi sul significato di tale vocabolo
confessarono di non comprenderne il significato (non satis se intellegere
dixerunt) e avrebbero tradotto lessus nel significato di ‘abiti da lutto’
(auspicari vestimenti aliquod genus funebris). Cicerone, invece, dichiarando
apertamente di seguire Stilone, dimostra di aver optato per il significato di
‘lugubre pianto’ (lessum quasi lugubrem eiulationem). Lessus, in sostanza,
avrebbe il significato di ‘nenia funebre. Si v. con rif. bibl. essenziali SINI,
A quibus iura praescribebantur Ritorna sul tema IPPOLITO, Problemi
storico-esegetici delle XII tavole Napoli che rileva l’uso di genus in
accezione diairetica e riconduce da parte d’Elio il termine lessus nel circoscritto
ambito degli abiti funerari e quindi di un oggetto. Lo studioso napoletano
[citando BONA, La certezza del diritto nella giurisprudenza tardo-repubblicana,
in La certezza del diritto nell’esperienza giuridica romana] ipotizza che
Stilone possa aver ragionato prendendo come riferimento l’opera canonizzata da
Sesto Elio.Acilio fu detto sapiens nella stessa epoca di Catone Censore [Cic.
de leg.; Lael.; P. in D. accettando l’emendazione di P. Atilius in L. Acilius.
Così COSTA, Storia delle fonti del diritto romano (BRETONE, Cicerone e i
giuristi, in Techniche e ideologie dei giuristi romani, Rimarchevole per me che
un altro Acilio, senatore, fa da interprete innanzi al senato in occasione
della famosa perorazione di Carneade, Diogene e Critolao ricordata anche da
Cic. Acad.; Tusc.; Plut. Cato; Gell. Et in senatum quidem introducti interprete
usi sunt Acilio senatore. SACCHI La soluzione di Elio Stilone, come è noto,
prevalse. E la ragione è forse meno complicata di quanto si sia ritenuto
finora. La spiegasione di Stilone fu probabilmente solo quella scientificamente
più corretta ed è possibile che di questo Cicerone fosse pienamente
consapevole. Non quindi una scelta fatta dall’Arpinate in base ad un confronto
che avrebbe fatto lo stesso Stilone con le norme soloniche; né una soluzione al
problema interpretativo sulla considerazione che Cicerone sarebbe stato
convinto che la norma attribuita alla decima tavola avesse delle ascendenze
soloniche. Il ragionamento che Federico Maria d’Ippolito fa al riguardo è sicuramente
corretto. Se la soluzione interpretativa proposta da Stilone, e accolta da
Cicerone quando attese alla compilazione del de legibus e quando scrive le
Tusculanae disputationes, avesse prevalso per la sua corrispondenza all’omologa
prescrizione solonica, Sesto Elio e Lucio Acilio non avrebbero avuto problemi
interpretativi e, aggiungerei, non avrebbero sbagliato in modo così vistoso. La
soluzione evidentemente va cercata in altra direzione, che, per altro, non è
certo quella onomatopeica. La parola lessus o le lezioni lausum e losum
indicate dal Lipsio commentando il famoso passo del Truculentus plautino in cui
Theti con il suo lamento lessum fecit filio, infatti potrebbe derivare da una
lingua di ceppo semitico, dato che in ebraico lahas significa strazio. Ebbene,
uno dei maggiori esponenti dello stoicismo (alla cui scuola si formarono
proprio Panezio e Stilone) è Crisippo di Soli, che aveva delle origini
semitiche, e scrisse, come Stilone, un trattato sulle proposizioni giudicative.
Evidentemente, senza l’influenza della cultura stoica, il problema del
significato etimologico di lessus sarebbe rimasto per i Romani insoluto. La via
[Così BOESCH, De XII Tabularum lege a graecis petita citato d’IPPOLITO, Forme
giuridiche di Roma arcaica3 (Napoli IPPOLITO, Forme giuridiche di Roma arcaica
Plaut. Truc. Theti quoque etiam lamentando pausam fecit filio. Questa versione
è quella accolta da LINDSAY, T. Macci Plauti Comoediae II (Oxonii che segue
l’integrazione di VALLA (si veda), ma Schoell restituisce lausam e il codice
Palatino lausum. Nell’edizione di ANGELIO (traduzione e note di), Le Commedie
di M. Accio (sic!) Plauto (Venezia) si legge: Thetis quoque etiam lamentando
lessum fecit filio, così tradotto: « A questo modo Tetide, piagnucolando, cantò
ancor la nenia ad Achille suo figlio. Si v. sul punto SEMERANO, L’infinito: un
equivoco EQUIVOCO GRICE millenario. Le antiche civiltà del Vicino Oriente e le
origini del pensiero greco (Milano LE NOZIONI DI STATO E DI PROPRIETA IN
PANEZIO Revue Internationale des droits de l’Antiquité giusta è suggerita
invece attraverso l’analisi dei corretti significati che fu, come abbiamo
visto, uno dei temi dominanti di influenza della cultura medio-stoica. Una
realtà che, dobbiamo presumere, non risparmiò neanche il campo dell’interpretazione
giuridico/antiquaria. Il secondo esempio riguarda la teoria della fides bona
nei giuristi della scuola muciana dell’età tardo repubblicana. Bretone spiega
molto bene come la fides bona (ovvero la pistis) sia rientrata nel campo
semantico della fiducia perchè frutto di un pensiero giuridico evoluto.
Esemplari sul punto le parole di Bretone. Come la pistis, anche la fides bona
rientra nel campo semantico della fiducia. Tutti i contratti del diritto
commerciale, e non solo la compravendita, hanno nella ‘buona fede’ la norma che
fonda il vincolo e misura la responsabilità. Non è un valore giuridico del
tutto nuovo, ma acquista ora una grande portata. Nella buona fede, un pensiero
giuridico evoluto potrà individuare l’elemento comune di istituti diversi,
anche nella stessa tradizione civilistica. Si potrebbe ipotizzare che la teoria
della fides ciceroniana, come valore assolutamente originale per le conoscenze
giuridiche dell’epoca medio/tardo repubblicana, non sia frutto solo
dell’ingegno di pochi, ma anche conseguenza dell’incontro tra la filosofia
stoica e le conoscenze dei giuristi romani. La questione va storicizzata.
Pensiamo al contributo offerto per l’evoluzione del ius civile dalla scuola dei
Mucii Ebbene, la nota teoria della fides ciceroniana sul valore del giuramento
richiama proprio l’altrettanto nota teoria muciana sull’importanza della fides
per la struttura dei rapporti obbligatori della emptio venditio e della locatio
conductio. Ai tempi di Plauto era in voga ironizzare sulla graeca fides. I
giuristi di quella che all’epoca di Scipione Africano minore si credeva fosse
una nascente res publica (ma finse di crederlo anche Ottaviano Augusto)
tentarono però di costruire nuovi schemi giuridici confortati proprio da nuovi
schemi teorici provenienti dalla Grecia. Anche questo un segno della
maturazione dei tempi. Dobbiamo rifarci, allora, ancora al famosissimo
frammento del de officiis ciceroniano in cui il retore fa un discorso sul
concetto di fides come ‘obbligo di onestà sostanziale’ che è un concetto che si
fonda BRETONE, Storia del diritto romano Sulla scuola dei Muci cfr. CANNATA,
Per una storia della scienza giuridica proprio sulla nozione di fides/pistis.
Cicerone in questo caso rileva con enfasi e consapevolezza: « un significato profondo
in tutti quei giudizi arbitrali in cui è aggiunta la clausola ‘secondo buona
fede’, ex fide bona. Resta quindi solo l’eco della fides arcaica intesa nel
senso descritto prima, in un’ottica pertanto marcatamente ideologica,
circostanza che Gellio, in un altro passo famoso, coglie peraltro molto bene66
. Possiamo pensare a questo punto all’influenza del pensiero stoico data la
forte incidenza dell’ethos nel modo di impostare il problema da parte di
Cicerone, cosa di cui peraltro ci dà anche una chiara testimonianza Gellio. La
cosa non deve sorprendere se si pensa che la riflessione ciceroniana è tratta
dal de officiis che, a sua volta, sarebbe stato ispirato ampiamente (almeno i
primi due libri in modo quasi letterale) al PerÁ toy kau¸kontoq, Sul dovere morale,
di Panezio. Se non bastassero i chiarissimi riferimenti di Plinio e Gellio,
citati prima68, è lo stesso Cicerone che elimina ogni [Rinvio per questo a
SACCHI, I maiores di Cicerone e la teoria della fides nelle scuole giuridiche
dell’età repubblicana a Roma, in Atti in onore di Franciosi Napoli Cic. de off.
Sed, qui sint boni et quid sit bene agi magna quaestio est. Q. quidem Scaevola,
pontifex maximus, summam vim esse dicebat in omnibus iis arbitriis, in quibus
adderetur ‘ex fide bona’. Il virgolettato è di BRETONE, Storia del diritto
romano. Il significato della nozione di buona fede pertanto nelle parole di
Cicerone si slarga fino a diventare operante: nelle tutele, nelle società, nei
patti fiduciari, nei mandati, nel comprare e nel vendere, nel locare: tutti
rapporti nei quali si manifesta la vita comune di tutti gli uomini -- fideique
bonae nomen existimabat manare latissime, idque versari in tutelis,
societatibus, fiduciis, mandatis, rebus emptis, venditis, conductis, locatis,
quibus vitae societas contineretur. Si v. su questo ancora BRETONE WIEACKER,
Zum Ursprung der bonae fidei iudicia Fra l’altro in questo passo rileva anche
un uso suggestivo del termine maiores: Gell. Omnibus quidem virtutum generibus
exercendis colendisque populus Romanus e parva origine ad tantae amplitudinis
instar emicuit, sed omnium maxime atque praecipue fidem coluit sanctamque
habuit tam privatim quam publice. Hanc autem fidem maiores nostri non modo in
officiorum vicibus, sed in negotiorum quoque contractibus sanxerunt maximeque
in pecuniae mutuaticae usu atque commercio. Sul punto si v. FEDELI, Il De
officiis di Cicerone. Problemi e atteggiamenti della critica moderna, in ANRW.
(Berlin dubbio al riguardo: de off.: sequimur igitur hoc quidem tempore et hac
in quaestione potissimum Stoicos; de off. erit autem haec formula Stoicorum
rationi disciplinaeque maxime consentanea. Come non citare, infine, Lattanzio
che afferma Nella sua casa di Pozzuoli, Cicerone rivolgendosi ad Attico,
dichiara esplicitamente che i primi due libri del de officiis sono
deliberatamente ispirati al libro paneziano (ta perÁ toy kau¸kontoq quatenus
PANEZIO, absolvi duobus) e che lo stesso titolo corrisponde alla
translitterazione del titolo dell’opera paneziana. Quod de inscriptione
quaeris, non dubito quin perÁ toy kau¸ kontoq ‘officium’ nisi quid tu aliud.;
sed inscriptio plenior De officiis). Quanto al terzo libro del de officiis, mi
pare che non si posa seriamente dubitare che sia stato ispirato dall’opera di
Posidonio, maggiore allievo di Panezio, ancorchè mediata dall’epitome di un
altro filosofo stoico che corrisponde al nome di Atenodoro di Tarso. A tutto
questo va aggiunto che il noto frammento ciceroniano del de officiis potrebbe
essere attribuito al pensiero di Panezio come mostra di credere Vimercati: de
off., Vimercati: Fundamentum autem est iustitiae fides, ‘is est dictorum
conventorumque constantia et veritas. Cic. ad Att. Haec ad posteriorem. perÁ toy kau¸ kontoq
quatenus Panaetius, absolvi duobus. Illius tres sunt; sed cum initio divisisset
ita, tria genera exquirendi offici esse, unum, cum deliberemus honestum an
turpe sit, alterum utile an inutile, tertium, cum haec inter se pugnare
videantur, quo modo iudicandum sit, qualis causa Reguli, redire honestum,
manere utile, de duobus primis preclare disserit, de tertio pollicetur se
deinceps scripturum sed nihil scripsit. Eum locum Posidonius persecutus est.
Ego autem et eius librum arcessivi et ad Athenodorum Calvum scripsi ut ad me ta
kefålaia mitteret; quae expecto. Quod de inscriptione quaeris, non dubito quin kau∂kon
officium sit nisi quid tu aliud; sed inscriptio plenior De officiis. Sono da considerare in questo quadro anche: Cic. de
off. [Vimercati Alesse. Fides autem ut habeatur duabus rebus effici potest, si
existimabimur adepti coniunctam cum iustitia prudentiam. Nam et iis fidem
habemus quos plus intellegere quam nos arbitramur quosque et futura prospicere
credimus et, cum res agatur in discrimenque ventum sit, expedire rem et
consilium ex tempore capere posse; hanc enim utilem homines existimant veramque
prudentiam; e de off. [Vimercati Alesse. Iustis autem et fidis hominibus, id est bonis viris, ita
fides habetur ut nulla sit in iis fraudis iniuriaeque suspicio. Itaque his salutem nostram,
his fortunas, his liberos rectissime committi arbitramur. Harum igitur duarum
ad fidem faciendam iustitia plus pollet, quippe cum ea sine prudentia satis
habeat auctoritatis, prudentia sine iustitia nihil valeat ad faciendam fidem. Quo enim qui versutior et
callidior, hoc invisior et suspectior detracta opinione probitatis. Quam ob rem
intellegentiae iustitia coniuncta quantum volet habebit ad faciendam fidem
virium. Iustitia sine prudentia multum poterit, sine iustitia nihil valebit
prudentia. Specialmente nel primo di questi due
frammenti, dove si dà rilievo alla posizione di coloro che mostrano si sapere e
di avere competenza in quello che fanno, è immediato il riferimento a Senofonte
(mem.) che dimostra quanto Panezio (e quindi Cicerone) si fosse ispirato, fra
l’altro, nella sua concezione del dovere, anche a modelli socratici. Cfr.
GARBARINO, Il concetto etico-politico di gloria nel div. inst.: Ab his
definitionibus (n.d.r., virtutis), quas poeta (n.d.r., Lucilius) breviter
comprehendit, Marcus Tullius traxit officia vivendi Panaetium Stoicum secutus
eaque tribus voluminibus inclusit. Quanto al rapporto tra pensiero filosofico
della media stoa e la scuola dei Muci, le fonti dimostrano che questo è stato
molto stretto e non se ne può dubitare. Basti ricordare, l’illius tui di
Licinio Crasso riferito a Panezio nei confronti di Mucio Scevola del celebre
frammento del de oratore di Cicerone: Cic. de orat. [= Vimercati Alesse. Audivi
Crassus enim summos homines, cum quæstor ex Macedonia venissem Athenas florente
Academia, ut temporibus illis ferebatur, cum eam Charmadas et Clitomachus et
Aeschines optinebant. Erat etiam Metrodorus, qui cum illis una etiam ipsum
illum Carneadem diligentius audierat, hominem omnium in dicendo, ut ferebant,
acerrimum et copiosissimum; vigebatque auditor Panaeti illius tui [= Scaevola]
Mnesarchus et peripatetici Critolai Diodorus, de officiis di CICERONE, in Tra
Grecia e Roma. Temi antichi e metodologie moderne, Roma; ERSKINE, The
Ellenistic PORTICO. Political Thought and Action, London; ALESSE, cur. Panezio
di Rodi, Testimonianze, Napoli. Insieme a questi, POHLENZ, La Stoa, ricorda:
l’altro genero di Lelio, insieme a Mucio Scevola, Gaio Fannio; il nipote di
Scipione Emiliano, Quinto Elio Tuberone; Publio Rutilio Rufo -- Cic. Brutus
Habemus igitur in Stoicis oratoribus Rutilium; Marco Vigellio e il nipote di
Scevola, Quinto Mucio Scevola il pontefice massimo, l’antagonista di Crasso
nella causa curiana; inoltre, Spurio Mummio (Cic. Brutus: Spurius autem nihilo
ille quidem ornatior, sed tamen astrictior; fuit enim doctus ex disciplina
Stoicorum) e Manio Manilio. L’elaborazione dell’editto provinciale, fatta da Q.
Mucio con l’aiuto di Rufo (che poi Cicerone riprende nel suo impianto di base)
è rimasto proverbiale (e non a caso inviso ai publicani) come esempio di
intransigenza stoica. Sull’esistenza di un rapporto strettissimo tra Stoa e
pensiero giuridico romano dell’età cesariana non si può quindi dubitare. La
questione della fides, e del suo rilievo morale, come espressione di un nuovo
sentimento etico, potrebbe quindi essere visto come uno dei tanti riflessi che
l’influenza del pensiero stoico produsse nelle persone di cultura a Roma a
partire dal secondo secolo a.C. Cfr. sul punto specifico CARDILLI, Bona fides
tra storia e sistema con riflessioni anche sul pensiero labeoniano. Ora anche
A. SCHIAVONE, Ius L’impegno profuso da Aquilio Gallo, il difensore
dell’aequitas, nel cercare il fondamento definitorio del dolus malus è stato
visto, insieme alla considerazione della buona fede in Quinto Mucio Scevola,
esattamente come conseguenza di una volontà di dare maggiore rilievo,
nell’ambito del diritto formale, al nuovo sentimento etico portato dal Portico
tra gli intellettuali culturalmente L’ultimo esempio ci consente di tornare
alla nozione di proprietà fondiaria di cui parlavamo prima e di avviarci anche
rapidamente alla conclusione. Proprio attraverso Varrone, seguiamo infatti una
traccia sottile che attesterebbe un collegamento diretto tra la metodologia
filologico antiquaria di Elio Stilone e i giuristi dell’età ciceroniana. Tale
traccia porta fino a Servio Sulpicio Rufo e alla sua scuola che Cicerone, come
sappiamo, considerava all’avanguardia. In un noto frammento di Gellio sulle
favissae Capitolinae è attestato uno scambio di corrispondenza proprio tra tale
giurista e Varrone e si riconosce in Servio curiosità grammaticale e un gusto
antiquario di marcato stile varroniano: Gell. Servius Sulpicius iuris civilis
auctor, vir bene litteratus, scriptis a VARRONE rogavitque, ut rescriberet,
quid significaret verbum, quod in censoris libris scriptum esset. Id erat
verbum favisæ Capitolinæ. Allo stesso modo, Alfeno Varo, Servi Sulpicii
discipulus rerumque antiquarum non incuriosus, risulta coinvolto in una
questione filologico-esegetica sul rapporto etimologico tra i termini purum e putum
-- Gell. Se queste testimonianze sono attendibili, si potrebbe dire allora che
la generazione dei giuristi dell’età cesariana seppe trasformare in realtà
concreta ciò che all’epoca del circolo del terzo SCIPIONE si potè più sensibili
della società romana. In questo senso mi pare molto indicativa la seguente
testimonianza di VARRONE sulle conseguenze delle deliberazioni del pretore in
giorni nefas: Varro l.L. Praetor qui tum factus est, si imprudens fecit,
piaculari hostia facta piatur; si prudens dixit, Quintus Mucius abigebat eum
expiari ut impium non posse. Cic. Brutus Sulla scuola di Servio Sulpicio Rufo
v. BRETONE, Il responso e la scuola di Servio, in Tecniche e ideologie dei
giuristi romani Cfr. SCHIAVONE, Ius. Gell. Alfenus iureconsultus, Servii
Sulpicii discipulus rerumque antiquarum non incuriosus, in libro digestorum
tricesimo et quarto, coniectaneorum autem secundo: « in foedere » inquit « quod
inter populum Romanum et Carthaginienses factum est, scriptum invenitur, ut
Carthaginienses quotannis populo Romano darent certum pondus argenti puri puti,
quaesitumque est, quid esset ‘purum putum’. Respondi » inquit « ego ‘putum’
esse valde purum, sicuti novum ‘novicium’ dicimus et proprium ‘propicium’
augere atque intendere volentes novi et proprii significationem. SACCHI solo
teorizzare. Forse non si riuscì a determinare l’ideale della res publica che
rimase un modello meramente teorico, però si portò a termine il processo di
trasformazione della possessio dell’ager publicus in dominium quiritario che fu
uno dei problemi che afflisse di più gli intellettuali del circolo scipionico,
se è vero quanto Manio Manilio riferisce di Gaio Lelio sul suo interesse ad
applicare al diritto romano la distinzione tra ciò che era ‘proprio’ e ciò che
era ‘di altri. Sono veramente alla conclusione e vorrei citare uno dei più
grandi maestri della filologia moderna, August Boeckh. Questi ha scritto, in
termini solo apparentemente paradossali, che i popoli o gli individui ‘colti’,
avendo evidentemente la consapevolezza di un passato da custodire e da
tramandare, sentirono inevitabilmente, come segno di maturità, l’esigenza di
filologhéin (filologe¡n). Popoli incolti e privi di senso della tradizione,
poterono al più, filosoféin (filosofe¡n). Riflettendo su quanto detto finora,
questa affermazione forse ci conduce direttamente al cuore del problema. I
giuristi romani degli ultimi due secoli della repubblica, sia pure con diverse
sfumature di approccio, seppero infatti sentire l’esigenza di filologhéin. Lo
dimostra la cura con cui il testo delle XII tavole e conservato fino all’epoca
di Sesto Elio e ancora discusso e interpretato in epoca scipionico-cesariana.
Opere di taglio giuridicofilologico, come quelle di Lucio Acilio, Elio Stilone,
Aquilio Gallo e [Mi riferisco a Q. Elio Tuberone, l’allievo di Ofilio, che
riconobbe a Cesare e Pompeo la volontà di salvare insieme la res publica come
fine della loro contentio dignitatis (Suet. Iul.). Augusto aveva adibito il
principio della concordia cesariano-pompeiana come postulato necessario per la
costruzione della sua idea di res publica appoggiata dagli intellettuali
dell’epoca cesariana. In questo quadro si chiariscono le famose parole riferite
da Macrobio ad Augusto in cui si definisce Catone Uticense buon cittadino
perché non voleva che si modificasse l’ordine costituito (Macr. sat. de
pervicacia Catonis ait: quisquis praesentem statum civitatis commutari non
volet et civis et vir bonus est). Ampio ragguaglio sui vari tipi di
costituzione teorizzati negli ambienti colti romani dell’epoca scipionica in
CANCELLI, CICERONE, Lo Stato Cic. de rep. Tum Manilius: Pergisne eam, Laeli,
artem inludere, in qua primum excellis ipse, deinde sine qua scire nemo potest,
quid sit suum, quid alienum? Su Lelio come stoico v. anche Cic. Lael. BOECKH, Enzyklopädie
und Methodenlehre der philologischen Wissenschaften, Leipzig, MASULLO, La
filologia come scienza storica, cur. Garzya, Napoli]. Verrio Flacco e le
incursioni non sporadiche di Servio e di Alfeno Varo in questo campo, ne sono
una chiara dimostrazione. I filosofi stoici smisero di considerare (come
l’ACCADEMIA) la filosofia come il tutto di fronte alle parti e fecero entrare
tale disciplina in rapporto con la scienza parziale. L’attività della
giurisprudenza romana, da usus consolidato nella prassi (cavere, agere e
respondere) ed espressione di un sapere -- si potrebbe dire, alla greca
phronètico -- seppe invece trasformarsi in ars. E questo, probabilmente, non
soltanto grazie all’uso della diairetica, cioè delle metodologie importate dal
mondo culturale ellenico, ma anche per effetto dell’applicazione della
filologia allo studio del diritto. Mi diverte allora pensare, e concludo, che i
giuristi romani potrebbero essersi comportati da ‘colti’, a differenza dei
filosofi greci, che sembrerebbero essere rimasti confinati per sempre nel loro
meraviglioso, ma forse ‘incolto’, isolamento. Parafrasando Nietzsche. Quae
philosophia fuit, facta philologia est. Inutile dire che in questo caso il
filologo/filosofo tedesco si sta richiamando ad un passaggio delle Epistulae di
Seneca che fu uno degli esponenti migliori dello stoicismo romano del periodo
post paneziano M. ISNARDI PARENTE, Techne. Momenti del pensiero greco da
Platone a Epicuro, Firenze. Sul significato del concetto di ars si v. retro nt.
Sen. ep. V. anche M. POHLENZ, Il Portico. Sulla figura di Nietzsche filologo
rinvio alle belle pagine di M. GIGANTE, Classico e mediazione. Contributi alla
storia della filologia antica, Roma, [=in Rendiconti dell’Accademia di
Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli]. Pompeo
Luigi Speranza – GRICE
ITALO!; ossia, Grice e Pompeo: la ragione conversazionale al portico romano –
Roma – filosofia italiana – Luigi Speranza (Roma). Filosofo italiano. The uncle of Pompeo, the general.
He is well versed in the Portico and a man of considerable learning, especially
in the area of geometry. Sesto
Pompeo.
Luigi Speranza – GRICE
ITALO!; ossia, Grice e Pompeo: la ragione conversazionale al portico romano –
Roma – filosofia italiana – Luigi Speranza (Roma). Filosofo italiano. A statesman and general ultimately
defeated in the civil war against GIULIO (si veda) Cesare. A pupil of Posidonio
at Rome. It is said that this tutelage had a great effect on him – “It changed
my life” -- but it is not clear to what extent Pompeo himself became a follower
of the Portico. Gnaio Pompeo Magno.
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